Language of document : ECLI:EU:T:2012:118

Causa T‑32/10

Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo ELLA VALLEY VINEYARDS — Marchi nazionale e comunitario anteriori ELLE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di associazione — Nesso tra i segni — Notorietà — Assenza di somiglianza fra i segni — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)

Il segno figurativo ELLA VALLEY VINEYARDS, costituito da un rettangolo di colore nero con un bordo fine di colore bianco, che riproduce l’etichetta di una bottiglia di vino, con le parole «ella» e «valley» scritte in lettere maiuscole bianche all’interno del rettangolo, di cui si chiede la registrazione come marchio comunitario per «Vini» rientranti nella classe 33 ai sensi dell’accordo di Nizza, e i marchi figurativi nazionale e comunitario ELLE, anteriormente registrati per «Periodici» e «Libri», rientranti nella classe 16 ai sensi di detto accordo, non sono sufficientemente simili perché il grande pubblico dell’Unione possa associarli. Quindi, viste le differenze esistenti fra i segni controversi e nonostante la notorietà dei marchi anteriori, non esiste un rischio che detto pubblico possa stabilire un nesso tra i marchi in conflitto.

Il pubblico di riferimento percepirà l’espressione «ella valley», nel suo insieme, senza separare gli elementi denominativi che la costituiscono e, di conseguenza, la intenderà come un riferimento ad un toponimo che indica l’origine del vino. Tale espressione costituisce l’elemento dominante del marchio richiesto. Ne consegue che la valutazione globale volta a stabilire l’esistenza di un nesso fra i marchi dev’essere effettuata, per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, fra i marchi anteriori e il marchio richiesto, dato che l’elemento dominante è costituito dall’espressione «ella valley», senza che gli altri elementi siano per questo trascurabili.

Sul piano visivo, i segni di cui trattasi hanno soltanto un tenue grado di somiglianza. Infatti, se è vero che le prime tre lettere del marchio richiesto sono identiche a quelle dei marchi anteriori, tale circostanza non è sufficiente a controbilanciare le numerose differenze esistenti fra i segni in conflitto. Infatti, mentre i marchi anteriori sono composti da una parola di quattro lettere, l’elemento dominante del marchio richiesto è composto da due parole disposte su due righe per un totale di dieci lettere. Inoltre, occorre altresì rilevare che la prima parola dell’espressione «ella valley» non è identica alla parola «elle» dei marchi anteriori e che si differenzia per l’ultima lettera. L’elemento denominativo «vineyards» e gli elementi figurativi del marchio richiesto aggiungono elementi di differenziazione sul piano visivo, seppur deboli, fra i segni controversi.

Anche sul piano fonetico i marchi controversi presentano differenze che prevalgono sugli elementi di somiglianza. Infatti, la differenza di lunghezza fra i marchi anteriori — costituiti da una parola di quattro lettere — ed il marchio richiesto — costituito da un elemento denominativo dominante composto da due parole per un totale di dieci lettere e da una parola di nove lettere — produce una sonorità e un ritmo differenti, che non possono essere controbilanciati dall’identità fra le prime tre lettere dell’elemento denominativo che costituisce i marchi anteriori e la prima parola che costituisce l’elemento dominante del marchio richiesto.

Neanche sul piano concettuale i segni di cui trattasi presentano un livello sufficiente di somiglianza perché il pubblico di riferimento possa stabilire un nesso fra i marchi di cui trattasi. Infatti, il marchio richiesto è in grado di evocare nella mente del pubblico di riferimento un toponimo legato all’origine del vino commercializzato con tale marchio, mentre non è questo il caso per i marchi anteriori.

(v. punti 26, 42, 47, 49-50, 52-53, 55-56)