Language of document : ECLI:EU:F:2011:87

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

20 giugno 2011 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento danni avente ad oggetto la liquidazione delle spese – Irricevibilità»

Nella causa F‑67/10,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo art. 106 bis,

Luigi Marcuccio, funzionario della Commissione europea, residente in Tricase, rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione),

composto dal sig. H. Tagaras (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Boruta e dal sig. S. Van Raepenbusch, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 18 agosto 2010 tramite telefax (il deposito dell’originale è stato effettuato il successivo 23 agosto), il sig. Marcuccio chiede, segnatamente, la condanna della Commissione europea a risarcire i pretesi danni subiti in conseguenza del diniego della Commissione di rimborsargli le spese ripetibili asseritamente sostenute nella causa che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica 4 novembre 2008 (causa F‑41/06, Marcuccio/Commissione).

 Fatti all’origine della controversia

2        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 aprile 2006 e iscritto a ruolo con il numero F‑41/06, il ricorrente, allora funzionario presso la direzione generale (DG) «Sviluppo» della Commissione, chiedeva, da un lato, l’annullamento della decisione con la quale la Commissione lo aveva collocato a riposo per invalidità, nonché di una serie di atti connessi a detta decisione e, dall’altro, la condanna della Commissione al risarcimento dei danni.

3        Con la citata sentenza Marcuccio/Commissione, il Tribunale annullava la decisione della Commissione di collocare il ricorrente a riposo per invalidità, condannava la Commissione a versargli la somma di EUR 3 000 e poneva a carico della medesima le proprie spese, nonché due terzi delle spese sostenute dal ricorrente, mentre quest’ultimo avrebbe dovuto sopportare un terzo delle proprie spese. Il ricorso veniva respinto quanto al resto.

4        Con nota del 22 settembre 2009, il ricorrente presentava all’autorità investita del potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») una domanda, in forza dell’art. 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), volta ad ottenere dalla Commissione la rifusione delle spese che egli aveva sostenuto nella causa che aveva dato luogo alla citata sentenza Marcuccio/Commissione, cit., per un importo che sarebbe ammontato, secondo detta nota, ad EUR 32 413,13.

5        Resosi conto di aver erroneamente indicato l’importo di cui alla nota del 22 settembre 2009 – indicando una somma corrispondente, in effetti, alla totalità delle spese che egli asseriva di avere sostenuto nella causa a qua e non già, come statuito dal Tribunale, ai due terzi delle medesime – il ricorrente emendava la sua domanda, con nota dell’8 ottobre 2009, riducendo di un terzo l’importo delle spese richieste e chiedendo questa volta la somma di EUR 21 608,75 alla Commissione.

6        Ritenendo che il silenzio tenuto dall’APN su tale domanda avesse dato luogo ad una decisione implicita di rigetto (in prosieguo: la «decisione controversa»), il ricorrente, con una nuova nota del 5 aprile 2010 indirizzata all’APN, sollecitava l’annullamento della decisione controversa ed il versamento immediato della somma di EUR 21 608,75, maggiorata degli interessi di mora a decorrere dalla data in cui la Commissione aveva ricevuto la nota del 22 settembre 2009.

7        Con nota del 27 aprile 2010, il capo aggiunto dell’unità «Ricorsi» della DG «Risorse umane e sicurezza» informava il ricorrente, con copia inviata al servizio giuridico della Commissione, che qualsiasi domanda di pagamento delle spese doveva essere presentata agli agenti della causa, presso il loro indirizzo al servizio giuridico della Commissione. Il ricorrente non ha preso contatto con questo servizio.

8        In corso di causa, con lettera datata 2 settembre 2010, il servizio giuridico della Commissione comunicava al ricorrente la sua posizione a tenore della quale l’importo richiesto, ovvero EUR 21 608,75 era eccessivo. Con la medesima lettera, il servizio giuridico gli presentava un’offerta motivata di EUR 14 000.

9        Detta lettera, di cui il ricorrente asserisce aver avuto conoscenza il 13 ottobre 2010, è rimasta priva di riscontro.

