Language of document : ECLI:EU:T:2013:594

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

14 novembre 2013 (*)

«REACH – Misure transitorie riguardanti le restrizioni applicabili alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’uso del cadmio e dei suoi composti – Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Restrizioni all’uso di pigmenti di cadmio in talune materie plastiche – Errore manifesto di valutazione – Analisi dei rischi»

Nella causa T‑456/11,

International Cadmium Association (ICdA), con sede in Bruxelles (Belgio),

Rockwood Pigments (UK) Ltd, con sede in Stoke-on-Trent (Regno Unito),

James M Brown Ltd, con sede in Stoke-on-Trent,

rappresentate inizialmente da K. Van Maldegem e R. Cana, avvocati, successivamente da R. Cana,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da P. Oliver e E. Manhaeve, in qualità di agenti, assistiti da K. Sawyer, barrister, successivamente da P. Oliver e E. Manhaeve,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale del regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione, del 20 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (cadmio) (GU L 134, pag. 2), nella parte in cui limita l’uso dei pigmenti di cadmio in materie plastiche diverse da quelle per le quali tale uso era limitato prima dell’adozione del regolamento n. 494/2011,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto, in sede di deliberazione, da A. Dittrich (relatore), presidente, I. Wiszniewska-Białecka e M. Prek, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 giugno 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La prima ricorrente, la International Cadmium Association (ICdA), è un’associazione internazionale senza scopo di lucro con sede in Belgio. I suoi membri sono produttori, consumatori, trasformatori e operatori che si occupano del riciclaggio del cadmio e dei suoi composti. Secondo il suo statuto, la sua missione consiste nella promozione degli interessi dell’industria del cadmio, ivi inclusa la rappresentanza dei suoi membri dinanzi a qualsiasi organismo privato o pubblico ed a qualsiasi autorità nazionale o internazionale. La seconda e la terza ricorrente, le società Rockwood Pigments (UK) Ltd e James M Brown Ltd, sono membri dell’ICdA. La loro attività principale consiste nella produzione, all’interno dell’Unione europea, e nella commercializzazione, nell’Unione e nel mondo, di pigmenti di cadmio, segnatamente di arancio di solfoseleniuro di cadmio (n. CAS 1256‑57‑4), di rosso di solfoseleniuro di cadmio (n. CAS 58339‑34‑7) e di solfuro di zinco di cadmio (n. CAS 8048‑07‑5).

2        Il cadmio (n. CAS 7440‑43‑9) è un elemento metallico minoritario presente nell’ambiente attraverso risorse naturali, processi quali l’erosione e l’abrasione delle rocce e dei suoli o fenomeni specifici, quali la combustione di boschi o le eruzioni vulcaniche. Tale sostanza è prodotta a fini commerciali, principalmente come un sottoprodotto della fabbricazione dello zinco e, in misura minore, del rame e del piombo. Per alcuni dei suoi usi previsti, il cadmio metallico è trasformato e modificato in composti di cadmio. I pigmenti di cadmio sono agenti coloranti inorganici stabili che possono essere prodotti in una gamma di tonalità brillanti di arancio, di rosso, di giallo e di marrone. Tali pigmenti sono utilizzati in prodotti di plastica.

3        Il cadmio è stato classificato fra le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152, pag. 1). Tale classificazione è stata ripresa dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353, pag. 1).

4        Il 27 luglio 1976, il Consiglio delle Comunità europee ha adottato la direttiva 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262, pag. 201). Mediante la direttiva 91/338/CEE, del 18 giugno 1991, recante decima modifica della direttiva 76/769 (GU L 186, pag. 59), il Consiglio ha limitato l’immissione sul mercato e l’uso del cadmio e dei suoi composti, in particolare dichiarandoli non ammessi per colorare i prodotti finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati elencati nella direttiva 91/338 e per stabilizzare i prodotti finiti, ivi esaustivamente elencati, fabbricati partendo da polimeri e da copolimeri del cloruro di vinile (PVC).

5        Il 23 marzo 1993, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 793/93 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 84, pag. 1). Ai sensi dell’articolo 8 di tale regolamento, la Commissione delle Comunità europee, in consultazione con gli Stati membri, doveva regolarmente compilare elenchi di sostanze o di gruppi di sostanze prioritari che richiedevano un’attenzione immediata a causa degli effetti potenziali sull’uomo o sull’ambiente. In forza dell’articolo 10 del medesimo regolamento, per ciascuna sostanza figurante negli elenchi di priorità, doveva essere designato uno Stato membro responsabile della valutazione dei rischi per l’uomo e per l’ambiente nonché, all’occorrenza, della proposta di una strategia per limitare tali rischi, comprendente misure di controllo e/o programmi di sorveglianza.

6        Mediante il regolamento (CE) n. 143/97 della Commissione, del 27 gennaio 1997, relativo al terzo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento n. 793/93 (GU L 25, pag. 13), il cadmio e l’ossido di cadmio (n. CAS 1306‑19‑0) sono stati inclusi in detto elenco e il Regno del Belgio è stato designato responsabile della valutazione di tali sostanze.

