Language of document : ECLI:EU:T:2012:512

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

2 ottobre 2012 (*)

«Clausola compromissoria – Sesto programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006) – Contratto sul progetto ‘I‑Way, Intelligent, co‑operative system in cars for road safety’ – Risoluzione del contratto – Domanda di rimborso del contributo finanziario versato – Risarcimento danni – Ricorso diretto ad ottenere l’intero contributo finanziario richiesto e alla contestazione della domanda di rimborso – Domanda riconvenzionale»

Nella causa T‑312/10,

Elettronica e sistemi per automazione (ELE.SI.A) SpA, con sede in Guidonia Montecelio, rappresentata da S. Bariatti, P. Tomassi e P. Caprile, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Aresu e A. Sauka, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di versamento del contributo finanziario cui la ricorrente ritiene di avere diritto ai sensi del contratto n. 27195, stipulato il 13 dicembre 2005 tra la Commissione e la ricorrente, relativo al progetto di ricerca denominato «I‑Way, Intelligent, co-operative system in cars for road safety», nonché una domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il rimborso di una parte del contributo finanziario versato nonché il risarcimento dei danni,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dai sigg. J. Azizi, presidente, S. Frimodt Nielsen (relatore) e dalla sig.ra M. Kancheva, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 maggio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

 Presentazione della ricorrente e del progetto finanziato

1        L’ELE.SI.A SpA, ricorrente, è una società di diritto italiano, costituita all’inizio degli anni ’90 su iniziativa di imprenditori italiani esercenti la propria attività nel settore dell’elettronica militare e industriale e della ricerca.

2        Nel corso del 2005, la ricorrente e altre tredici società e centri di ricerca con sede in Europa elaboravano, nell’ambito di un consorzio, un progetto volto ad aumentare la sicurezza dei trasporti su strada (in prosieguo: il «progetto»). Nel maggio 2006 il progetto, inizialmente denominato «Highway, Intelligent co‑operative systems in cars for road safety», veniva rinominato «I‑Way, Intelligent co‑operative systems in cars for road safety».

3        Il 28 ottobre 2005, la Commissione delle Comunità europee valutava il progetto e riteneva che quest’ultimo potesse beneficiare di un finanziamento nell’ambito del sesto programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002‑2006). La ricorrente veniva designata coordinatore del progetto.

 Presentazione del contratto

4        Il 13 dicembre 2005, la ricorrente e la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, stipulavano il contratto n. 27195 (in prosieguo: il «contratto»), avente ad oggetto il finanziamento del progetto. Il contratto conteneva un allegato II, intitolato «Condizioni generali» (in prosieguo: le «condizioni generali»).

5        In forza dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del contratto, la durata complessiva del progetto, inizialmente concordata, era di 36 mesi, a decorrere dal 1° febbraio 2006. Tale durata è stata portata a 40 mesi, su richiesta del consorzio e previo consenso della Commissione (lettera del 23 giugno 2008). Il progetto doveva essere suddiviso in tre periodi di riferimento (reporting periods) di dodici mesi, ai quali è stato aggiunto un quarto periodo di quattro mesi (lettera del 13 ottobre 2008). Un rapporto doveva essere consegnato al termine di ciascun periodo e un rapporto finale doveva essere consegnato al termine del progetto.

6        L’articolo 5 del contratto fissava in EUR 2 600 000 l’importo massimo del finanziamento comunitario del progetto e prevedeva che il contributo finanziario della Comunità assumesse la forma di contributo al bilancio del progetto.

7        L’articolo 8 del contratto prevedeva le modalità di versamento del contributo comunitario, ossia un anticipo di EUR 1 040 000, versamenti successivi a ciascun rapporto scientifico periodico e un pagamento finale. L’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), del contratto conteneva la seguente clausola:

«Qualsiasi pagamento effettuato al termine di un periodo di riferimento in base ad un certificato di audit sarà considerato come definitivo, salvi i risultati di un audit o di un controllo eventualmente eseguito conformemente alle clausole di cui all’articolo II. 29».

8        Ai sensi dell’articolo 12 del contratto, era applicabile la legge belga.

9        L’articolo 13 del contratto conteneva una clausola compromissoria che riconosceva la competenza del Tribunale a conoscere delle controversie tra la Comunità e le controparti contrattuali quanto alla validità, all’applicazione o all’interpretazione del contratto.

10      Conformemente al contratto tipo previsto per le convenzioni oggetto del sesto programma quadro [decisione C (2003) 3834 della Commissione, del 23 ottobre 2003], il contratto conteneva vari allegati, tra i quali le condizioni generali.

11      In forza dell’articolo II. 1, paragrafo 10, delle condizioni generali, il contratto è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (GU L 357, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»).

12      L’articolo II. 1, paragrafo 11, delle condizioni generali definisce la nozione di «irregolarità» come indicativa «di qualsiasi inosservanza di una disposizione di diritto comunitario oppure di qualsiasi violazione di un’obbligazione contrattuale derivante da un’azione od omissione del contraente che, comportando una spesa ingiustificata, arrechi pregiudizio, o possa arrecare pregiudizio, al bilancio generale delle Comunità europee o ai bilanci gestiti dalle Comunità europee».

13      In forza dell’articolo II. 3, paragrafo 1, lettera d), delle condizioni generali, il consorzio deve fornire alla Commissione, su richiesta della stessa, tutti i dati documentati necessari ad una buona amministrazione del progetto.

14      L’articolo II. 7 delle condizioni generali descrive gli obblighi del consorzio in materia di consegna di rapporti alla Commissione. L’articolo II. 7, paragrafo 2, lettera b), punto i), delle condizioni generali precisa che «il consorzio è tenuto a presentare (…) per ogni periodo di riferimento (…) un rapporto periodico sulla gestione del progetto che include (…) la giustificazione delle risorse conferite da ciascun contraente, che stabilisce il collegamento tra queste ultime e le attività poste in essere e che ne dimostra la necessità».

15      L’articolo II. 8, paragrafo 4, delle condizioni generali prevede che l’approvazione di un rapporto da parte della Commissione non implichi alcun esonero dagli audit o dai controlli che possono essere eseguiti in conformità all’articolo II. 29 delle condizioni generali.

16      L’articolo II. 16 delle condizioni generali stabilisce quanto segue:

«1.      In caso di violazione di una qualsivoglia obbligazione prevista dal presente contratto, la Commissione chiederà al consorzio di trovare una soluzione adeguata per porre rimedio alla suddetta violazione entro un termine massimo di 30 giorni.

(…)

2.      La Commissione può far cessare, con effetto immediato, la partecipazione di una controparte contrattuale:

a)      nel caso in cui detta controparte, nell’esecuzione di qualsivoglia contratto stipulato con la Commissione, abbia commesso un’irregolarità intenzionalmente o per negligenza;

(…)

3.      La notificazione della risoluzione sarà inviata alla controparte e, per conoscenza, al consorzio.

La risoluzione avrà effetto al momento della notificazione alla controparte, facendo salvi gli obblighi definiti o menzionati nel presente contratto.

(…)

4.      Nei casi previsti ai paragrafi precedenti, la Commissione chiederà al consorzio di continuare l’attuazione del progetto e di fornirle la prova della propria capacità di eseguire il progetto entro un termine di 30 giorni a decorrere dal ricevimento di siffatta richiesta.

Qualora, al termine del periodo definito al comma precedente, il consorzio non si sia conformato alla richiesta della Commissione, quest’ultima procederà alla risoluzione del contratto.

5.      La controparte inadempiente dispone di un termine massimo di 30 giorni, decorrenti dalla risoluzione del contratto disposta nei suoi confronti, per fornire alla Commissione:

a)      rapporti (…) relativi al lavoro eseguito dall’inizio del progetto fino alla data di efficacia della risoluzione o per il periodo in corso dall’ultimo rapporto periodico approvato dalla Commissione (…);

b)      un certificato di audit per le spese sostenute dall’inizio del progetto fino alla data di efficacia della risoluzione o per il periodo in corso dall’ultimo certificato di audit approvato.

In caso di mancato ricevimento di siffatti documenti entro i termini, la Commissione riterrà che la controparte inadempiente non abbia sostenuto alcuna spesa per il periodo o per i periodi di cui trattasi e che non possa essere concesso alcun rimborso con riferimento a tale periodo o a tali periodi.

(…)

8.      (…)

Le clausole di cui agli articoli II. 7, (…) II. 29, II. 30, II. 31 [delle condizioni generali] continuano ad applicarsi alla controparte inadempiente dopo la risoluzione del contratto disposta nei suoi confronti e a tutte le controparti contrattuali in caso di risoluzione del contratto».

17      L’articolo II. 19, paragrafo 1, delle condizioni generali definisce le spese che danno diritto al finanziamento e prevede quanto segue:

«Le spese finanziabili sostenute per l’attuazione del progetto devono rispondere ai seguenti requisiti:

a)      devono essere effettive, economicamente razionali e necessarie ai fini dell’attuazione del progetto e

b)      devono essere determinate conformemente ai normali principi contabili della controparte contrattuale e

c)      devono essere sostenute per la durata del progetto come definita all’articolo 4, paragrafo 2 (…) e

d)      devono essere iscritte nei registri contabili della controparte contrattuale che le ha sostenute entro la data di redazione del certificato di audit previsto all’articolo II. 26. Le procedure contabili adottate per l’iscrizione delle spese e delle entrate devono rispettare le norme contabili dello Stato di stabilimento della controparte nonché permettere il confronto diretto tra le spese e le entrate in cui è incorsa per l’attuazione del progetto e il bilancio consuntivo concernente l’intera attività della controparte (…)».

