Language of document : ECLI:EU:T:2013:127

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

13 marzo 2013 (*)

«Normativa attinente alle spese e alle indennità dei deputati al Parlamento europeo – Fondo pensioni integrativo – Decisioni recanti rigetto di domande intese a beneficiare di disposizioni vigenti precedentemente alla modifica del fondo pensioni integrativo nel 2009 – Eccezione di illegittimità – Diritti quesiti – Legittimo affidamento – Proporzionalità – Parità di trattamento»

Nelle cause riunite T‑229/11 e T‑276/11,

Lord Inglewood, residente in Penrith (Regno Unito), e i dieci altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, rappresentati da S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas, avvocati,

ricorrenti nella causa T‑229/11,

Marie-Arlette Carlotti, residente in Marsiglia (Francia), rappresentata da S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas, avvocati,

ricorrente nella causa T‑276/11,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da N. Lorenz, M. Windisch e K. Pocheć, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto le domande di annullamento delle decisioni del Parlamento europeo con cui è stato negato ai ricorrenti il beneficio del vitalizio integrativo volontario, vuoi anticipato, vuoi all’età di 60 anni, vuoi in parte sotto forma di capitale,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. M. van der Woude, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 novembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo (in prosieguo: l’«Ufficio di presidenza») è un organo del Parlamento. Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, intitolato «Attribuzioni dell’Ufficio di presidenza», del regolamento interno del Parlamento, nella versione applicabile alla fattispecie in esame (GU 2005, L 44, pag. 1), l’Ufficio di presidenza disciplina, in particolare, questioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati al Parlamento.

2        In tale veste, l’Ufficio di presidenza ha adottato la normativa concernente le spese e le indennità dei deputati del Parlamento (in prosieguo: la «normativa SID»).

3        Il 12 giugno 1990 l’Ufficio di presidenza ha adottato il regime relativo al fondo pensioni integrativo (volontario) dei deputati del Parlamento (in prosieguo: il «regime del 12 giugno 1990»), di cui all’allegato VII della normativa SID.

4        Il regime del 12 giugno 1990, nella versione applicabile nel marzo 2009, prevedeva, segnatamente:

«Articolo 1

1.       In attesa dell’adozione di uno statuto unico dei deputati e indipendentemente dai diritti pensionistici di cui agli allegati I e II, alla scadenza del loro mandato i deputati al Parlamento europeo che abbiano contribuito volontariamente, per almeno due anni, al regime di vitalizio integrativo volontario hanno diritto ad un vitalizio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui hanno compiuto il sessantesimo anno d’età.

(…)

Articolo 2

1.       Il vitalizio è pari al 3,5% del 40% dello stipendio base di un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee per ogni anno completo di mandato e, per ogni altro mese completo, ad 1/12 di tale importo.

2.       L’importo massimo del vitalizio non potrà superare il 70% (con un minimo non inferiore al 10,5%) del 40% dello stipendio base di un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee.

3.       Il vitalizio è calcolato e versato in euro.

Articolo 3

Gli ex deputati o i deputati che cessano il proprio mandato prima di aver raggiunto l’età di 60 anni possono chiedere il versamento del vitalizio immediatamente, o in qualsiasi momento tra il termine del mandato e il 60° anno di età, purché abbiano compiuto 50 anni. In tal caso, il vitalizio versato sarà calcolato sulla base dell’articolo 2, paragrafo 1, moltiplicato per un coefficiente che viene determinato prendendo come riferimento l’età in cui il deputato inizia ad usufruire della pensione, come indicato nella seguente griglia: (…)

Articolo 4 (Pagamento di parte della pensione sotto forma di capitale)

1.       Un massimo del 25% dei diritti pensionistici calcolati sulla base dell’articolo 2, paragrafo 1, può essere versato sotto forma di capitale agli affiliati o agli ex affiliati al regime di vitalizio integrativo (volontario).

2.       Tale opzione deve essere esercitata prima della data d’inizio dei versamenti ed è irrevocabile.

3.       Fatto salvo il massimale di cui al paragrafo 1, il pagamento in capitale non intacca né riduce i diritti pensionistici del coniuge superstite o dei figli a carico dell’affiliato.

4.       Il versamento in capitale è calcolato sulla base dell’età del deputato nel momento in cui la pensione prende effetto, sulla base della seguente griglia: (…)

5.       Il capitale è calcolato e versato in euro. Il pagamento viene effettuato anteriormente al primo assegno pensionistico.

(…)».

5        Il fondo pensioni integrativo è stato creato con la costituzione, ad opera dei Questori del Parlamento, dell’ASBL «Fondo pensioni – deputati del Parlamento europeo» (in prosieguo: l’«ASBL»), che, dal canto suo, ha creato una società d’investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese, denominata «Fondo pensioni – deputati del Parlamento europeo, Società d’investimento a Capitale variabile», incaricata della gestione tecnica degli investimenti.

6        Lo statuto dei deputati del Parlamento è stato adottato con decisione 2005/684/CE, Euratom, del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005 (GU L 262, pag. 1) ed è entrato in vigore il 14 luglio 2009, primo giorno della settima legislatura.

7        Lo statuto dei deputati ha introdotto un regime pensioni definitivo per i deputati europei, ai sensi del quale questi hanno diritto, senza contribuzione, ad una pensione d’anzianità al compimento dei 63 anni di età.

8        Lo statuto dei deputati prevede misure transitorie applicabili al regime pensionistico integrativo. L’articolo 27 di detto statuto dispone, al riguardo, quanto segue:

«1.      Successivamente all’entrata in vigore dello statuto, il fondo di vitalizio volontario istituito dal Parlamento continua a funzionare per i deputati o gli ex deputati che abbiano già acquisito diritti o aspettative a titolo di questo fondo.

2.      I diritti e le aspettative acquisiti restano invariati. Il Parlamento può fissare condizioni e requisiti per l’acquisizione di nuovi diritti o aspettative.

3.      I deputati che percepiscono l’indennità [istituita con lo statuto] non possono acquisire nuovi diritti o aspettative a titolo del regime di vitalizio volontario.

4.      I deputati eletti per la prima volta al Parlamento successivamente alla data di entrata in vigore del presente statuto non possono accedere al regime volontario.

(…)».

9        Con decisioni del 19 maggio e del 9 luglio 2008, l’Ufficio di presidenza ha adottato le misure di attuazione dello statuto dei deputati (GU 2009, C 159, pag. 1; in prosieguo: le «misure di attuazione»). In virtù dell’articolo 73, le misure di attuazione sono entrate in vigore il giorno dell’entrata in vigore dello statuto dei deputati, ossia il 14 luglio 2009.

10      L’articolo 74 delle misure di attuazione dispone che, fatte salve le disposizioni transitorie previste al titolo IV, la normativa SID giunge a scadenza il giorno in cui entra in vigore lo statuto dei deputati.

11      L’articolo 76 delle misure di applicazione, intitolato «Vitalizio integrativo», dispone quanto segue:

«1.       Il vitalizio integrativo (volontario) concesso in virtù dell’allegato VII della normativa SID continua a essere versato in applicazione di detto allegato ai titolari che beneficiavano del vitalizio prima dell’entrata in vigore dello statuto.

2.       I diritti alla pensione maturati fino alla data di entrata in vigore dello statuto in applicazione dell’allegato VII succitato restano acquisiti. Sono onorati alle condizioni previste da detto allegato.

3.       Dopo la data di entrata in vigore dello statuto e in conformità dell’allegato VII succitato, possono continuare ad acquisire nuovi diritti i deputati eletti nel 2009 che:

a)       erano deputati in una legislatura precedente; e

b)       hanno già acquisito o si accingevano ad acquisire diritti nel regime di vitalizio integrativo; e

c)       per i quali lo Stato membro di elezione ha adottato una regolamentazione derogatoria a norma dell’articolo 29 dello statuto o che, a norma dell’articolo 25 dello statuto, hanno optato personalmente a favore del regime nazionale; e

d)       che non hanno diritto a una pensione nazionale o europea derivante dall’esercizio del loro mandato di deputati europei.

4.       I contributi al Fondo pensione complementare a carico dei deputati sono versati a partire dai loro fondi privati».

12      Il 9 marzo 2009, avendo constatato un deterioramento della situazione finanziaria del fondo pensioni integrativo, l’Ufficio di presidenza decideva:

–        «di costituire un gruppo di lavoro (…) per incontrare rappresentanti del consiglio d’amministrazione del fondo pensioni al fine di valutare la situazione;

–        (…) di sospendere con effetto immediato, in via conservativa e cautelare, la possibilità di applicare gli artt. 3 e 4 dell’allegato VII alla normativa SID;

–        (…) di far riesaminare dall’Ufficio di presidenza siffatte misure precauzionali nel corso di una riunione successiva, alla luce dei fatti constatati e dei risultati dei contatti e delle constatazioni del gruppo di lavoro».

13      Il 1° aprile 2009 l’Ufficio di presidenza decideva di modificare la normativa del 12 giugno 1990 (in prosieguo: la «decisione del 1° aprile 2009»). Le modifiche includono, in particolare, le seguenti misure:

–        l’innalzamento, con effetto dal primo giorno della settima legislatura – ossia dal 14 luglio 2009 –, dell’età pensionabile da 60 a 63 anni (articolo 1 della normativa del 12 giugno 1990);

–        l’abrogazione, con effetto immediato, della possibilità di versamento di una parte dei diritti pensionistici in forma di capitale (articolo 3 della normativa del 12 giugno 1990);

–        l’abrogazione, con effetto immediato, della possibilità di prepensionamento a partire dall’età di 50 anni (articolo 4 della normativa del 12 giugno 1990).

14      A titolo di giustificazione di tali misure, al primo e al secondo punto della decisione del 1° aprile 2009, l’Ufficio di presidenza ha invocato un significativo deterioramento del fondo pensioni a causa degli effetti dell’attuale crisi finanziaria ed economica, nonché la prospettiva secondo cui – dopo l’entrata in vigore dello statuto dei deputati nel luglio 2009 e a causa della cessazione dei contributi a carico degli iscritti, oltre che del rendimento insufficiente degli investimenti – la liquidità a disposizione del fondo rischiava di divenire insufficiente, a partire dal 2010, per ottemperare agli obblighi di pagamento delle pensioni. Il fondo pensioni correrebbe dunque il pericolo di dover liquidare alcuni attivi, motivo per cui sarebbe necessario adottare misure per salvaguardarne il più possibile la liquidità.

 Fatti

15      I ricorrenti, Lord Inglewood e gli altri dieci ricorrenti i cui nomi figurano in allegato nonché la sig.ra Marie-Arlette Carlotti, sono stati membri del Parlamento. Con tale status, essi hanno aderito al regime pensionistico integrativo versando contributi al fondo, in diversi periodi precedentemente al mese di luglio 2009.

