Language of document : ECLI:EU:T:2013:348

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

9 luglio 2013(*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della BEI – Riesame della sentenza del Tribunale – Rigetto del ricorso di primo grado in quanto irricevibile – Pensioni – Aumento del contributo al regime pensionistico – Termine di ricorso – Termine ragionevole»

Nella causa T‑234/11 P‑RENV‑RX,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 4 febbraio 2011, Arango Jaramillo e a./BEI (F‑34/10,),

Oscar Orlando Arango Jaramillo, agente della Banca europea per gli investimenti, residente in Lussemburgo (Lussemburgo), e gli altri 34 agenti della Banca europea per gli investimenti i cui nomi figurano in allegato, rappresentati da B. Cortese e C. Cortese, avvocati,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da C. Gómez de la Cruz e T. Gilliams, in qualità di agenti, assistiti da P.‑E. Partsch, avvocato,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, I. Pelikánová (relatore) e A. Dittrich, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Il presente procedimento fa seguito alla sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX-II,), con la quale quest’ultima, dopo aver constatato che la sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 19 giugno 2012, Arango Jaramillo e a./BEI (T‑234/11 P in prosieguo: la «sentenza riesaminata»), avente ad oggetto l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 4 febbraio 2011, Arango Jaramillo e a./BEI (F‑34/10 in prosieguo l’«ordinanza impugnata»), pregiudicava la coerenza del diritto dell’Unione europea, ha annullato la sentenza riesaminata e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale.

 Fatti all’origine della controversia

2        Dai punti da 2 a 4 dell’ordinanza impugnata, punto 1 supra, risulta che il sig. Oscar Orlando Arango Jaramillo e gli altri 34 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono agenti della Banca europea per gli investimenti (BEI). Dal 1° gennaio 2007, i fogli paga degli agenti della BEI non sono più emessi su carta, come si presentavano in precedenza, bensì in formato elettronico. Essi sono oramai inseriti ogni mese nel sistema informatico «Peoplesoft» della BEI e possono quindi essere consultati da ciascun agente dalla propria postazione di lavoro.

3        In data 13 febbraio 2010, un sabato, i fogli paga del mese di febbraio 2010 venivano inseriti nel sistema informatico «Peoplesoft». Detti fogli paga evidenziavano, rispetto a quelli del mese di gennaio 2010, un aumento della percentuale contributiva per il regime pensionistico, aumento risultante da decisioni prese dalla BEI nell’ambito della riforma del regime pensionistico dei propri agenti.

 Procedimento in primo grado e ordinanza impugnata

4        Il 26 maggio 2010 i ricorrenti hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, registrato con il numero di ruolo F‑34/10, diretto, da un lato, all’annullamento dei loro fogli paga del mese di febbraio 2010, in quanto rivelavano le rispettive decisioni della BEI di aumentare i loro contributi al regime pensionistico, e, dall’altro, ad ottenere la condanna della BEI al risarcimento del danno morale da essi subìto, quantificato nell’importo simbolico di EUR 1.

5        Con atto separato diretto alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica, la BEI ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 78 del regolamento di procedura di detto Tribunale e ha chiesto a quest’ultimo di statuire sull’irricevibilità del ricorso senza impegnare la discussione nel merito.

6        Nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, i ricorrenti hanno rilevato segnatamente che, in considerazione delle specifiche circostanze del caso di specie, in particolare dell’assenza di disposizioni scritte relative ai termini di ricorso per gli agenti della BEI, la rigida applicazione del termine di ricorso di diritto comune di tre mesi e dieci giorni avrebbe l’effetto di pregiudicare il loro diritto a un ricorso effettivo (ordinanza impugnata, punto 1 supra, punto 18).

7        Con l’ordinanza impugnata, punto 1 supra, adottata in applicazione dell’articolo 78 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, detto Tribunale, senza avviare la fase orale e senza riunire l’eccezione di irricevibilità al merito, ha respinto il ricorso in quanto irricevibile a causa della sua tardività.

 Impugnazione dinanzi al Tribunale

8        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 aprile 2011, i ricorrenti hanno proposto un’impugnazione, ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, avverso l’ordinanza impugnata, punto 1 supra, registrata con numero di ruolo T‑234/11 P.

9        Nel contesto di tale impugnazione i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di annullare tale ordinanza, respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BEI nella causa F‑34/10 e rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché statuisca sul merito.

