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Ricorso proposto il 22 novembre 2007 - Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania

(Causa C-518/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. C. Docksey e C. Ladenburger, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 28, n. 1, secondo comma, della direttiva 95/46/CE 1, in quanto sottopone le autorità competenti ad effettuare i controlli sul trattamento dei dati personali in settori diversi da quello pubblico alla vigilanza dello Stato nei Länder: Baden-Württemberg, Baviera, Berlino, Brandeburgo, Brema, Amburgo, Assia, Mecleburgo-Pomerania occidentale, Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saarland, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Schleswig-Holstein e Turingia e, in tal modo, traspone in maniera scorretta il precetto secondo cui le autorità di controllo della protezione dei dati devono essere "pienamente indipendenti";

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 28, n. 1, primo comma, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio obbliga gli Stati membri a conferire l'incarico ad "una o più autorità pubbliche (...) di sorvegliare (...) l'applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri", cioè di controllare le disposizioni di tutela dei dati personali. L'art. 28, n. 1, secondo comma, della direttiva esige che le autorità di controllo incaricate siano "pienamente indipendenti". Il testo della direttiva prevede che le autorità di controllo non devono essere influenzate da altre autorità statali o da altri enti esterni all'apparato statale, cosicché la normativa degli Stati membri deve escludere qualsiasi influenza esterna sulle decisioni delle autorità di controllo e sulla loro attuazione. Il termine "pienamente" indipendente implica che l'indipendenza deve sussistere rispetto a qualsiasi soggetto e sotto qualsiasi profilo.

Pertanto, sarebbe incompatibile con l'art. 28, n. 1, secondo comma, della direttiva, assoggettare le autorità competenti per il controllo sul trattamento dei dati in settori diversi da quello pubblico ad un controllo di fatto, di diritto o di servizio da parte dello Stato, come avviene in tutti i 16 Länder della Repubblica federale di Germania. Poiché la normativa di ciascuno di questi Länder assoggetta le autorità di controllo a diverse combinazioni di questi tre tipi di controllo, ciò determina una violazione da parte della Repubblica federale di Germania dell'obbligo di garantire che le autorità di controllo siano "pienamente indipendenti", sancito dall'art. 28, n. 1, secondo comma. A prescindere dalle differenze tra il controllo di fatto, di diritto o di servizio, tutti questi tipi di controllo determinano una violazione dell'indipendenza richiesta dalla direttiva.

Sotto il profilo teleologico il legislatore comunitario ha considerato essenziale la piena indipendenza, grazie alla quale la funzione delle autorità di controllo di cui all'art. 28 della direttiva può essere efficacemente espletata. La nozione di "pienamente indipendente" è ulteriormente chiarita dal contesto in cui la norma è stata adottata. Anche sotto il profilo sistematico il requisito secondo cui le autorità di controllo degli Stati membri devono essere "pienamente indipendenti" è coerente con la normativa esistente nella Comunità nel settore della tutela dei dati. Così, l'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede che il rispetto delle regole sulla protezione dei dati a carattere personale "è soggetto al controllo di un'autorità indipendente".

La tesi sostenuta dalla Repubblica federale di Germania di un'indipendenza relativa, cioè di un'indipendenza delle autorità di controllo solo dagli stessi controllati, non può essere conciliata con la formulazione chiara ed esaustiva della direttiva, che esige un'indipendenza assoluta. Inoltre, la previsione del secondo comma dell'art. 28, n. 1, sarebbe svuotata di qualsiasi contenuto. Deve essere altresì respinta l'argomentazione secondo cui l'art. 95 CE, in quanto fondamento normativo pertinente della direttiva, e i principi di sussidiarietà e di proporzionalità suggeriscono un'interpretazione restrittiva del requisito della piena indipendenza. La Corte di giustizia ha già dichiarato che la direttiva è stata legittimamente adottata e che è vietata un'interpretazione restrittiva delle sue disposizioni in fattispecie a carattere non economico. Del resto, la disposizione di cui trattasi non va oltre quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla direttiva in conformità con l'art. 95 CE e con il principio di sussidiarietà.

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1 - GU L 281, pag. 31.