16      Con ricorsi introdotti presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 19 maggio e il 10 agosto 2009, i ricorrenti hanno proposto ricorso di annullamento avverso le decisioni del 9 marzo 2009 (v. supra al punto 12) e del 1º aprile 2009. Con ordinanza del 15 dicembre 2010, Albertini e a./Parlamento (T‑219/09 e T‑326/09, Racc. pag. II‑5935), il Tribunale ha respinto tali ricorsi in quanto irricevibili, in particolare, in base alla circostanza che la decisione del 1º aprile 2009, in quanto atto di portata generale, era priva di incidenza individuale sui ricorrenti.

17      Con lettere indirizzate al Parlamento tra il 20 gennaio e il 15 marzo 2011, i ricorrenti hanno chiesto di poter beneficiare della propria pensione a titolo di regime pensionistico integrativo, ai sensi della normativa vigente precedentemente all’adozione della decisione del 1º aprile 2009.

18      In particolare, i sigg. Georges Berthu, Guy Bono, la sig.ra Marie-Arlette Carlotti, il sig. Brendan Donnelly, la sig.ra Catherine Guy-Quint, il sig. William Richard Inglewood, la sig.ra Nicole Thomas-Mauro, i sigg. Gary Titley, Vincenzo Viola e la sig.ra Maartje van Putten hanno chiesto di poter beneficiare della pensione all’età di 60 anni. Il sig. David Robert Bowe e la sig.ra Christine Margaret Oddy hanno chiesto di poter beneficiare del prepensionamento (dall’età di 56 anni, nel caso del sig. Bowe, e senza precisare il momento esatto, nel caso della sig.ra Oddy). Inoltre, il sig. Bowe ha parimenti chiesto di poter beneficiare del vitalizio integrativo, in parte sotto forma di capitale. I sigg. Donnelly e Inglewood, la sig.ra Oddy e il sig. Titley hanno indicato che intendevano parimenti chiedere tale versamento della loro pensione sotto forma di capitale senza aver espressamente formulato, in tale fase, la relativa domanda.

19      Con lettere inviate dal Parlamento tra il 10 febbraio e il 28 marzo 2011, i ricorrenti sono stati informati del rigetto delle loro domande (in prosieguo: le «decisioni impugnate»). In tali lettere, il direttore dell’unità «Retribuzioni e diritti sociali dei deputati» del Parlamento ha ricordato, in particolare, che con decisione del 14 aprile 2009, l’età pensionabile degli ex membri era passata dai 60 ai 63 anni e che la possibilità di versamento di una parte dei diritti a pensione sotto forma di capitale era stata abolita.

 Procedimento e conclusioni delle parti

20      Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente il 20 aprile e il 31 maggio 2011, i ricorrenti hanno proposto i presenti ricorsi.

21      Con ordinanza del 15 settembre 2011, dopo aver sentito le parti, il presidente della Quarta sezione del Tribunale ha deciso di riunire le presenti cause ai fini della fase scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

22      Il 5 e il 17 ottobre 2012, rispettivamente, a seguito di una misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale, i ricorrenti e il Parlamento hanno presentato alcuni documenti e hanno risposto ai quesiti del Tribunale.

23      Il 29 ottobre 2012, nel contesto di una misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha posto al Parlamento alcuni quesiti per risposta orale all’udienza.

24      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare illegittima la decisione del 1º aprile 2009;

–        annullare le decisioni impugnate;

–        condannare il Parlamento alle spese.

25      Il Parlamento conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

 In diritto

26      A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti sollevano un’eccezione di illegittimità quanto alla decisione del 1º aprile 2009, nonché cinque motivi dedotti, in sostanza, a sostegno di tale eccezione di illegittimità, attinenti, in primo luogo, alla violazione dei loro diritti quesiti e dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in secondo luogo alla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, in terzo luogo alla violazione dell’articolo 29 della normativa SID, in quarto luogo a un errore manifesto di valutazione e, in quinto luogo, alla violazione della buona fede nell’esecuzione dei contratti.

27      Occorre rilevare, al riguardo, che il contenuto decisorio delle decisioni impugnate, consistente nel negare ai ricorrenti il beneficio del loro vitalizio integrativo a 60 anni, vuoi anticipato, vuoi in parte sotto forma di capitale, è determinato dalla decisione del 1º aprile 2009, che ha escluso tali possibilità. Conseguentemente, le decisioni impugnate sono decisioni connesse e i ricorsi potranno essere accolti solo nell’ipotesi in cui l’eccezione di illegittimità risulti fondata. Per contro, i ricorsi dovranno essere respinti se, riguardo alla decisione del 1º aprile 2009, non sarà ravvisabile alcuna illegittimità.

 Sul primo motivo, attinente alla violazione dei diritti quesiti e dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento

28      Il primo motivo dedotto dai ricorrenti si articola su due capi, relativi, il primo, alla violazione dei loro diritti quesiti e, il secondo, alla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

 Sul primo capo, relativo alla violazione dei diritti quesiti dei ricorrenti

29      I ricorrenti invocano la giurisprudenza dell’Unione secondo cui, in linea di principio, non è possibile rimettere in discussione diritti quesiti. A loro avviso, elevare la soglia dell’età pensionabile a 63 anni viola l’articolo 27, paragrafo 2, dello statuto dei deputati (v. supra punto 8). Essi ritengono di aver acquisito precedentemente alla data del 1º aprile 2009 il diritto ad un vitalizio integrativo. Tale diritto, infatti, sarebbe sorto in esito al periodo minimo di contribuzione ed è, pertanto, in applicazione delle norme sulla liquidazione quali emergono dalle disposizioni del regime del 12 giugno 1990, vigente in tale data, che le modalità di godimento di tale diritto dovranno essere determinate. In fase di replica, essi aggiungono che, conformemente alla sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2011, Purvis/Parlamento (T‑439/09, Racc. pag. II‑7231), la decisione del 1º aprile 2009 è inapplicabile agli otto ricorrenti che hanno cessato le loro funzioni di deputato precedentemente al 2009, atteso che questi ultimi avrebbero già acquisito il loro diritto a pensione al momento della cessazione dalle loro funzioni.

30      Il Parlamento fa valere, in sostanza, che le condizioni di acquisizione del diritto al vitalizio integrativo, previste dal regime del 12 giugno 1990, sono cumulative e che, pertanto, è solo il verificarsi dell’ultima delle condizioni che costituisce il fatto generatore del diritto alla pensione.

31      Atteso che i ricorrenti fanno valere che la decisione del 1º aprile 2009 ha violato i loro diritti quesiti, occorre accertare, anzitutto, se essi avessero effettivamente acquisito, alla data in cui è entrata in vigore detta decisione, il diritto al vitalizio integrativo.

32      Occorre ricordare, al riguardo, che la decisione del 1º aprile 2009 possiede portata generale e, pertanto, un carattere normativo, in quanto si applica a tutti i deputati che siano o possano divenire membri del fondo pensionistico integrativo (ordinanza Albertini e a./Parlamento, cit. supra al punto 16, punto 42). In quanto atto di portata generale non indirizzato a un destinatario, detta decisione non necessitava una notifica individuale, ma doveva essere pubblicata per entrare in vigore. Un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea esige infatti che un atto emanante delle pubbliche autorità non possa venir opposto agli amministrati prima che questi abbiano avuto la possibilità di prenderne conoscenza (sentenza della Corte del 25 gennaio 1979, Racke, 98/78, Racc. pag. 69, punto 15).

33      Non trattandosi di un atto per il quale l’articolo 254 CE prevedeva la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, qualsiasi altra forma utile di pubblicazione deve essere considerata sufficiente. Come dedotto dal Parlamento, si deve riconoscere che la decisione del 1º aprile 2009, nella misura in cui costituiva un atto della sua organizzazione interna, sia resa nota agli interessati ai sensi delle norme fissate in seno all’istituzione riguardo a tali misure. Occorre rilevare, al riguardo, che la Corte ha già avuto modo di affermare che la modifica di un allegato della normativa SID poteva essere comunicata ai deputati in funzione secondo le modalità tradizionali di comunicazione interna del Parlamento, e che non doveva formare oggetto di notifica individuale con avviso di ricevimento nei confronti dei deputati interessati (sentenza della Corte del 29 aprile 2004, Parlamento/Ripa di Meana e a., C‑470/00 P, Racc. pag. I‑4167, punti 67 e 70).

34      Si deve rilevare, al riguardo, che la pubblicazione nella pagina intranet del Parlamento, conformemente agli usi praticati dal Parlamento, era sufficiente riguardo ai deputati in funzione. Per contro, dato che gli ex deputati non hanno più accesso alla pagina intranet del Parlamento, nei loro confronti era necessaria la pubblicazione in Internet. Occorre ancora esaminare, pertanto, quando tale pubblicazione si sia verificata nella specie.

35      Nel rispondere a taluni quesiti del Tribunale, in primo luogo, il Parlamento ha dichiarato che il processo verbale della riunione dell’Ufficio di presidenza del 1º aprile 2009, contenente la decisione del 1º aprile 2009, era stato diffuso sul suo sito Intranet, in tutte le versioni linguistiche, l’11 maggio 2009. In secondo luogo, il Parlamento ha indicato che detta decisione era stata disponibile sul suo sito Internet a far data dal 12 o dal 13 maggio 2009, fatte salve le versioni in lingua danese e slovacca, che erano state disponibili solo il 27 maggio 2009. Tali indicazioni, fondate su stampe di schermate che dimostravano che i documenti in questione erano stati creati o modificati nelle date indicate, non sono state contestate dai ricorrenti.

36      Deve pertanto essere respinto l’argomento dei ricorrenti secondo il quale la decisione del 1º aprile 2009, in mancanza di corretta notifica, non sarebbe opponibile nei loro confronti.

37      Il Tribunale afferma che il Parlamento ha pertanto validamente dimostrato che la decisione del 1º aprile 2009 era stata pubblicata sul suo sito Intranet, l’11 maggio 2009, e sul suo sito Internet, il 13 e il 27 maggio 2009, secondo le versioni linguistiche. Orbene, in quanto atto di portata generale, tale decisione doveva entrare in vigore contemporaneamente per tutti gli amministrati sulla cui situazione giuridica essa incide, sia per ragioni di certezza del diritto sia per ragioni attinenti al principio di parità di trattamento (v., in tal senso, sentenza della Corte del 17 marzo 2011, AJD Tuna, C‑221/09, Racc. pag. I‑1655, punto 113). Inoltre, dato che l’esistenza della possibilità, per l’amministrato, di prendere conoscenza di un atto costituisce una condizione della sua opponibilità, come ricordato supra, al punto 32, occorre prendere in considerazione, a tal fine, la data in cui tale possibilità si è verificata per l’ultimo degli amministrati interessati.