10      Dopo aver constatato che le parti non avevano presentato domanda per la fissazione di un’udienza nel termine di un mese a partire dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, il Tribunale ha statuito sulla controversia senza fase orale.

11      A sostegno della loro impugnazione i ricorrenti hanno invocato tre motivi, il primo in via principale e gli altri due in subordine. Il primo motivo si basava su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «termine ragionevole» per la proposizione di un ricorso in primo grado, e in particolare sulla violazione del principio di proporzionalità e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Il secondo motivo era fondato su un errore di diritto nell’interpretazione di norme procedurali applicabili, in particolare quelle relative all’esistenza di un caso fortuito. Il terzo motivo si basava su uno snaturamento degli elementi sottoposti al Tribunale della funzione pubblica per provare l’esistenza di un caso fortuito, e su una violazione delle norme relative ai mezzi istruttori e alle misure di organizzazione del procedimento di primo grado.

12      Nella sentenza riesaminata, punto 1 supra, il Tribunale ha respinto l’impugnazione con la motivazione che i motivi invocati dai ricorrenti erano in parte irricevibili e, per il resto, infondati.

13      Nel respingere il primo motivo d’impugnazione, dedotto in via principale, il Tribunale ha dichiarato che il Tribunale della funzione pubblica aveva correttamente applicato alla situazione dei ricorrenti, nell’ordinanza impugnata, punto 1 supra, una norma secondo la quale, in analogia alla previsione del termine di ricorso dell’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), un termine di tre mesi doveva, in linea di principio, essere considerato ragionevole per la proposizione, da parte di un agente della BEI, di un ricorso di annullamento di un atto di quest’ultima che gli arrecasse pregiudizio (sentenza riesaminata, punto 1 supra, punto 27). Il Tribunale ha, inoltre, considerato che l’obbligo in tal modo imposto agli agenti della BEI di proporre i loro ricorsi entro un preciso termine non poteva essere considerato lesivo del loro diritto a un ricorso effettivo o contrario al principio di proporzionalità (sentenza riesaminata, punto 1 supra, punto 41).

 Riesame da parte della Corte

14      A seguito della proposta del primo avvocato generale, la Corte (Sezione speciale prevista all’articolo 123 ter del regolamento di procedura della Corte, nella sua versione applicabile alla data del deposito) ha considerato, con decisione del 12 luglio 2012 (C‑334/12 RX), che si doveva procedere al riesame. Ai sensi di quest’ultima decisione, il riesame aveva il fine di accertare se, da un lato, la sentenza riesaminata, punto 1 supra, pregiudicasse l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione in quanto il Tribunale, quale giudice dell’impugnazione, aveva interpretato la nozione di «termine ragionevole», nel contesto della proposizione di un ricorso di annullamento da parte degli agenti della BEI avverso un atto emanato da quest’ultima per essi lesivo, come un termine il cui superamento comportava la tardività e, pertanto, l’irricevibilità del ricorso, senza che il giudice dell’Unione fosse obbligato a tenere conto delle circostanze particolari del caso di specie e, dall’altro, se tale interpretazione della nozione di «termine ragionevole» non fosse di natura tale da ledere il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, sancito nell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 389).

15      Nella sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, punto 1 supra, la Corte ha annullato la sentenza riesaminata dopo aver dichiarato che quest’ultima arrecava un pregiudizio effettivo alla coerenza del diritto dell’Unione in quanto il Tribunale, quale giudice dell’impugnazione, aveva interpretato la nozione di «termine ragionevole», nel contesto della proposizione di un ricorso di annullamento da parte degli agenti della BEI avverso un atto emanato da quest’ultima per essi lesivo, come un termine di tre mesi il cui superamento comportava automaticamente la tardività e, pertanto, l’irricevibilità del ricorso, senza che il giudice dell’Unione fosse obbligato a tener conto delle circostanze del caso di specie.

16      Tuttavia, considerando che la soluzione definitiva della questione della ricevibilità del ricorso dei ricorrenti, in particolare della questione se tale ricorso fosse stato proposto entro un termine ragionevole, ai sensi della giurisprudenza che è conforme al principio del diritto a un ricorso effettivo, non emergeva dagli accertamenti di fatto sui quali era basata la sentenza riesaminata, punto 1 supra, la Corte ha dichiarato di non potere statuire essa stessa, in via definitiva, sulla controversia, ai sensi dell’articolo 62 ter dello Statuto della Corte. Di conseguenza, pur statuendo sulle spese relative alla procedura di riesame, la Corte ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale, ai fini della valutazione, alla luce dell’insieme delle circostanze proprie della causa, della ragionevolezza del termine entro il quale i ricorrenti avevano proposto il loro ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

 Sulla causa rinviata a seguito di riesame

 Procedimento

17      Conformemente all’articolo 121 bis del regolamento di procedura del Tribunale, a seguito della sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, punto 1 supra, il Tribunale è stato di nuovo investito della presente causa.