7        Nel settembre 1998 è stata ultimata la relazione intitolata «Valutazione dei rischi per la salute e l’ambiente connessi al cadmio contenuto in taluni prodotti e degli effetti delle ulteriori limitazioni al suo uso e alla sua immissione in commercio», predisposta per la Commissione da uno studio di consulenza con sede nel Regno Unito (in prosieguo: la «relazione del 1998»).

8        In un parere del 1999, il comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente – istituito ai sensi della decisione 97/579/CE della Commissione, del 23 luglio 1997, che istituisce i comitati scientifici nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza dei generi alimentari (GU L 237, pag. 18) – ha formulato talune critiche riguardo alla relazione del 1998. Allo scopo di rispondere a queste critiche, la Commissione ha ordinato la relazione intitolata «I rischi per la salute e l’ambiente connessi all’uso del cadmio come colorante o stabilizzante nei polimeri e nel rivestimento di superfici metalliche», redatta da un diverso studio di consulenza con sede nel Regno Unito il 19 dicembre 2000 (in prosieguo: la «relazione del 2000»). Quest’ultima relazione è stata oggetto di un parere emesso dal comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente il 30 ottobre 2001.

9        Nel 2007 è stata pubblicata la relazione dell’Unione sulla valutazione dei rischi relativi al cadmio e all’ossido di cadmio, predisposta dal Regno del Belgio e la cui parte I, relativa all’ambiente, era stata oggetto di un parere del comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente in data 28 marzo 2004. Detta relazione perveniva a conclusioni riguardanti la necessità di limitare i rischi relativi all’esposizione dell’ambiente e della salute umana al cadmio e all’ossido di cadmio.

10      In seguito alla pubblicazione della relazione dell’Unione sulla valutazione dei rischi, la Commissione ha adottato, in forza dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 793/93, la raccomandazione del 29 maggio 2008 relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze: cadmio e ossido di cadmio (GU L 156, pag. 22) nonché la comunicazione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: cadmio e ossido di cadmio (GU 2008, C 149, pag. 6). Nella suddetta comunicazione, per quanto concerne i rischi derivanti per i lavoratori dal cadmio e dall’ossido di cadmio, la Commissione ha raccomandato di stabilire, in particolare, valori limite di esposizione professionale. Per quanto riguarda i rischi che il cadmio presenta per i consumatori, la Commissione ha ivi raccomandato di valutare l’opportunità, ai sensi della direttiva 76/769, di una restrizione dell’immissione sul mercato e dell’utilizzo di bacchette per la brasatura e di gioielli contenenti cadmio. Per quanto riguarda i rischi connessi al cadmio e all’ossido di cadmio per le persone esposte indirettamente attraverso l’ambiente, la Commissione ha ivi raccomandato di valutare l’opportunità della revisione dei limiti per il contenuto di cadmio negli alimenti, della fissazione di un limite per il contenuto di cadmio nelle miscele e nelle foglie di tabacco e della fissazione dei valori massimi di concentrazione di cadmio nei fertilizzanti.

11      A partire, rispettivamente, dal 1° giugno 2008 e dal 1° giugno 2009, il regolamento n. 793/93 e la direttiva 76/769 sono stati abrogati in forza dell’articolo 139 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45 e che abroga il regolamento n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769 e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (GU L 396, pag. 1).

12      Ai sensi del regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009, recante modifica del regolamento n. 1907/2006 per quanto riguarda l’allegato XVII (GU L 164, pag. 7), le restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso del cadmio e dei suoi composti, inizialmente previste dalla direttiva 91/338, sono state trasferite nell’allegato XVII del regolamento n. 1907/2006, recante le restrizioni applicabili alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi.

13      L’articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1907/2006 prevede talune misure transitorie. Detta disposizione stabilisce che entro il 1° giugno 2010, se necessario, la Commissione predispone un progetto di modifica dell’allegato XVII, in base a una valutazione dei rischi corredata di una strategia raccomandata per limitare i rischi adottata a livello comunitario a norma dell’articolo 11 del regolamento n. 793/93, nella misura in cui essa includa proposte di restrizioni ai sensi del titolo VIII del regolamento n. 1907/2006, ma in relazione alla quale non sia stata ancora adottata una decisione in forza della direttiva 76/769.

14      Nel maggio 2010, la Commissione ha redatto un progetto di modifica dell’allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 per quanto riguarda il cadmio, che è stato presentato alle autorità competenti per i regolamenti nn. 1907/2006 e 1272/2008 nel giugno 2010 e notificato all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in applicazione dell’accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, figurante all’allegato 1A dell’accordo che istituisce l’OMC, approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1). Tale progetto di modifica recava un elenco esaustivo di materie plastiche nelle quali l’uso del cadmio e dei suoi composti era limitato.

15      Il 21 ottobre 2010, tale progetto di modifica è stato oggetto di un parere del forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione del regolamento n. 1907/2006, previsto dall’articolo 76, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento, che coordina una rete di autorità degli Stati membri preposte all’applicazione del medesimo regolamento.

16      Il 5 novembre 2010, la Commissione ha sottoposto al comitato istituito ai sensi dell’articolo 133, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, una versione modificata del progetto di modifica dell’allegato XVII del medesimo regolamento per quanto riguarda il cadmio. Secondo tale versione, che è stata discussa dal summenzionato comitato nella riunione del 25 novembre 2010, le restrizioni proposte non riguardavano più soltanto l’uso del cadmio e dei suoi composti in alcune materie plastiche, ma erano applicabili a tutte le materie plastiche.