38      Conseguentemente, occorre rilevare che, in considerazione delle circostanze della specie e, in particolare, del fatto che alcuni degli interessati dalla decisione del 1º aprile 2009 non avevano più accesso ai sistemi di comunicazione interni al Parlamento, detta decisione è entrata in vigore, per tutti gli affiliati al regime pensionistico integrativo, il 27 maggio 2009. È in tale data, pertanto, che occorre esaminare l’esistenza dei diritti quesiti riguardo ai ricorrenti.

39      Occorre distinguere, al riguardo, il diritto al vitalizio integrativo «normale» a 60 anni, da una parte, e il diritto al vitalizio integrativo anticipato a partire dall’età di 50 anni, nonché il diritto al beneficio della pensione in parte sotto forma di capitale, dall’altra parte.

–       Sul diritto al vitalizio integrativo a 60 anni

40      Conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del regime del 12 giugno 1990 (v. supra al punto 4), «alla scadenza del loro mandato i deputati al Parlamento europeo che abbiano contribuito volontariamente, per almeno due anni, al regime di vitalizio integrativo volontario hanno diritto ad un vitalizio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui hanno compiuto il sessantesimo anno d’età». Discende chiaramente da questi termini che, per acquisire il diritto al vitalizio integrativo, un deputato deve soddisfare cumulativamente tutti i requisiti menzionati, vale a dire, in primo luogo, aver contribuito per almeno due anni al regime di vitalizio integrativo, in secondo luogo, aver cessato le loro funzioni e, in terzo luogo, aver compiuto il sessantesimo anno di età. Pertanto, per un deputato o un ex deputato è la circostanza di aver soddisfatto l’ultimo di tale requisiti, indipendentemente da quale di tali requisiti si tratti, a costituire la circostanza che fa sorgere il suo diritto al vitalizio integrativo.

41      Tale conclusione non è rimessa in questione dalla sentenza Purvis/Parlamento, menzionata supra al punto 29. I ricorrenti invocano, in particolare, il punto 37 di tale sentenza, che recita quanto segue:

«Il Tribunale ritiene che si debba considerare la data del 14 luglio 2009 [in quanto data rilevante ai fini della determinazione del diritto applicabile quanto ai diritti di pensione del ricorrente]. Infatti, la circostanza che fa sorgere il diritto alla pensione complementare è definita all’art. 1, n. 1, del regime 12 giugno 1990 come la data della cessazione delle funzioni di deputato (…), il che è pacifico per le parti. Inoltre, il ricorrente ha cessato le sue funzioni in tale data. (…) Pertanto, occorre considerare la data di acquisizione dei diritti di pensione del ricorrente, ossia il 14 luglio 2009, come data rilevante per stabilire il diritto applicabile al caso di specie».

42      Se è pur vero, al riguardo, che il secondo periodo di tale punto è formulato in modo tale che, isolatamente considerato, potrebbe effettivamente far sorgere l’impressione che la mera cessazione dalle funzioni di deputato costituisca la circostanza che fa sorgere il diritto al vitalizio integrativo, risulta tuttavia dal contesto, nonché da altri punti della stessa sentenza, che tale periodo non sancisce un principio di carattere generale, ma si limita a considerare le circostanze concrete della controversia in esame, nelle quali la cessazione, da parte del ricorrente, dalle sue funzioni di deputato costituiva l’ultimo dei requisiti, tra quelli previsti dall’articolo 1, paragrafo 1, del regime del 12 giugno 1990, che questi aveva soddisfatto.

43      In primo luogo, infatti, il secondo periodo del punto 37 della sentenza Purvis/Parlamento, menzionata al precedente punto 29, si fonda – senza citarne il disposto – sull’articolo 1, paragrafo 1, del regime del 12 giugno 1990, che fissa, come appena ricordato supra al punto 40, tre requisiti cumulativi per l’acquisizione del diritto al vitalizio integrativo.

44      In secondo luogo, il secondo periodo del punto 38 della sentenza Purvis/Parlamento, menzionata supra al punto 29, enuncia che l’articolo 1, paragrafo 1, del regime del 12 giugno 1990 va interpretato nel senso che i diritti a pensione dei deputati sono loro dovuti ipso iure «poiché le condizioni in esso previste sono soddisfatte». Se fosse determinante la sola condizione relativa alla cessazione dalle funzioni, la menzione delle «condizioni» al plurale in tale periodo sarebbe priva di senso.

45      In terzo luogo, il primo periodo del punto 50 della sentenza Purvis/Parlamento, menzionata supra al punto 29, precisa che «i deputati acquisiscono il diritto al vitalizio integrativo all’età pensionabile, fissata a 60 anni, conformemente all’art. 1 del regime 12 giugno 1990». La circostanza che tale periodo menzioni, a sua volta, solo una delle condizioni menzionate da detta disposizione, differente da quella precedentemente menzionata, è dovuta alla circostanza che esso si iscrive nel contesto della confutazione di un argomento specifico dedotto dal ricorrente nella causa in oggetto, confutazione fondata su un argomento relativo all’età. In tal senso, letto unitamente al secondo periodo del punto 37 della medesima sentenza, tale periodo illustra che la circostanza che una delle condizioni per l’acquisizione del diritto alla pensione, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regime del 12 giugno 1990, sia menzionata in forma isolata non implica che essa sia più importante delle altre, se non addirittura l’unica determinante.

46      Peraltro, nei loro ricorsi – anteriori alla pronuncia della sentenza Purvis/Parlamento, menzionata supra al punto 29 –, i ricorrenti stessi hanno argomentato in base alla circostanza di aver soddisfatto, tutti, un’altra condizione isolata tra quelle menzionate all’articolo 1, paragrafo 1, del regime del 12 giugno 1990, vale a dire quella relativa al periodo minimo di contribuzione, per far valere che, solo per questa ragione, essi avevano acquisito il diritto alla pensione, indipendentemente dalla loro età e dalla data di cessazione dalle loro funzioni di deputati. Tale ragionamento, che confonde il compimento del periodo minimo di contribuzione con la data di acquisizione del diritto alla pensione, altro non è che un’ulteriore dimostrazione del fatto che il diritto alla pensione può essere acquisito solo nel momento in cui sono soddisfatte, cumulativamente, tutte le condizioni del menzionato articolo 1, paragrafo 1.

47      Conseguentemente, dato che nessuno dei ricorrenti aveva compiuto il sessantesimo anno di età alla data del 27 maggio 2009, in tale data essi non avevano ancora acquisito il diritto al vitalizio integrativo.

–       Sul diritto al vitalizio integrativo anticipato al compimento del cinquantesimo anno di età e sul diritto al versamento di una parte del vitalizio integrativo in forma di capitale

48      Contrariamente al diritto alla pensione «normale», che si acquisisce ipso iure nel momento in cui il deputato in questione soddisfa le condizioni di diritto previste dall’articolo 1, paragrafo 1, del regime del 12 giugno 1990 (v. supra al punto 44), l’acquisizione del diritto al pensionamento anticipato presupponeva inoltre, conformemente al previgente articolo 3, primo periodo, di detto regime, che l’interessato avesse compiuto il cinquantesimo anno di età e che avesse proposto domanda esplicita a tal fine.

49      Orbene, se è pur vero che la maggior parte dei ricorrenti – vale a dire i sigg. Berthu, Bowe, Donnelly, Inglewood, le sig.re Oddy, Thomas-Mauro, il sig. Viola e la sig.ra Van Putten, che avevano tutti, in data 27 maggio 2009, cessato le loro funzioni di deputati e superato il cinquantesimo anno di età – avevano il diritto di chiedere, prima dell’entrata in vigore, il 27 maggio 2009, della decisione del 1º aprile 2009, di beneficiare di un vitalizio integrativo anticipato, nessuno di loro ha presentato tale domanda precedentemente a tale data. Conseguentemente, essi non hanno potuto acquisire il diritto al pensionamento anticipato.

50      Quanto al diritto al versamento di una parte del vitalizio integrativo in forma di capitale, si trattava di una mera opzione concernente la liquidazione della pensione che i deputati affiliati al regime potevano scegliere. La scelta di tale opzione presupponeva pertanto che un diritto alla pensione fosse già esistente. Orbene, come dimostrato supra, i ricorrenti non avevano acquisito, in data 27 maggio 2009, né un diritto al vitalizio integrativo né un diritto al vitalizio integrativo anticipato. Conseguentemente, l’esclusione della possibilità di versare una parte della pensione in forma di capitale non ha potuto incidere sui diritti acquisiti dai ricorrenti.

51      Gli altri argomenti illustrati dai ricorrenti non consentono di rimettere in discussione questa conclusione.

52      In primo luogo, i ricorrenti invocano l’articolo 27, paragrafo 2, dello statuto dei deputati, relativo alla tutela dei diritti acquisiti nel contesto del regime pensionistico integrativo (v. supra al punto 8), nonché di una nota del segretario generale del Parlamento, del 24 novembre 2005, che si richiama a tale disposizione.

53      È sufficiente rilevare, al riguardo, che, dal momento che lo statuto dei deputati è entrato in vigore solo il 14 luglio 2009, come sottolineato dagli stessi ricorrenti nei loro ricorsi, tale disposizione non era applicabile alla decisione del 1º aprile 2009, l’entrata in vigore della quale è precedente. Inoltre, come rilevato supra ai punti 47, 49 e 50, i ricorrenti non potevano giustificare alcun diritti acquisito da tutelare precedentemente all’entrata in vigore di tale decisione, il 27 maggio 2009. Ciò detto, i ricorrenti non possono trarre argomenti dall’articolo 27, paragrafo 2, dello statuto dei deputati.

54      In secondo luogo, i ricorrenti affermano, nella replica, che, alla luce delle peculiarità dell’esercizio delle funzioni di deputato, ogni mandato in una successione di mandati di deputato va considerato isolatamente, sicché, a conclusione di ogni mandato, i diritti di pensione afferenti al mandato risultano acquisiti.

55      Tale censura si fonda implicitamente, ma necessariamente, sulla conclusione, che i ricorrenti traggono dalla sentenza Purvis/Parlamento, citata supra al punto 29, secondo la quale il diritto al vitalizio integrativo si acquisirebbe al momento della cessazione dalle funzioni di deputato, senza considerare le altre condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regime del 12 giugno 1990 (v. supra punto 29). Infatti, è solo in tale ipotesi e, pertanto, in particolare, a prescindere dall’età della pensione normale di 60 anni, che i ricorrenti avrebbero potuto acquisire automaticamente, in esito a ciascuno dei loro mandati successivi, diritti alla pensione isolati quanto ai contributi versati durante ciascuno di tali mandati.

