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Ricorso proposto il 23 febbraio 2011 - Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse / Commissione

(Causa T-113/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Loschelder e V. Schoene)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) della Commissione 2 dicembre 2010, n. 1122, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gouda Holland (IGP)];

condannare la Commissione al rimborso delle spese necessarie.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce nove motivi.

1.    Primo motivo, vertente sulla violazione della ripartizione delle competenze

Il ricorrente solleva come primo motivo la violazione della ripartizione delle competenze prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 1, in quanto non è stata avviata nessuna procedura nazionale relativa all'indicazione geografica protetta "Gouda Holland" registrata mediante il regolamento impugnato.

Il ricorrente sostiene che, mediante la domanda originale, era stata richiesta la registrazione dell'indicazione "Hollandse Gouda" e che solo per questa indicazione è stata avviata la procedura nazionale obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 510/2006.

2.    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 3, n. 2, del regolamento (CE) n. 1898/2006 2

Nell'ambito di questo motivo il ricorrente afferma che l'indicazione "Gouda Holland" non è un'espressione in lingua olandese.

3.    Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 2, nn. 1 e 2 del regolamento n. 510/2006 nonché dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1898/2006

Nell'ambito del terzo motivo il ricorrente sostiene che l'indicazione registrata non viene utilizzata.

4.    Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 510/2006

Il ricorrente afferma che sussiste una violazione dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 510/2006 dal momento che l'indicazione "Gouda Holland" non è una denominazione "tradizionale" non geografica.

5.    Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 510/2006

Con il quinto motivo si solleva la violazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 510/2006, in quanto il termine "Gouda Holland" non attribuisce alcuna determinata qualità o reputazione.

6.    Sesto motivo, vertente sulla violazione degli artt. 30 e 36 del TFUE

Il ricorrente fa valere, a questo proposito, che il regolamento impugnato, in assenza di determinate qualità che abbia unicamente il latte autorizzato ai fini della produzione del "Gouda Holland" proveniente dagli allevatori residenti in Olanda, limita in modo ingiustificato la libera circolazione delle merci.

7.    Settimo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento n. 510/2006

Con tale motivo il ricorrente afferma, in particolare, che sussiste una violazione dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 510/2006, in combinato disposto con l'art. 2, n. 1 del medesimo regolamento in quanto "Holland" (Olanda) costituisce, in quanto sinonimo di "Niederlande" (Paesi Bassi) il nome di uno Stato. Inoltre, non si tratta di un caso eccezionale richiesto per la registrazione dei nomi degli Stati.

8.    Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 510/2006

A questo proposito si fa valere che la registrazione di "Gouda Holland" rispetto alla precedente registrazione "Noord-Hollandse Gouda DOP" è avvenuta nel mancato rispetto degli usi leali e tradizionali e causa rischi di confusione.

9.    Nono motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei principi processuali nonché sul manifesto errore di valutazione

Infine, il ricorrente fa valere che la convenuta ha omesso di chiarire, nel regolamento impugnato, che l'indicazione "Gouda" è generica. A parere del ricorrente un siffatto chiarimento sarebbe possibile e, alla luce dei fatti, necessario ai sensi della giurisprudenza della Corte e della prassi della Commissione. La sua omissione costituisce una violazione del principio di proporzionalità e dei principi processuali nonché un manifesto errore di valutazione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12).

2 - Regolamento (CE) della Commissione 14 dicembre 2006, n. 1898, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 369, pag. 1).