18      L’articolo II. 24 delle condizioni generali precisa i requisiti di concessione del contributo comunitario. Il paragrafo 1, lettera a), del suddetto articolo prevede che, quando contribuisce a un progetto sotto forma di contributo al bilancio, l’importo del finanziamento concesso dalla Comunità sia calcolato in base alle domande di rimborso delle spese finanziabili presentate dalle controparti contrattuali.

19      L’articolo II. 28, paragrafo 7, delle condizioni generali prevede che, in caso di pagamento tardivo, le controparti possano richiedere il versamento di interessi il cui tasso sia pari al tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno del mese cui si riferivano le somme dovute, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

20      L’articolo II. 29 delle condizioni generali concerne i controlli e gli audit cui possono essere sottoposte le controparti contrattuali. Esso prevede quanto segue:

«1.      La Commissione, in qualsiasi momento nel corso del periodo di durata del contratto e fino a cinque anni successivi alla conclusione del progetto, può predisporre audit, eseguiti da revisori scientifici o tecnici o da revisori esterni, oppure dai servizi della Commissione stessa, compreso l’OLAF. Siffatti audit possono vertere sugli aspetti scientifici, finanziari, tecnici o su altri aspetti (inclusi i principi contabili e gestionali) relativi alla buona esecuzione del progetto e del contratto. Tutti gli audit anzidetti devono essere eseguiti conformemente al principio di riservatezza. Gli importi eventualmente dovuti alla Commissione a seguito delle conclusioni di tali audit possono dar luogo a rimborso come previsto all’articolo II. 31.

(…).

2.      Le controparti contrattuali sono tenute a mettere a disposizione della Commissione tutti i dati particolareggiati eventualmente richiesti dalla stessa al fine di verificare che il contratto sia correttamente gestito ed eseguito.

3.      Le controparti contrattuali sono tenute a conservare l’originale o, in casi eccezionali, copie autenticate, di tutti i documenti relativi al contratto fino a cinque anni a decorrere dalla conclusione del progetto. Detti documenti devono essere messi a disposizione della Commissione su richiesta presentata nel corso dell’esecuzione di qualsiasi audit previsto dal contratto.

(…).

6.      Inoltre, La Commissione può procedere a controlli in loco e ad ispezioni conformemente al regolamento [(Euratom, CE)] n. 2185/96 (…)».

21      L’articolo II. 30 delle condizioni generali fissa i requisiti per il risarcimento dei danni finanziari subiti dalla Comunità. Esso stabilisce quanto segue:

«Facendo salve altre misure previste dal presente contratto, le controparti convengono che la Comunità, al fine di tutelare i propri interessi finanziari, abbia diritto di richiedere il risarcimento dei danni a una controparte di cui sia provato che ha sovrastimato le proprie spese e che, di conseguenza, ha percepito dalla Comunità un contributo finanziario ingiustificato. Il risarcimento dei danni è dovuto oltre al rimborso del contributo finanziario ingiustificato che la Commissione ha ottenuto dalla controparte.

1.      L’importo del risarcimento deve essere proporzionato all’entità della sovrastima delle spese e alla parte ingiustificata del contributo versato dalla Comunità. Per calcolare l’eventuale risarcimento può essere utilizzata la seguente formula:

Risarcimento danni = contributo ingiustificato x (spese sovrastimate/totale delle spese dichiarate)

Il calcolo del risarcimento danni prenderà in considerazione il periodo in riferimento al quale la controparte ha presentato la propria domanda di pagamento e non l’importo del contributo finanziario dovuto per l’intero progetto.

(…)

6.      Inoltre, come disposto [dal regolamento finanziario e dal regolamento di esecuzione], ogni controparte alla quale sia contestato un inadempimento grave delle proprie obbligazioni contrattuali sarà soggetta a sanzioni pecuniarie di importo compreso tra il 2 e il 10% dell’importo totale del contributo finanziario comunitario percepito da detta controparte (…)».

22      L’articolo II. 31 delle condizioni generali concerne i rimborsi dovuti alla Commissione e gli ordini di pagamento che la medesima può emettere nei confronti delle controparti contrattuali. Esso precisa in particolare che la Commissione può emettere titoli esecutivi nei confronti di debitori diversi dagli Stati membri e che le somme non versate alla scadenza del termine fissato dalla Commissione producono interessi alle condizioni definite all’articolo II. 28 delle condizioni generali.

 Esecuzione e risoluzione del contratto relativamente alla partecipazione della ricorrente al progetto

23      Il 21 dicembre 2005, la Commissione versava al consorzio un anticipo, di cui la ricorrente tratteneva per sé la somma di EUR 120 000.

24      Il 6 agosto 2007, la Commissione redigeva un rapporto di consenso (Consensus report) in cui si rilevava che la ricorrente aveva adempiuto ai propri obblighi in ordine all’avvio del progetto. I servizi della Commissione insistevano tuttavia sulla necessità di rivedere la descrizione delle mansioni e lo scadenziario e prevedevano che sarebbe stato necessario apportare modifiche al contratto.

25      Con lettera del 25 settembre 2007, la Commissione veniva informata della circostanza che la fondazione IARD, uno dei membri del consorzio, aveva intenzione di ritirarsi dal progetto. Detta lettera recava la firma del vicepresidente della fondazione.

26      Il 29 novembre 2007, la ricorrente presentava alla Commissione un primo rapporto sullo stato di avanzamento del progetto, relativo al primo periodo di riferimento, che andava dal 1° febbraio 2006 al 31 gennaio 2007. Secondo tale rapporto, l’importo delle spese finanziabili certificate dalla ricorrente era di EUR 126 586,60 e quello dei rimborsi dovuti alla ricorrente – ossia il 50% dei costi tecnici e il 100% dei costi di gestione – ammontava a EUR 73 444,57.

27      A decorrere dal 9 settembre 2007, la Commissione poneva fine alla partecipazione al progetto da parte della fondazione IARD.

28      Con lettera del 31 gennaio 2008, il vicepresidente della fondazione IARD confermava la volontà di tale fondazione di ritirarsi dal progetto, ma informava la Commissione di non essere l’autore della lettera che le era stata inviata a tale scopo (v. supra, punto 25). Nella medesima lettera, egli lamentava il fatto che taluni dei suoi documenti fossero oggetto di «filtraggio» da parte del consorzio e che il coordinatore del progetto non gli aveva trasmesso la lettera della Commissione, menzionata al precedente punto 27, che imponeva alla fondazione un termine di 45 giorni per inviare un rapporto finanziario destinato a motivare qualsiasi richiesta definitiva di sovvenzione.

29      Il 1° aprile 2008, la Commissione versava al consorzio un anticipo relativo al secondo periodo di riferimento, che andava dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2008, di cui la ricorrente tratteneva per sé la somma di EUR 2 737,59.

30      Il 13 maggio 2008, la ricorrente presentava un secondo rapporto sullo stato di avanzamento del progetto, redatto relativamente al secondo periodo di riferimento. L’importo delle spese, di cui essa chiedeva il rimborso per proprio conto, ammontava a EUR 96 855,05. Tale rapporto veniva approvato in parte dalla Commissione nel corso di una conferenza di consenso, tenutasi il 20 maggio 2008 e il cui esito veniva comunicato alla ricorrente con lettera del 4 luglio 2008.

31      Lo stesso giorno, con lettera separata, la Commissione informava la ricorrente di aver deciso, in applicazione dell’articolo II. 29 delle condizioni generali, di far eseguire un audit sulle certificazioni finanziarie presentate per il primo periodo di riferimento (in prosieguo: l’«audit»).

32      Il 25 agosto 2008, la Commissione versava al consorzio un anticipo relativo al terzo periodo di riferimento, che andava dal 1° febbraio 2008 al 31 gennaio 2009, di cui la ricorrente tratteneva per sé EUR 64 156,04.

33      La Commissione incaricava la GDA revisori indipendenti SpA (in prosieguo: la «GDA») di procedere alle operazioni di audit. I revisori della GDA si sono recati presso la sede della ricorrente dal 14 al 22 ottobre 2008. Hanno partecipato alle operazioni di controllo anche due funzionari della Commissione.

34      I funzionari della Commissione hanno conferito in inglese con i dipendenti della ricorrente, incaricati del progetto. Il 15 ottobre 2008 hanno sentito, in particolare, i coordinatori del progetto succedutisi nell’incarico. Il 30 ottobre 2008, uno dei funzionari della Commissione e due revisori della GDA hanno avuto un colloquio con il presidente‑amministratore delegato della ricorrente.

35      Con lettera del 24 novembre 2008, la Commissione informava la ricorrente che le verifiche condotte nell’ambito delle operazioni di audit la inducevano a dubitare della veridicità delle attestazioni sulla durata del lavoro svolto dal personale di tale impresa per il primo periodo di riferimento. Secondo la Commissione, le date di creazione dei documenti relativi al calcolo delle ore di lavoro svolte dai dipendenti della ricorrente per la realizzazione del progetto (in prosieguo: i «time sheets») indicavano che tali documenti erano stati redatti successivamente al periodo di cui trattasi, nel settembre e nell’ottobre 2008, ai soli fini dell’audit. Inoltre, alcuni di questi documenti sarebbero stati firmati da ex dipendenti della ricorrente dopo la cessazione del loro rapporto di lavoro con la società.

