Language of document : ECLI:EU:T:2010:315





Ordinanza del Presidente del Tribunale 22 luglio 2010 – H / Consiglio e a.

(causa T‑271/10 R)

«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Funzionario nazionale distaccato presso la missione di polizia dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina – Decisione di riassegnazione del posto e di retrocessione nel grado – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Ricevibilità – Insussistenza dell’urgenza»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 13‑15)

2.                     Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Procedimento sommario – Identificazione del convenuto – Ricorso diretto contro il Consiglio, la Commissione e la missione di polizia dell’Unione europea priva di personalità giuridica – Possibilità di chiarificazione da parte del giudice del procedimento sommario (Artt. 263, primo comma e 4, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1; decisione del Consiglio 2009/906) (v. punti 18‑21)

3.                     Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Indicazione precisa dell’oggetto della domanda (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. d), e 104, n. 3) (v. punto 22)

4.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno morale non meglio risarcibile nel procedimento sommario che nel giudizio di merito – Insussistenza (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 29‑37)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione del capo della missione di polizia dell’Unione europea (MPUE) in Bosnia-Erzegovina 7 aprile 2010, che retrocede nel grado la richiedente con riassegnazione del posto.

Dispositivo

1)

Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sono considerati gli unici convenuti.

2)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

3)

Le spese sono riservate.