 Conclusioni delle parti e procedimento

10      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione controversa (in prosieguo: il «primo capo della domanda»);

–        annullare, per quanto necessario, la «decisione di rigetto del reclamo datato 5 aprile 2010», proposto avverso la decisione controversa (in prosieguo: il «secondo capo della domanda»);

–        annullare, per quanto necessario, la nota della Commissione 27 aprile 2010 (in prosieguo: il «terzo capo della domanda»);

–        condannare la Commissione alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di EUR 21 608,75, maggiorata degli interessi di mora nella misura del 10% all’anno con capitalizzazione annuale, da calcolarsi a far data dalla nota del 22 settembre 2009 e fino all’effettiva corresponsione della somma immediatamente anzidetta (in prosieguo: il «quarto capo della domanda»);

–        condannare la Commissione alle spese.

11      Con atto separato presentato l’8 ottobre 2010, la Commissione sollevava un’eccezione d’irricevibilità ai sensi dell’art. 78, n. 1, del regolamento di procedura, deducendo che il ricorso fosse manifestamente irricevibile e, sussidiariamente, con il medesimo atto, essa presentava una domanda diretta ad ottenere che il Tribunale, sulla base dell’art. 75 del regolamento di procedura, constatasse il non luogo a statuire. In ogni caso, essa chiedeva al Tribunale di condannare il ricorrente alle spese della causa oggetto della presente ordinanza. L’8 novembre 2010, il ricorrente presentava le sue osservazioni scritte riferite a questa domanda, rilevando che il suo ricorso non era volto alla liquidazione, in forza dell’art. 92 del regolamento di procedura, delle spese relative alla causa che ha dato luogo alla citata sentenza Marcuccio/Commissione, ma all’annullamento della decisione controversa, nonché al risarcimento del danno derivante dalla medesima decisione.

 Sull’eccezione di irricevibilità

12      Conformemente all’art. 78 del regolamento di procedura, se una parte richiede che il Tribunale statuisca sull’irricevibilità, senza impegnare la discussione nel merito, il procedimento prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Inoltre, il Tribunale statuisce sulla domanda con ordinanza motivata.

13      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tali disposizioni, di statuire con ordinanza motivata, senza impegnare la discussione nel merito.

 Sul terzo capo della domanda

14      Per consolidata giurisprudenza, l’esistenza di un atto recante pregiudizio ai sensi degli artt. 90, n. 2, e 91, n. 1, dello Statuto costituisce un presupposto indispensabile per la ricevibilità di qualsiasi ricorso dei dipendenti avverso l’istituzione cui appartengono. Costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento i soli provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente, modificando in maniera sensibile la situazione giuridica di quest’ultimo.

15      Nel caso di specie, è giocoforza constatare che la nota del 27 aprile 2010, proveniente dal capo aggiunto dell’unità «Ricorsi» della DG «Risorse umane e sicurezza», non soddisfa manifestamente tali esigenze, giacché si limita ad informare il ricorrente che per la liquidazione delle spese occorre rivolgersi al servizio giuridico della Commissione. In questo senso, la nota in questione, che costituisce una lettera meramente informativa, non può formare oggetto di un ricorso di annullamento.

16      Ne consegue che il terzo capo della domanda deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.

 Sul primo e sul secondo capo della domanda

17      Il ricorrente fa valere che la nota del 22 settembre 2009, come modificata l’8 ottobre 2009, e quella del 5 aprile 2010 costituirebbero, rispettivamente, una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto e un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, e che il silenzio protratto per quattro mesi dall’amministrazione in ordine a tali note, in applicazione delle summenzionate disposizioni, avrebbe dato luogo a due decisioni di rigetto, una prima decisione recante rigetto della domanda contenuta nella nota del 22 settembre 2009, come modificata l’8 ottobre 2009, e una seconda decisione recante rigetto del reclamo contenuto nella nota del 5 aprile 2010.

18      Tuttavia, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante (sentenze del Tribunale 18 dicembre 1997, causa T‑90/95, Gill/Commissione, punto 45; 6 marzo 2001, causa T‑77/99, Ojha/Commissione, punto 68, e 5 dicembre 2002, causa T‑209/99, Hoyer/Commissione, punto 32), la decisione di un’istituzione che respinge una domanda risarcitoria costituisce parte integrante del procedimento amministrativo preliminare alla proposizione del ricorso diretto all’accertamento della responsabilità dinanzi al Tribunale e che, conseguentemente, le domande di annullamento non possono essere valutate in modo autonomo rispetto alla domanda di accertamento della responsabilità. Infatti, secondo la medesima giurisprudenza, l’atto in cui è espressa la posizione dell’istituzione durante la fase precontenziosa produce unicamente l’effetto di consentire alla parte che affermi di aver subito un pregiudizio di proporre domanda risarcitoria dinanzi al Tribunale.

