Language of document :

Ricorso proposto il 22 maggio 2018 – Amazon EU e Amazon.com / Commissione

(Causa T-318/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Amazon EU Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) e Amazon.com, Inc. (Seattle, Washington, Stati Uniti) (rappresentati da: D. Paemen, M. Petite e A. Tombiński, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli da 1 a 4 della decisione della Commissione europea del 4 ottobre 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN), cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Amazon, secondo la quale il Lussemburgo ha concesso alla LuxOpCo aiuti di Stato illegali nel periodo maggio 2006 - giugno 2014 in virtù di un ruling fiscale emesso nel 2003 1 ;

in subordine, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione; e

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione viola l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, perché non è in grado di dimostrare l'esistenza di un vantaggio a favore delle ricorrenti sulla base degli elementi comparabili addotti dalle ricorrenti

la decisione ignora erroneamente le prove dirette che dimostrano che la royalty, che la LuxOpCo aveva effettivamente pagato per i beni immateriali nel periodo pertinente, era conforme alle normali condizioni di mercato e che, pertanto, l'ATC del 2003 non conferiva un vantaggio effettivo alla LuxOpCo sotto forma di riduzione della base imponibile.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione viola l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto l’accertamento della decisione circa l’esistenza di un vantaggio si basa su un'analisi errata delle funzioni della LuxOpCo e della Amazon European Holding Technologies S.C.S.

l'analisi della decisione circa le funzioni svolte dalla Amazon European Holding Technologies S.C.S. (in prosieguo: la «LuxSCS») e dalla LuxOpCo è viziata da una serie di errori fondamentali di diritto e di fatto. Questi errori invalidano l’applicazione della decisione del metodo del margine netto della transazione e il risultante primo accertamento dell'esistenza di un vantaggio.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione viola l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione ed il principio di buona amministrazione in quanto l’accertamento della decisione circa l’esistenza di un vantaggio non tiene conto di tutte le prove.

la decisione non esamina gli elementi di prova agli atti con il richiesto livello di attenzione ed imparzialità.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione viola l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e l’obbligo di motivazione in quanto l’accertamento della decisione circa l’esistenza di un vantaggio è fondata su una royalty che viola il principio di libera concorrenza.

l’accertamento della decisione circa l’esistenza di un vantaggio implica che la LuxOpCo avrebbe dovuto pagare un prezzo di trasferimento manifestamente divergente dal principio di libera concorrenza ed è pertanto infondato.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione viola l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto la decisione non dimostra un vantaggio nell’argomentazione in subordine.

La constatazione in via subordinata della decisione, secondo cui l’ATC del 2003 conferiva un vantaggio economico alla LuxOpCo, poiché era basato su tre scelte metodologiche errate, si fonda su una errata interpretazione dei rispettivi ruoli della LuxOpCo e della LuxSCS ed è infondata.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione viola l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE perché interpreta in maniera errata l'ATC del 2003 come misura individuale ad hoc e, di conseguenza, si fonda erroneamente su una presunzione di selettività.

sulla base di una errata interpretazione dell'ATC del 2003 come misura individuale ad hoc, la decisione nell'ambito della constatazione principale della selettività applica erroneamente una presunzione di selettività per concludere che l'ATC del 2003 è di natura selettiva.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione viola l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE ed il principio della certezza del diritto in quanto l'analisi della selettività della decisione si fonda su un sistema di riferimento difettoso.

nel contesto delle constatazioni a titolo subordinato in merito alla selettività, la decisione esclude erroneamente la prassi amministrativa generale del Lussemburgo, relativa ai prezzi di trasferimento dal sistema di riferimento, in violazione della giurisprudenza applicabile.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la decisione viola i principi della certezza del diritto, della retroattività e della non discriminazione ed un requisito procedurale essenziale in quanto valuta la validità dell'ATC del 2003 facendo riferimento alle linee guida dell'OCSE pubblicate successivamente.

la decisione applica retroattivamente e in modo discriminatorio, e impone erroneamente alle ricorrenti ed al Lussemburgo, i criteri contenuti all’interno delle linee guida OCSE del 2017 sui prezzi di trasferimento emessi per la prima volta dopo che la Commissione aveva avviato la procedura ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE e molto tempo dopo l'adozione dell'ATC del 2003.

Nono motivo, vertente sul fatto che la decisione viola l'articolo 17 del regolamento 2015/1589 2 in quanto ordina il recupero dell'aiuto, sebbene il termine di prescrizione applicabile sia già scaduto.

l’ordine di recupero della decisione è illegittimo in quanto è scaduto il termine di prescrizione decennale previsto dall'articolo 17 del regolamento 2015/1589.

____________

1 Decisione (UE) 2018/859 della Commissione del 4 ottobre 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN), cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Amazon [notificata con il numero C(2017) 6740] (GU 2018, L 153, pag. 1).

2 Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).