18      Con lettera del 1° marzo 2013 la cancelleria del Tribunale, conformemente all’articolo 121 quater, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha invitato le parti a presentare, nel termine di un mese dalla notifica della sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, punto 1 supra, le loro osservazioni scritte sulle conclusioni da trarre da quest’ultima per la soluzione della controversia.

19      Il 22 marzo e il 16 aprile 2013, rispettivamente, la BEI e i ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni presso la cancelleria del Tribunale.

20      Nelle sue osservazioni, la BEI chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

–        in subordine, respingere l’impugnazione, dopo aver confermato l’irricevibilità del ricorso proposto dai ricorrenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica a causa della sua tardività, in quanto detto ricorso è stato proposto entro un termine che non appare ragionevole in considerazione del complesso delle circostanze proprie del caso di specie, e condannare le ricorrenti alle spese relative al procedimento d’impugnazione.

21      Nelle loro osservazioni, le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        accogliere il primo motivo d’impugnazione e annullare, su tale fondamento, l’ordinanza impugnata, punto 1 supra, in quanto il loro ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è stato proposto entro un termine ragionevole in considerazione del complesso delle circostanze proprie del caso di specie;

–        rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché statuisca sul merito del ricorso e sulle spese relative al procedimento di primo grado;

–        condannare la BEI alle spese del procedimento di impugnazione.

 In diritto

22      A seguito della sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, punto 1 supra, il Tribunale è di nuovo investito dell’impugnazione di cui al precedente punto 8 e deve riesaminare i tre motivi dedotti dai ricorrenti a sostegno di quest’ultima, quali ricordati al precedente punto 11, traendo le conclusioni che detta sentenza impone per la soluzione della controversia.

 Sul primo motivo, basato su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «termine ragionevole» per la proposizione del ricorso di primo grado e, in particolare, sulla violazione del principio di proporzionalità e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

23      Il presente motivo si articola, in sostanza, in due parti. La prima parte si basa su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «termine ragionevole» per la proposizione del ricorso in primo grado. La seconda parte si riferisce alla violazione del principio di proporzionalità e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

24      Con la prima parte del primo motivo, i ricorrenti addebitano al Tribunale della funzione pubblica di aver commesso un errore di diritto nell’ordinanza impugnata, punto 1 supra, avendo respinto il loro ricorso in quanto irricevibile, con la motivazione che, in sostanza, il termine di tre mesi, dieci giorni e qualche secondo per il deposito del ricorso di primo grado presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica non sarebbe stato un termine ragionevole. Così statuendo, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe attribuito alla giurisprudenza sui termini di ricorso per gli agenti della BEI (sentenze del Tribunale del 23 febbraio 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, Racc.FP pagg. I‑A‑49 e II‑185, punto 99, e del 6 marzo 2001, Dunnett e a./BEI, T‑192/99, Racc. pag. II‑813, punti 53 e 58) una portata ad essa estranea, abbandonando di fatto il principio del rispetto di un termine ragionevole, per sua stessa natura flessibile e aperto al concreto bilanciamento degli interessi in gioco, per sostituire a tale termine un termine fisso, di rigida e generalizzata applicazione, di tre mesi. Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe tenuto conto dei documenti prodotti o delle testimonianze rese dinanzi ad esso, i quali avrebbero dimostrato che, da un lato, nel termine di tre mesi e dieci giorni copie conformi del ricorso di primo grado erano state ricevute, tramite posta elettronica, da altri destinatari connessi a server diversi da quello da cui era avvenuto l’invio e che, dall’altro, un guasto elettrico si era verificato negli uffici dei loro avvocati la sera dell’invio del ricorso di primo grado, cui è stato posto rimedio circa dieci minuti prima di mezzanotte, ritardando detto invio. Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe omesso di tenere conto delle circostanze particolari del caso di specie e, in particolare, del fatto che la BEI aveva colpevolmente omesso di esercitare il suo potere regolamentare stabilendo un termine di ricorso preciso e sicuro e che aveva adottato le decisioni impugnate nella forma dei fogli paga del mese di febbraio 2010, in base a una normativa non ancora pubblicata e che continuava a non esserlo il giorno della proposizione del ricorso.

