Language of document : ECLI:EU:T:2011:507

Causa T‑1/10

Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) e SNF SAS

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

«Ricorso di annullamento — REACH — Identificazione dell’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio — Atto non impugnabile — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Atti preparatori — Esclusione — Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica l’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio — Atto che non mira a produrre effetti giuridici — Irricevibilità

(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57 e 59)

L’azione di annullamento può essere esperita nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, che miri a produrre effetti giuridici. Quando si tratta di atti o decisioni elaborati in più fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono atti impugnabili, in linea di principio, solo i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione in questione al termine del procedimento. Ne discende che le misure preliminari o di natura meramente preparatoria non possono formare oggetto di un ricorso di annullamento.

Dev’essere dichiarato irricevibile un ricorso di annullamento proposto contro una decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica l’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio rispondente ai criteri di cui all’art. 57 del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), conformemente all’art. 59 di tale regolamento, dato che nel momento in cui si deve valutare la ricevibilità di detto ricorso, vale a dire al momento del deposito del ricorso, la decisione impugnata non mirava a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

Infatti, la procedura di cui all’art. 59 del regolamento n. 1907/2006, consistente nell’identificazione delle sostanze rispondenti ai criteri di cui all’art. 57 del detto regolamento e nella predisposizione di un elenco di sostanze candidate, prevede diverse fasi. A tale riguardo, se è vero che dal termine «include», di cui all’art. 59, n. 8, del medesimo regolamento, discende che l’organo dell’ECHA incaricato dell’inclusione di una sostanza nell’elenco di sostanze candidate non dispone di alcun margine di discrezionalità riguardo a siffatta inclusione, che segue automaticamente l’accordo unanime del comitato degli Stati membri in proposito, ciò non toglie che, prima dell’inclusione di una sostanza nell’elenco delle sostanze candidate in forza di questa disposizione, l’atto di identificazione di una sostanza come ad altissimo rischio, risultante dalla procedura di cui all’art. 59 di detto regolamento, non mira a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

Infatti, in primo luogo, gli obblighi d’informazione derivanti dall’atto risultante dalla procedura di cui all’art. 59 del regolamento n. 1907/2006, previsti all’art. 7, n. 2, all’art. 31, n. 1, lett. c), e n. 3, lett. b), nonché all’art. 33, nn. 1 e 2, di questo regolamento, fanno riferimento, da un lato, alle sostanze identificate conformemente all’art. 59, n. 1, del regolamento e, dall’altro, alle sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate, o in esso figuranti. Dal regolamento n. 1907/2006 non emerge che il legislatore intendesse che le persone interessate da detti obblighi li soddisfacessero in fasi diverse della procedura di cui all’art. 59 di detto regolamento. Per contro, dal titolo dell’art. 59 di questo regolamento discende che la funzione effettiva della procedura in esso prevista consiste nell’identificazione definitiva delle sostanze rispondenti ai criteri di cui all’art. 57 di tale regolamento. Dall’art. 59, n. 1, del medesimo regolamento, che fa riferimento ai nn. 2‑10 di questo articolo per quanto concerne la procedura di identificazione, emerge che l’inclusione di una sostanza nell’elenco di sostanze candidate, di cui al n. 8 di detto articolo, forma parte integrante di questa procedura. I riferimenti, da un lato, alle sostanze identificate ai sensi dell’art. 59, n. 1, di detto regolamento e, dall’altro, alle sostanze incluse, o figuranti, nell’elenco di sostanze candidate non possono dunque corrispondere a fasi diverse della procedura di identificazione, di modo che gli obblighi di cui trattasi non potranno sorgere prima dell’inclusione effettiva della sostanza nell’elenco di sostanze candidate.

In secondo luogo, l’ECHA, nel caso in cui non riceva o non presenti alcuna osservazione relativa alla proposta di identificare una sostanza come sostanza ad altissimo rischio, include siffatta sostanza nell’elenco di sostanze candidate (art. 59, n. 6, del regolamento n. 1907/2006). In tal caso, manca una fase di identificazione nell’ambito della procedura di identificazione in forza dell’art. 59 del detto regolamento, trattata separatamente da un organo dell’ECHA distinto, come il comitato degli Stati membri, o da un’istituzione distinta, come la Commissione secondo i nn. 8 e 9 di questo articolo. Orbene, atteso che il momento a partire dal quale l’atto di identificazione di una sostanza come ad altissimo rischio, risultante dalla procedura di cui all’art. 59 di detto regolamento, mira a produrre effetti giuridici non può dipendere dalla presentazione di osservazioni da parte di uno Stato membro, dell’ECHA o di una parte interessata, è soltanto dopo l’inclusione di una sostanza nell’elenco di sostanze candidate che detto atto può essere idoneo a produrre effetti giuridici.

(v. punti 39-41, 43, 46-48, 51)