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Impugnazione proposta l’8 giugno 2022 dalla Air France-KLM avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-337/17, Air France-KLM / Commissione europea

(Causa C-370/22 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Air France-KLM (rappresentanti: A. Wachsmann, M. Blayney, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- In via principale,

- annullare in toto la sentenza impugnata;

- di conseguenza, annullare la decisione della Commissione europea n. C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39258 – Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda la Air France-KLM SA, nonché la motivazione alla base del suo dispositivo, in quanto tale decisione impone un’ammenda alla Air France-KLM SA;

e

- in subordine, ridurre ad un importo adeguato, sulla base dell’articolo 261 TFUE, l’ammenda di EUR 307 360 000 inflitta in solido alla Air France-KLM e, da un lato, alla Air France SA e, dall’altro, alla KLM, dagli articoli 3 b) e 3 d) della decisione della Commissione europea n. C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39258 – Trasporto aereo di merci);

- in ogni caso, condannare la Commissione europea alla totalità delle spese, incluse quelle sostenute dalla Air France-KLM SA dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione su fonda su un motivo di annullamento in via principale, un motivo d’annullamento in subordine e due motivi di riforma dedotti in via di ulteriore subordine.

In via principale, la Air France-KLM sostiene, con un primo motivo, che la sentenza impugnata confermerebbe erroneamente l’imputazione delle pratiche della Air France e di parte delle pratiche della società Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV («KLM»). La Air France-KLM chiede l’annullamento della decisione a tale titolo.

In subordine, la Air France-KLM afferma, con un secondo motivo, che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la competenza della Commissione ad applicare l’articolo 101 TFUE ai servizi in entrata (inbound), vale a dire da un paese terzo verso il SEE. La Air France-KLM asserisce che l’analisi degli effetti qualificati sarebbe viziata da errori di diritto e che il Tribunale avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione. La Air France-KLM chiede l’annullamento della decisione a tale titolo.

In via di ulteriore subordine, la Air France-KLM sostiene, con un terzo motivo, che il Tribunale avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione e il principio di parità di trattamento relativamente alla presa in considerazione dei regimi di regolamentazione.

Con il suo quarto ed ultimo motivo, la Air France-KLM asserisce che il Tribunale sarebbe incorso in errori di diritto, operando un’inversione dell’onere della prova, nel ritenere che la Air France abbia partecipato ininterrottamente all’infrazione tra il 7 dicembre 1999 e il 14 febbraio 2006.

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