Ordinanza del Presidente del Tribunale 22 luglio 2010 – H / Consiglio e a.
(causa T‑271/10 R)
«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Funzionario nazionale distaccato presso la missione di polizia dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina – Decisione di riassegnazione del posto e di retrocessione nel grado – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Ricevibilità – Insussistenza dell’urgenza»
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 13‑15)
2. Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Procedimento sommario – Identificazione del convenuto – Ricorso diretto contro il Consiglio, la Commissione e la missione di polizia dell’Unione europea priva di personalità giuridica – Possibilità di chiarificazione da parte del giudice del procedimento sommario (Artt. 263, primo comma e 4, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1; decisione del Consiglio 2009/906) (v. punti 18‑21)
3. Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Indicazione precisa dell’oggetto della domanda (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. d), e 104, n. 3) (v. punto 22)
4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno morale non meglio risarcibile nel procedimento sommario che nel giudizio di merito – Insussistenza (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 29‑37)
Oggetto
| Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione del capo della missione di polizia dell’Unione europea (MPUE) in Bosnia-Erzegovina 7 aprile 2010, che retrocede nel grado la richiedente con riassegnazione del posto. |
Dispositivo
1) | | Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sono considerati gli unici convenuti. |
2) | | La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
3) | | Le spese sono riservate. |