Language of document : ECLI:EU:T:2011:507

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

21 settembre 2011 (*)

«Ricorso di annullamento – REACH – Identificazione dell’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

Nella causa T‑1/10,

Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), con sede in Bruxelles (Belgio),

SNF SAS, con sede in Andrézieux-Bouthéon (Francia),

rappresentati inizialmente dall’avv. K. Van Maldegem, P. Sellar, solicitor, e dall’avv. R. Cana, successivamente dagli avv.ti Van Maldegem e Cana,

ricorrenti,

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata dalla sig.ra M. Heikkilä e dal sig. W. Broere, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. J. Stuyck,

convenuta,

sostenuta dal

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra C. Wissels, dai sigg. J. Langer, Y. de Vries e dalla sig.ra M. de Ree, in qualità di agenti,

e dalla

Commissione europea, rappresentata inizialmente dai sigg. P. Oliver e G. Wilms, successivamente dai sigg. P. Oliver e E. Manhaeve, in qualità di agenti,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione dell’ECHA che identifica l’acrilammide (CE n. 201-173-7) come sostanza rispondente ai criteri di cui all’art. 57 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), in applicazione dell’art. 59 di detto regolamento,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata),

composto dai sigg. A. Dittrich (relatore), presidente, F. Dehousse, dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, dai sigg. M. Prek e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        Il primo ricorrente, il Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), è un gruppo europeo di interesse economico con sede in Belgio. Esso rappresenta gli interessi delle società produttrici e/o importatrici di polielettroliti, di poliacrilammide e/o di altri polimeri contenenti acrilammide. Le società membri del primo ricorrente sono anch’esse utilizzatrici di acrilammide e fabbricanti o importatori di acrilammide o di poliacrilammide. Tutti i produttore di acrilammide dell’Unione europea sono membri del primo ricorrente.

2        La seconda ricorrente, la SNF SAS, è una società membro del primo ricorrente. La sua attività principale è la fabbricazione di acrilammide e di poliacrilammide, che vende direttamente ai suoi clienti. Essa dispone di siti di produzione in Francia, Stati Uniti, Cina e Corea del Sud.

3        I polielettroliti sono polimeri idrosolubili, sintetici, organici, che vengono prodotti partendo da diversi monomeri, uno dei quali è l’acrilammide. Essi vengono utilizzati, ad esempio, per purificare l’acqua potabile, trattare le acque reflue, produrre la carta ed estrarre minerali preziosi.

4        Il poliacrilammide è un polimero formato con la polimerizzazione del monomero acrilammide, che è in genere il più utilizzato nel trattamento delle acque, nell’industria della carta, nell’industria mineraria e petrolifera, nell’agricoltura, come additivo per tessuti e nei settori dei prodotti cosmetici e dell’igiene corporale.

5        Il 25 agosto 2009 il Regno dei Paesi Bassi ha trasmesso all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) un fascicolo da esso predisposto concernente l’identificazione dell’acrilammide come sostanza rispondente ai criteri di cui all’art. 57, lett. a) e b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), successivamente modificato, segnatamente, dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 1272, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE (GU L 353, pag. 1), facendo riferimento alla classificazione dell’acrilammide come sostanza cancerogena di categoria 2 e mutagena di categoria 2 nell’allegato VI, parte 3, del regolamento n. 1272/2008. Il 31 agosto 2009 l’ECHA ha pubblicato sul suo sito Internet un avviso, invitando le parti interessate a presentare le loro osservazioni sul fascicolo predisposto per l’acrilammide. Lo stesso giorno l’ECHA ha invitato anche le autorità competenti degli altri Stati membri a presentare osservazioni al riguardo.

6        Dopo aver ricevuto osservazioni sul fascicolo in parola, segnatamente dal primo ricorrente, e le risposte del Regno dei Paesi Bassi a dette osservazioni, l’ECHA ha rinviato il fascicolo al suo comitato degli Stati membri che, il 27 novembre 2009, ha raggiunto un accordo unanime sull’identificazione dell’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio, per il motivo che essa risponde ai criteri di cui all’art. 57, lett. a) e b), del regolamento n. 1907/2006.

