Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 22 gennaio 2015 –
Novomatic/UAMI – Simba Toys (AFRICAN SIMBA)
(causa T‑172/13)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo AFRICAN SIMBA – Marchio nazionale figurativo anteriore Simba – Impedimento relativo alla registrazione – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Interpretazione alla luce della ratio legis dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 20)
2. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 21‑24, 27)
3. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Applicazione dei criteri al caso concreto (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 25)
4. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Determinazione di una soglia quantitativa di uso minimo – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 26)
5. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Efficacia probatoria degli elementi di prova – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 42, §§ 2 e 3, e 78, § 1, f); regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 4] (v. punti 30, 31)
6. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, prima frase) (v. punti 45‑47)
7. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 63, 64, 154, 160)
8. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 65, 67)
9. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 69, 80)
10. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso – Determinazione della/e componente/i dominante/i [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 116‑120, 129, 130, 139‑143)
11. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo AFRICAN SIMBA e marchio figurativo Simba [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 158, 159, 161, 171, 172)
12. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione – Marchio anteriore che occupa una posizione distintiva autonoma nel marchio richiesto [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 164‑167)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 gennaio 2013 (procedimento R 157/2012‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Simba Toys GmbH & Co. KG e la Novomatic AG. |
Dispositivo
2) | | La Novomatic AG è condannata alle spese. |