Language of document : ECLI:EU:T:2015:240

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

29 aprile 2015

Causa T‑457/13 P

CC

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Impugnazione incidentale – Concorso generale – Errori commessi nella gestione dell’elenco degli idonei – Responsabilità extracontrattuale – Danno materiale – Legittimo affidamento – Travisamento dei fatti – Perdita di opportunità – Danno morale – Obbligo di motivazione»

Oggetto: Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) dell’11 luglio 2013, CC/Parlamento (F‑9/12, Racc. FP, EU:F:2013:116), e volta all’annullamento di tale sentenza.

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) dell’11 luglio 2013, CC/Parlamento (F‑9/12) è annullata. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Danno morale – Adeguato risarcimento per mezzo dell’annullamento di un atto illegittimo – Obbligo di motivazione del Tribunale della funzione pubblica

(Art. 340 TFUE)

2.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Nozione – Durata della validità di un elenco degli idonei differente a seconda dei vincitori di un concorso

3.      Ricorsi dei funzionari – Competenza estesa al merito – Risarcimento del danno materiale collegato alla perdita dell’opportunità di essere assunto – Criteri

1.      Poiché il Tribunale della funzione pubblica si limita a fare riferimento a un’illegittimità non precisata nonché al sentimento d’ingiustizia e alle afflizioni asseritamente vissuti dall’interessato, senza illustrare, segnatamente, le ragioni per cui il danno morale che ne deriva non avrebbe potuto essere risarcito attraverso l’annullamento di un atto, il menzionato Tribunale viola l’obbligo di motivazione.

(v. punti 51 e 52)

Riferimento:

Corte: sentenza del 7 febbraio 1990, Culin/Commissione, C‑343/87, Racc., EU:C:1990:49, punto 128

2.      Il principio generale di parità di trattamento è un principio fondamentale del diritto dell’Unione, il quale richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che siffatto trattamento non sia obiettivamente giustificato. Si configura violazione del principio della parità di trattamento quando a due categorie di persone, le cui situazioni di fatto e di diritto non presentano differenze sostanziali, viene applicato un trattamento diverso o quando situazioni diverse sono trattate in modo identico.

La situazione d’un vincitore di un concorso, iscritto tardivamente in un elenco dei candidati idonei, la cui durata di validità è stata prorogata in attesa dell’esito del procedimento giurisdizionale avviato dallo stesso, deve essere paragonata a quella della persona che, fra gli altri vincitori di un concorso, ha visto il proprio nome restare sull’elenco dei candidati idonei per un tempo ampiamente esteso prima di accedere ad un posto di funzionario. Se, infatti, così non fosse, la proroga [della validità] dell’elenco dei candidati idonei, la cui origine s’intende essere nel procedimento giurisdizionale avviato dal vincitore di un concorso iscritto tardivamente avverso la decisione di escluderlo dal concorso, sarebbe stata maggiormente a beneficio di altri vincitori del concorso in parola che del menzionato vincitore stesso.

(v. punti 72 e 76)

Riferimento:

Tribunale: sentenza del 20 febbraio 2009, Commissione/Bertolete e a., da T‑359/07 P a T‑361/07 P, Racc. FP, EU:T:2009:40, punti 37 e 38 e giurisprudenza citata

3.      La circostanza che un’istituzione non abbia immediatamente fornito ad un’altra istituzione, co-organizzatrice di un concorso, l’informazione relativa all’iscrizione del nome del ricorrente nell’elenco dei candidati idonei ha privato quest’ultimo dell’opportunità di essere assunto come funzionario in prova dalla suddetta seconda istituzione nel periodo compreso fra la data dell’inscrizione in parola e la data in cui siffatta informazione è stata comunicata alla menzionata istituzione.

(v. punto 82)