56      Orbene, come rilevato supra al punto 40, il diritto al vitalizio integrativo sorge solo quando il deputato in questione soddisfa l’ultima delle condizioni cumulative, indipendentemente da quale essa sia, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regime del 12 giugno 1990. Per tutti i ricorrenti nelle presenti controversie, l’ultima di tali condizioni sarà quella relativa all’età, dal momento che essi hanno, tutti, contribuito per il periodo minimo, hanno tutti cessato le loro funzioni e nessuno di loro ha ancora conseguito l’età pensionabile (60 anni entro il 14 luglio 2009, 63 anni dopo tale data). Conseguentemente, anche a voler ritenere che i diritti a pensione debbano essere calcolati separatamente per ciascuno dei mandati successivi compiuti dai ricorrenti, come sostenuto da questi ultimi, ciò non consentirebbe di dichiarare che i ricorrenti hanno acquisito diritti a pensione precedentemente all’entrata in vigore della decisione del 1º aprile 2009.

57      Pertanto, tale censura va respinta in quanto inoperante, senza che occorra esaminare se, come sostenuto dal Parlamento, sia irricevibile o infondata.

58      In terzo luogo, i ricorrenti sollevano un argomento relativo all’assenza abusiva di misure transitorie. In proposito, è sufficiente osservare, in questa fase, che tale argomento non rileva nell’ambito del motivo che riguarda la violazione dei diritti quesiti. Pertanto, esso sarà analizzato nel contesto dell’analisi del secondo motivo.

59      Tenuto conto di quanto esposto supra, occorre respingere il primo capo del primo motivo, relativo alla violazione dei diritti quesiti.

 Sul secondo capo, relativo alla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento

–       Sulla censura relativa alla violazione del principio di certezza del diritto

60      Riguardo alla violazione del principio della certezza del diritto, i ricorrenti fanno valere tre argomenti principali. In primo luogo, essi sostengono che, adottando la decisione del 1° aprile 2009, l’Ufficio di presidenza non avrebbe rispettato il principio di certezza del diritto legato al «contratto di pensione complementare», nonché il principio di continuità dei contratti. In secondo luogo, secondo i ricorrenti, l’Ufficio di presidenza non sarebbe stato competente quanto alla modifica del regime del 12 giugno 1990. In terzo luogo, le decisioni impugnate sarebbero munite di effetti retroattivi.

61      In primo luogo, è sufficiente ricordare, al riguardo, che il Tribunale ha già avuto modo di statuire che il regime di vitalizio integrativo rientrava esclusivamente nelle prerogative dei pubblici poteri di cui il Parlamento è investito per poter esercitare il compito che gli è conferito dai trattati. Conseguentemente, i diritti e gli obblighi che derivano da tale regime per il Parlamento e per i deputati affiliati si pongono nell’ambito del rapporto statutario che li unisce e non sono dunque contrattuali, bensì di diritto pubblico, affermazione, questa, che non è messa in discussione dalla circostanza che l’interessato abbia aderito volontariamente a detto regime (v., in tal senso, sentenza Purvis/Parlamento, cit. supra al punto 29, punti 58‑62).

62      In secondo luogo, il Tribunale ha affermato che l’Ufficio di presidenza era competente quanto alla decisione del 1º aprile 2009 (sentenza Purvis/Parlamento, cit. supra al punto 29, punti 63 e 64).

63      In terzo luogo, il Tribunale ha affermato, in sostanza, che la decisione del 1º aprile 2009 non aveva prodotto effetti precedentemente alla sua entrata in vigore, dato che essa riguardava unicamente i deputati che non avevano ancora acquisito il diritto al vitalizio integrativo in tale data, e che, pertanto, non possedeva effetti retroattivi (sentenza Purvis/Parlamento, cit. supra al punto 29, punti 65 e 66).

64      Pertanto, occorre respingere in quanto infondata nella sua interezza la censura relativa alla violazione del principio di certezza del diritto.

–       Sulla censura relativa alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

65      I ricorrenti sottolineano di aver aderito al regime pensionistico integrativo sulla base di condizioni chiare e prestabilite, e che l’obiettivo perseguito dall’Ufficio di presidenza non potrebbe prevalere sul loro interesse al mantenimento dei loro diritti quesiti. Tale legittimo affidamento, peraltro, sarebbe stato rafforzato da calcoli effettuati a titolo esemplificativo il 27 aprile 2001 dall’ASBL, redatti sul fondamento delle regole applicabili precedentemente all’adozione della decisione del 1º aprile 2009. Infine, il Parlamento avrebbe riconosciuto, nella decisione dell’Ufficio di presidenza del 1º aprile 2009, di dover garantire il rispetto delle responsabilità assunte nei confronti degli aderenti al regime pensionistico integrativo, indipendentemente dalla situazione del fondo.

66      È sufficiente ricordare, al riguardo, che il Tribunale ha già avuto modo di dichiarare che il Parlamento non aveva fornito alcuna garanzia tale da far sorgere, nei deputati affiliati al regime pensionistico integrativo, un legittimo affidamento quanto al fatto che le condizioni di tale regime non sarebbero state modificate in futuro (sentenza Purvis/Parlamento, cit. supra al punto 29, punto 70), che le stime fornite dall’ASBL il 27 aprile 2001 non provenivano dal Parlamento (sentenza Purvis/Parlamento, cit. supra al punto 29, punto 71) e che la responsabilità giuridica assunta dall’Ufficio di presidenza, in nome del Parlamento, alla sua riunione del 1º aprile 2009, di garantire il diritto dei deputati affiliati al regime di vitalizio integrativo a una pensione aggiuntiva anche una volta esaurito il fondo pensionistico mira soltanto a garantire i diritti pensionistici acquisiti dai deputati qualora, come probabile, il fondo pensione si esaurisca prima della liquidazione di tutti i diritti a pensione maturati dai suoi iscritti (sentenza Purvis/Parlamento, cit. supra al punto 29, punto 73). Orbene, come esposto supra ai punti 47, 49 e 50, i ricorrenti non avevano acquisito, in data 27 maggio 2009, alcun diritto a pensione.

67      Conseguentemente, occorre respingere la censura relativa alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e, pertanto, il primo motivo complessivamente inteso.

 Sul secondo motivo, attinente alla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento

 Sulla censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità

68      I ricorrenti sostengono che la decisione del 1º aprile 2009 lede in maniera sproporzionata i loro interessi. La tendenza, riscontrata nei regimi pensionistici obbligatori, a concedere il diritto alla pensione al compimento del sessantatreesimo anno di età sarebbe inconferente riguardo al regime di vitalizio integrativo oggetto della presente controversia. Essi ritengono, peraltro, sproporzionato sopprimere in toto le «modalità speciali di versamento», previste dai precedenti articoli 3 e 4 della normativa del 12 giugno 1990. In particolare, sarebbe stato possibile ridurre la parte dei diritti a pensione che possono essere versati in forma di capitale, piuttosto che sopprimere tale opzione, senza provocare in tal modo problemi di finanziamento del fondo.

69      Il Parlamento contesta tali argomenti.

70      In via preliminare, occorre rammentare che, in forza del principio di proporzionalità, la legittimità di una normativa dell’Unione è subordinata alla condizione che i mezzi che essa impiega siano idonei a realizzare l’obiettivo da essa legittimamente perseguito e non vadano al di là di ciò che è necessario per raggiungerlo, fermo restando che, qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere, in linea di principio, alla meno gravosa (sentenza del Tribunale del 5 giugno 1996, NMB France e a./Commissione, T‑162/94, Racc. pag. II‑427, punto 69).

71      Occorre peraltro ricordare che il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella predisposizione del sistema di previdenza sociale (sentenza del Tribunale del 29 novembre 2006, Campoli/Commissione, T‑135/05, RaccFP pagg. I‑A‑2‑297 e II‑A‑2‑1527, punti 71 e 72, e sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 19 giugno 2007, Davis e a./Consiglio, F‑54/06, RaccFP pagg. I‑A‑1‑165 e II‑A‑1‑911, punto 65) quale il regime pensionistico integrativo oggetto della presente controversia. Orbene, in un tale settore, solo il carattere manifestamente inadeguato di una misura adottata riguardo all’obiettivo che l’istituzione competente è tenuta a perseguire può inficiare la legittimità di una siffatta misura (v. sentenze NMB France e a./Commissione, cit. supra al punto 70, punto 70, e la giurisprudenza ivi richiamata, e Campoli/Commissione, cit., punto 143).

72      Infine, la legittimità di un atto dev’essere valutata con riferimento alle circostanze di diritto e di fatto esistenti al momento in cui tale atto è stato adottato (v. ordinanza del presidente del Tribunale del 30 ottobre 2003, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, T‑125/03 R e T‑253/03 R, Racc. pag. II‑4771, punto 69 e giurisprudenza ivi citata; v., in tal senso, sentenza della Corte del 17 maggio 2001, IECC/Commissione, C‑449/98 P, Racc. pag. I‑3875, punto 87, e sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2000, Alitalia/Commissione, T‑296/97, Racc. pag. II‑3871, punto 86). Pertanto, un eventuale successivo sviluppo positivo delle attività del fondo pensioni integrativo non può essere preso in considerazione ai fini dell’esame della proporzionalità delle misure adottate nel contesto della decisione del 1º aprile 2009.

–       Sulla legittimità dell’obiettivo perseguito

73      Quanto all’obiettivo perseguito dalla decisione del 1º aprile 2009, l’Ufficio di presidenza ha presentato, in sede di adozione di tale decisione, quattro obiettivi da conseguire, vale a dire:

–        garantire che i deputati che hanno versato contributi al fondo pensionistico volontario possano beneficiare di una pensione da esso erogata;

–        evitare per quanto possibile un eventuale impatto finanziario sui contribuenti europei;

–        assicurare un’equa distribuzione dei costi tenendo conto della necessità di spiegare al pubblico le decisioni prese;

–        preservare, per quanto possibile, la liquidità del fondo pensionistico.

74      Occorre ritenere che, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza di regolamentare il regime pensionistico integrativo (sentenza Purvis/Parlamento, cit. supra al punto 29, punti 63 e 64), il Parlamento poteva legittimamente perseguire tali obiettivi. In particolare, occorre ricordare, al riguardo, che il regime pensionistico integrativo si fonda su un calcolo attuariale nel contesto del quale la totalità dei versamenti contributivi annui degli affiliati e del Parlamento deve corrispondere, in linea di principio, alla totalità dei diritti a pensione acquisiti nello stesso anno, ove la contribuzione dell’affiliato è pari a un terzo e quella del Parlamento a due terzi (v., in tal senso, sentenza Purvis/Parlamento, cit. supra al punto 29, punto 45). Se si verifica, in un sistema siffatto, che le previsioni di rendimento delle attività del fondo, in funzione del quale è stato determinato l’importo dei contributi, erano troppo ottimiste, se ne deve trarre la conclusione che i contributi degli affiliati e del Parlamento in passato erano in realtà troppo bassi per finanziare i corrispondenti diritti a pensione. Per ricostituire l’equilibrio del regime, è pertanto giustificato, in linea di principio, imporre contributi sia agli affiliati sia al Parlamento.

