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Ricorso proposto il 7 marzo 2012 - Spagna / Commissione

(Causa T-111/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2011) 9990, del 22 dicembre 2011, recante riduzione del concorso finanziario del Fondo di coesione ai seguenti progetti: "Gestione dei rifiuti della Comunità autonoma dell'Estremadura - 2001" (CCI n. 2001.ES.16.C.PE.043); "Trattamento delle acque reflue e approvvigionamento idrico nel bacino idrografico del Duero - 2001" (CCI n. 2000.ES.16.C.PE.070); "Gestione dei rifiuti della Comunità autonoma di Valencia - 2011 - Gruppo II" (CCI n. 2001.ES.16.C.PE.026) e "Bonifica e depurazione del Bierzo Bajo" (CCI n. 2000.ES.16.C.PE.036);

condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce motivi sostanzialmente identici a quelli già dedotti nella causa T-109/12, Spagna/Commissione.

In particolare si adduce il difetto di motivazione dell'applicazione del principio di proporzionalità previsto al paragrafo 2 dell'articolo H dell'Allegato II al regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione, in quanto la Commissione si è limitata a fare rinvio al documento "Orientamenti sulle rettifiche finanziarie relative ai contratti pubblici", presentato agli Stati membri nel Comitato di coordinamento dei Fondi del 28 novembre 2007, sebbene in esso non si trovi alcuna analisi di motivazione che giustifichi la fissazione delle percentuali di rettifica forfettaria indicate nello stesso.

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