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Ricorso proposto il 25 gennaio 2011 - Air France-KLM / Commissione

(Causa T-62/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Air France-KLM (Paris, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. Wachsmann e S. Thibault-Liger)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare in toto, sulla base dell'art. 263 TFUE, la decisione della Commissione 9 novembre 2010, C(2010) 7694 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dell'art. 53 dell'accordo SEE e dell'art. 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, caso COMP/39258 - trasporto aereo, nella parte riguardante Air France-KLM, ivi inclusa la motivazione sottesa al dispositivo della decisione medesima;

in subordine, annullare l'art. 5, lett. b) e d), della medesima decisione 9 novembre 2010, C(2010) 7694 def., con cui sono state inflitte due ammende alla Air France-KLM nonché la motivazione sottesa alle suddette disposizioni, ovvero disporre, ex art. 261 TFUE, la riduzione di tali ammende ad un livello adeguato;

in ogni caso, condannare la Commissione europea alle tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostengo del ricorso, la ricorrente deduce dodici motivi.

1.    Il primo motivo attiene all'erronea imputazione alla ricorrente della responsabilità delle pratiche della Société Air France e della KLM in violazione dell'obbligo di motivazione, delle norme che disciplinano l'imputazione alle società madri delle pratiche attuate dalle loro controllate e di quelle che disciplinano la successione di imprese nell'ambito dei gruppi nonché dei principi di responsabilità personale e di individualità delle pene.

2.    Il secondo motivo attiene alla violazione del diritto ad un giudice indipendente ed imparziale risultante dall'adozione della decisione impugnata da parte di un'autorità che cumula poteri istruttori e sanzionatori, in violazione degli artt. 47, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dell'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

3.    Il terzo motivo attiene alla violazione della comunicazione della Commissione sulla clemenza, emanata nel 2002 1, nonché dei principi di parità di trattamento e di legittimo affidamento per effetto dell'applicazione di tale comunicazione a favore della Lufthansa/Swiss, società che non risponderebbe ai requisiti fissati nella menzionata comunicazione sulla clemenza.

4.    Il quarto motivo attiene alla violazione dell'obbligo di motivazione risultante da una contraddizione tra il dispositivo e la motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda la definizione dell'infrazione imputata alla ricorrente.

5.    Il quinto motivo attiene al difetto di motivazione ed alla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione risultante dalla desistenza dall'azione nei confronti di undici compagnie aeree.

6.    Il sesto motivo attiene alla violazione dei principi di irretroattività delle pene più severe e del legittimo affidamento, risultante dall'applicazione degli orientamenti della Commissione del 2006 per il calcolo delle ammende 2 con riguardo al calcolo delle ammende inflitte alla ricorrente, nonostante il fatto che tali orientamenti siano stati emanati successivamente all'avvio delle indagini; tale applicazione retroattiva degli orientamenti del 2006 avrebbe condotto ad un aumento significativo del livello delle ammende che non sarebbe stato ragionevolmente prevedibile al momento dei fatti.

7.    Con il settimo motivo viene dedotta la violazione del diritto della ricorrente ad essere sentita nonché del principio di parità di armi per quanto attiene al calcolo delle ammende inflittele, considerato che nessun dibattito in contraddittorio ha avuto luogo in merito agli elementi essenziali nel calcolo delle ammende.

8.    Con l'ottavo motivo viene dedotta la sussistenza di errori nel calcolo delle ammende inflitte alla ricorrente, considerato che queste sarebbero state calcolate sulla base di valori erronei delle vendite (1) i quali dovrebbero contenere unicamente i sovrapprezzi e non le tariffe e (2) i quali non potrebbero includere gli importi corrispondenti al 50% dei ricavi inbound dello Spazio economico europeo della Société Air France e della KLM.

9.    Con il nono motivo viene dedotta l'erronea valutazione della gravità delle pratiche attuate dalla Société Air France e dalla KLM risultante da manifesti di giudizio e dalla violazione del principio di parità di trattamento, considerato che, da un lato, è stata legata alla presa in considerazione della minor gravità delle infrazioni con riguardo ai sovrapprezzi, la modesta quota di mercato formulata detenuta dalle parti, i ridotti margini della Société Air France e della KLM e del deterioramento della situazione finanziaria delle compagnie medesime per effetto della crisi economica nel settore del trasporto aereo e che, dall'altro, sono stati inclusi nell'ambito dell'infrazione i contratti relativi a pratiche attuate al di fuori dello Spazio economico europeo.

10.    Il decimo motivo attiene alla violazione del principio di proporzionalità delle pene e ad un manifesto errore di valutazione risultante dall'applicazione dell'addizionale del 16% alle ammende inflitte alla ricorrente nonché dalla carenza di motivazione con riguardo alla percentuale del 16% assunta a tal fine.

11.    Con l'undicesimo motivo viene dedotta l'erroneità del calcolo della durata dell'infrazione assunta nei confronti della Société Air France con conseguente ingiustificato aumento dell'ammenda inflitta alla ricorrente per tale infrazione.

12.    Il dodicesimo motivo attiene alla manifesta insufficienza della riduzione del 15% delle ammende inflitte alla ricorrente in considerazione dei regimi che disciplinano il trasporto aereo tra gli Stati membri e gli Stati terzi.

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1 - Comunicazione della Commissione relative all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

2 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 23, paragrafo 2, lett. a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).