36      Oltre a ciò, la Commissione contestava alla ricorrente di averle presentato due documenti privi di firma originale, ossia, da un lato, una certificazione delle spese sostenute dalla fondazione IARD e, dall’altro, una lettera di tale fondazione in cui si comunicava la rinuncia di quest’ultima a partecipare al progetto.

37      A seguito di tali irregolarità, la Commissione riteneva di avere fondati motivi per risolvere il contratto in applicazione dell’articolo II. 16, paragrafo 2, lettera a), delle condizioni generali. Veniva fissato un termine di 30 giorni entro il quale la ricorrente poteva presentare eventuali osservazioni riguardo a tale risoluzione.

38      Con lettera del 19 dicembre 2008, la ricorrente contestava la posizione della Commissione. Essa sosteneva che la data di creazione dei documenti redatti in base ai time sheets era diversa dalla data di compilazione del loro contenuto, il quale sarebbe stato predisposto durante il primo periodo di riferimento e successivamente riprodotto nei documenti consultati dalla Commissione. Le ore di lavoro attestate nei time sheets redatti dal personale corrisponderebbero alle ore di lavoro effettivamente svolte. Non si potrebbe escludere che, in taluni casi, alcuni dipendenti abbiano dimenticato di firmare determinati time sheets il giorno stesso di svolgimento della prestazione e abbiano posto rimedio a tali dimenticanze il giorno seguente, ma tali irregolarità non andrebbero oltre i comuni errori in cui si incorre in una pratica amministrativa di tal genere. Le firme apposte sui time sheets sarebbero originali.

39      Per quanto attiene ai documenti redatti dalla Fondazione IARD, la ricorrente affermava di essersi limitata a inoltrare alla Commissione quanto aveva ricevuto, di non avere alcun motivo per dubitare della loro autenticità e di aver costantemente controllato la correttezza degli atti redatti dai membri del consorzio, nonché di aver segnalato alla Commissione tutte le anomalie rilevate.

40      Con messaggio di posta elettronica del 10 gennaio 2009, il vicepresidente della fondazione IARD rispondeva ad una richiesta di informazioni che gli era stata rivolta, sempre tramite posta elettronica, da uno dei funzionari della Commissione che aveva partecipato all’audit. In tale messaggio, egli indicava le ragioni in base alle quali riteneva che la dichiarazione delle spese sostenute da detta fondazione, che era stata trasmessa alla Commissione dalla ricorrente, costituisse un falso documentale.

41      Con lettera del 20 gennaio 2009, la Commissione confermava la propria intenzione di risolvere il contratto, quanto alla partecipazione della ricorrente, con effetto immediato.

42      Il 26 gennaio 2009, su richiesta della Commissione, la ricorrente presentava un rapporto sulle spese sostenute, relativo al terzo periodo di riferimento, che andava dal 1° febbraio 2008 al 31 gennaio 2009. Secondo tale rapporto, l’importo delle spese che dovevano esserle rimborsate per tale periodo – corrispondente al 50% dei costi tecnici e al 100% dei costi di gestione – ammontava a EUR 100 221,69. Tenuto conto degli importi già versati dalla Commissione, la ricorrente riteneva che le fosse ancora dovuto l’importo di EUR 83 627,68.

43      La partecipazione al contratto da parte della ricorrente cessava il 29 gennaio 2009.

44      Con lettera del 4 febbraio 2009, la ricorrente prendeva atto della decisione della Commissione di risolvere il contratto, riservandosi ogni azione a tutela dei propri diritti. Essa chiedeva di percepire la sovvenzione corrispondente alle attività svolte.

45      Con lettera del 12 marzo 2009, la Commissione incaricava un altro membro del consorzio di assumere a sua volta le funzioni di coordinatore del progetto.

46      Con lettera del 12 maggio 2009, tuttavia, a causa delle difficoltà incontrate dal consorzio, la Commissione decideva di porre fine al progetto in applicazione dell’articolo II. 16, paragrafo 1, delle condizioni generali.

47      Il 26 giugno 2009, la GDA inviava alla ricorrente un progetto di rapporto, redatto in seguito all’audit, e invitava la medesima a presentare eventuali osservazioni entro il 13 luglio 2009. In tale progetto di rapporto, veniva rilevata l’irregolarità dei time sheets e veniva proposta una rettifica di EUR 121 907,77 per il primo periodo di riferimento.

48      Il 9 luglio 2009, la ricorrente presentava le proprie osservazioni sul progetto di rapporto.

49      Il 24 novembre 2009, la Commissione inviava alla ricorrente la versione definitiva del rapporto redatto dalla GDA (in prosieguo: il «rapporto di audit»), tenendo conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente. Fondandosi su tale documento, essa contestava l’importo delle spese finanziabili per l’intero progetto relativamente al primo periodo di riferimento, riducendole da EUR 126 586,60 a EUR 4 678,82. Inoltre, manifestava la propria intenzione di considerare come sistematici gli errori rilevati in relazione al primo periodo di riferimento, il che, a suo giudizio, giustificava l’estensione dei risultati dell’audit al secondo e terzo periodo di riferimento. Di conseguenza, decideva di risolvere il contratto relativamente alla partecipazione al progetto da parte della ricorrente e respingeva le richieste di pagamento presentate da quest’ultima per il secondo e terzo periodo di riferimento. Essa confermava la propria intenzione di chiederle il rimborso delle somme versate nonché di esigere il risarcimento dei danni.

50      Con lettere dell’11 dicembre 2009 e dell’11 gennaio 2010, la ricorrente contestava le richieste della Commissione.

51      Con lettere del 23 dicembre 2009, 16 febbraio e 17 marzo 2010, la Commissione confermava la sua posizione. Respingendo le proposte di transazione che le erano state fatte a quel punto dalla ricorrente, essa, da un lato, riduceva alla somma di EUR 4 678,82 la totalità dei finanziamenti concessi alla medesima per il progetto e, dall’altro, annunciava alla stessa che avrebbe emesso una nota di debito diretta al rimborso di una somma provvisoriamente fissata in EUR 184 223,21 nonché una nota di debito di importo pari a EUR 7 344,46, corrispondente a quanto dovuto a titolo di risarcimento danni.

52      Con lettera del 31 marzo 2010, la ricorrente proponeva l’esecuzione di un nuovo audit, a spese dell’impresa, da parte di un terzo indipendente, scelto di comune accordo. Rinnovava inoltre la propria richiesta di pagamento per un importo di EUR 83 627,68, corrispondente al saldo della sovvenzione che essa riteneva di avere diritto di percepire per tutte le attività svolte in relazione al progetto. Essa fondava tale richiesta sul proprio rapporto finanziario, relativo all’intero progetto, datato 7 febbraio 2009. Tale rapporto era accompagnato da un certificato di audit datato 21 febbraio 2009.

53      Il 1° aprile 2010, la Commissione inviava alla ricorrente una prima nota di debito, datata 31 marzo 2010, per un importo di EUR 184 129,74, a titolo di rimborso delle somme che la Commissione riteneva di aver indebitamente versato (in prosieguo: la «prima nota di debito»). Tale nota di debito fissava la scadenza del pagamento al 17 maggio 2010 e formava oggetto di un sollecito il 2 giugno 2010.

54      La Commissione inviava alla ricorrente una seconda nota di debito, datata 5 maggio 2010, per un importo di EUR 7 334,46, corrispondente al risarcimento dei danni previsto all’articolo II. 30 delle condizioni generali del contratto (in prosieguo: la «seconda nota di debito»). Tale nota di debito fissava la scadenza del pagamento al 17 giugno 2010 e formava oggetto di un sollecito il 25 giugno 2010.

55      La ricorrente contestava la prima e la seconda nota di debito (in prosieguo, congiuntamente: le «note di debito») con lettera del 29 luglio 2010, precisando di non essere finanziariamente in grado di dar seguito a tale richiesta di pagamento e di aver deciso di proporre ricorso dinanzi al Tribunale. Nella sua risposta a tale lettera, datata 12 agosto 2010, la Commissione confermava la propria intenzione di esigere il pagamento delle somme richieste, maggiorate degli interessi, e declinava la proposta della ricorrente di far eseguire un nuovo audit.

 Procedimento e conclusioni delle parti

56      Con atto introduttivo registrato presso la cancelleria del Tribunale il 28 luglio 2010, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

57      In corso di causa, il 27 agosto 2010, poi, nuovamente, il 1° ottobre 2010, la Commissione ha inviato alla ricorrente un’ingiunzione di pagamento delle somme indicate nelle note di debito. Quest’ultima ha contestato tali ingiunzioni con lettera del 15 ottobre 2010.

58      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        accertare e dichiarare che essa ha debitamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali;

–        accertare e dichiarare che essa non ha commesso alcuna irregolarità ai sensi del contratto;

–        accertare e dichiarare che essa non ha commesso irregolarità sistematiche;

–        accertare e dichiarare che la Commissione ha violato le proprie obbligazioni contrattuali, omettendo di corrisponderle le somme dovute per le attività da essa svolte e chiedendole il rimborso delle somme già versate;

–        accertare e dichiarare che la Commissione ha agito in violazione dell’articolo II. 1, paragrafo 11, dell’articolo II. 16, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo II. 29 delle condizioni generali del contratto nonché dei principi di equità, proporzionalità, buon andamento dell’amministrazione e buona fede nell’esecuzione del contratto;

–        di conseguenza, condannare la Commissione a versarle la somma di EUR 83 627,68, maggiorata degli interessi, corrispondente alle spese da essa sostenute nell’ambito del progetto e non ancora rimborsate dalla Commissione;

–        di conseguenza, annullare, revocare – anche mediante l’emissione di note di credito corrispondenti – o almeno dichiarare l’illegittimità delle note di debito;

–        condannare la Commissione alle spese del procedimento.