75      In tale contesto, va respinto l’argomento dei ricorrenti secondo il quale considerazioni applicabili al regime pensionistico obbligatorio sarebbero inconferenti per giustificare un aumento dell’età pensionabile in un regime pensionistico integrativo volontario. È pur vero, al riguardo, che dal terzo punto della decisione del 1º aprile 2009 risulta che l’età di 63 anni in quanto attuale età pensionabile sembra essere stata scelta con riferimento all’età pensionabile prevista dall’articolo 14 dello statuto dei deputati. Fatto sta che, come risulta dai punti primo e secondo della stessa decisione, nonché dal complesso delle circostanze relative alla sua adozione, la decisione di aumentare l’età pensionabile nel contesto del regime pensionistico integrativo era motivata, essenzialmente, dalla difficile situazione finanziaria del fondo pensioni integrativo, segnatamente la crisi intensa di liquidità prevedibile a breve termine, e non dall’intento di allinearsi su una determinata età pensionabile prevista in altri regimi. Questa affermazione va pertanto respinta.

–       Sull’idoneità delle misure adottate per realizzare l’obiettivo voluto

76      Per quanto riguarda l’idoneità delle misure adottate per realizzare l’obiettivo voluto, va rammentata in primo luogo la situazione economica del fondo pensioni all’inizio del 2009, come descritta, in particolare, ai punti 4‑6 della nota del segretario generale del Parlamento del 1° aprile 2009 ai membri dell’Ufficio di presidenza, nonché al primo e al secondo punto della decisione del 1° aprile 2009. Tale situazione era caratterizzata da un significativo deterioramento dovuto, in particolare, agli effetti della crisi finanziaria ed economica in corso e dalla prospettiva che, dopo l’entrata in vigore dello statuto dei deputati nel luglio 2009, a motivo della cessazione dei versamenti degli iscritti non rieletti al Parlamento e del rendimento insufficiente degli investimenti, la liquidità a disposizione del fondo rischiava di divenire insufficiente per poter ottemperare agli obblighi di pagamento delle pensioni.

77      In particolare, la variazione del valore delle attività del fondo dall’ultimo periodo del 2006 fino all’inizio del 2009 ha subito un calo del 28,3%, come risulta dalla tabella che segue:

 

31/12/2006

30/06/2007

30/06/2008

30/09/2008

31/12/2008

28/02/2009

Valore delle attività (EUR)

202 153 585

218 083 135

189 406 299

180 628 488

159 047 636

144 973 916


78      Analogamente, l’aliquota di copertura delle pensioni da versare, che al 30 giugno 2007 era il 92%, non superava il 63% al 31 dicembre 2008.

79      Peraltro, secondo la nota del segretario generale del Parlamento del 1° aprile 2009, il costo mensile delle pensioni da versare era stimato pari a 1 000 000 di euro a partire dall’agosto 2009. Era parimenti previsto che, a far data dall’anno 2010, la liquidità del fondo sarebbe stata insufficiente per adempiere i suoi obblighi di pagamento delle pensioni e che, conseguentemente, avrebbe dovuto liquidare parte delle attività per pagare le pensioni. Infatti, dai rapporti relativi alla liquidità del fondo pensioni al 28 febbraio 2009 emerge che la liquidità accumulata dall’ASBL e dalla SICAV, ossia le disponibilità liquide immediate esenti da ulteriori costi, per onorare gli obblighi correnti, ammontavano, in tale data, a circa 5 000 000 di euro. Conformemente alla nota del segretario generale del Parlamento del 1º aprile 2009, l’esaurimento di tutte le attività del fondo era previsto per il 2023.

80      Tali previsioni erano state compiute in base a simulazioni ex ante effettuate dal Parlamento in data 1º aprile 2009, tenendo conto di uno studio attuariale indipendente, finanziato dal Parlamento, che ha esaminato la situazione del fondo in data 30 giugno 2007 (in prosieguo: lo «studio iniziale»), nonché dei suoi aggiornamenti del 31 dicembre 2008 e del 28 febbraio 2009. Tali simulazioni prevedevano che 105 deputati iscritti al regime di vitalizio integrativo avrebbero presentato richiesta di pensione nel secondo semestre del 2009. Tale cifra è stata determinata tenendo conto unicamente degli iscritti prossimi ai 60 anni di età nel corso del secondo semestre del 2009, nonché dell’aliquota media di rinnovamento dei deputati, che era il 50%. Nel caso in cui la totalità dei suddetti 105 deputati avesse chiesto di ricevere il 25% della pensione complementare sotto forma di capitale, ciò avrebbe rappresentato un costo supplementare di circa 7 900 000 di euro per il fondo, il che avrebbe costretto quest’ultimo a liquidare parte delle sue attività a prezzi fortemente ridotti, vista la crisi economica, tenuto conto della scarsa disponibilità di liquidi. Per contro, tali simulazioni non tenevano conto degli ex deputati che potevano chiedere la pensione anticipata a partire dal compimento del cinquantesimo anno di età, dato che tale opzione era stata scelta solo raramente in passato.

81      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, risulta che la decisione del 1º aprile 2009 era idonea a realizzare o, quantomeno, a promuovere alcuni degli obiettivi di cui supra, punto 73.

82      Infatti, sia l’aumento di tre anni dell’età pensionabile sia la soppressione della possibilità di percepire la pensione in parte sotto forma di capitale sia la soppressione della pensione anticipata producevano l’effetto di differire pagamenti che il fondo pensioni sarebbe stato altrimenti obbligato ad effettuare a partire dal secondo semestre del 2009. In tal senso, dette misure erano idonee a evitare, nell’immediato, una crisi di liquidità del fondo pensioni, una liquidazione dei titoli a condizioni sfavorevoli e una considerevole perdita economica, realizzando così il quarto degli obiettivi di cui al punto 73 supra.

83      Inoltre, contrariamente alle altre due misure, l’aumento dell’età pensionabile non era neutro in termini di valore attuariale delle pensioni alle quali gli affiliati interessati potevano aspirare, dato che la durata totale di percezione della pensione veniva ad essere ridotta di tre anni, pur mantenendo l’importo mensile da percepire da parte dei futuri pensionati. In tal senso, tale misura era inoltre idonea a migliorare l’aliquota di copertura delle pensioni da versare rispetto alle cifre indicate supra al punto 78, così promuovendo il primo, il secondo e il terzo degli obiettivi di cui al punto 73 supra.

84      I ricorrenti non hanno contestato, in termini generali, la difficile situaizone economica del fondo pensioni, quale descritta supra ai punti 76‑79, ma hanno fatto valere due argomenti intesi a rimettere in questione la portata del deficit previsto e l’importo delle liquidità disponibili, quale accertato dall’Ufficio di presidenza.

85      In primo luogo, i ricorrenti richiamano un passo dello studio iniziale di cui al punto 80 supra. Da tale passo emerge, in sostanza, che la scelta, da parte di un affiliato, di percepire la sua pensione in parte sotto forma di capitale è quasi neutra dal punto di vista attuariale e non contribuisce pertanto ad alcun deficit nel finanziamento del fondo pensioni.

86      Al riguardo, anzitutto, occorre rilevare che il Tribunale ha già constatato che lo studio iniziale si fondava, in particolare, sulla previsione di un rendimento annuo delle attività del fondo del 6,99%, fondata sulla proiezione dell’evoluzione precedente al 30 giugno 2007, mentre lo sviluppo effettivo è stato costantemente negativo dal 30 giugno 2007 sino al 28 febbraio 2009. Il Tribunale ne ha dedotto che le conclusioni di tale studio sono del tutto inconferenti riguardo alla situazione finanziaria del fondo pensioni integrativo alla data di adozione del 1° aprile 2009 (sentenza Purvis/Parlamento, cit. supra al punto 29, punti 103 e 104).

87      Poi, in ogni caso, il passo dello studio iniziale citato dai ricorrenti riguarda unicamente il pagamento di una parte della pensione sotto forma di capitale e non la pensione anticipata o l’aumento dell’età pensionabile.

88      Va dunque respinto l’argomento relativo al passo dello studio iniziale.

89      In secondo luogo, i ricorrenti hanno sostenuto che il valore della liquidità del fondo pensioni ammontava a circa 8 milioni di euro al 28 febbraio 2009 e non a circa 5 milioni di euro, come afferma il Parlamento (v. punto 79 supra). Essi invocano, al riguardo, un errore manifesto di valutazione da parte dell’Ufficio di presidenza. I ricorrenti si fondano su uno scambio di corrispondenza del mese di marzo 2011. La prima lettera è stata inviata il 30 marzo 2011 all’amministratore del fondo pensioni da un membro del comitato per gli investimenti del fondo pensioni e contiene, in particolare, il seguente passaggio:

«Il livello di liquidità totale alla fine di febbraio 2009 era di circa EUR 8 000 000:

Liquidità Sicav EUR 6 885 045 (comprensivi di EUR 3 869 848 (pagina 11 del pacchetto 2009 02 27 NAV)

Liquidità ASBL EUR 1 172 163».

90      Occorre ricordare, al riguardo, che il Tribunale ha già avuto modo di affermare che la cifra di 8 milioni di euro di liquidità indicata nella lettera del 30 marzo 2011, citata supra, si fonda senza dubbio su di una confusione tra liquidità disponibili immediatamente e senza ulteriori esborsi, da una parte, e attività investite in valute diverse su conti di investimento e non immediatamente disponibili senza ulteriori esborsi, dall’altra (sentenza Purvis/Parlamento, cit. supra al punto 29, punto 111).

91      Conseguentemente, l’argomento che si fonda su tale scambio di corrispondenza deve essere respinto, al pari della censura fondata su un asserito errore manifesto di valutazione.

–       Sulla scelta della misura meno gravosa

92      Quanto alla scelta della misura meno gravosa, in primo luogo, i ricorrenti deducono che è sproporzionato abolire ogni possibilità per gli iscritti al regime pensionistico integrativo di ottenere una parte della loro pensione sotto forma di capitale quando sarebbe stato eventualmente possibile prevedere di limitare in anticipo o in maniera forfettaria la quota di pensione capitalizzabile.

93      Da una parte, occorre osservare che i calcoli approssimativi di cui al punto 79 supra presuppongono che la totalità dei 105 ex deputati iscritti al regime pensionistico complementare che potevano chiedere di beneficiare della pensione nella seconda metà del 2009 avrebbe scelto di percepire la quota massima, ossia il 25%, della pensione sotto forma di capitale. È dunque vero che tali cifre corrispondevano, al riguardo, alla peggiore delle ipotesi e che era possibile che le uscite effettive del fondo, per il secondo semestre del 2009, sarebbero state inferiori. Tuttavia, in ogni caso, tale ipotesi non poteva essere esclusa.