25      Con la seconda parte del primo motivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale della funzione pubblica, con l’ordinanza impugnata, punto 1 supra, ha violato il loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e il principio di proporzionalità che deve informare l’applicazione delle disposizioni o dei principi di diritto che limitino il diritto di accesso alla giustizia. Allontanandosi dalla sua precedente giurisprudenza, basata su un’applicazione flessibile e favorevole ai ricorrenti del principio del rispetto di un termine di ricorso ragionevole, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe contraddetto la fondamentale esigenza di un adeguato bilanciamento del diritto del singolo a una tutela giurisdizionale effettiva con l’interesse alla certezza del diritto. Tale contraddizione risulterebbe evidente nelle particolari circostanze del caso di specie, quali descritte al precedente punto 24. Tenuto conto di tali particolari circostanze, l’applicazione rigida e generalizzata di un termine preciso di tre mesi, non stabilito da un testo normativo né risultante da una giurisprudenza chiara e costante, apparirebbe come una limitazione eccessiva del diritto dei ricorrenti di accedere alla giustizia, quale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Inoltre, tale limitazione sarebbe sproporzionata rispetto al fine sotteso al principio del rispetto di un termine ragionevole, vale a dire assicurare la stabilità degli atti della BEI.

26      La BEI contesta gli argomenti dedotti dai ricorrenti e chiede, in sostanza, il rigetto del primo motivo, nelle sue due parti, in quanto irricevibile e comunque infondato. Il primo motivo maschererebbe l’intento dei ricorrenti di sottoporre al controllo del giudice dell’impugnazione le valutazioni in fatto del Tribunale della funzione pubblica figuranti nell’ordinanza impugnata, punto 1 supra, che esulerebbero dalla competenza di tale giudice. In ogni caso, il primo motivo sarebbe infondato. Infatti, risulterebbe dalla giurisprudenza che il termine ragionevole per la proposizione di un ricorso da parte di un agente della BEI sarebbe un termine fisso di tre mesi, aumentato di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, derivante, per analogia, dalle disposizioni statutarie relative ai mezzi di ricorso. Inoltre, risulterebbe dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e da quella del giudice dell’Unione che le norme che istituiscono termini di ricorso potrebbero essere conciliate sia con il principio di proporzionalità sia col diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

27      Dal momento che la BEI contesta la ricevibilità del primo motivo, nelle sue due parti, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il giudice di primo grado è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Una volta che il giudice di primo grado abbia accertato o valutato i fatti, il giudice dell’impugnazione è competente ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conclusioni in diritto che il giudice di primo grado ne ha tratto (sentenza del Tribunale del 2 luglio 2010, Kerstens/Commissione, T‑266/08 P; v., in tal senso, sentenze della Corte del 6 aprile 2006, General Motors/Commissione, C‑551/03 P, Racc. pag. I‑3173, punto 51, e del 21 settembre 2006, JCB Service/Commissione, C‑167/04 P, Racc. pag. I‑8935, punto 106).

28      Con il primo motivo, i ricorrenti non contestano gli accertamenti dei fatti effettuati dal Tribunale della funzione pubblica come esposti nell’ordinanza impugnata, punto 1 supra, riguardanti il termine entro il quale il ricorso di primo grado è stato proposto, ma le conclusioni che detto giudice ha tratto da tali accertamenti, ossia che il termine nel quale quale il ricorso è stato proposto non poteva essere qualificato «ragionevole». Orbene, la questione se il Tribunale della funzione pubblica potesse legittimamente concludere, in base ai fatti del caso di specie, che i ricorrenti non avevano proposto il loro ricorso entro un termine ragionevole costituisce una questione di diritto sottoposta al controllo del giudice dell’impugnazione.