7        Il 7 dicembre 2009 l’ECHA ha pubblicato un comunicato stampa annunciando, da una parte, che il comitato degli Stati membri aveva raggiunto un accordo unanime sull’identificazione dell’acrilammide e di altre quattordici sostanze come sostanze ad altissimo rischio, in quanto dette sostanze rispondevano ai criteri di cui all’art. 57 del regolamento n. 1907/2006 e, dall’altra, che l’elenco di sostanze identificate per l’eventuale inclusione nell’allegato XVI del regolamento n. 1907/2006 (in prosieguo: l’«elenco di sostanze candidate») sarebbe stato formalmente aggiornato nel gennaio 2010. Il 22 dicembre 2009 il direttore esecutivo dell’ECHA ha adottato le decisione ED/68/2009, la cui entrata in vigore era prevista per il 13 gennaio 2010, di includere queste quindici sostanze, il 13 gennaio 2010, nell’elenco di sostanze candidate.

 Procedimento e conclusioni delle parti

8        Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 gennaio 2010, i ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione dell’ECHA che identifica l’acrilammide come sostanza rispondente ai criteri di cui all’art. 57 del regolamento n. 1907/2006, conformemente all’art. 59 del regolamento medesimo (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

9        Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 gennaio 2010, la seconda ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti urgenti, in cui concludeva chiedendo al presidente del Tribunale di sospendere l’esecuzione della decisione impugnata.

10      Con ordinanza del presidente del Tribunale 11 gennaio 2010, l’esecuzione della decisione impugnata è stata sospesa sino all’adozione dell’ordinanza che pone fine al procedimento sommario. A seguito di detta ordinanza, il direttore esecutivo dell’ECHA ha sospeso l’iscrizione dell’acrilammide nell’elenco di sostanze candidate.

11      Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 marzo 2010, l’ECHA ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

12      Con ordinanza del presidente del Tribunale 26 marzo 2010, causa T‑1/10 R, PPG e SNF/ECHA (non pubblicata nella Raccolta), è stata respinta la domanda di provvedimenti urgenti della seconda ricorrente, con riserva delle spese.

13      A seguito di questa ordinanza, l’ECHA, il 30 marzo 2010, ha pubblicato l’elenco di sostanze candidate, comprendente l’acrilammide.

14      Con lettere registrate nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente il 19 e il 20 aprile 2010, la Commissione europea e il Regno dei Paesi Bassi hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni dell’ECHA. Queste domande sono state accolte, sentite le parti principali, con ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale 8 giugno 2010.

15      Le ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità il 4 maggio 2010.

16      Con atti depositati, rispettivamente, il 17 e il 25 maggio 2010, i ricorrenti hanno presentato una richiesta di trattamento riservato delle loro memorie nei confronti delle parti intervenienti. Detta richiesta di trattamento riservato non è stata contestata.

17      La Commissione e il Regno dei Paesi Bassi hanno depositato le loro memorie di intervento limitate alla ricevibilità rispettivamente il 3 e il 5 agosto 2010. Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 1° e il 4 ottobre 2010 le parti principali hanno presentato le loro osservazioni su dette memorie.

18      A seguito di modifica della composizione delle Sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Settima Sezione, cui è stata quindi attribuita la presente causa. Con decisione 30 marzo 2011 il Tribunale ha rinviato la presente causa dinanzi alla Settima Sezione ampliata, conformemente all’art. 51, n. 1, del regolamento di procedura.

19      Nel ricorso i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’ECHA alle spese;

–        ordinare ogni altro provvedimento giudicato necessario.

20      Nella sua eccezione di irricevibilità, l’ECHA chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

21      Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità i ricorrenti chiedono che il Tribunale respinga l’eccezione di irricevibilità.

22      La Commissione chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso in quanto irricevibile.

23      Il Regno dei Paesi Bassi chiede che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso irricevibile e condannare i ricorrenti alle spese.

 In diritto

24      Ai sensi dell’art. 114, nn. 1 e 4, del regolamento di procedura, su richiesta di una parte, il Tribunale può statuire sull’eccezione d’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente. Il Tribunale considera, nella fattispecie, di essere sufficientemente informato attraverso gli atti del fascicolo e che non occorre aprire la fase orale.

25      A sostegno delle sue conclusioni l’ECHA solleva tre motivi di irricevibilità, vertenti sulla natura della decisione impugnata, sulla mancanza di incidenza diretta nei confronti dei ricorrenti e sul fatto che la decisione impugnata, che non costituirebbe un atto regolamentare ai sensi dell’art. 263, quarto comma, TFUE, non li riguarderebbe individualmente.