17      Il 20 maggio 2011, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 494/2011, recante modifica del regolamento n. 1907/2006 per quanto riguarda l’allegato XVII (cadmio) (GU L 134, pag. 2) (in prosieguo: il «regolamento impugnato»), il quale era corredato di un’analisi di impatto recante la stessa data. Il regolamento impugnato è divenuto applicabile a partire dal 10 dicembre 2011, ai sensi del suo articolo 2, secondo comma. L’articolo 1 del regolamento impugnato ha modificato la voce n. 23 dell’allegato XVII del regolamento n. 1907/2006. In seguito a tale modifica, il cadmio e i suoi composti non potevano più essere utilizzati in miscele e in articoli fabbricati partendo da polimeri organici sintetici (in prosieguo: le «materie plastiche»), ad eccezione degli articoli che, per motivi di sicurezza, sono colorati con miscele contenenti cadmio.

 Procedimento e conclusioni delle parti

18      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 agosto 2011, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

19      Con nota depositata nella cancelleria del Tribunale il 16 maggio 2012, la Commissione ha trasmesso un progetto di regolamento che modifica la voce n. 23 dell’allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 che la stessa aveva adottato, e ha comunicato che, a partire dalla data di entrata in vigore di tale progetto, le ricorrenti non avranno più interesse ad agire. Con nota depositata nella cancelleria del Tribunale il 4 luglio 2012, le ricorrenti hanno presentato le proprie osservazioni in merito alla suddetta nota.

20      Il 18 settembre 2012, sulla base di tale progetto di regolamento, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 835/2012, che modifica il regolamento n. 1907/2006 per quanto riguarda l’allegato XVII (cadmio) (GU L 252, pag. 1).

21      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 ottobre 2012, le ricorrenti hanno confermato la sussistenza del loro interesse ad agire in seguito all’adozione del regolamento n. 835/2012.

22      Con nota depositata nella cancelleria del Tribunale l’11 febbraio 2013, le ricorrenti hanno chiesto che fossero ammessi due nuovi mezzi di prova relativi al loro interesse ad agire successivamente all’adozione del regolamento n. 835/2012, segnatamente due documenti dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) concernenti l’avvio di una procedura di restrizione, ai sensi dell’articolo 69 del regolamento n. 1907/2006, avente ad oggetto il cadmio e i suoi composti nelle materie plastiche. Detta domanda è stata accolta con decisione del presidente della Settima Sezione del Tribunale del 18 febbraio 2013. Mediante nota depositata nella cancelleria del Tribunale il 6 marzo 2013, la Commissione ha presentato le proprie osservazioni in merito alla nota dell’11 febbraio 2013.

23      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Settima Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

24      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato la Commissione a produrre alcuni documenti e le ha rivolto un quesito scritto. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta nel termine impartito.

25      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 27 giugno 2013.

26      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

–        annullare il regolamento impugnato nella parte in cui limita l’uso dei pigmenti di cadmio in materie plastiche diverse da quelle per le quali tale uso era limitato prima dell’adozione del medesimo regolamento;

–        condannare la Commissione alle spese.

27      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso infondato;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

 Sull’interesse ad agire delle ricorrenti

28      La Commissione contesta la sussistenza di un interesse ad agire in capo alle ricorrenti. A suo avviso, queste ultime avrebbero perduto ogni interesse ad agire in seguito all’entrata in vigore del regolamento n. 835/2012. Infatti, quest’ultimo regolamento avrebbe reintrodotto, con effetto retroattivo a partire dalla data di applicazione del regolamento impugnato, le restrizioni all’uso dei composti del cadmio come pigmenti tali e quali esse esistevano prima dell’adozione del regolamento impugnato. Nel corso dell’udienza, la Commissione ha inoltre fatto valere che le ricorrenti non hanno interesse ad agire nella parte in cui la loro domanda di annullamento riguarda i pigmenti di cadmio diversi dal solfoseleniuro di cadmio arancio, dal solfoseleniuro di cadmio rosso e dal solfuro di zinco di cadmio. Tali pigmenti di cadmio, invero, sarebbero i soli ad essere prodotti dalla seconda e dalla terza ricorrente.

29      Occorre ricordare che, poiché le condizioni attinenti alla ricevibilità di un ricorso e, in particolare, la carenza di interesse ad agire rientrano tra i motivi di irricevibilità di ordine pubblico, spetta al Tribunale verificare d’ufficio se un ricorrente abbia interesse ad ottenere l’annullamento dell’atto che impugna (v. sentenza del Tribunale del 18 marzo 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio, T‑299/05, Racc. pag. II‑565, punto 42, e la giurisprudenza ivi citata).

30      Secondo una giurisprudenza costante, l’interesse ad agire di un ricorrente deve sussistere, relativamente all’oggetto del ricorso, nella fase della presentazione dello stesso, pena l’irricevibilità. L’interesse ad agire deve perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto (v. sentenza della Corte del 17 aprile 2008, Flaherty e a./Commissione, C‑373/06 P, C‑379/06 P e C‑382/06 P, Racc. pag. I‑2649, punto 25, e la giurisprudenza ivi citata) e che quest’ultima dimostri un interesse concreto ed attuale all’annullamento dell’atto impugnato (v. sentenza del Tribunale del 19 giugno 2009, Socratec/Commissione, T‑269/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 36, e la giurisprudenza ivi citata).

