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Impugnazione proposta il 27 novembre 2023 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 26 luglio 2023, causa T-776/20, Stockdale / Consiglio e a.

(Causa C-728/23 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Morales Puerta, agente)

Altre parti nel procedimento: Robert Stockdale, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l'azione esterna, Rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina (in prosieguo: «RSUE»)

Conclusioni del ricorrente

Il Regno di Spagna chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del 26 luglio 2023, Stockdale/Consiglio e a. (T-776/20, EU:T:2023:422), per quanto riguarda l’accertamento della legittimazione passiva in relazione al primo capo delle conclusioni, nonché dichiarare che il primo capo delle conclusioni è ricevibile nella parte relativa al Consiglio e irricevibile nella parte relativa al RSUE.

Motivi e principali argomenti

Il Regno di Spagna censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale si è pronunciato «[s]ulle eccezioni di irricevibilità relative all’identificazione della o delle parti convenute», in relazione al primo capo delle conclusioni, diretto all’annullamento della decisione di risoluzione e al risarcimento dei danni da essa causati.

A sostegno dell’impugnazione, il Regno di Spagna deduce due motivi.

Il primo motivo verte su un errore di diritto nell’interpretazione degli articoli 4 e 6 della decisione (PESC) 2019/1340 1 , in combinato disposto con gli articoli 33 e 28, paragrafo 1, TUE: la decisione di risolvere il contratto del sig. Robert Stockdale non può essere attribuita al rappresentante speciale dell’Unione europea poiché, a parte il fatto che quest’ultimo ha adottato tale decisione a nome dell’istituzione che rappresenta, tale decisione non dipendeva da lui ed è stata presa in esecuzione delle istruzioni che egli ha ricevuto in qualità di rappresentante dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina e, in definitiva, in esecuzione del mandato conferitogli dal Consiglio. Quindi, solo il Consiglio deve essere considerato legittimato passivo rispetto al primo capo delle conclusioni del sig. Stockdale, diretto all’annullamento della decisione di risoluzione e al pagamento della somma di EUR 393 850,08 a titolo di risarcimento.

Il secondo motivo verte su una violazione del principio di non discriminazione: la sentenza impugnata ha violato tale principio nel dichiarare che il RSUE deve essere considerato legittimato passivo in relazione al primo capo delle conclusioni formulate dal ricorrente in primo grado, non disponendo nello stesso senso della sentenza del 10 luglio 2016, H/Consiglio e a. (C-455/14 P, EU:C:2016:569), nella quale la decisione adottata dal capo della Missione di polizia dell’Unione europea a Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) è stata attribuita al Consiglio, nonostante si tratti di casi sostanzialmente identici.

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1 Decisione (PESC) 2019/1340 del Consiglio, dell'8 agosto 2019, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina (GU 2019, L 209, pag. 10).