26      La Commissione sostiene l’argomento dell’ECHA per quanto concerne la natura della decisione impugnata e la mancanza di incidenza diretta nei confronti dei ricorrenti. Essa fa inoltre valere che la domanda non rispetta i requisiti di cui all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura in quanto difetta di chiarezza.

27      Il Regno dei Paesi Bassi sostiene tutti i motivi di irricevibilità avanzati dall’ECHA.

 Sul rispetto dei requisiti di cui all’art. 44, n. 1, lett. c) del regolamento di procedura

28      La Commissione sostiene che il ricorso difetta di chiarezza e non soddisfa i requisiti di cui all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. Infatti, i ricorrenti, che chiedono, nel ricorso, l’annullamento della decisione dell’ECHA 7 dicembre 2009, che identifica l’acrilammide come sostanza rispondente ai criteri di cui all’art. 57 del regolamento n. 1907/2006, non identificherebbero sufficientemente l’atto impugnato. Secondo la Commissione, l’atto menzionato nel comunicato stampa dell’ECHA 7 dicembre 2009 non era la decisione dell’ECHA che identifica l’acrilammide, bensì l’iniziativa intrapresa dal comitato degli Stati membri nel procedimento che si conclude con l’identificazione da parte dell’ECHA.

29      È vero che l’ECHA non ha sollevato questo motivo d’irricevibilità. La Commissione, in quanto interveniente, non può sollevare un’eccezione non opposta dalla parte che essa sostiene (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa T‑174/95, Svenska Journalistförbundet/Consiglio, Racc. pag. II‑2289, punti 77 e 78).

30      Va rilevato tuttavia che, poiché le condizioni di ricevibilità di un ricorso e delle censure ivi formulate sono di ordine pubblico, il Tribunale le può esaminare d’ufficio, conformemente all’art. 113 del suo regolamento di procedura (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 9 settembre 2009, causa T‑437/05, Brink’s Security Luxembourg/Commissione, Racc. pag. II‑3233, punto 54, e 9 settembre 2010, causa T‑63/06, Evropaïki Dynamiki/OEDT, non pubblicata nella Raccolta, punto 30, e la giurisprudenza ivi citata).

31      Ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in base all’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, ogni ricorso deve indicare l’oggetto della controversia. Detta indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni (sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T‑387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-961, punto 106; ordinanze del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑369/03, Arizona Chemical e a./Commissione, Racc. pag. II‑5839, punto 120, e 8 febbraio 2010, causa T‑481/08, Alisei/Commissione, Racc. pag. II‑117, punto 89).

32      Nella fattispecie, il ricorso rispetta questi requisiti per quanto riguarda l’oggetto della controversia. Infatti, i ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione dell’ECHA che identifica l’acrilammide come sostanza rispondente ai criteri di cui all’art. 57 del regolamento n. 1907/2006, conformemente all’art. 59 del detto regolamento. Quindi essi precisano che, a causa di questa decisione, che sarebbe stata adottata il 7 dicembre 2009 dal comitato degli Stati membri, ovvero da un organo dell’ECHA, e che sarebbe stata sottoposta alla loro attenzione da un comunicato stampa dell’ECHA dello stesso giorno, detta sostanza doveva essere inclusa nell’elenco di sostanze candidate pubblicato sul sito Internet dell’ECHA nel gennaio 2010.

33      È vero che il comitato degli Stati membri ha raggiunto un accordo unanime sull’identificazione dell’acrilammide come sostanza rispondente ai criteri enunciati all’art. 57 del regolamento n. 1907/2006 il 27 novembre 2009 e non il 7 dicembre 2009. Tuttavia, poiché il comunicato stampa dell’ECHA del 7 dicembre 2009 indicava che il comitato degli Stati membri aveva identificato le sostanze in questione il 7 dicembre 2009, e l’accordo del comitato non è stato pubblicato dall’ECHA, i ricorrenti non erano in grado di indicare nel ricorso la data corretta dell’accordo del comitato degli Stati membri. Dopo essere stati informati della data corretta per mezzo dell’eccezione d’irricevibilità dell’ECHA, i ricorrenti l’hanno indicata nelle loro osservazioni su detta eccezione.