31      Risulta inoltre dalla giurisprudenza che è la ricorrente stessa a dover fornire la prova del suo interesse ad agire, che costituisce il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale (ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte del 31 luglio 1989, S./Commissione, 206/89 R, Racc. pag. 2841, punto 8, e sentenza del Tribunale del 14 aprile 2005, Sniace/Commissione, T‑141/03, Racc. pag. II‑1197, punto 31).

32      In primo luogo, riguardo all’interesse delle ricorrenti, nella fase di proposizione del presente ricorso, ad ottenere l’annullamento del regolamento impugnato nella parte in cui esso riguarda pigmenti di cadmio diversi dai tre fabbricati dalla seconda e dalla terza ricorrente, occorre rilevare che le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che un tale annullamento procurerebbe loro un beneficio. Difatti, riguardo ai suddetti altri pigmenti, le ricorrenti hanno fatto valere un interesse ad agire, in sostanza, perché non potrebbe escludersi che la seconda e la terza ricorrente producano in futuro anche pigmenti di cadmio diversi dall’arancio di solfoseleniuro di cadmio, dal solfoseleniuro di cadmio rosso e dal solfuro di zinco di cadmio. Orbene, dato che la produzione, da parte di tali ricorrenti, di pigmenti di cadmio diversi dai tre sopra menzionati è meramente ipotetica e le ricorrenti non hanno supportato la loro affermazione con alcun elemento di prova, questi ultimi difettano di un interesse concreto e attuale all’annullamento del regolamento impugnato nella parte in cui esso riguarda pigmenti di cadmio diversi dai tre fabbricati dalla seconda e dalla terza ricorrente. Pertanto, a tale stadio, il presente ricorso può ritenersi ricevibile limitatamente alla parte in cui esso riguarda il solfoseleniuro di cadmio arancio, il solfoseleniuro di cadmio rosso e il solfuro di zinco di cadmio (in prosieguo: i «pigmenti di cadmio in questione»).

33      In secondo luogo, per quanto concerne l’asserita perdita di interesse ad agire a motivo dell’entrata in vigore del regolamento n. 835/2012, le ricorrenti deducono che quest’ultimo non prevede l’abrogazione del regolamento impugnato. Secondo le ricorrenti, esse conservano il proprio interesse ad agire perché, da un lato, l’annullamento del regolamento impugnato avrebbe un impatto su una eventuale futura restrizione all’uso del cadmio adottata dalla Commissione, e, dall’altro, la constatazione dell’illegittimità del regolamento impugnato costituirebbe il fondamento per un ricorso volto al risarcimento dei danni.

34      Dalla giurisprudenza risulta che il ricorrente può conservare un interesse a chiedere l’annullamento di un atto di un’istituzione, da un lato, per consentire di evitare che l’illegittimità da cui questo è asseritamente affetto si ripeta in futuro (v. sentenza della Corte del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, Racc. pag. I‑4333, punto 50, e la giurisprudenza ivi citata), e, dall’altro, per ottenere che il giudice dell’Unione dichiari illegittimo un atto adottato nei suoi confronti, di modo che una tale dichiarazione possa servire da fondamento per un eventuale ricorso volto ad ottenere l’adeguato risarcimento del danno causato dall’atto impugnato (v., in tal senso, sentenze della Corte del 5 marzo 1980, Könecke Fleischwarenfabrik/Commissione, 76/79, Racc. pag. 665, punti 8 e 9; del 31 marzo 1998, Francia e a./Commissione, C‑68/94 e C‑30/95, Racc. pag. I‑1375, punto 74, e sentenza Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio, cit. al precedente punto 29, punto 53).

35      Senza che occorra pronunciarsi sulla persistenza di un interesse ad agire al fine di evitare che un’asserita illegittimità si verifichi nuovamente nel futuro, si deve constatare che i ricorrenti conservano quanto meno un interesse come base di un eventuale ricorso volto a far valere la responsabilità.

36      Infatti, per prima cosa, si deve constatare che la controversia ha conservato il suo oggetto, poiché il regolamento impugnato non è stato formalmente abrogato dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza Wunenburger/Commissione, cit. al precedente punto 34, punto 48, e sentenza Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio, cit. al precedente punto 29, punto 47).

37      Per seconda cosa, occorre precisare che la revoca delle restrizioni relative ai pigmenti di cadmio in questione introdotte dal regolamento impugnato – operata dal regolamento n. 835/2012 con effetto retroattivo a partire dalla data di applicazione del medesimo regolamento impugnato – non comporta, di per sé sola, l’obbligo per il giudice dell’Unione di pronunciare un non luogo a statuire per mancanza di oggetto o per mancanza di interesse ad agire alla data di pronuncia della sentenza (v., in tal senso, sentenza Wunenburger/Commissione, citata al precedente punto 34, punto 47). L’annullamento del regolamento impugnato, che è già stato eseguito, è sempre idoneo a procurare benefici alle ricorrenti, anche se le restrizioni controverse, introdotte da tale regolamento, sono state nel frattempo revocate con effetto retroattivo a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso. Infatti, il regolamento impugnato ha potuto produrre effetti giuridici durante il periodo nel corso del quale ha disciplinato le restrizioni applicabili ai pigmenti di cadmio in questione, segnatamente a partire dal momento della sua applicazione, il 10 dicembre 2011, fino al momento dell’entrata in vigore del regolamento n. 835/2012, il 19 settembre 2012 (v., in tal senso, sentenza della Corte del 6 giugno 2013, Ayadi/Commissione, C‑183/12 P, punto 79, e sentenza del Tribunale del 25 marzo 1999, Gencor/Commissione, T‑102/96, Racc. pag. II‑753, punto 41).

