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Ricorso proposto il 15 marzo 2024 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-204/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati ed E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuta: Irlanda

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che l’Irlanda, non avendo recepito correttamente e integralmente gli articoli 2, paragrafo 38, 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 7, paragrafo 3, 9, paragrafo 2, 11, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), e), i) e l), nonché gli allegati II e V della direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo1 e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (in prosieguo: la «direttiva quadro sulle acque»), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

condannare l’Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva quadro sulle acque istituisce un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee. Essa mira a impedire e ridurre l’inquinamento, agevolare un utilizzo idrico sostenibile, proteggere e migliorare l’ambiente acquatico e mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità. L’obiettivo generale è conseguire un buono stato ambientale per tutte le acque. Gli Stati membri sono pertanto invitati a elaborare piani di gestione dei bacini idrografici basati sui bacini geografici naturali, nonché programmi specifici di misure per conseguire gli obiettivi. Due settori, in particolare, continuano a destare preoccupazione in Irlanda, a causa del ruolo centrale che svolgono nel garantire l’efficacia della direttiva nel suo complesso: 1) la persistente mancanza di chiarezza nel diritto irlandese per quanto riguarda la questione se il recupero dei costi sia adeguatamente considerato uno strumento di gestione delle risorse idriche per tutti i servizi idrici, vale a dire anche quelli non effettuati dalla Irish Water, e 2) l’insufficienza dei controlli sull’estrazione di acqua e sugli interventi idromorfologici che garantiscono che l’impatto sullo stato ecologico dei corpi idrici interessati sia costantemente monitorato. Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione ha contestato il recepimento degli articoli 2, paragrafo 38, 5, paragrafo 2, e 9, paragrafo 2, della direttiva. Per quanto riguarda il secondo punto, la Commissione ha contestato la persistente mancanza di enfasi, nel diritto irlandese, su un quadro strutturato per le attività di monitoraggio e controllo, che potrebbe incidere sullo stato ecologico dei corpi idrici, che risentono sia dell’estrazione che dei cambiamenti idromorfologici. Affinché uno Stato membro garantisca la piena ed efficace attuazione della direttiva, è importante che i pertinenti obiettivi ambientali siano adeguatamente definiti (articolo 4), che le acque utilizzate per l’estrazione siano adeguatamente individuate (articolo 7) e che sia predisposto un programma di misure per garantire il conseguimento degli obiettivi individuati (articolo 11). In assenza di tale quadro, il monitoraggio dello stato ecologico dei corpi idrici rischia di essere incompleto.

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1 GU 2000, L 327, pag. 1.