29      Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BEI contro il primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

30      Ai fini dell’esame nel merito della prima parte del primo motivo, basata su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «termine ragionevole» per la proposizione del ricorso in primo grado, si deve rilevare che né il Trattato FUE né il regolamento del personale della BEI, adottato dal consiglio di amministrazione di quest’ultima ai sensi dell’articolo 29 del regolamento interno della BEI, contengono indicazioni sul termine di ricorso applicabile alle controversie tra la BEI e i suoi agenti. La conciliazione tra, da un lato, il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione e richiede che il soggetto disponga di un termine sufficiente per valutare la legittimità dell’atto per esso lesivo e preparare, se del caso, il suo ricorso e, dall’altro, l’esigenza della certezza del diritto, che impone che, decorso un determinato termine, gli atti adottati dagli organi dell’Unione divengano definitivi, richiede comunque che tali controversie vengano portate dinanzi al giudice dell’Unione entro un termine ragionevole (v. sentenze De Nicola/BEI, punto 24 supra, punti da 97 a 99 nonché la giurisprudenza citata, e Dunnett e a./BEI, punto 24 supra, punti da 51 a 53 nonché la giurisprudenza citata; ordinanza del presidente del Tribunale del 6 dicembre 2002, D/BEI, T‑275/02 R, Racc.FP pagg. I‑A‑259 e II‑1295, punti 31 e 32).

31      Conformemente alla giurisprudenza, il carattere «ragionevole» di un termine, che si tratti della durata di un procedimento amministrativo o giurisdizionale o di un termine, che, come nel caso di specie, incide direttamente sulla ricevibilità di un ricorso, deve essere sempre valutato in considerazione di tutte le circostanze del caso di specie e, in particolare, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del procedimento e del comportamento delle parti in causa (v. sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, punto 1 supra, punti da 28 a 37 nonché la giurisprudenza citata). Ne consegue, in generale, che la nozione di termine ragionevole non può essere intesa come riferita a un termine di decadenza specifica e, in particolare, che il termine di tre mesi previsto all’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari non può essere applicato per analogia, come termine di decadenza, agli agenti della BEI allorché essi propongono un ricorso di annullamento avverso un atto da essa emanato che li danneggia (v. sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, punto 1 supra, punto 39 e la giurisprudenza citata).

32      Di conseguenza, il solo fatto che un agente della BEI abbia proposto un ricorso di annullamento di un atto di quest’ultima per lui lesivo oltre un termine di tre mesi e dieci giorni non è sufficiente a far dichiarare la tardività di tale ricorso, poiché il giudice dell’Unione deve in ogni caso verificare la ragionevolezza del termine in considerazione delle circostanze proprie della fattispecie.

33      Il solo fatto che, nelle sentenze De Nicola/BEI, punto 24 supra (punti da 118 a 120), e Dunnett e a./BEI, punto 24 supra (punti 57 e 58), il Tribunale abbia considerato ragionevoli termini non superiori a tre mesi e dieci giorni, non comporta che non avrebbero potuto essere qualificati «ragionevoli» termini più lunghi in considerazione delle circostanze proprie delle controversie di cui trattasi, essendosi il giudice dell’Unione limitato a pronunciarsi sui casi concreti portati dinanzi ad esso, senza esaminare se anche termini più lunghi potessero comunque essere considerati ragionevoli. Inversamente, il fatto che, nell’ordinanza D/BEI, punto 30 supra (punti da 38 a 40), il presidente del Tribunale non abbia considerato ragionevole un termine di cinque mesi tenuto conto delle circostanze della causa non consente di concludere che un termine più corto, ma comunque superiore a tre mesi e dieci giorni, non avrebbe potuto essere qualificato «ragionevole» o a fortiori che, in altre circostanze, un siffatto termine non avrebbe potuto essere considerato ragionevole.

34      Nel caso di specie, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che il ricorso in primo grado non era stato proposto entro un termine ragionevole e doveva conseguentemente essere respinto in quanto irricevibile a causa della sua tardività, per il solo motivo che era stato proposto qualche secondo o frazione di secondo dopo la scadenza di un termine di tre mesi, aumentato del termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, previsto all’articolo 100, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, corrispondente, per analogia, al termine di ricorso previsto all’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto. Interpretando quindi la nozione di «termine ragionevole», nel contesto della proposizione di un ricorso di annullamento da parte di agenti della BEI avverso un atto di quest’ultima per essi lesivo, come riferita a un termine di tre mesi e dieci giorni alla cui scadenza consegue automaticamente la tardività del ricorso e, pertanto, l’irricevibilità di quest’ultimo, senza prendere in considerazione, com’era giuridicamente tenuto a fare, le circostanze del caso di specie e, in particolare, la rilevanza della controversia per i ricorrenti, la complessità del procedimento e il comportamento rispettivo della BEI e dei ricorrenti, il Tribunale della funzione pubblica ha reso l’ordinanza impugnata, punto 1 supra, viziata da errore di diritto (v., in tal senso e per analogia, sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, punto 1 supra, punti 22, 27, 28, 46 e 54).