38      Per terza cosa, occorre rilevare che, durante il suddetto periodo, il regolamento impugnato vietava l’uso dei pigmenti di cadmio in questione nelle miscele e negli articoli alla base dell’insieme delle materie plastiche, ad eccezione degli articoli che, per motivi di sicurezza, sono colorati con miscele contenenti cadmio. Di conseguenza, le ricorrenti conservano un interesse a fare dichiarare la parziale illegittimità del regolamento impugnato dato che, da una parte, tale dichiarazione vincolerà il giudice dell’Unione in vista di un’azione per risarcimento e, dall’altra, potrà costituire la base di un’eventuale negoziazione stragiudiziale tra la Commissione e le ricorrenti, intesa a risarcire il danno asseritamente subito da queste ultime (v., in tal senso, sentenza Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio, cit. al precedente punto 29, punti 54 e 55).

39      Alla luce di quanto precede, si deve concludere che le ricorrenti hanno conservato, successivamente all’adozione del regolamento n. 835/2012, un interesse a chiedere l’annullamento del regolamento impugnato nella parte in cui ha limitato l’uso dei pigmenti di cadmio in questione nelle materie plastiche diverse da quelle per le quali detto uso era limitato prima dell’adozione del regolamento impugnato.

 Nel merito

40      A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti sollevano otto motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 137, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli da 68 a 73 del regolamento n. 1907/2006; il secondo, su un manifesto errore di valutazione; il terzo, su una violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento; il quarto, su una violazione del regolamento n. 1907/2006, in quanto il regolamento impugnato imporrebbe limitazioni relative ad un gruppo di sostanze, segnatamente in composti del cadmio, senza valutarle singolarmente; il quinto, su una violazione dell’accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi; il sesto, su una violazione dei diritti procedurali delle ricorrenti; il settimo, su una violazione dell’obbligo di motivazione, e l’ottavo, su una violazione del principio di proporzionalità.

41      È opportuno esaminare per prima cosa il secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione.

42      Questo motivo si articola in due capi. Mentre il primo capo riguarda la mancata analisi dei rischi, il secondo capo concerne l’assenza dell’analisi di impatto relativa alle restrizioni all’uso dei pigmenti di cadmio imposte dal regolamento impugnato.

43      Quanto al primo capo, vertente sulla mancata analisi dei rischi, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione in quanto non ha analizzato i rischi derivanti dall’uso dei pigmenti di cadmio in questione, che costituirebbero sostanze diverse dal cadmio, nelle materie plastiche diverse da quelle per le quali detto uso era limitato prima dell’adozione del regolamento impugnato. Tali pigmenti di cadmio sarebbero espressamente esclusi dalla classificazione armonizzata del pericolo dei composti del cadmio, ai sensi dell’allegato VI del regolamento n. 1272/2008.

44      Occorre rilevare che il regolamento impugnato è stato adottato sulla base dell’articolo 131 del regolamento n. 1907/2006. Come si evince dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, quest’ultimo è volto ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione. Alla luce dei considerando 87, 89 e 91 del regolamento n. 1907/2006, si deve constatare che il legislatore ha stabilito, quale obiettivo principale dell’introduzione di nuove restrizioni e della modifica delle restrizioni esistenti previste al titolo VIII del suddetto regolamento, il primo di tali tre obiettivi, vale a dire quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente (v., in tal senso, sentenza della Corte del 7 luglio 2009, S.P.C.M. e a., C‑558/07, Racc. pag. I‑5783, punto 45).

45      Occorre sottolineare che, per poter perseguire in modo efficace tali obiettivi in un contesto tecnico complesso ed evolutivo come quello che caratterizza la presente causa, le autorità dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale per determinare la portata delle misure che adottano, in particolare riguardo alla valutazione di elementi in fatto altamente complessi di ordine scientifico e tecnico, mentre il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad esaminare se l’esercizio di tale potere non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere o, ancora, se tali autorità non abbiano manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale. In un contesto di questo tipo, il giudice dell’Unione non può, in effetti, sostituire la sua valutazione degli elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico a quella delle istituzioni cui il Trattato FUE ha assegnato in via esclusiva tale compito (v., in tal senso, sentenze della Corte dell’8 luglio 2010, Afton Chemical, C‑343/09, Racc. pag. I‑7027, punto 28, e del 21 luglio 2011, Etimine, C‑15/10, Racc. pag. I‑6681, punti 59 e 60).