59      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        in via riconvenzionale, condannare la ricorrente a versarle la somma di EUR 184 129,74, aumentata degli interessi, a decorrere dal 18 maggio 2010, corrispondente al rimborso di una parte del contributo finanziario di cui essa ha beneficiato, nonché la somma di EUR 7 344,46, aumentata degli interessi, a decorrere dal 18 giugno 2010, corrispondente alle penali contrattuali;

–        condannare la ricorrente alle spese del procedimento.

60      Dopo la chiusura della fase scritta, avvenuta il 17 febbraio 2011, la Commissione è stata autorizzata a versare in atti un primo documento intitolato «Informazione di garanzia e sul diritto di difesa – Avviso di conclusione delle indagini preliminari», redatto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in data 27 aprile 2011, e un secondo documento, intitolato «Ordinanza nel procedimento cautelare di sequestro conservativo», promanante dalla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, in data 28 luglio 2011.

61      Nelle osservazioni presentate su detti documenti, la ricorrente contesta la ricevibilità di tali elementi di prova. Essa inoltre afferma, in particolare, che nessuna delle accuse che la riguardano è pertinente ai fini della presente controversia, né ha costituito oggetto di una sentenza passata in giudicato. Essa chiede, qualora il Tribunale intenda prendere in esame tali documenti, che il presente procedimento sia sospeso fino alla pronuncia, nei procedimenti cui si riferiscono i documenti in discussione, di sentenze nazionali definitive.

62      In udienza, la ricorrente ha confermato che i primi cinque capi delle conclusioni dell’atto introduttivo si riferivano ai motivi piuttosto che alle conclusioni del ricorso. Essa ha fornito inoltre chiarimenti in merito al sesto capo delle conclusioni del ricorso ed ha precisato infine che il settimo capo delle conclusioni del ricorso doveva essere interpretato come inteso a contestare l’obbligo di pagamento posto a suo carico dalle note di debito.

63      Alla luce dei chiarimenti forniti dalla ricorrente nel corso dell’udienza, la Commissione ha ritirato le eccezioni di irricevibilità opposte ai capi sesto e settimo delle conclusioni del ricorso.

 In diritto

64      A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce sei motivi. Il primo è diretto a dimostrare che essa ha correttamente e costantemente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali. Il secondo è fondato sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo II. 16, paragrafo 2, e dell’articolo II. 1, paragrafo 11, delle condizioni generali, dal momento che essa stessa non ha commesso alcuna delle irregolarità che le sono state contestate. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’articolo II. 16, paragrafo 1, delle condizioni generali del contratto. Nel quarto, la ricorrente sostiene che la Commissione, ponendo a suo carico la sussistenza di irregolarità sistematiche, ha violato il contratto nonché i principi di proporzionalità e di buona fede contrattuale. Il quinto è fondato sulla violazione dell’articolo II. 29 delle condizioni generali e sulla violazione dei diritti della difesa. Con il sesto, la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292, pag. 2).

65      Come precedentemente rammentato ai punti 31-43, la Commissione ha deciso di risolvere il contratto unilateralmente, per quanto riguarda la ricorrente, e di far cessare la partecipazione di quest’ultima al progetto a seguito di irregolarità emerse al momento della realizzazione dell’audit, svoltosi presso la sede della ricorrente e riguardante il primo periodo di riferimento, che andava dal 1° febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

66      Occorre quindi esaminare, in primo luogo, il quinto e il sesto motivo del ricorso, nell’ambito dei quali la ricorrente contesta la regolarità delle operazioni di controllo cui è stata sottoposta.

 Sul quinto motivo del ricorso, fondato sulla violazione dell’articolo II. 29 delle condizioni generali e sulla violazione dei diritti della difesa, e sul sesto motivo del ricorso, fondato sulla violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 2185/96

 Argomenti delle parti

67      Nell’ambito del quinto motivo del ricorso, la ricorrente sostiene che l’articolo II. 29, paragrafo 1, delle condizioni generali impone che gli audit, ai quali sono sottoposte le controparti contrattuali, siano effettuati o esclusivamente da terzi o esclusivamente dai servizi della Commissione, ma che tale clausola non consente la partecipazione congiunta di funzionari della Commissione e di terzi alle attività di audit. Orbene, in primo luogo, prendendo parte attiva alle operazioni di indagine, un funzionario della Commissione avrebbe compromesso l’obiettività dei risultati dell’audit, che la designazione di un terzo tendeva a garantire. Infatti, prevedendo la possibilità che i controlli siano effettuati o da parte della Commissione o da parte di un terzo, l’articolo II. 29, paragrafo 1, delle condizioni generali del contratto avrebbe lo scopo di garantire l’obiettività dei medesimi. In secondo luogo, le constatazioni fatte dal funzionario della Commissione avrebbero avuto un ruolo determinante nella valutazione condotta dalla GDA al momento dell’audit, come attesterebbero il progetto di rapporto di audit nonché la versione definitiva di tale rapporto. La GDA si sarebbe, infatti, limitata a far proprie le osservazioni contenute nella lettera della Commissione del 24 novembre 2008. Il rapporto di audit attesterebbe quindi la posizione di una sola delle parti contrattuali e non potrebbe esserle opposto.

68      Nell’ambito del sesto motivo del ricorso, la ricorrente fa valere inoltre che l’audit dell’ottobre 2008 riguardava questioni estranee alla sola gestione amministrativa e contabile del progetto. In tali circostanze, essa ritiene che le operazioni di controllo di cui trattasi costituiscano una vera e propria ispezione e che, di conseguenza, fossero applicabili le disposizioni del regolamento n. 2185/96.

69      Orbene, la ricorrente sostiene che, in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2185/96, i funzionari della Commissione che hanno eseguito le operazioni di controllo in loco non hanno presentato alcun mandato né alcun documento che indicasse quale fosse l’oggetto delle loro verifiche.

70      Inoltre, la ricorrente ha chiesto, in udienza, di essere autorizzata a versare in atti la nota DPO‑338.1 della direzione generale (DG) «Società dell’informazione e media» della Commissione, del 2 febbraio 2011, da cui risulterebbe che alle lettere con le quali la Commissione avvia le procedure di audit e di controllo deve essere allegata una dichiarazione relativa alla protezione dei dati personali (punto 11). Nel corso dell’udienza, essa ha sostenuto che, nel caso di specie, la Commissione non si era conformata a tale obbligo.

71      Oltre a ciò, i funzionari della Commissione avrebbero infranto le norme processuali in vigore in Italia, alle quali fa espresso rinvio l’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2185/96, in particolare i diritti della difesa, come previsti all’articolo 143 del codice italiano di procedura penale e all’articolo 122 del codice italiano di procedura civile. I funzionari della Commissione, infatti, avrebbero adottato un comportamento di parte e ostile e le avrebbero impedito di presentare in modo corretto le proprie osservazioni e di fornire i chiarimenti necessari. In particolare, i funzionari della Commissione avrebbero condotto i colloqui con il suo personale in inglese, laddove nessuno dei dipendenti dell’azienda aveva una perfetta padronanza di tale lingua, ed avrebbero negato ai medesimi l’assistenza di un interprete.

72      La ricorrente ritiene infine che, in ogni caso, anche ipotizzando l’inapplicabilità del regolamento n. 2185/96, la Commissione fosse tenuta a conformarsi alla normativa italiana in vigore anziché procedere all’ispezione. Orbene, la Commissione avrebbe violato, in particolare, le disposizioni del Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro, del 20 aprile 2006, relativo alle ispezioni in materia di lavoro, e l’articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 26 ottobre 1972, relativo all’istituzione e alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, i quali imponevano, specificamente, la corretta indicazione dell’oggetto del controllo e la comunicazione dei verbali all’impresa.

73      La Commissione contesta tutti gli argomenti esposti.

 Giudizio del Tribunale

–       Sulla ricevibilità della nota della Commissione del 2 febbraio 2011, sul carattere operativo dell’argomento fondato dalla ricorrente sulla violazione dell’obbligo menzionato al punto 11 di tale documento e sulla ricevibilità dell’argomento fondato dalla ricorrente sulla violazione della normativa dell’Unione in materia di protezione dei dati personali

74      Nel corso dell’udienza, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a versare in atti la nota della Commissione del 2 febbraio 2011 (v. supra, punto 70). Essa intende fondarsi su tale documento, il cui punto 11 prevede che alle lettere con le quali la Commissione avvia le procedure di audit e di controllo debba essere allegata una dichiarazione relativa alla protezione dei dati personali, e sostiene che, in assenza di siffatta notificazione, l’audit cui è stata sottoposta si sarebbe svolto in violazione delle norme relative alla protezione dei dati personali.

75      È sufficiente osservare, al riguardo, che la nota di cui trattasi reca la data del 2 febbraio 2011 e che gli obblighi da essa previsti non hanno potuto incidere sulla regolarità dell’audit, le cui operazioni hanno avuto inizio il 14 ottobre 2008 (v. supra, punto 33). Ne consegue che tale offerta di prova è irrilevante e che non è necessario versare in atti tale documento.

76      Peraltro, supponendo che la ricorrente abbia inteso far valere la violazione della normativa dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, occorre rilevare che tale motivo non è corredato di alcuna precisazione che possa consentire al Tribunale di valutarne la fondatezza. Esso è pertanto irricevibile ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale.