94      Dall’altra parte, come rilevato supra al punto 80, detti calcoli non avevano tenuto conto delle eventuali domande di pensione anticipata, trascurando in tal modo un rischio finanziario, certo limitato, ma reale, sussistente per il fondo pensioni. Occorre sottolineare, al riguardo, che nella situazione economica del fondo pensioni, quale descritta supra, era necessario un intervento prudente e tale da preservare quanto più le liquidità a breve termine dei fondi. Occorre inoltre ricordare, in tale contesto, che sia la soppressione del versamento sotto forma di capitale sia la soppressione del pensionamento anticipato costituivano misure neutre dal punto di vista attuariale. Conseguentemente, la soppressione di tali opzioni va qualificata quale misura poco gravosa per gli affiliati al regime pensionistico integrativo.

95      Ne consegue che né la soppressione della possibilità di versamento della pensione, in parte, sotto forma di capitale né la soppressione della pensione anticipata possono essere considerate manifestamente inidonee, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 71, per conseguire gli obiettivi perseguiti dalla decisione del 1º aprile 2009, quali enumerati supra al punto 73. Conseguentemente, tali misure rispettano il principio di proporzionalità.

96      In secondo luogo, i ricorrenti fanno valere che l’aumento di tre anni dell’età pensionabile richiedeva l’applicazione di misure transitorie per poter essere proporzionale.

97      Sotto un primo profilo occorre rilevare, al riguardo, che la decisione del 1º aprile 2009 prevedeva una misura transitoria. Infatti, nonostante l’età pensionabile sia stata elevata, in linea di principio, a 63 anni a decorrere dal primo giorno della settima legislatura – vale a dire a decorrere dal 14 luglio 2009 –, gli affiliati che avevano compiuto il sessantesimo anno di età a tale data potevano ancora chiedere di beneficiare della loro pensione entro un termine di tre mesi. I ricorrenti invocano pertanto le disposizioni transitorie supplementari a vantaggio degli ex deputati che non avevano ancora compiuto il sessantesimo anno di età alla data del 14 luglio 2009.

98      Sotto un secondo profilo, occorre ricordare che, come rilevato supra al punto 74, nell’ipotesi in cui si verifichi, in un sistema pensionistico basato su fondi, che le previsioni di rendimento degli attivi del fondo, in funzione del quale è stato determinato l’importo dei contributi, erano troppo ottimiste, se ne deve trarre la conclusione che i contributi in passato erano in realtà troppo bassi per finanziare i corrispondenti diritti a pensione ed è pertanto in linea di principio giustificato, per ricostituire l’equilibrio del regime, imporre contributi sia agli affiliati sia al Parlamento.

99      Nella specie, quanto alla contribuzione del Parlamento, occorre sottolineare che, nel contesto della decisione del 1º aprile 2009, da una parte, esso ha rinunciato, per l’ipotesi, prevista dall’articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regime del 12 giugno 1990, in cui un affiliato decide di lasciare il regime e di farsi rimborsare i propri contributi, alle clausole in forza delle quali poteva farsi rimborsare la propria quota parte dei contributi, che resta pertanto, in tali casi, acquisita al fondo pensioni e, dall’altra parte, ha garantito il diritto dei deputati affiliati al regime pensionistico integrativo di percepire la loro pensione, anche nell’ipotesi di esaurimento del fondo pensioni.

100    Al riguardo, poco rileva sapere se, come fatto valere dai ricorrenti in udienza, un siffatto impegno da parte del Parlamento sussistesse già precedentemente alla decisione del 1º aprile 2009. Infatti, anche a voler così ritenere, occorre tener conto della circostanza che, nonostante l’adozione delle misure adottate nel contesto di detta decisione, l’esaurimento prematuro del fondo pensioni era comunque prevedibile.

101    In tal senso, dallo studio iniziale risulta che il fondo pensioni dovrà effettuare versamenti, per il regime pensionistico integrativo, sino al 2008. Per contro, una relazione dell’attuario del fondo pensioni integrativo, redatta nell’aprile 2010 tenendo conto della situazione alla data del 31 dicembre 2009, le cui conclusioni non sono state rimesse in questione dalle parti, giunge alla conclusione secondo cui, in considerazione delle misure adottate nel contesto della decisione del 1º aprile 2009, la data di esaurimento del fondo è stata rinviata di soli tre anni al 2026, e questo in particolare grazie a un rendimento eccezionale del 17% per il 2009.

102    Conseguentemente, il Parlamento sopporterà, con ogni probabilità, tutte le spese del fondo pensioni tra il 2026 e il 2088.

103    Quanto ai contributi degli affiliati al regime pensionistico integrativo, è stato già rilevato supra al punto 94 che la soppressione delle possibilità di beneficiare del pensionamento anticipato o in parte sotto forma di capitale era neutra dal punto di vista attuariale. Conseguentemente, l’aumento dell’età pensionabile costituiva la sola misura che incideva sul valore delle pensioni che gli affiliati potevano ragionevolmente attendersi e che poteva pertanto essere qualificata incisiva sui diritti in corso di acquisizione da parte degli affiliati.

104    Sotto un terzo profilo, occorre rilevare, al pari del Parlamento, che l’adozione di qualsivoglia misura transitoria avrebbe posto a rischio la promozione degli obiettivi di cui alla decisione del 1º aprile 2009. Ciò risulta tanto più vero per quanto attiene all’aumento dell’età pensionabile, cui conseguiva, segnatamente, il differimento di tre anni dell’inizio dei pagamenti per il vitalizio integrativo a tutti gli affiliati che non fossero più membri del Parlamento e che non avessero ancora compiuto il sessantesimo anno di età alla data del 14 luglio 2009, contribuendo in tal modo a preservare la liquidità dei fondi. L’adozione di misure transitorie a favore di tali affiliati, infatti, avrebbe anticipato la data in cui essi potevano chiedere il beneficio del loro vitalizio integrativo.

105    In tale contesto, occorre parimenti tenere conto del fatto che il regime pensionistico integrativo dei deputati del Parlamento era nel 2009 destinato a scomparire. Da una parte, infatti, conformemente all’articolo 27, paragrafo 4, dello statuto dei deputati (v. supra punto 8), non potevano accedere nuovi affiliati al regime dopo la fine della sesta legislatura, il 13 luglio 2009. D’altra parte, in tale data, il fondo pensioni avrebbe cessato di percepire i contributi di un gran numero di affiliati non rieletti al Parlamento. Infine, conformemente alla disposizione derogatoria menzionata al precedente punto 97, gli affiliati non rieletti che avevano ancora compiuto almeno il sessantesimo anno di età potevano chiedere di beneficiare della pensione a far data dal 14 luglio 2009.

106    Conseguentemente, non era possibile rimettere progressivamente in equilibrio il regime pensionistico integrativo dei deputati del Parlamento su più anni, con la previsione di misure transitorie più generose. Al contrario, era indispensabile adottare misure tali da garantire nell’immediato il mantenimento di un livello di liquidità sufficiente per evitare qualsivoglia liquidazione prematura delle attività del fondo pensioni. Ciò premesso, qualsiasi concessione supplementare a favore degli affiliati che si avvicinavano all’età di 60 anni rischiava di mettere a rischio la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla decisione del 1º aprile 2009. Pertanto, dal momento che l’adozione di misure meno gravose non sarebbe stata sufficiente per promuovere, in pari misura, i diversi obiettivi di cui al punto 73 supra, risultava giustificata l’adozione di misure che incidevano sui diritti alla pensione in via di acquisizione, vale a dire l’aumento dell’età pensionabile senza prevedere misure transitorie a favore degli affiliati che si avvicinavano all’età di 60 anni in data 14 luglio 2009.

107    Occorre aggiungere, al riguardo, che l’aumento dell’età pensionabile non andava oltre quanto necessario per conseguire tali obiettivi, come postulato dalla giurisprudenza citata supra al punto 70. Infatti, come rilevato ai precedenti punti 100 e 101, tale misura poteva unicamente rimandare la data di esaurimento prematuro del fondo, che era tuttavia prevedibile. Pertanto, in particolare, lo scopo di «evitare per quanto possibile un eventuale impatto finanziario sui contribuenti europei» non era completamente conseguito. A fortiori, le misure adottate nel contesto della decisione del 1º aprile 2009 non possono pertanto essere qualificate manifestamente inadeguate rispetto agli obiettivi di cui al punto 73 supra, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 71.

108    Infine, in terzo luogo, i ricorrenti fanno valere che l’assenza di misure transitorie non può giustificarsi, riguardo al principio di proporzionalità, rispetto all’obiettivo perseguito dalla decisione del 1º aprile 2009, dato che quest’ultima non contiene alcuna motivazione pertinente che consenta di verificare se tali misure avrebbero messo a rischio detto obiettivo. Essi hanno aggiunto, all’udienza, che i membri del consiglio di amministrazione della ASBL non sono stati consultati prima dell’adozione di detta decisione. Al riguardo, occorre osservare che, se è pur vero che il primo e il secondo punto della decisione del 1º aprile 2009 costituiscono solo una breve sintesi della situazione finanziaria del fondo pensioni, essi evidenziano tuttavia la necessità di preservare per quanto possibile la sua liquidità. Orbene, come risulta dalle considerazioni esposte supra, ai punti 104‑106, è proprio tale necessità che giustifica l’astensione, da parte dell’Ufficio di presidenza, di accompagnare alla decisione del 1º aprile 2009 misure transitorie supplementari. Inoltre, precedentemente all’adozione di tale decisione, la situazione finanziaria del fondo pensioni nonché le misure previste per risanarla erano state oggetto, in termini esaustivi, di diverse riunioni con i dirigenti del fondo medesimo e i rappresentanti della ASBL, l’ultima delle quali si è svolta il 31 marzo 2009. Ciò premesso, i ricorrenti non possono validamente invocare un difetto di motivazione pertinente quanto all’assenza di misure transitorie.

109    Pertanto, la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità dev’essere respinta.

 Sulla censura relativa alla violazione del principio di parità di trattamento

110    I ricorrenti fanno valere che la decisione del 1º aprile 2009 è discriminatoria, nella parte in cui aumenta l’età pensionabile senza prevedere misure transitorie. Al riguardo, i ricorrenti invocano due esempi, relativi alla modifica del regime pensionistico comunitario, per i quali il Consiglio dell’Unione europea avrebbe previsto misure transitorie. Inoltre, sussisterebbe una discriminazione tra i deputati che hanno compiuto il sessantesimo anno di età precedentemente alla data del 14 luglio 2009 e hanno potuto beneficiare del vitalizio integrativo direttamente all’età di 60 anni, da una parte, e quelli che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente a tale data, ai diritti quesiti dei quali si applicheranno tutte le limitazioni risultanti dalla decisione del 1º aprile 2009, dall’altra. Orbene, i deputati che hanno compiuto il sessantesimo anno di età precedentemente al 14 luglio 2009 non si distinguerebbero, in termini di diritti quesiti e di legittimo affidamento, dai deputati più giovani e, in particolare, da quelli che soddisfacevano precedentemente a tale data i requisiti per beneficiare della pensione anticipata o che erano vicini ai 60 anni di età.