46      Occorre nondimeno precisare che l’ampio potere discrezionale delle autorità dell’Unione, che implica un sindacato giurisdizionale limitato del suo esercizio, non riguarda esclusivamente la natura e la portata delle disposizioni da adottare, ma anche, in una certa misura, l’accertamento dei dati di base. Tuttavia, un controllo giurisdizionale di questo tipo, pur avendo portata limitata, richiede che tali autorità, da cui promana l’atto in questione, siano in grado di dimostrare dinanzi al giudice dell’Unione che l’atto è stato adottato attraverso un effettivo esercizio del loro potere discrezionale, il quale presuppone la valutazione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze rilevanti della situazione che tale atto era inteso a disciplinare (v., in tal senso, sentenza Afton Chemical, cit. al precedente punto 45, punti 33 e 34).

47      Nel caso di specie, si deve rilevare che, sebbene il regolamento impugnato sia stato adottato mediante il ricorso alle misure transitorie previste all’articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1907/2006, resta il fatto che, per poter modificare l’allegato XVII del medesimo regolamento, dovevano essere soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 68 di tale regolamento. Infatti, le misure transitorie previste all’articolo 137, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento costituiscono disposizioni procedurali e, in quanto tali, possono soltanto sostituire le norme procedurali stabilite agli articoli da 69 a 73 di tale regolamento e non i requisiti sostanziali necessari per istituire nuove restrizioni o modificare quelle esistenti, previsti all’articolo 68 del regolamento n. 1907/2006. Inoltre, dall’articolo 137, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento risulta che le proposte di restrizioni devono essere conformi al titolo VIII del medesimo, vale a dire ai suoi articoli da 68 a 73.

48      L’introduzione, da parte del regolamento impugnato, di nuove limitazioni relative ai pigmenti di cadmio in questione presupponeva dunque il rispetto dei requisiti previsti all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006. Tale disposizione stabilisce che, quando la fabbricazione, l’uso o l’immissione sul mercato di sostanze comportano per la salute umana o per l’ambiente un rischio inaccettabile che richiede un’azione a livello dell’Unione, l’allegato XVII del medesimo regolamento è modificato tramite l’adozione di nuove restrizioni applicabili alla fabbricazione, all’uso o all’immissione sul mercato di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli. Ogni decisione di questo tipo deve tenere conto dell’impatto socio‑economico, compresa l’esistenza di alternative.

49      Di conseguenza, l’adozione del regolamento impugnato presupponeva che la Commissione dovesse valutare, a giusto titolo, che l’uso dei pigmenti di cadmio in questione nelle materie plastiche diverse da quelle per le quali detto uso era limitato prima dell’adozione del regolamento impugnato comportasse per la salute umana o per l’ambiente un rischio inaccettabile che richiedeva un’azione al livello dell’Unione.

50      Anche volendo assumere che, come sostenuto in udienza dalla Commissione, le misure adottate in applicazione dell’articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1907/2006 non devono rispettare i requisiti sostanziali di cui all’articolo 68 di tale regolamento, bensì le norme vigenti prima di quest’ultimo, segnatamente l’articolo 11 del regolamento n. 793/93, si deve constatare che quest’ultima norma prevedeva anch’essa che le misure restrittive potessero essere adottate soltanto sulla base di una valutazione dei rischi.

51      Alla luce dell’argomentazione dedotta dalle ricorrenti, occorre dunque esaminare se il regolamento impugnato si fondi su un manifesto errore di valutazione della Commissione dovuto alla mancanza di una valutazione dei rischi derivanti dai pigmenti di cadmio in questione nelle materie plastiche diverse da quelle per le quali l’uso di tali pigmenti era limitato prima dell’adozione del regolamento impugnato.

52      Al riguardo, occorre ricordare che la valutazione scientifica dei rischi, effettuata da esperti scientifici, deve fornire alla Commissione un’informazione sufficientemente affidabile e solida al fine di permettere a quest’ultima di cogliere l’intera portata della questione scientifica posta e di determinare la propria politica con cognizione di causa. Di conseguenza, salvo adottare misure arbitrarie che non possono in alcun caso essere legittimate dal principio di precauzione, la Commissione deve curarsi che le misure da essa adottate siano fondate, anche se si tratti di misure preventive, su una valutazione scientifica dei rischi la più esaustiva possibile, tenuto conto delle circostanze peculiari del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2002, Pfizer Animal Health/Consiglio, T‑13/99, Racc. pag. II‑3305, punto 162).

53      Si deve rilevare che la Commissione ammette che la relazione dell’Unione di valutazione dei rischi tratta dei pigmenti di cadmio solo in modo indiretto, vale a dire nei limiti in cui sono interessati gli impianti di produzione di tali pigmenti. Ciò è confermato dai considerando 1 e 2 del regolamento n. 835/2012, dai quali risulta che l’estensione a tutte le materie plastiche della restrizione relativa all’uso del cadmio e dei suoi composti non si è fondata su tale relazione. Nondimeno, la Commissione sostiene che la sua decisione di estendere la restrizione all’uso di tutti i composti del cadmio come coloranti alle materie plastiche diverse da quelle per le quali detto uso era limitato prima dell’adozione del regolamento impugnato si fondava sulla considerazione di altre fonti d’informazione.

