Language of document : ECLI:EU:F:2011:87

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

20 giugno 2011

Causa F‑67/10

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento danni avente ad oggetto la liquidazione delle spese – Irricevibilità»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Marcuccio chiede, in particolare, la condanna della Commissione a risarcire il danno che egli avrebbe subito a seguito del diniego, da parte di quest’ultima, di rimborsargli le spese ripetibili asseritamente sostenute nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza del Tribunale 4 novembre 2008, causa F‑41/06 (Marcuccio/Commissione, che è oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑20/09 P).

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il sig. Marcuccio è condannato a sopportare tutte le spese.

Massime

Procedura – Spese – Liquidazione – Oggetto

(Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 92, n. 1)

Il diritto della funzione pubblica dell’Unione europea prevede una procedura specifica di liquidazione delle spese qualora le parti siano in conflitto quanto all’importo e alla natura delle spese ripetibili in esito a una sentenza o a un’ordinanza con cui il Tribunale della funzione pubblica ha posto fine ad una controversia e ha statuito in ordine all’onere delle spese. In tal modo, ai sensi dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, se vi è contestazione sull’importo e sulla natura delle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza motivata su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell’altra parte.

Peraltro, il procedimento specifico previsto dal detto art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, volto alla liquidazione delle spese, esclude la rivendicazione delle stesse somme, o di somme versate agli stessi fini, nell’ambito di un’azione che mette in causa la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Quindi, un ricorrente non può legittimamente proporre, in base all’art. 270 TFUE e all’art. 91 dello Statuto, un ricorso avente, in realtà, il medesimo oggetto di una domanda di liquidazione delle spese.

(v. punti 20 e 21)

Riferimento:

Corte: 16 luglio 2009, causa C‑440/07 P, Commissione/Schneider Electric

Tribunale di primo grado: 11 luglio 2007, causa T‑351/03, Schneider Electric/Commissione (punto 297, parzialmente annullato su impugnazione dalla citata sentenza della Corte)

Tribunale della funzione pubblica: 10 novembre 2009, causa F‑70/07, Marcuccio/Commissione (punto 17)