111    Il Parlamento contesta tali argomenti.

112    Secondo costante giurisprudenza, sussiste violazione del principio di parità di trattamento qualora due categorie di soggetti, la cui situazione di fatto e di diritto non presenti differenze essenziali, si vedono applicare un trattamento diverso, o qualora situazioni diverse siano trattate in maniera identica (sentenze del Tribunale del 15 marzo 1994, La Pietra/Commissione, T‑100/92, RaccPI pagg. I‑A‑83 e II‑275, punto 50, e del 16 aprile 1997, Kuchlenz-Winter/Commissione, T‑66/95, Racc. pag. II‑637, punto 55; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2004, E/Commissione, T‑251/02, RaccPI pagg. I‑A‑359 e II‑1643, punto 123).

113    Inoltre, in un settore nel quale il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità, il giudice, nel suo controllo del rispetto del principio di parità di trattamento e di non discriminazione, si limita a verificare che l’istituzione interessata non abbia proceduto ad una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata (v. sentenze Campoli/Commissione, cit. supra al punto 71, punto 97, e Davis e a./Consiglio, cit. supra al punto 71, punto 65, e la giurisprudenza ivi richiamata).

114    Nella specie, in primo luogo, i ricorrenti comparano la modifica del regime pensionistico integrativo con la modifica del regime pensionistico dei funzionari dell’Unione, intervenuta a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1), e con la modifica del regime pensionistico dei membri della Commissione europea e dei membri degli organi giurisdizionali dell’Unione, intervenuta in esito all’entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 1292/2004 del Consiglio, del 30 aprile 2004, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado (GU L 243, pag. 23). Essi intendono dimostrare in tal modo che avrebbero dovuto beneficiare di misure transitorie, alla stregua delle persone oggetto di tali regolamenti.

115    Al riguardo, anzitutto, quanto alle disposizioni transitorie previste a favore dei membri delle Commissione e degli organi giurisdizionali dell’Unione in funzione precedentemente al 1º maggio 2004, nel contesto del regolamento n. 1292/2004, occorre rilevare che non possono costituire un quadro di riferimento nel caso in esame, dato che non riguardano l’aumento dell’età pensionabile, ma unicamente la riduzione dell’aliquota di cumulo annuale dei diritti a pensione.

116    Poi, quanto alla modifica del regime pensionistico dei funzionari dell’Unione, l’aumento dell’età pensionabile da 60 a 63 anni, introdotta dal regolamento n. 723/2004, era di per sé applicabile ai funzionari in servizio alla data del 1º maggio 2004, solo a condizione che non avessero compiuto il trentesimo anno di età. Quanto ai funzionari in servizio a tale data che avessero tra i 30 e i 49 anni, l’età pensionabile era scaglionata in funzione dell’età, tra 62 anni e 8 mesi e 60 anni e 2 mesi. Infine, quanto ai funzionari in servizio alla data del 1º maggio 2004 che avevano compiuto il cinquantesimo anno di età o che avevano compiuto 20 anni di servizio, l’età pensionabile continuava ad essere fissata a 60 anni.

117    In sostanza, le misure transitorie adottate nel contesto del regolamento n. 723/2004 consistevano pertanto, da una parte, nell’esonero di taluni funzionari in servizio alla data di entrata in vigore delle modifiche e, dall’altra, in un’applicazione scaglionata delle modifiche, in funzione dell’età dei funzionari in servizio alla data della loro entrata in vigore.

118    In tale contesto, anzitutto, occorre tuttavia rilevare che la pensione di vecchiaia che i funzionari dell’Unione possono attendersi costituisce, nella maggior parte dei casi, la principale, se non l’unica componente di reddito in vecchiaia cui essi hanno diritto in forza della loro attività lavorativa. Per contro, il mandato di deputato al Parlamento non possiede, in genere, il carattere di un’attività lavorativa unica. Pertanto, esso viene normalmente esercitato successivamente o precedentemente all’esercizio di altri periodi di attività professionale del deputato, se non parallelamente a una siffatta attività. Conseguentemente, il vitalizio integrativo ai sensi del regime controverso costituisce, in linea generale, solo una parte dei redditi in vecchiaia degli ex deputati, dato che essi normalmente hanno acquisito altri diritti a pensione nell’ambito delle loro altre attività professionali. Ne consegue che una modifica del regime pensionistico integrativo non è idonea a pregiudicare gli affiliati nello stesso modo in cui i funzionari dell’Unione sono pregiudicati da una modifica del proprio regime pensionistico.

119    Poi, la modifica del regime pensionistico dei funzionari dell’Unione adottata nel contesto del regolamento n. 723/2004 si fondava su motivi diversi da quelli invocati nella decisione del 1º aprile 2009 per le modifiche del regime pensionistico integrativo dei deputati del Parlamento.

120    Infatti, quanto all’aumento dell’età pensionabile nel contesto del regime pensionistico dei funzionari dell’Unione, il considerando 29 del regolamento n. 723/2004 indica che «[poiché] l’evoluzione demografica e della struttura di età della popolazione interessata impone un onere costantemente crescente al regime pensionistico della Comunità si rendono necessari un elevamento dell’età pensionabile e una riduzione del coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione, che devono però essere accompagnati da misure transitorie per i funzionari attualmente in servizio». Da tale considerando emerge chiaramente che l’aumento dell’età pensionabile dei funzionari nonché la riduzione del coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione costituivano un adattamento del regime pensionistico alla progressiva evoluzione demografica e non una reazione a una crisi acuta di detto regime. In tale contesto era possibile, se non addirittura necessario, prevedere misure transitorie a favore dei funzionari in servizio quando le modifiche sono entrate in vigore.

121    Per contro, come rilevato supra al punto 75, risulta dal primo e dal secondo punto della decisione del 1º aprile 2009, nonché dal complesso delle circostanze relative alla sua adozione, che detta decisione – e, in particolare, la decisione di aumentare l’età pensionabile nel contesto del regime pensionistico integrativo – era motivata, essenzialmente, dalla crisi di liquidità imminente del fondo pensioni integrativo. Tale crisi non era il risultato di un’evoluzione demografica progressiva, ma degli effetti congiunti della crisi finanziaria, che ha fortemente ridotto il valore degli attivi del fondo, da una parte, e dello squilibrio tra le diminuite entrate del regime sotto forma di contributi, in ragione della mancanza di nuovi affiliati a far data dalla settima legislatura iniziata nel 2009, e le sue spese, aumentate in ragione dell’imminenza del collocamento a riposo di un considerevole numero di deputati non rieletti, dall’altra. Occorre sottolineare, al riguardo, che detto squilibrio era inerente al regime pensionistico integrativo in ragione del suo carattere transitorio, che comportava la sua progressiva scomparsa a far data dall’entrata in vigore dello statuto dei deputati all’inizio della settima legislatura, il 14 luglio 2009.

122    Contrariamente alla situazione, esistente nel 2004, del regime pensionistico dei funzionari dell’Unione, la situazione del fondo pensioni integrativo all’inizio del 2009 era pertanto caratterizzata da una particolare urgenza che giustificava la riduzione al minimo indispensabile del ricorso delle misure transitorie a favore degli affiliati al regime pensionistico integrativo. Occorre aggiungere, al riguardo, che, dal momento che non ci sono più stati nuovi aderenti al regime pensionistico integrativo a far data dal 14 luglio 2009, le misure adottate nel contesto della decisione del 1º aprile 2009 riguardavano, in realtà, solo i deputati già affiliati al regime in tale data. Ciò premesso, l’adozione di misure transitorie supplementari a favore degli ex affiliati, comparabili a quelle previste per i funzionari nel contesto del regolamento n. 723/2004, avrebbe completamente privato di senso le misure adottate.

123    Ne consegue che, dal momento che le modifiche del regime pensionistico integrativo erano motivate dalla situazione di urgenza particolare prevalente all’inizio del 2009, quanto alla liquidità e al coefficiente di copertura dei diritti a pensione, la situazione dei ricorrenti non è simile a quella dei funzionari dell’Unione interessati dalle modifiche del loro regime pensionistico introdotte dal regolamento n. 723/2004.

124    Pertanto, ai deputati, da una parte, e ai funzionari dell’Unione, dall’altra, che si trovano in situazioni di fatto e di diritto che presentano differenze essenziali, è stato possibile applicare un diverso trattamento quanto all’adozione delle misure transitorie.

125    In secondo luogo, i ricorrenti effettuano un confronto tra i deputati che hanno compiuto il sessantesimo anno di età precedentemente alla data del 14 luglio 2009 e che hanno potuto beneficiare della loro pensione all’età di 60 anni, da una parte, e quelli che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente a tale data e hanno potuto beneficiare della loro pensione solo all’età di 63 anni, dall’altra. Mentre il primo gruppo poteva beneficiare del proprio vitalizio integrativo sin dal 1º agosto 2009, il secondo gruppo doveva attendere, almeno, il 1º agosto 2012. Una lieve differenza di età poteva pertanto portare a differire di tre anni il beneficio del vitalizio integrativo, e questo per un centinaio di affiliati tra più di mille affiliati al regime pensionistico integrativo, secondo le indicazioni delle parti.

126    Tale situazione è dovuta al combinato disposto dai paragrafi 1 e 1 bis dell’articolo 1 del regime del 12 giugno 1990, quali riformati dalla decisione del 1º aprile 2009. Quest’ultima, infatti, ha introdotto una data limite, vale a dire il 14 luglio 2009, per l’entrata in vigore dell’aumento dell’età pensionabile a 63 anni, sicché gli affiliati che avevano compiuto il sessantesimo anno di età precedentemente a tale data e non erano (ri)eletti quali deputati della settima legislatura potevano beneficiare del loro vitalizio integrativo sin dal 14 luglio 2009.

127    All’udienza, il Parlamento ha indicato, rispondendo a un quesito del Tribunale, che, se è pur vero che gli effetti negativi risultanti dalle misure adottate con la decisione del 1º aprile 2009 sono in tal modo sopportati solo dal 10% degli affiliati al regime pensionistico integrativo, esso aveva tuttavia considerato tale misura meno gravosa rispetto a misure che incidono sull’importo mensile della pensione, quale una riduzione generale dell’importo mensile delle pensioni che avrebbe pregiudicato tutti gli affiliati, compresi quelli che già percepivano il loro vitalizio integrativo.

128    Al riguardo, anzitutto, si deve rilevare che gli affiliati che già beneficiavano, alla data di entrata in vigore della decisione del 1º aprile 2009, del loro vitalizio integrativo avevano già pienamente acquisito, in tale data, i loro diritti al vitalizio integrativo, mentre ciò non vale per i ricorrenti, come rilevato supra al punto 47.