54      Al riguardo, la Commissione si riferisce in primo luogo alla risoluzione del Consiglio, del 25 gennaio 1988, concernente un programma d’azione della Comunità contro l’inquinamento dell’ambiente da cadmio (GU C 30, pag. 1). In tale risoluzione, il Consiglio ha affermato che l’esposizione dell’uomo e dell’ambiente al cadmio proveniva da numerose fonti e, tra l’altro, da emissioni che si sprigionano durante lo smaltimento dei rifiuti. Occorre sicuramente respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione non poteva fondarsi su tale risoluzione dato che quest’ultima era stata adottata prima dell’introduzione delle restrizioni ai sensi della direttiva 91/338. Infatti, la suddetta risoluzione raccomanda un approccio per tappe e non risulta che tale approccio sia stato attuato in modo esaustivo dalla direttiva 91/338. Tuttavia, la stessa risoluzione non contiene, di per sé, alcuna valutazione dei rischi derivanti dai pigmenti di cadmio nelle materie plastiche.

55      In secondo luogo, la Commissione si riferisce alla relazione del 2000, la quale si basa sulla relazione del 1998 e ha stimato in 0,005% la percentuale di cadmio sprigionata dalla plastica colorata nel corso della vita del prodotto. La relazione del 2000, che è stata oggetto di un parere del comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente in data 30 ottobre 2001, ha identificato, quali fonti di cadmio nell’ambiente, l’incenerimento della plastica contenente pigmenti di cadmio nonché l’immissione in discarica e le relative infiltrazioni degli scarti plastici e delle ceneri degli inceneritori. Tuttavia, non è stato possibile formulare alcuna conclusione in merito alle fonti precise del cadmio riscontrato nei percolati di discarica.

56      A tal proposito, le ricorrenti deducono che la Commissione non poteva basarsi sulla relazione del 2000, poiché la stessa era stata ultimata prima della relazione dell’Unione di valutazione dei rischi. Stante l’ampio potere discrezionale di cui essa dispone, che si applica anche all’accertamento dei dati di base (v. precedente punto 46), è vero che nulla impediva alla Commissione di prendere in considerazione dati scientifici provenienti da fonti diverse dalla relazione dell’Unione relativa ai rischi, come ad esempio la relazione del 2000. Inoltre, la relazione dell’Unione relativa ai rischi indica, nella sua parte I, al punto 0.1.1, che essa non tratta né tutti i settori interessati dal cadmio e dall’ossido di cadmio, né tutti i composti di tali sostanze. Oltre a ciò, essa si riferisce a vari altri studi senza menzionarli in modo esaustivo. Tuttavia, occorre rilevare che la circostanza per cui la relazione dell’Unione relativa ai rischi, che risale al 2007, non include i risultati della relazione del 2000 dimostra che la rilevanza di quest’ultima è limitata. Ciò è confermato dal parere del comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente sulla suddetta relazione, secondo il quale i risultati di quest’ultima non potevano essere utilizzati isolatamente e l’importanza dei possibili rischi legati all’uso del cadmio menzionati in tale relazione doveva essere valutata in un contesto più ampio.

57      In terzo luogo, la Commissione si riferisce allo studio intitolato «Il comportamento del PVC nelle discariche», elaborato per la Commissione da una società tedesca nel 2000, il quale indicherebbe che la fase acidogenica dello sviluppo precoce delle discariche dimostra la grande efficacia della percolazione. Secondo tale studio, a causa dell’acidità dei prodotti della fermentazione risultanti durante la fase liquida, il potenziale idrogeno (pH) del percolato sarebbe di minima entità e taluni metalli pesanti potrebbero dissolversi durante tale fase. Secondo la Commissione, ciò era importante in termini di sprigionamento di ioni di cadmio, anche emananti da composti definiti come insolubili quali i pigmenti di cadmio.

58      In proposito, occorre respingere l’argomento delle ricorrenti secondo il quale il fatto che la Commissione non abbia trasmesso tale studio alla terza ricorrente a seguito della sua domanda di accesso a tutti i documenti relativi all’elaborazione del progetto di modifica dell’allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 – presentata il 24 maggio 2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43) – dimostrerebbe cha la Commissione non ha fondato la sua valutazione dei rischi su tale documento.

59      La Commissione afferma di non avere trasmesso il suddetto documento poiché, a suo avviso, esso non costituiva un documento relativo all’elaborazione del progetto in questione, in quanto non si trattava di un documento richiesto dalle disposizioni legislative applicabili o dal procedimento amministrativo da seguire per l’elaborazione di tale progetto. Come risulta dal fascicolo di causa, la Commissione ha trasmesso alla terza ricorrente 47 documenti in seguito alla sua domanda. Anche volendo assumere che la Commissione non abbia rispettato gli obblighi ad essa derivanti dal regolamento n. 1049/2001 non avendo tramesso tutti i documenti rilevanti, ciò non sarebbe tale da dimostrare che la Commissione non ha tenuto conto dei suddetti documenti nell’ambito della valutazione dei rischi dalla stessa compiuta. Infatti, il procedimento conclusosi con la modifica dell’allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 e quello relativo alla domanda di accesso ai documenti della Commissione ai sensi del regolamento n. 1049/2001 costituiscono procedimenti autonomi ed indipendenti l’uno dall’altro.

