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Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2014 – Klein / Commissione

(Causa T-309/10) 1

(«Responsabilità extracontrattuale – Dispositivi medici – Articoli 8 e 18 della direttiva 93/42/CEE – Inerzia della Commissione in seguito alla notifica di una decisione di divieto d’immissione in commercio – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Christoph Klein (Groβgmain, Austria) (rappresentante: D. Schneider-Addae-Mensah, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos e G. von Rintelen, agenti, assistiti da C. Winkler, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze e N. Graf Vitzthum, successivamente M. Henze e J. Möller, agenti)

Oggetto

Ricorso per risarcimento dei danni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 268 TFUE e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, volto ad ottenere la rifusione del preteso danno subito dal ricorrente a causa della violazione da parte della Commissione degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8 della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1)

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Christoph Klein è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 347 del 26.11.2011.