35      Si deve pertanto accogliere la prima parte del primo motivo, basato su un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’ordinanza impugnata, punto 1 supra, in ordine all’interpretazione della nozione di «termine ragionevole» per la proposizione del ricorso di primo grado.

36      Di conseguenza, senza necessità di statuire sulla seconda parte del primo motivo e sui motivi secondo e terzo, si devono accogliere le conclusioni dell’impugnazione e si deve annullare l’ordinanza impugnata, punto 1 supra.

 Sul rinvio della causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica

37      In conformità all’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte, quando l’impugnazione è accolta, il Tribunale annulla la decisione del Tribunale della funzione pubblica e statuisce sulla controversia. Rinvia la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché sia decisa da quest’ultimo, quando la causa non è ancora matura per la decisione.

38      Il Tribunale della funzione pubblica non ha compiuto, nell’ordinanza impugnata, punto 1 supra, tutte le valutazioni giuridicamente necessarie a statuire in merito alla ragionevolezza del termine di ricorso e, pertanto, alla ricevibilità di quest’ultimo. Per questa stessa ragione, la soluzione definitiva della questione della ricevibilità del ricorso proposto dai ricorrenti non emerge dagli accertamenti in fatto sui quali l’ordinanza impugnata, punto 1 supra, era fondata. In tali circostanze, la presente causa non è matura per la decisione e dev’essere pertanto rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché quest’ultimo statuisca nuovamente sul ricorso.

 Sulle spese

39      Poiché la causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d’impugnazione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

dichiara e statuisce:

1)      L’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 4 febbraio 2011, Arango Jaramillo e a./BEI, è annullata.

2)      La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

3)      Le spese sono riservate.

Jaeger

Pelikánová

Dittrich

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 luglio 2013.

Firme












Allegato

María Esther Badiola, residente in Lussemburgo (Lussemburgo),

Marcella Bellucci, residente in Lussemburgo,

Stefan Bidiuc, residente in Grevenmacher (Lussemburgo),

Raffaella Calvi, residente in Schuttrange (Lussemburgo),

Maria José Cerrato, residente in Lussemburgo,

Sara Confortola, residente in Verona (Italia),

Carlos D’Anglade, residente in Lussemburgo,

Nuno Da Fonseca Pestana Ascenso Pires, residente in Lussemburgo,

Andrew Davie, residente in Medernach (Lussemburgo),

Marta De Sousa e Costa Correia, residenti in Itzig (Lussemburgo),

Nausica Di Rienzo, residente in Lussemburgo,

José Manuel Fernandez Riveiro, residente in Sandweiler (Lussemburgo),

Eric Gällstad, residente in Rameldange (Lussemburgo),

Andres Gavira Etzel, residente in Lussemburgo,

Igor Greindl, residente in Canach (Lussemburgo),

José Doramas Jorge Calderón, residente in Lussemburgo,

Monica Lledó Moreno, residente in Sandweiler,

Antonio Lorenzo Ucha, residente in Lussemburgo,

Juan Antonio Magaña-Campos, residente in Lussemburgo,

Petia Manolova, residente in Bereldange (Lussemburgo),

Ferran Minguella Minguella, residente in Gonderange (Lussemburgo),

Barbara Mulder-Bahovec, residente in Lussemburgo,

István Papp, residente in Lussemburgo,

Stephen Richards, residente in Blaschette (Lussemburgo),

Lourdes Rodriguez Castellanos, residente in Sandweiler,

Daniela Sacchi, residente in Mondorf-les-Bains (Lussemburgo),

Maria Teresa Sousa Coutinho da Silveira Ramos, residente in Almargem do Bispo (Portogallo), 

Isabelle Stoffel, residente in Mondorf-les-Bains,

Fernando Torija, residente in Lussemburgo,

María del Pilar Vargas Casasola, residente in Lussemburgo,

Carolina Vento Sánchez, residente in Lussemburgo,

Pé Verhoeven, residente in Bruxelles (Belgio),

Sabina Zajc, residente in Contern (Lussemburgo),

Peter Zajc, residente in Contern.


* Lingua processuale: il francese.