19      Ciò premesso, non vi è luogo a statuire in modo autonomo sul primo e sul secondo capo della domanda, atteso che il presente ricorso ha come unico oggetto quello di conseguire il risarcimento del danno che il ricorrente sostiene di aver subito a causa del comportamento della Commissione.

 Sul quarto capo della domanda

20      Occorre ricordare, in limine, che il diritto della funzione pubblica dell’Unione europea prevede una procedura specifica di liquidazione delle spese qualora le parti siano in conflitto quanto all’importo e alla natura delle spese ripetibili in esito a una sentenza o a un’ordinanza con cui il Tribunale di primo grado ha posto fine ad una controversia e ha statuito in ordine all’onere delle spese. In tal modo, ai sensi dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, «[s]e vi è contestazione sull’[importo e sulla natura dell]e spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza motivata su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell’altra parte».

21      Peraltro, secondo la giurisprudenza, il procedimento specifico, previsto dall’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, volto alla liquidazione delle spese, esclude la rivendicazione delle stesse somme, o di somme sborsate agli stessi fini, nell’ambito di un’azione che mette in causa la responsabilità extracontrattuale dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 11 luglio 2007, causa T‑351/03, Schneider Electric/Commissione, punto 297, parzialmente annullata, a seguito di impugnazione, con sentenza della Corte 16 luglio 2009, causa C‑440/07 P, Commissione/Schneider Electric). Così, un ricorrente non può legittimamente proporre, in base all’art. 270 TFUE e all’art. 91 dello Statuto, un ricorso avente, in realtà, il medesimo oggetto di una domanda di liquidazione delle spese (v. ordinanza del Tribunale 10 novembre 2009, causa F‑70/07, Marcuccio/Commissione, punto 17).

22      Nella specie, dagli atti di causa emerge che il ricorrente chiede, con il quarto capo della domanda, la condanna della Commissione a corrispondergli, oltre agli interessi di mora e alla capitalizzazione degli interessi medesimi, la somma di EUR 21 608,75 a titolo di risarcimento del danno. Il ricorrente precisa, infatti, di aver subito un danno risultante dal diniego – opposto dall’amministrazione alla sua nota del 22 settembre 2009, come modificata l’8 ottobre 2009 e a quella del 5 aprile 2010 – di rifondergli le spese che egli avrebbe sostenuto nel procedimento che ha dato luogo alla citata sentenza Marcuccio/Commissione, per un importo di EUR 21 608,75. Orbene, come risulta segnatamente dalla lettera del 2 settembre 2010 (v. punto 8 della presente ordinanza), la Commissione non rifiuta di corrispondere al ricorrente la frazione delle spese poste a suo carico dalla citata sentenza Marcuccio/Commissione, ma contesta l’importo preteso dal ricorrente a questo titolo.

23      Ne consegue che il quarto capo della domanda deve essere parimenti dichiarato manifestamente irricevibile. In effetti, l’esistenza dello specifico procedimento previsto dall’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, osta, pena l’irricevibilità, alla proposizione, da parte del ricorrente, sul fondamento dell’art. 270 TFUE e dell’art. 91 dello Statuto, di un ricorso per risarcimento danni avente in realtà il medesimo oggetto di una domanda di liquidazione delle spese.

24      Tenuto conto di quanto precede, l’eccezione di irricevibilità sollevata ai sensi dell’art. 78 del regolamento di procedura del ricorso, deve essere accolta. Conseguentemente, il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile in toto.

 Sulle spese

25      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza del n. 2 dello stesso articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

26      Dalle motivazioni esposte nella presente ordinanza risulta che il ricorrente è rimasto soccombente. Inoltre la Commissione, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, occorre condannare il ricorrente a sopportare l’integralità delle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è irricevibile.

2)      Il sig. Marcuccio sopporterà l’integralità delle spese.

Lussemburgo, 20 giugno 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras


* Lingua processuale: l’italiano.