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Ordinanza del Tribunale 4 dicembre 2014 – Talanton / Commissione

(Causa T-165/13)1

(« Clausola compromissoria  - Contratti Pocemon e Perform stipulati nell’ambito del settimo programma-quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Costi ammissibili – Rimborso delle somme versate – Relazione di revisione contabile – Carenza di interesse ad agire – Interesse alla dichiarazione - Irricevibilità »)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (Palaio Faliro, Grecia) (rappresentanti: M. Angelopoulos e K. Damis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e A. Sauka, agenti, assistiti da L. Athanassiou e G. Gerapetritis, avvocati)

Oggetto

Ricorso in virtù degli articoli 272 e 340, primo comma, TFUE, diretto a che il Tribunale voglia accertare, da un lato, che il rifiuto della Commissione di considerare costi ammissibili talune somme versate alla ricorrente a titolo di esecuzione delle convenzioni di sovvenzione Perform e Pocemon costituisce una violazione da parte della Commissione delle sue obbligazioni contrattuali e, dall’altro, che non occorre rimborsare una determinata parte di detti importi, nonché l’importo del risarcimento liquidato che sarà stabilito da quest’ultima.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

La Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon è condannata alle spese, comprese quelle inerenti al procedimento sommario.

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1 GU C 156 dell’1.6.2013.