34      Pertanto, dal ricorso emerge con sufficiente chiarezza che l’oggetto del contenzioso è l’atto dell’ECHA, risultante dal procedimento di cui all’art. 59 del regolamento n. 1907/2006, che identifica l’acrilammide come sostanza rispondente ai criteri di cui all’art. 57 del detto regolamento, il cui contenuto era stato determinato con accordo unanime del suo comitato degli Stati membri il 27 novembre 2009 e che doveva essere eseguito mediante inclusione dell’acrilammide nell’elenco di sostanze candidate pubblicato sul sito Internet dell’ECHA, che era prevista per il 13 gennaio 2010 ed ha infine avuto luogo il 30 marzo 2010. Facendo riferimento all’accordo unanime del comitato degli Stati membri del 2009 e all’inclusione dell’acrilammide nel citato elenco pubblicato, i ricorrenti hanno identificato in modo inequivoco l’oggetto della controversia.

35      Ne consegue che l’eccezione d’irricevibilità in questione deve essere respinta.

 Sul motivo d’irricevibilità fondato sulla natura della decisione impugnata

36      L’ECHA e le parti intervenienti fanno valere, in sostanza, che i ricorrenti, facendo riferimento all’accordo unanime del comitato degli Stati membri dell’ECHA adottato il 27 novembre 2009, hanno impugnato un atto preparatorio, che non era destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, ai sensi dell’art. 263, primo comma, seconda frase, TFUE. A giudizio dell’ECHA, l’atto che produce un effetto giuridico potenziale è la pubblicazione dell’elenco delle sostanze candidate aggiornato sul sito Internet dell’ECHA, conformemente all’art. 59, n. 10, del regolamento n. 1907/2006. Secondo la Commissione e il Regno dei Paesi Bassi, l’atto finale della procedura di cui all’art. 59 di detto regolamento è la decisione del direttore esecutivo dell’ECHA di includere una sostanza nell’elenco di sostanze candidate, conformemente al n. 8 di questo articolo.

37      I ricorrenti ribadiscono che la decisione impugnata è una misura che stabilisce definitivamente la posizione dell’ECHA per quanto riguarda l’identificazione dell’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio e la sua inclusione nell’elenco di sostanze candidate. Dall’art. 59, n. 8, del regolamento n. 1907/2006 emergerebbe che l’elemento chiave della procedura prevista in questo articolo è l’accordo sull’identificazione. La successiva inclusione nell’elenco di sostanze candidate sarebbe una conseguenza automatica della decisione di identificare una sostanza come sostanza ad altissimo rischio. Del pari, la pubblicazione e l’aggiornamento dell’elenco di sostanze candidate in virtù dell’art. 59, n. 10, del detto regolamento dovrebbero aver luogo automaticamente dopo l’adozione di una decisione sull’inclusione di una sostanza.

38      Ai sensi dell’art. 263, primo comma, seconda frase, TFUE, sono impugnabili gli atti adottati dagli organi o organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi.

39      Secondo una giurisprudenza costante, l’azione di annullamento può essere esperita nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, che miri a produrre effetti giuridici (v., in questo senso, sentenze della Corte 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 263, punto 42, e 24 novembre 2005, cause riunite C‑138/03, C‑324/03 e C‑431/03, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑10043, punto 32; ordinanza del Tribunale 14 luglio 2008, causa T‑322/06, Espinosa Labella e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 25, e la giurisprudenza ivi citata).

40      Quando si tratta di atti o decisioni elaborati in più fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono atti impugnabili, in linea di principio, solo i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione in questione al termine di tale procedimento. Ne discende che le misure preliminari o di natura meramente preparatoria non possono formare oggetto di un ricorso di annullamento (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 10, e sentenza del Tribunale 19 gennaio 2010, cause riunite T‑355/04 e T‑446/04, Co‑Frutta/Commissione, Racc. pag. II‑1, punto 33, e giurisprudenza ivi citata).

41      Nella fattispecie, non è necessario che il Tribunale si pronunci sull’argomentazione relativa all’asserito carattere preparatorio dell’accordo unanime del comitato degli Stati membri, atteso che la decisione impugnata non mirava a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 39, nel momento in cui si deve valutare la ricevibilità del presente ricorso, ovvero al momento del deposito del ricorso (v., in questo senso, sentenza della Corte 18 aprile 2002, cause riunite C‑61/96, C‑132/97, C‑45/98, C‑27/99, C‑81/00 e C‑22/01, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I‑3439, punto 23, e ordinanza del Tribunale 7 settembre 2010, causa T‑539/08, Etimine e Etiproducts/Commissione, Racc. pag. II‑4017, punto 76).