–       Sulla fondatezza del quinto e del sesto motivo

77      L’articolo II. 29, paragrafo 1, prima frase, delle condizioni generali così recita:

«La Commissione, in qualsiasi momento nel corso del periodo di durata del contratto e fino a cinque anni successivi alla conclusione del progetto, può predisporre audit, eseguiti da revisori scientifici o tecnici o da revisori esterni, oppure dai servizi della Commissione stessa, compreso l’OLAF».

78      La congiunzione «either … or …» (o … o …), impiegata nell’originale in inglese della clausola riportata al precedente punto 77, è spiegata come segue nell’Oxford English Dictionary (versione accessibile online):

«La funzione principale della congiunzione (...) consiste nel porre l’accento sull’indifferenza esistente tra due o più termini (...) Una funzione secondaria consiste tuttavia nell’insistere sull’esclusione reciproca tra i termini, vale a dire uno dei due termini, ma non entrambi».

79      Parimenti, il Collins English Dictionary (edizione del 2005) indica che il termine «either», quando è utilizzato come congiunzione coordinativa, precede l’enunciato di due o più possibilità riunite dalla congiunzione «or», senza precisare se il significato dell’alternativa così introdotta sia necessariamente esclusivo.

80      È pertanto notorio che il significato esclusivo della congiunzione coordinativa, impiegata all’articolo II. 29, paragrafo 1, prima frase, delle condizioni generali, ossia «l’uno o l’altro, ma non entrambi», sebbene possa rivelarsi, nell’uso, il più frequente, è nondimeno un significato secondario. Per contro, il significato inclusivo di tale congiunzione, ossia «l’uno o l’altro, o entrambi», è il significato principale, che deve prevalere nella fattispecie.

81      Infatti, un’interpretazione inclusiva dell’alternativa prevista all’articolo II. 29, paragrafo 1, prima frase, delle condizioni generali, ossia la possibilità per la Commissione di sottoporre le controparti contrattuali ad operazioni di audit eseguite da consulenti esterni che agiscono da soli, o da funzionari della Commissione che agiscono da soli, o ancora da consulenti esterni e da funzionari della Commissione che agiscono congiuntamente, si desume chiaramente dal fine perseguito da tale clausola. L’articolo II. 29 delle condizioni generali ha lo scopo di permettere alla Commissione di decidere, se lo ritiene opportuno, di sottoporre le controparti ad operazioni di controllo eseguite da terzi estranei al contratto – nonché di obbligare le controparti a sottoporsi a tali controlli. Così, lungi dall’escludere la partecipazione di funzionari della Commissione nel corso di controlli affidati a terzi, detto articolo ha lo scopo di permettere che, oltre ai controlli eseguiti dalla stessa Commissione, i quali possono del resto fondarsi sulla normativa dell’Unione, imprese terze siano anch’esse investite di poteri di controllo nei confronti delle altre parti contrattuali.

82      La ricorrente sostiene, per contro, che la partecipazione di funzionari della Commissione accanto a consulenti esterni arreca pregiudizio ai diritti della difesa e che tale violazione dei diritti della difesa giustifica l’attribuzione di un significato esclusivo alla congiunzione «either … or …». Tuttavia, un’argomentazione siffatta non può essere accolta. Infatti, poiché, a prescindere dall’interpretazione adottata, è indubbio che la partecipazione di funzionari della Commissione ad operazioni di audit è prevista all’articolo II. 29, paragrafo 1, prima frase, delle condizioni generali, la partecipazione congiunta di funzionari della Commissione e di consulenti esterni non può, di per sé, porre problemi quanto ai diritti della difesa.

83      Peraltro, le affermazioni della ricorrente secondo le quali il comportamento dei funzionari della Commissione non sarebbe stato imparziale non trovano riscontro in alcun documento del fascicolo. I verbali delle audizioni cui sono stati sottoposti coloro che coordinavano il progetto per conto della ricorrente, da questa allegati al ricorso, dimostrano invece che ai suoi dipendenti sono state poste domande il cui tenore non consente di provare il comportamento non imparziale da essa affermato ed il cui oggetto verteva sul contenuto delle loro attività e sul modo in cui impiegavano le ore di lavoro, il che corrisponde alle normali verifiche da effettuarsi nell’ambito di un siffatto controllo. Inoltre, lo scambio di informazioni tra i partecipanti alle operazioni di controllo è una prassi indispensabile per la regolarità di tali operazioni e non costituisce affatto una prova di difetto d’indipendenza del personale della GDA nei confronti della Commissione.

84      Infine, è pacifico che la ricorrente ha potuto presentare le proprie osservazioni sul progetto di rapporto di audit e che nella versione definitiva del rapporto si è tenuto conto delle sue obiezioni (v. supra, punti 47‑49).

85      Pertanto, le affermazioni della ricorrente in merito alla violazione dell’articolo II. 29 delle condizioni generali e dei diritti della difesa sono prive di fondamento e ne consegue che il quinto motivo deve essere disatteso.

86      Nell’ambito del sesto motivo, la ricorrente fa valere inoltre, per contestare i risultati dell’audit, la violazione, nel corso delle operazioni di controllo, delle disposizioni del regolamento n. 2185/96.

87      Tale regolamento disciplina i poteri di ispezione e di perquisizione devoluti ai controllori della Commissione, i quali possono farsi assistere da funzionari degli Stati membri. Il regime di tali controlli presuppone che esistano a priori motivi per ritenere che siano state commesse irregolarità, e i controllori della Commissione devono indicare, all’inizio della perquisizione, l’oggetto e lo scopo del controllo. Essi possono chiedere la trasmissione di qualsiasi informazione che ritengano utile, hanno accesso alla documentazione degli operatori e possono ottenere copia di tutti i documenti. Siffatti controlli sono previsti all’articolo II. 29, paragrafo 6, delle condizioni generali.

88      Tuttavia, l’audit al quale la ricorrente è stata sottoposta nella fattispecie non ha come fondamento l’articolo II. 29, paragrafo 6, delle condizioni generali, bensì il paragrafo 1 di detto articolo.

89      Per sostenere che l’audit rientrerebbe, in realtà, nelle operazioni di perquisizione in loco previste all’articolo II. 29, paragrafo 6, delle condizioni generali, la ricorrente si fonda essenzialmente sul carattere tecnico di talune domande poste ai suoi dipendenti e sulla circostanza che siano stati sentiti i tecnici addetti al progetto, laddove l’audit avrebbe dovuto avere, in via di principio, un carattere esclusivamente amministrativo.

90      È giocoforza tuttavia constatare che i settori sui quali possono vertere gli audit, disposti ai sensi dell’artico II. 29, paragrafo 1, delle condizioni generali, comprendono gli aspetti scientifici, tecnologici e tutti gli aspetti necessari per valutare la gestione del progetto, come la contabilità ed i principi gestionali applicati.

91      Così, nel caso di specie, la valutazione delle spese effettivamente sostenute per il personale costituiva parte integrante dell’oggetto delle indagini previste dall’articolo II. 29, paragrafo 1, delle condizioni generali e presupponeva il tentativo di stabilire, attraverso colloqui con il personale interessato, il grado di coinvolgimento di quest’ultimo nel progetto. Pertanto, la sola circostanza che, nell’ambito dell’audit, siano state rivolte domande al personale tecnico della ricorrente non è sufficiente per dimostrare che quest’ultima sia stata sottoposta ad un controllo in loco ai sensi del regolamento n. 2185/96.

92      Di conseguenza, le affermazioni della ricorrente secondo le quali, al momento dell’audit, sono state violate le garanzie procedurali previste dal regolamento n. 2185/96 devono essere disattese in quanto inconferenti.

93      Occorre inoltre rilevare che nessun principio generale imponeva, nella fattispecie, che i dipendenti della ricorrente fossero assistiti da un interprete, dal momento che le uniche dichiarazioni rese da membri del personale e da collaboratori di quest’ultima, cui viene fatto riferimento nel rapporto di audit, sono quelle ottenute nel corso di colloqui i cui verbali costituiscono prova del fatto che le persone sentite padroneggiavano l’inglese.

94      Occorre infine respingere, in quanto inconferenti, gli argomenti fondati dalla ricorrente sui codici italiani di procedura civile e di procedura penale, nonché sul Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro, del 20 aprile 2006, relativo alle ispezioni in materia di lavoro, e sull’articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 26 ottobre 1972, relativo all’istituzione e alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Nessuna di queste norme trova applicazione, infatti, nell’ambito della presente controversia.

95      Alla luce delle suesposte considerazioni, il sesto motivo dev’essere disatteso.

 Sul secondo motivo del ricorso, fondato sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo II. 16, paragrafo 2, e dell’articolo II. 1, paragrafo 11, delle condizioni generali, e sul quarto motivo del ricorso, fondato sulla circostanza che la Commissione, reputando la sussistenza di irregolarità sistematiche al fine di estendere il risultato dell’audit ai periodi successivi, ha violato il contratto nonché i principi di proporzionalità e di buona fede contrattuale

 Argomenti delle parti

96      Nell’ambito del secondo motivo del ricorso, la ricorrente contesta, in primo luogo, le censure formulate dalla Commissione per giustificare la risoluzione del contratto. Essa ritiene, in particolare, che la Commissione abbia rimesso erroneamente in discussione le sue dichiarazioni relative alle ore di lavoro svolte dal suo personale per la realizzazione del progetto.

