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Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 marzo 2010 - Commissione europea / Repubblica federale di Germania

(Causa C-518/07)1

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 95/46/CE - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati - Art. 28, n. 1 - Autorità nazionali di controllo - Indipendenza - Vigilanza amministrativa esercitata su dette autorità)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Docksey, C. Ladenburger e H. Krämer)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e J. Möller, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente : Garante europeo della protezione dei dati (rappresentanti: H. Hijmans e A. Scirocco, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato - Violazione dell'art. 28, n. 1, secondo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) - Obbligo degli Stati membri di assicurare che le autorità nazionali di controllo incaricate di sorvegliare il trattamento dei dati personali siano pienamente indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni - Assoggettamento al controllo statale delle autorità di controllo dei Länder incaricate di sorvegliare il trattamento dei dati personali in settori diversi da quello pubblico

Dispositivo

La Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 28, n. 1, secondo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, sottoponendo alla vigilanza dello Stato le autorità di controllo competenti per la sorveglianza del trattamento dei dati personali da parte degli organismi diversi da quelli pubblici e delle imprese di diritto pubblico che partecipano alla concorrenza sul mercato (öffentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen) nei vari Länder, trasponendo quindi erroneamente il requisito per cui dette autorità nello svolgimento delle loro funzioni sono "pienamente indipendenti".

La Repubblica federale di Germania è condannata a sopportare le spese della Commissione europea.

Il Garante europeo della protezione dei dati sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 37 del 9.2.2008.