42      Infatti, l’atto che identifica una sostanza risultante dalla procedura di cui all’art. 59 del regolamento n. 1907/2006 è certamente atto a far sorgere, segnatamente, gli obblighi di informazione previsti all’art. 7, n. 2, all’art. 31, n. 1, lett. c), e n. 3, lett. b), nonché all’art. 33, nn. 1 e 2, di questo regolamento. Dette disposizioni fanno riferimento alle sostanze identificate conformemente all’art. 59, n. 1, del citato regolamento, o alle sostanze incluse, o figuranti, nell’elenco predisposto conformemente all’art. 59, n. 1, di tale regolamento. Esse indicano, pertanto, obblighi giuridici derivanti dall’atto che risulta dalla procedura di cui all’art. 59 del regolamento medesimo.

43      Tuttavia, occorre ricordare che la procedura di cui all’art. 59 del regolamento n. 1907/2006, consistente nell’identificazione delle sostanze rispondenti ai criteri di cui all’art. 57 del detto regolamento e nella predisposizione di un elenco di sostanze candidate, prevede diverse fasi.

44      Infatti, dopo che è stato avviato il procedimento di identificazione e l’ECHA ha messo il fascicolo relativo ad una sostanza a disposizione degli Stati membri e pubblicato sul suo sito Internet un avviso invitando tutte le parti interessate a trasmetterle le loro informazioni (art. 59, nn. 2-4, del regolamento n. 1907/2006), gli Stati membri, l’ECHA e tutte le parti interessate possono presentare osservazioni relative all’identificazione proposta, da inserire nel fascicolo (art. 59, nn. 4 e 5, di detto regolamento). Qualora, come nella presente fattispecie, siano state formulate siffatte osservazioni, l’ECHA rinvia il fascicolo al comitato degli Stati membri e, se questo giunge ad un accordo unanime sull’identificazione, l’agenzia include la sostanza nell’elenco di sostanze candidate (art. 59, nn. 7 e 8, di tale regolamento). Infine, non appena è stata assunta una decisione sull’inclusione di una sostanza, l’ECHA pubblica e aggiorna sul suo sito Internet l’elenco di sostanze candidate (art. 59, n. 10, dello stesso regolamento).

45      Nella fattispecie, il ricorso è stato depositato dopo l’accordo unanime del comitato degli Stati membri sull’identificazione dell’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio e dopo la decisione del direttore esecutivo di includere detta sostanza nell’elenco di sostanze candidate. Peraltro, atteso che l’entrata in vigore di detta decisione era prevista soltanto per il 13 gennaio 2010 e che anche l’inclusione dell’acrilammide nell’elenco di sostanze candidate era prevista soltanto per tale data, siffatta sostanza non era ancora inclusa nell’elenco di cui trattasi al momento del deposito della domanda.

46      Orbene, se è vero che dal termine «include», di cui all’art. 59, n. 8, del regolamento n. 1907/2006, discende che l’organo dell’ECHA incaricato dell’inclusione di una sostanza nell’elenco di sostanze candidate non dispone di alcun margine di discrezionalità con riguardo a siffatta inclusione, che segue automaticamente l’accordo unanime del comitato degli Stati membri, ciò non toglie che, prima dell’inclusione di una sostanza nell’elenco delle sostanze candidate in forza di questa disposizione, l’atto di identificazione di una sostanza come ad altissimo rischio, risultante dalla procedura di cui all’art. 59 di detto regolamento, non mira a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 39.

47      Infatti, in primo luogo, gli obblighi d’informazione derivanti dall’atto risultante dalla procedura di cui all’art. 59 di detto regolamento n. 1907/2006, previsti all’art. 7, n. 2, all’art. 31, n. 1, lett. c), e n. 3, lett. b), nonché all’art. 33, nn. 1 e 2, di questo regolamento, fanno riferimento, da un lato, alle sostanze identificate conformemente all’art. 59, n. 1, del regolamento e, dall’altro, alle sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate, o in esso figuranti. Dal regolamento n. 1907/2006 non emerge che il legislatore intendesse che le persone interessate da detti obblighi li soddisfacessero in fasi diverse della procedura di cui all’art. 59 di detto regolamento. Per contro, dal titolo dell’art. 59 di questo regolamento «Identificazione delle sostanze di cui all’articolo 57 [di questo regolamento]» discende che la funzione effettiva della procedura in esso prevista consiste nell’identificazione definitiva delle sostanze rispondenti ai criteri di cui all’art. 57 di tale regolamento. Dall’art. 59, n. 1, del medesimo regolamento, che fa riferimento ai paragrafi 2-10 di questo articolo per quanto concerne la procedura di identificazione, emerge che l’inclusione di una sostanza nell’elenco di sostanze candidate, di cui al n. 8 di detto articolo, forma parte integrante di questa procedura. I riferimenti, da un lato, alle sostanze identificate ai sensi dell’art. 59, n. 1, di detto regolamento e, dall’altro, alle sostanze incluse, o figuranti, nell’elenco di sostanze candidate non possono dunque corrispondere a fasi diverse della procedura di identificazione, di modo che gli obblighi di cui trattasi non potranno sorgere prima dell’inclusione effettiva della sostanza nell’elenco di sostanze candidate.