97      In primo luogo, i fatti allegati dalla Commissione sarebbero sostanzialmente inesatti. In secondo luogo, il sistema di calcolo delle ore di lavoro da essa applicato non sarebbe comunque idoneo a giustificare la risoluzione del contratto. In terzo luogo, il progetto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, dovrebbe essere inteso non come un insieme di prestazioni di mezzi, che giustifica una rigorosa registrazione del numero di ore di lavoro fornite da ciascun partecipante, ma piuttosto come un insieme di prestazioni di risultato, il che corrisponderebbe al criterio adottato dalla Commissione per i contratti conclusi sotto l’egida del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013).

98      In secondo luogo, la ricorrente ritiene che, comunque ed anche supponendole fondate, nessuna delle censure formulate dalla Commissione configuri irregolarità ai sensi dell’articolo II. 1, paragrafo 11, delle condizioni generali.

99      In terzo luogo, la ricorrente afferma che le vere ragioni per le quali la Commissione ha deciso di procedere alla risoluzione del contratto sono estranee alle presunte irregolarità che le sono state contestate nonché ai risultati dell’audit affidato alla GDA nell’ottobre 2008. A suo giudizio, le vere ragioni che spiegano l’atteggiamento della Commissione nei suoi confronti, le quali si inserirebbero in un comportamento generale di rimessa in discussione dei rapporti contrattuali esistenti tra la Commissione e le sue controparti dopo l’avvio di un’indagine da parte dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e delle autorità nazionali nel 2008, sarebbero prive di fondamento.

100    In quarto luogo, la ricorrente sostiene di aver avuto tutte le competenze tecniche richieste e di essere stata scelta come coordinatore del progetto in ragione della propria capacità – che le è stata anche riconosciuta al momento della stipulazione del contratto – di integrare tutti gli elementi del progetto in vista della realizzazione di un prototipo.

101    Nell’ambito del quarto motivo del ricorso, la ricorrente sostiene inoltre che la Commissione non poteva estendere le conclusioni dell’audit della GDA, riguardante esclusivamente il primo periodo di riferimento, ai periodi successivi senza violare i principi di proporzionalità e di buona fede contrattuale nonché le clausole del contratto.

102    La Commissione contesta in toto tali affermazioni.

 Giudizio del Tribunale

103    Ai sensi dell’articolo II. 16, paragrafo 2, lettera a), delle condizioni generali, la Commissione può far cessare immediatamente la partecipazione di una controparte contrattuale qualora quest’ultima, intenzionalmente o per negligenza, abbia commesso un’irregolarità nell’esecuzione di qualsivoglia contratto stipulato con la Commissione.

104    Le condizioni di applicazione del potere di risoluzione unilaterale con effetto immediato, devolute alla Commissione dall’articolo II. 16, paragrafo 2, lettera a), delle condizioni generali comprendono quindi, in primo luogo, una condizione oggettiva, ossia la sussistenza di un’irregolarità e non di un mero inadempimento dell’altro contraente alle proprie obbligazioni contrattuali e, in secondo luogo, una condizione soggettiva, ossia la possibilità di imputare pienamente tale irregolarità alla controparte, il che implica o che quest’ultima abbia commesso detta irregolarità con piena cognizione di causa (deliberately) oppure che detta irregolarità sia il risultato di un suo comportamento negligente.

105    Le parti dissentono sul contenuto della nozione di irregolarità, in quanto la ricorrente fa valere che può essere qualificato come irregolarità solo un inadempimento particolarmente grave e atto a comportare un serio pregiudizio per il bilancio dell’Unione.

106    A tal riguardo, la nozione di irregolarità corrisponde, secondo l’articolo II. 1, paragrafo 11, alla seguente definizione:

«Irregolarità: indica qualsiasi violazione di una norma del diritto comunitario o di un’obbligazione contrattuale derivante da un’azione o da un’omissione di una controparte che, imponendo una spesa ingiustificata, comporti o possa comportare un pregiudizio per il bilancio generale delle Comunità europee o per i bilanci gestiti dalle Comunità europee».

107    È giocoforza constatare che la nozione di irregolarità è quindi definita unicamente da due criteri cumulativi: la violazione di una norma di diritto o di una clausola contrattuale e la circostanza che tale violazione comporti o possa comportare conseguenze finanziarie, ponendo spese ingiustificate a carico dei bilanci gestiti dall’Unione. Siffatta definizione non include, per contro, alcuna soglia di gravità.

108    Pertanto, dal raffronto delle clausole di cui agli articoli II. 1, paragrafo 11, e II. 16, paragrafo 2, lettera a), delle condizioni generali risulta che, quando constata che una controparte, intenzionalmente o per mera negligenza, ha commesso una violazione delle proprie obbligazioni contrattuali o della normativa, da cui consegua l’imposizione o il rischio di imposizione di una spesa ingiustificata a carico del bilancio dell’Unione, la Commissione ha fondati motivi per procedere alla risoluzione immediata del contratto nei confronti di tale controparte, e ciò indipendentemente dalla gravità dell’infrazione e dalla rilevanza delle conseguenze finanziarie derivanti da quest’ultima.

109    Nella fattispecie, la Commissione contesta alla ricorrente di aver commesso due distinte irregolarità. La prima concerne il calcolo delle ore di lavoro svolte dal suo personale e la seconda riguarda l’incapacità della società, nel suo ruolo di coordinatore del consorzio, di provare di aver trasmesso documenti autentici alla Commissione. Occorre quindi esaminare, in primo luogo, la questione se gli inadempimenti contrattuali lamentati dalla Commissione siano provati e, in secondo luogo, se tali inadempimenti possano essere qualificati come irregolarità ai sensi del contratto.

110    In primo luogo, per quanto attiene alla questione se le spese relative al personale siano state giustificate, la ricorrente sostiene che i dati da essa dichiarati sono veritieri e rispecchiano esattamente la realtà. Essa ammette tuttavia di essere stata in grado di produrre, al momento dell’audit, soltanto documenti che presentavano tali dati in forma aggregata e indica, nella replica, che i time sheets redatti da ciascun dipendente sono andati «purtroppo perduti a causa di un imprevisto malfunzionamento del sistema operativo e di backup dei dati». Essa ritiene infine che la Commissione non abbia fondati motivi per contestare il suo sistema di registrazione delle ore di lavoro, dal momento che l’articolo II. 19, paragrafo 1, delle condizioni generali non impone alcun determinato metodo di calcolo.

111    A tale riguardo occorre osservare che l’articolo II. 19 delle condizioni generali definisce i requisiti ai quali devono rispondere le spese dichiarate da una controparte contrattuale per essere considerate finanziabili, vale a dire per essere prese in considerazione per il calcolo della sovvenzione dovuta a tale controparte. Per essere finanziabili, le spese dichiarate devono configurarsi, in particolare, come costi effettivi, rispondere al criterio di razionalità economica ed essere necessarie alla realizzazione del progetto [articolo II. 19, paragrafo 1, lettera a), delle condizioni generali], essere stabilite conformemente ai principi contabili normalmente applicati dalla controparte [articolo II. 19, paragrafo 1, lettera b), delle condizioni generali] ed essere state registrate in contabilità secondo le procedure contabili in vigore nello Stato membro di stabilimento della controparte, così da permettere un riscontro immediato tra i costi e i ricavi inerenti all’esecuzione del progetto e il bilancio consuntivo concernente l’intera attività della controparte [articolo II. 19, paragrafo 1, lettera d), delle condizioni generali].

112    La ricorrente ha così fondati motivi per sostenere che il contratto si limita ad imporre principi generali, lasciando libere le controparti di determinare in concreto le procedure di registrazione contabile dei costi che a loro avviso costituiscono spese finanziabili ai fini del calcolo della sovvenzione dovuta dall’Unione. Tuttavia, come affermato dalla Commissione nel controricorso, non è stato assolutamente contestato alla ricorrente il fatto di non aver utilizzato un metodo specifico di registrazione e di calcolo delle ore di lavoro svolte dal suo personale, bensì di non aver utilizzato un metodo che le consentisse di giustificare l’importo delle spese relative al personale da essa dichiarate alla Commissione.

113    È pacifico, infatti, che, al momento dell’audit, la ricorrente ha presentato solo prospetti che riunivano il numero delle ore di lavoro dedicate al progetto dai suoi dipendenti e soltanto alcuni dei time sheets, redatti, in via di principio, in tempo reale da ciascun dipendente. Alcuni time sheets non sono stati accettati dai revisori in quanto redatti in un periodo manifestamente successivo a quello cui si riferiva la dichiarazione, o in quanto firmati da dipendenti che, alla data di apposizione delle firme, non lavoravano più per la ricorrente, o ancora per discordanze tra il numero di ore indicate nei time sheets e le dichiarazioni dei coordinatori del progetto, sentiti al momento dell’audit. La ricorrente ha ammesso infine di non poter presentare i time sheets relativi al periodo cui l’audit ha fatto riferimento a causa di un malfunzionamento che essa stessa qualifica come fortuito.

114     Ne consegue che la ricorrente non ha presentato, né al momento del controllo né a seguito della lettera della Commissione che la informava della propria intenzione di risolvere il contratto come conseguenza, in particolare, della sua incapacità di giustificare l’effettività e la finanziabilità, da parte dell’Unione, delle spese relative al personale da essa dichiarate, giustificazioni atte a dimostrare che tali spese corrispondessero ad ore di lavoro effettivamente svolte e dedicate al progetto. Si deve pertanto constatare che la ricorrente non ha adempiuto all’obbligazione prevista all’articolo II. 19, paragrafo 1, delle condizioni generali.

