Language of document : ECLI:EU:T:2016:569





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 28 settembre 2016 –
Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto / EUIPO – University College London (CITRUS SATURDAY)

(causa T‑400/15)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CITRUS SATURDAY – Marchio nazionale denominativo anteriore CITRUS – Produzione tardiva di documenti – Potere discrezionale conferito dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Regola 19 e regola 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95»

1.                     Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Termine e forma del ricorso – Deposito tempestivo di una memoria contenente i motivi del ricorso – Presupposto per la ricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 72, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 19, § 1, 20, § 1, 70, § 2, 72, 80, § 2, e 98) (v. punti 22‑25)

2.                     Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove a sostegno dell’opposizione non forniti entro il termine all’uopo impartito – Considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 19, §§ 2, a), ii, e 3] (v. punti 28‑31, 36)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente [Statuto della Corte, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 76, d)] (v. punti 42, 43)

4.                     Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Commissioni di ricorso – Qualificazione dell’Ufficio come amministrazione – Diritto delle parti ad un «processo» equo – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 61‑64) (v. punto 47)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 aprile 2015 (procedimento R 2109/2014‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la sig.ra Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto e lo University College London.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Ana Isabel Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto è condannata alle spese.