48      In secondo luogo, occorre osservare che l’ECHA, nel caso in cui non riceva o non presenti alcuna osservazione relativa alla proposta di identificare una sostanza come sostanza ad altissimo rischio, include siffatta sostanza nell’elenco di sostanze candidate (art. 59, n. 6, del regolamento n. 1907/2006). In tal caso, manca una fase di identificazione nell’ambito della procedura di identificazione in forza dell’art. 59 del detto regolamento, trattata separatamente da un organo dell’ECHA distinto, come il comitato degli Stati membri, o da un’istituzione distinta, come la Commissione secondo i nn. 8 e 9 di questo articolo. Orbene, atteso che il momento a partire dal quale l’atto di identificazione di una sostanza come ad altissimo rischio, risultante dalla procedura di cui all’art. 59 di detto regolamento, mira a produrre effetti giuridici non può dipendere dalla presentazione di osservazioni da parte di uno Stato membro, dell’ECHA o di una parte interessata, è soltanto dopo l’inclusione di una sostanza nell’elenco di sostanze candidate che detto atto può essere idoneo a produrre effetti giuridici.

49      Con riguardo al fatto che, in forza dell’art. 59, n. 10, del regolamento n. 1907/2006, l’ECHA deve pubblicare ed aggiornare l’elenco di sostanze candidate sul suo sito Internet non appena è stata assunta una decisione sull’inclusione di una sostanza, occorre osservare che gli obblighi giuridici derivanti dall’atto di identificazione di una sostanza come sostanza ad altissimo rischio, risultante dalla procedura di cui all’art. 59 di detto regolamento, possono incombere alle persone interessate soltanto dopo la pubblicazione dell’elenco di sostanze candidate che contiene detta sostanza, atteso che è a decorrere da questo momento che dette persone possono conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza (v., in questo senso, sentenza della Corte 10 marzo 2009, causa C‑345/06, Heinrich, Racc. pag. I‑1659, punto 44, e giurisprudenza ivi citata). In tal senso, il termine per la presentazione di un ricorso avverso l’atto di identificazione di una sostanza come sostanza ad altissimo rischio, risultante dalla procedura di cui all’art. 59 di detto regolamento, in forza dell’art. 263, sesto comma, TFUE, può decorrere soltanto a partire dalla pubblicazione dell’elenco di sostanze candidate contenente detta sostanza.

50      Atteso che l’elenco di sostanze candidate esiste soltanto sul sito Internet dell’ECHA, l’inclusione di una sostanza in detto elenco avviene contemporaneamente alla pubblicazione dell’elenco aggiornato. È dunque soltanto con l’inclusione nell’elenco di sostanze candidate pubblicato sul sito Internet dell’ECHA che l’atto di identificazione di una sostanza come sostanza ad altissimo rischio, risultante dalla procedura di cui all’art. 59 di detto regolamento, mira a produrre effetti giuridici.

51      In considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile, senza che sia necessario esaminare le altre eccezioni di irricevibilità sollevate dall’ECHA

 Sulle spese

52      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Peraltro, ai sensi del n. 4 di detto articolo, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nel procedimento sopportano le proprie spese.

53      La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’ECHA, conformemente alle conclusioni di quest’ultima. Le spese relative al procedimento sommario saranno sopportate dalla seconda ricorrente, conformemente alle conclusioni dell’ECHA. Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)      Il Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) e la SNF SAS sono condannati a sopportare le proprie spese, nonché le spese dichiarate dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

3)      La SNF sopporterà le proprie spese relative al procedimento sommario.

4)      Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

Lussemburgo, 21 settembre 2011

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      A. Dittrich


* Lingua processuale: l’inglese.