115    In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se la dichiarazione alla Commissione di spese ingiustificate relative al personale costituisca un’irregolarità ai sensi dell’articolo II. 16, paragrafo 2, lettera a), delle condizioni generali, occorre rammentare in primo luogo che le controparti contrattuali della Commissione sono soggette all’obbligo di giustificare l’esistenza delle spese dichiarate come finanziabili dal bilancio dell’Unione. Infatti, come è stato appena ricordato, tale obbligo deriva dalla necessità, ad esse incombente, di provare che la condizione di finanziabilità delle spese, prevista all’articolo II. 19, paragrafo 1, delle condizioni generali, è soddisfatta. Tale obbligo si fonda a sua volta sull’obbligo, previsto all’articolo II. 3, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo II. 29, paragrafi 2 e 3, delle condizioni generali, di conservare per un periodo di cinque anni e di presentare, su richiesta della Commissione, gli originali o, quanto meno, copie autenticate di tutti i documenti giustificativi necessari a dimostrare la buona esecuzione del contratto.

116    In tali circostanze, l’incapacità della ricorrente di presentare documenti giustificativi delle spese relative al personale, da essa dichiarate in relazione al primo periodo di riferimento, costituisce una violazione delle sue obbligazioni contrattuali.

117    In secondo luogo, tale violazione, da parte della ricorrente, delle sue obbligazioni contrattuali ha inciso sul bilancio dell’Unione poiché, a seguito della dichiarazione di spese ingiustificate, la Commissione ha versato alla ricorrente un contributo finanziario. Risulta infatti dall’articolo 5 del contratto che la sovvenzione concessa doveva assumere la forma di contributo al bilancio del progetto. Orbene, ai sensi dell’articolo II. 24, paragrafo 1, delle condizioni generali, in caso di contributo al bilancio, quest’ultimo doveva essere fondato sul rimborso delle spese finanziabili dichiarate dalle controparti contrattuali. Sono pertanto soddisfatti i due criteri che definiscono l’irregolarità ai sensi dell’articolo II. 1, paragrafo 11, delle condizioni generali (v. supra, punto 107).

118    In terzo luogo, in assenza di circostanze eccezionali la cui sussistenza non è stata provata nel caso di specie, l’incapacità di una controparte di fornire i documenti giustificativi inerenti alle spese dichiarate costituisce negligenza ai sensi dell’articolo II. 16, paragrafo 2, lettera a), delle condizioni generali.

119    Orbene, la sola spiegazione addotta dalla ricorrente consiste in un malfunzionamento del suo sistema informatico nel quale i documenti giustificativi di cui trattasi erano asseritamente registrati. Tali affermazioni non sono affatto provate. In ogni caso, anche supponendole veritiere, non sono sufficienti per escludere la negligenza. Da un lato, infatti, le controparti sono soggette all’obbligo di conservare gli originali dei documenti giustificativi per un periodo di cinque anni. Dall’altro, un guasto ai sistemi informatici non può costituire una circostanza eccezionale inevitabile, data la possibilità di predisporre sistemi di backup dei dati che la ricorrente, in qualità di specialista nel settore dell’integrazione di sistemi informatici, non poteva ignorare.

120    Dalle suesposte considerazioni risulta che la Commissione ha fornito la prova che l’impossibilità in cui si trova la ricorrente, dal momento dell’audit, di giustificare l’esistenza delle spese relative al personale da essa dichiarate in relazione al primo periodo di riferimento – ossia la quasi totalità di tali spese – costituisce un’irregolarità ai sensi dell’articolo II. 1, paragrafo 11, delle condizioni generali ed è indicativa di un caso di negligenza ai sensi dell’articolo II. 16, paragrafo 2, lettera a), delle condizioni generali. Alla luce di ciò, in applicazione di quest’ultima clausola, la Commissione aveva fondati motivi per procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, con effetto immediato, nei confronti della ricorrente.

121    Pertanto, poiché tale motivazione è di per sé sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto, il secondo motivo deve essere disatteso, senza necessità di esaminare la fondatezza degli argomenti delle parti riguardo alle altre censure formulate dalla Commissione né di pronunciarsi sulla ricevibilità dei documenti prodotti dalla Commissione dopo la chiusura della fase scritta.

122    La ricorrente sostiene tuttavia che l’audit ha riguardato soltanto il primo periodo di riferimento, che andava dal 1° febbraio 2006 al 31 gennaio 2007, e che la Commissione non poteva estendere le conseguenze degli inadempimenti, rilevati dalla stessa durante le operazioni di controllo, alle spese dichiarate per il secondo (1° febbraio 2007 ‑ 31 gennaio 2008) e per il terzo (1° febbraio 2008 ‑ 31 gennaio 2009) periodo di riferimento.

123    Si deve innanzi tutto rammentare che, se è vero che la Commissione ha deciso di procedere alla risoluzione del contratto, quanto alla partecipazione della ricorrente al progetto, a seguito delle operazioni di controllo, è pur vero che essa ha tratto le conseguenze di natura finanziaria dalle irregolarità riscontrate solo successivamente all’adozione del rapporto di audit definitivo, approvando unicamente le spese giustificate relative al primo periodo di riferimento e negando l’approvazione delle spese dichiarate per il secondo e per il terzo periodo di riferimento.

124    A tale riguardo, gli obblighi di natura contabile che incombevano alla ricorrente in relazione al secondo e al terzo periodo di riferimento non differivano da quelli di cui le è stato contestato l’inadempimento relativamente al primo periodo. Orbene, dal rapporto di audit risulta che i revisori indipendenti, durante le operazioni di controllo, hanno presentato osservazioni in ordine all’assenza, alla data di svolgimento del controllo, vale a dire alla fine del 2008, di un sistema affidabile di registrazione delle spese concernenti il personale e hanno formulato raccomandazioni dirette all’introduzione di un siffatto sistema.

125    La ricorrente, dal canto suo, sostiene di aver dato seguito a tali raccomandazioni. La veridicità di tali affermazioni non è affatto provata. In ogni caso, anche supponendo che siano veritiere, esse potrebbero produrre effetti solo per il periodo successivo al controllo e precedente alla risoluzione, ossia non prima del 14 ottobre 2008 e sino al 29 gennaio 2009 compreso.

126    Peraltro, la ricorrente non ha presentato alcuna giustificazione, né alla Commissione né al Tribunale, delle spese in cui asserisce di essere incorsa successivamente al 31 gennaio 2007. Orbene, l’esistenza di tali spese è stata rimessa in discussione dalla Commissione (v. supra, punto 49) e l’obbligo per le controparti contrattuali di giustificare la finanziabilità delle spese dichiarate (v. supra, punto 115) incombe loro indipendentemente dalla questione se queste ultime siano o meno oggetto di un audit.

127    Nella fattispecie, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Commissione non si è limitata a constatare che le irregolarità individuate relativamente al primo periodo di riferimento avevano carattere sistematico, pur avendo rilevato che ricorreva tale ipotesi, ma si è fondata sulla mancata giustificazione delle spese dichiarate per l’intero periodo di esecuzione del contratto.

128    Pertanto, la ricorrente non ha fondati motivi per sostenere che la Commissione sia venuta meno agli obblighi contrattuali e abbia violato il principio di buona fede contrattuale, rifiutando di considerare giustificate le spese dichiarate per i periodi successivi al 31 gennaio 2007.

129    Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la rimessa in discussione delle spese ingiustificate relative al personale non appare, nell’economia del contratto, sproporzionata.

130    Va osservato, infatti, che i revisori della GDA hanno proposto alla Commissione di rimettere in discussione la finanziabilità delle spese relative al personale (ossia la voce principale dei costi diretti e la totalità dei costi indiretti), dichiarate dalla ricorrente per il primo periodo di riferimento, dal momento che, in assenza di adeguata giustificazione, l’effettività delle spese non poteva essere provata. I revisori hanno altresì ritenuto che fosse giustificata solo una parte delle spese di viaggio. La rettifica finanziaria adottata dalla Commissione per il primo periodo di riferimento corrisponde così esattamente all’importo delle spese non giustificate dalla ricorrente per il medesimo periodo.

131    Occorre inoltre constatare che l’entità delle rettifiche proposte dalla GDA per il primo periodo di riferimento riguarda più del 96% dell’importo delle spese dichiarate. Siffatta constatazione solleva seri dubbi quanto alla veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dalla ricorrente per i periodi successivi. Orbene, benché sia stata avvisata, il 24 novembre 2009, dell’intenzione della Commissione di rimettere in discussione la totalità delle spese dichiarate per i suddetti periodi, la ricorrente ha omesso da allora di giustificarne l’effettività.

132    Alla luce di ciò, non costituiscono inosservanza del principio di proporzionalità né la rimessa in discussione delle spese ingiustificate che erano state dichiarate per il primo periodo di riferimento, né quella della totalità delle spese dichiarate per i periodi successivi.

133    Infine, dato che la Commissione aveva diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei confronti della ricorrente, e che tale risoluzione ha avuto effetto il 29 gennaio 2009, ne consegue che le spese eventualmente sostenute dalla ricorrente a partire da tale data lo sono state unicamente per sua volontà e che la medesima non può pretendere, per ciò stesso, un finanziamento.

134    Dalle suesposte considerazioni risulta che la Commissione aveva diritto di respingere tutte le domande di finanziamento presentate dalla ricorrente per i periodi successivi al primo periodo di riferimento e che, di conseguenza, il quarto motivo deve essere disatteso.