129    Conseguentemente, ai ricorrenti, da una parte, e agli affiliati che già beneficiano del vitalizio integrativo alla data di entrata in vigore della decisione del 1º aprile 2009, dall’altra, che si trovano in diverse situazioni di fatto e di diritto, si sono potuti applicare trattamenti differenti.

130    Poi, quanto alla misura transitoria prevista a favore degli affiliati che raggiungono il sessantesimo anno di età nel periodo tra l’entrata in vigore, il 27 maggio 2009, della decisione del 1º aprile 2009 e la fine della sesta legislatura, il 13 luglio 2009 (v. supra, punto 97), occorre rilevare che, nell’ipotesi di una modifica legislativa, è normale, se non addirittura necessario, fissare una data limite a partire dalla quale la nuova norma sarà applicabile a situazioni di fatto in corso. La fissazione di una tale data limite, pertanto, in linea di principio è legittima, anche se ne consegue inevitabilmente un diverso trattamento di situazioni che presentino solo una lieve differenza le une dalle altre sotto il profilo temporale.

131    Occorre rilevare, inoltre, che gli ultimi affiliati che potevano beneficiare del vitalizio integrativo all’età di 60 anni si distinguono dal gruppo dei ricorrenti, che dovevano attendere il compimento del sessantatreesimo anno di età, in quanto avevano già raggiunto l’età pensionabile precedentemente alla fine della sesta legislatura, il 13 luglio 2009. Pertanto, essi soddisfacevano tutti i requisiti posti dall’articolo 1, paragrafo 1, del regime del 12 giugno 1990, per beneficiare del vitalizio integrativo, fatto salvo, per coloro che erano membri del Parlamento durante la sesta legislatura, di quello relativo alla cessazione dalle loro funzioni. Per contro, i ricorrenti non avevano ancora raggiunto, alla data della modifica legislativa, il 14 luglio 2009, l’età pensionabile secondo le norme allora vigenti.

132    Orbene, come correttamente rilevato dal Parlamento, il criterio dell’età accolto dalla decisione del 1º aprile 2009 non solo si fonda su un elemento oggettivo, ragionevole e indipendente dalla volontà del legislatore, ma è anche inerente a qualsiasi regime pensionistico, in quanto elemento determinante del momento di collocamento a riposo e di liquidazione della pensione. Conseguentemente, un criterio siffatto non può essere considerato, in quanto tale, discriminatorio o sproporzionato nel contesto di una modifica di un regime pensionistico.

133    Alla luce di quanto sopra, la differenza di trattamento che ha colpito i ricorrenti rispetto ai deputati che avevano raggiunto il sessantesimo anno di età precedentemente alla data del 14 luglio 2009 non può essere qualificata arbitraria o manifestamente inadeguata ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 113.

134    Ne consegue che la censura relativa alla violazione del principio di parità di trattamento deve essere respinta, al pari del secondo motivo complessivamente inteso.

 Sul terzo motivo, attinente alla violazione dell’articolo 29 della normativa SID

135    Secondo i ricorrenti, l’Ufficio di presidenza ha violato l’articolo 29 della normativa SID, in quanto non ha consultato il segretario generale del Parlamento e il collegio dei Questori del Parlamento prima di adottare la decisione del 1º aprile 2009.

136    Il Parlamento contesta tali argomenti.

137    Occorre ricordare, al riguardo, che il Tribunale ha già avuto modo di affermare, da una parte, che l’articolo 29 della normativa SID riguarda unicamente l’interpretazione e l’applicazione della normativa stessa e non la relativa modifica e, dall’altra, che, ai sensi delle disposizioni del regolamento interno del Parlamento, i Questori partecipano alle riunioni dell’Ufficio di presidenza con funzione consultiva (sentenza Purvis/Parlamento, cit. supra al punto 29, punti 120‑122).

138    Se è pur vero che i ricorrenti hanno aggiunto, in fase di replica, che la consultazione obbligatoria dei Questori non può essere considerata validamente soddisfatta con il pretesto che essi partecipano con funzione consultiva alle riunioni dell’Ufficio di presidenza, ciò che sarebbe in contrasto con la prassi costante del Parlamento e priverebbe di qualsivoglia effetto utile l’articolo 29 della normativa SID, occorre rilevare, in primo luogo, che, come risulta dal termine «inoltre», con cui inizia il punto 122 della sentenza Purvis/Parlamento, cit. supra al punto 29, è solo ad abundantiam che il Tribunale ha argomentato della partecipazione dei Questori alle riunioni dell’Ufficio di presidenza ai sensi del regolamento interno del Parlamento. Infatti, l’argomento secondo il quale l’articolo 29 della normativa SID non ricomprendeva la modifica della normativa SID era sufficiente, di per sé, per respingere il motivo attinente alla violazione di tale disposizione.

139    In secondo luogo, se è pur vero che i ricorrenti invocano una pratica costante del Parlamento, essi non hanno né precisato in cosa consistesse tale prassi, né presentato elementi tali da dimostrarne l’esistenza.

140    In terzo luogo, i ricorrenti affermano che, se si fosse svolta una consultazione formale dei Questori, questi ultimi avrebbero chiesto il parere del servizio giuridico e di esperti attuariali, ciò che avrebbero fatto nel 1999 in sede di modifica del regime del 12 giugno 1990. Orbene, a parte il fatto che tale argomento si fonda su una semplice supposizione da parte dei ricorrenti quanto alle iniziative che il collegio dei Questori avrebbe potuto prendere, il loro riferimento all’implicazione dei Questori in fatti svoltisi nel 1999 è contraddetta dal contenuto degli atti. Infatti, come risulta dalla nota del collegio dei Questori del 29 agosto 1998 all’attenzione dell’Ufficio di presidenza, prodotta dai ricorrenti, è su domanda di quest’ultimo e non dei Questori che le modifiche sono state esaminate, all’epoca, dal servizio giuridico.

141    Di conseguenza, il terzo motivo dei ricorrenti deve essere respinto.

 Sul quarto motivo, attinente a un errore manifesto di valutazione

142    I ricorrenti fanno valere che il motivo invocato al terzo punto della decisione del 1º aprile 2009 per aumentare a 63 anni l’età in cui sorge il diritto al vitalizio integrativo, attinente all’evoluzione del settore delle pensioni di vecchiaia negli Stati membri, è illegittimo e che l’aumento dell’età in cui sorge il diritto alla pensione viola l’articolo 27, paragrafo 2, dello statuto dei deputati.

143    Il Parlamento contesta tali argomenti.

144    Per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserita violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, dello statuto dei deputati, si è rilevato supra, al punto 53, che detto statuto non era ancora entrato in vigore al momento dell’adozione della decisione del 1º aprile 2009 e che, conseguentemente, quest’ultima non ha potuto violare le disposizioni dello statuto.

145    In secondo luogo, quanto all’argomento relativo al motivo invocato nel contesto del terzo punto della decisione del 1º aprile 2009, si è rilevato supra, al punto 75, che la decisione di aumentare l’età pensionabile nel contesto del regime pensionistico integrativo era motivata, essenzialmente, dalla difficile situazione finanziaria del fondo pensioni integrativo. Dato che tale motivo è sufficiente per giustificare l’aumento dell’età pensionabile, come accertato supra ai punti 70‑109, la questione se l’Ufficio di presidenza abbia legittimamente considerato motivi supplementari non è tale da influenzare l’esito della presente controversia. Tale argomento deve quindi essere respinto in quanto inoperante.

146    Ne consegue che il quarto motivo deve essere respinto.

 Sul quinto motivo, attinente alla violazione della buona fede nell’esecuzione dei contratti

147    I ricorrenti si fondano sull’esistenza di un rapporto contrattuale tra gli stessi e il Parlamento per far valere che la decisione del 1º aprile 2009 è potestativa e costituisce una rottura del contratto.

148    È sufficiente ricordare, al riguardo, che, come rilevato supra al punto 61, in riferimento alle affermazioni compiute nel contesto della sentenza Purvis/Parlamento, cit. supra al punto 29, i diritti e gli obblighi che derivano dal regime pensionistico integrativo per il Parlamento e gli affiliati al regime medesimo si iscrivono nel contesto del rapporto statutario che li unisce e non sono pertanto di natura contrattuale.

149    Il quinto motivo dev’essere, di conseguenza, respinto.

150    Posto che i motivi dedotti dai ricorrenti a sostegno della loro eccezione di illegittimità della decisione del 1° aprile 2009 devono essere rigettati in toto, detta eccezione dev’essere respinta. Ne deriva che la decisione del 1° aprile 2009 costituiva un fondamento valido per le decisioni impugnate. Pertanto, alla luce di quanto illustrato al punto 27 supra, i ricorsi devono essere integralmente respinti.

 Sulle spese

151    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. I ricorrenti, essendo rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dal Parlamento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      I ricorsi sono respinti.

2)      Lord Inglewood e gli altri dieci ricorrenti i cui nomi figurano in allegato nonché la sig.ra Marie-Arlette Carlotti sono condannati alle spese.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 marzo 2013.

Firme

Allegato

Georges Berthu, residente in Longré (Francia),

Guy Bono, residente in Saint-Martin-de-Crau (Francia),

David Robert Bowe, residente in Leeds (Regno Unito),

Brendan Donnelly, residente in Londra (Regno Unito),

Catherine Guy-Quint, residente in Cournon d’Auvergne (Francia),

Christine Margaret Oddy, residente in Coventry (Regno Unito),

Nicole Thomas-Mauro, residente in Épernay (Francia),

Gary Titley, residente in Bolton (Regno Unito),

Maartje van Putten, residente in Amsterdam (Paesi Bassi),

Vincenzo Viola, residente in Palermo (Italia).


Indice


Contesto normativo

Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo, attinente alla violazione dei diritti quesiti e dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento

Sul primo capo, relativo alla violazione dei diritti quesiti dei ricorrenti

– Sul diritto al vitalizio integrativo a 60 anni

– Sul diritto al vitalizio integrativo anticipato al compimento del cinquantesimo anno di età e sul diritto al versamento di una parte del vitalizio integrativo in forma di capitale

Sul secondo capo, relativo alla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento

– Sulla censura relativa alla violazione del principio di certezza del diritto

– Sulla censura relativa alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Sul secondo motivo, attinente alla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento

Sulla censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità

– Sulla legittimità dell’obiettivo perseguito

– Sull’idoneità delle misure adottate per realizzare l’obiettivo voluto

– Sulla scelta della misura meno gravosa

Sulla censura relativa alla violazione del principio di parità di trattamento

Sul terzo motivo, attinente alla violazione dell’articolo 29 della normativa SID

Sul quarto motivo, attinente a un errore manifesto di valutazione

Sul quinto motivo, attinente alla violazione della buona fede nell’esecuzione dei contratti

Sulle spese


* Lingua processuale: il francese.