 Sul terzo motivo del ricorso, fondato sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo II. 16, paragrafo 1, delle condizioni generali

 Argomenti delle parti

135    La ricorrente sostiene che, dal momento che non poteva esserle contestata alcuna irregolarità ai sensi dell’articolo II. 1, paragrafo 11, delle condizioni generali, la Commissione poteva risolvere il contratto solo in applicazione dell’articolo II. 16, paragrafo 1, delle condizioni generali del contratto. Orbene, la Commissione avrebbe violato l’obbligo, derivante da tale disposizione, di intimare alla controparte inadempiente di trovare una soluzione adeguata onde rimediare alle inadempienze accertate e di imporle, a tal fine, un termine di 30 giorni prima di poter procedere alla risoluzione unilaterale del contratto. Un siffatto obbligo, nonché quello di tener conto della circostanza che la ricorrente aveva coordinato i lavori del consorzio ed eseguito la parte del progetto che le competeva, costituirebbero inoltre un’applicazione, nell’ambito del contratto, del principio generale di equità, menzionato all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), nonché dei principi di buona fede contrattuale e di proporzionalità.

136    La Commissione contesta tali affermazioni nel loro complesso.

 Giudizio del Tribunale

137    Conformemente all’articolo II. 16, paragrafo 1, delle condizioni generali, in caso di inadempimento di una controparte alle proprie obbligazioni contrattuali, la risoluzione del contratto nei suoi confronti può avvenire solo in esito ad un procedimento in contraddittorio, di cui possano essere parti non solo la Commissione e la controparte inadempiente, ma anche l’intero consorzio, e la risoluzione può aver luogo solo in caso di impossibilità per le parti di trovare una soluzione soddisfacente e allo scadere di un termine di 30 giorni. Nell’ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere la violazione di tale clausola, nella parte in cui la Commissione non avrebbe rispettato l’obbligo di ricorrere al procedimento in contraddittorio ivi previsto.

138    Tuttavia, dall’analisi del secondo e del quarto motivo del ricorso (v. supra, punti 103-134) risulta che la Commissione aveva fondati motivi, ai sensi dell’articolo II. 16, paragrafo 2, lettera a), delle condizioni generali, per far cessare immediatamente la partecipazione della ricorrente al progetto. Ne consegue che il terzo motivo del ricorso deve essere disatteso in quanto inconferente.

 Sul primo motivo del ricorso, fondato sulla circostanza che la ricorrente ha adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali

 Argomenti delle parti

139    La ricorrente sostiene di aver sempre correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali. Essa avrebbe fatto tutto il necessario per svolgere le attività programmate, avrebbe tenuto regolarmente informata la Commissione sullo stato di avanzamento dei lavori nonché sulle spese sostenute. Così facendo, essa avrebbe rispettato le clausole del contratto, in particolare quelle previste all’articolo II. 7 delle condizioni generali. La Commissione, d’altro canto, non contesterebbe il fatto che essa abbia assolto tutti i compiti che le erano stati assegnati, il che dovrebbe essere quindi considerato come assodato. Di conseguenza, la Commissione non potrebbe negarle qualunque contributo finanziario per le attività svolte senza viziare d’illegittimità la propria condotta.

140    Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione nel controricorso, poiché una delle ragioni addotte per giustificare la risoluzione del contratto sarebbe costituita dai dubbi nutriti dall’istituzione riguardo alla sua capacità di dirigere e coordinare le attività di ricerca relative al progetto, il primo motivo sarebbe rilevante.

141    La Commissione contesta la pertinenza e la fondatezza di tali affermazioni.

 Giudizio del Tribunale

142    Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente fa valere di aver correttamente eseguito la parte del progetto di sua pertinenza e di essersi così conformata alle proprie obbligazioni contrattuali.

143    Occorre a tal proposito ricordare che dall’analisi del secondo motivo del ricorso (v. supra, punti 110-116) risulta che la Commissione aveva correttamente constatato che la ricorrente era venuta meno a molte delle sue obbligazioni contrattuali.

144    Ne consegue che la ricorrente ritiene erroneamente di essersi conformata a tutte le sue obbligazioni e che la distinzione che pretende di operare tra gli obblighi di natura contabile e amministrativa, da un lato, e gli obblighi di natura scientifica e tecnica, dall’altro, non trova alcun fondamento nel contratto.

145    Dal rigetto del secondo motivo del ricorso deriva inoltre che la risoluzione del contratto nei confronti della ricorrente è estranea alla questione se quest’ultima abbia correttamente eseguito la parte del progetto di sua pertinenza e che, pertanto, il primo motivo del ricorso deve essere disatteso in quanto inconferente.

146    Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che tutti i motivi del ricorso devono essere disattesi.

 Sulla domanda riconvenzionale

 Argomenti delle parti

147    La Commissione chiede, in via riconvenzionale, che la ricorrente sia condannata a versarle la somma di EUR 184 129,74, maggiorata degli interessi, a decorrere dal 18 maggio 2010, corrispondente agli importi precedentemente versati, nonché la somma di EUR 7 344,46, maggiorata degli interessi, a decorrere dal 18 giugno 2010, corrispondente al risarcimento dei danni.

148    La Commissione fonda la propria richiesta di rimborso sull’articolo II. 31 delle condizioni generali del contratto. Le osservazioni espresse durante l’audit del 2008 giustificano, a suo giudizio, il rimborso della totalità delle somme versate alla ricorrente, ad eccezione delle spese che quest’ultima è stata in grado di giustificare.

149    La Commissione ritiene inoltre di avere fondati motivi per chiedere, in applicazione della clausola penale stipulata all’articolo II. 30, paragrafo 6, delle condizioni generali del contratto, il risarcimento dei danni corrispondente al 10% del contributo richiesto.

150    Infine, ai sensi del combinato disposto delle clausole di cui agli articoli II. 28, paragrafo 7, e II. 31, paragrafo 2, delle condizioni generali del contratto, la Commissione chiede che le somme di cui trattasi producano un interesse fissato a 3,5 punti base in più rispetto al tasso di rifinanziamento applicato dalla BCE il primo giorno solare del mese in cui erano dovute le somme controverse.

151    La ricorrente contesta tutte le domande riconvenzionali per quanto attiene all’an debeatur. Essa fa valere di aver rispettato tutte le sue obbligazioni e di non aver commesso le irregolarità gravi e sistematiche che le sono contestate, contrariamente alla Commissione, che avrebbe agito in violazione del contratto nonché dei principi di proporzionalità e di buona fede contrattuale.

152    La ricorrente afferma inoltre che la Commissione non ha fondati motivi per chiedere il pagamento di un risarcimento, dato che essa ha regolarmente svolto le attività di ricerca previste dal contratto e che la Commissione non ha subìto alcun danno.

 Giudizio del Tribunale

–       Per quanto attiene alla ripetizione dell’indebito

153    La ricorrente si limita a contestare l’an debeatur della domanda riconvenzionale, dal momento che il suo ricorso dovrebbe essere accolto. Per contro, non contesta gli elementi di calcolo della Commissione.

154    Come è stato appena dichiarato, tutti i motivi del ricorso dedotti dalla ricorrente devono essere respinti. Poiché gli elementi di calcolo presentati dalla Commissione non sono né contestati dalla ricorrente né contraddetti da alcuno dei documenti del fascicolo, devono essere accolte le domande della Commissione dirette ad ottenere che la ricorrente sia condannata a rimborsarle la somma di EUR 184 129,74, a titolo di ripetizione della sovvenzione indebitamente versata, conformemente all’articolo II. 31 delle condizioni generali.

–       Per quanto attiene al risarcimento dei danni

155    La ricorrente, senza contestare i calcoli effettuati dalla Commissione, si limita a sostenere che la medesima non ha fondati motivi per chiedere il pagamento di un risarcimento, dato che essa ha regolarmente svolto le attività di ricerca previste dal contratto e che la Commissione non ha subìto alcun danno.

156    Dall’articolo II. 30 delle condizioni generali risulta che le controparti contrattuali incorrono nell’obbligo di risarcimento per il solo fatto che, dopo aver dichiarato spese ingiustificate, abbiano beneficiato di sovvenzioni non dovute. L’argomento della ricorrente secondo cui essa avrebbe assolto i compiti che le erano stati assegnati dal contratto è quindi inconferente. Poiché il danno finanziario subìto dall’Unione è stato provato (v. supra, punto 154), la Commissione ha correttamente ritenuto che la ricorrente fosse passibile di risarcimento come da sua richiesta.

157    Pertanto, deve essere accolta la domanda della Commissione diretta ad ottenere che la ricorrente sia condannata a versarle la somma di EUR 7 344,46 a titolo di risarcimento danni.

–       Per quanto attiene agli interessi

158    Dal combinato disposto delle clausole di cui agli articoli II. 28, paragrafo 7, e II. 31, paragrafo 2, delle condizioni generali risulta che qualsiasi somma dovuta da una controparte contrattuale ai sensi del contratto produce interessi a decorrere dalla scadenza fissata dalla Commissione per il pagamento. Si deve quindi condannare la ricorrente a versare gli interessi previsti all’articolo II. 28, paragrafo 7, delle condizioni generali a decorrere dalle scadenze previste nelle note di debito.

 Sulle spese

159    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso proposto dalla Elettronica e sistemi per automazione (ELE.SI.A) SpA è respinto.

2)      L’ELE.SI.A è condannata a versare alla Commissione europea la somma di EUR 184 129,74, maggiorata degli interessi, a decorrere dal 18 maggio 2010, nonché la somma di EUR 7 344,46, maggiorata degli interessi, a decorrere dal 18 giugno 2010.

3)      L’ELE.SI.A è condannata alle spese.

Azizi

Frimodt Nielsen

Kancheva

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 ottobre 2012.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.