60      Occorre tuttavia rilevare che, come osservato dalle ricorrenti, lo studio intitolato «Il comportamento del PVC nelle discariche» tratta unicamente del PVC. Orbene, se è vero che tale studio contiene dati relativi alla valutazione dei rischi derivanti dai pigmenti di cadmio, il suo valore è tuttavia limitato per quanto concerne le materie plastiche diverse dal PVC.

61      In tale contesto, occorre ricordare che i considerando del regolamento impugnato riguardano solo il divieto di uso del cadmio in tutti gli articoli in PVC (considerando da 9 a 12 del regolamento impugnato), senza riferimenti ad altre materie plastiche e che, ai sensi del paragrafo 4 della voce n. 23 dell’allegato XVII del regolamento n. 1907/2006, come modificato dal regolamento impugnato, il PVC è la sola materia plastica per la quale è prevista una deroga specifica alle restrizioni in questione, segnatamente per le miscele prodotte a partire da rifiuti di PVC e designate come «PVC riciclato». Inoltre, si deve rilevare che il progetto di modifica dell’allegato XVII del regolamento n. 1907/2006, presentato dalla Commissione alle autorità competenti per i regolamenti nn. 1907/2006 e 1272/2008 in vista delle loro riunioni dal 15 al 17 giugno 2010 durante la fase dell’elaborazione del regolamento impugnato, ha formulato una proposta intitolata «Il divieto di uso del cadmio in tutte le plastiche contenenti PVC» e che tale proposta potrebbe essere intesa come non applicabile a «tutte le materie plastiche, incluso il PVC». Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che dallo studio intitolato «Il comportamento del PVC nelle discariche» non risulta né che la Commissione abbia esaminato anche la questione se il comportamento delle materie plastiche diverse dal PVC si diversificasse da quello del PVC per quanto concerne i pigmenti del cadmio, né, eventualmente, in quale misura tutte le altre materie plastiche interessate dalle restrizioni in questione fossero analoghe al PVC da questo punto di vista.

62      In quarto luogo, la Commissione si riferisce alla comunicazione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: cadmio e ossido di cadmio, secondo cui l’esposizione ambientale al cadmio è calcolata sulla base di tutte le fonti di emissioni antropiche di cadmio note, ossia in particolare il cadmio emesso dai produttori e dai trasformatori di cadmio/ossido di cadmio e quello proveniente da fonti diffuse, come l’uso di fertilizzanti, la produzione di acciaio, la combustione di petrolio e di carbone, il traffico, l’incenerimento dei rifiuti e le discariche. Per quanto riguarda la valutazione dei rischi per la salute umana, tale comunicazione si riferisce, al fine di giustificare la conclusione secondo cui è necessario adottare misure specifiche di riduzione dei rischi, ai rischi di genotossicità e cancerogenicità a causa dell’esposizione al cadmio nell’ambiente, indipendentemente dalla via di esposizione, dato che la sostanza è considerata cancerogena senza un livello soglia. Per quanto riguarda la valutazione dei rischi per l’ambiente, tale comunicazione si richiama in particolare ai rischi connessi a una discarica con infiltrazioni dirette nelle acque di superficie, alle acque nel Regno Unito e nella regione del Belgio Vallonia, nelle quali la concentrazione di cadmio sarebbe elavata e ai suoli nel Regno Unito a scala regionale.

63      A tal riguardo, si deve constatare che la suddetta comunicazione presenta i risultati della valutazione dei rischi contenuti nella relazione dell’Unione di valutazione dei rischi e le strategie raccomandate per limitare i rischi presentati dal cadmio e dall’ossido di cadmio. Orbene, come si è già osservato (al precedente punto 53), la relazione dell’Unione di valutazione dei rischi tratta dei pigmenti di cadmio solo in modo indiretto, vale a dire nei limiti in cui sono interessati gli impianti di produzione di tali pigmenti.

64      Oltre a ciò, si deve rilevare che, prima dell’entrata in vigore del regolamento impugnato, l’uso dei pigmenti di cadmio era certamente ristretto in un considerevole numero di materie plastiche ai sensi della direttiva 91/338 (v. precedente punto 4) e che tali restrizioni sono state trasferite nell’allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 in forza del regolamento n. 552/2009 (v. precedente punto 12). Tuttavia, si deve anche constatare che, come dedotto dalle ricorrenti, i pigmenti di cadmio in questione erano espressamente esclusi dalla classificazione armonizzata del pericolo dei composti del cadmio, ai sensi dell’allegato VI del regolamento n. 1272/2008.

65      In quinto luogo, la Commissione si riferisce allo studio intitolato «Analisi della domanda di deroga all’uso dei metalli pesanti nelle casse o pallet in plastica» del 29 settembre 2008, concernente il comportamento del cadmio e dei pigmenti dei metalli pesanti nelle discariche. Tale studio reca un estratto di una relazione del consiglio dei ministri nordici del 2003, secondo cui la mobilità del cadmio all’interno delle discariche è di minima entità e secondo cui il dilavamento completo del cadmio da parte della pioggia può richiedere da varie centinaia a varie migliaia di anni, se non di più, ma secondo cui non esisterebbero prove che le discariche possono essere considerate come un’area di confinamento permanente del cadmio. Di seguito, lo studio indica che la stabilità dei metalli pesanti sembra dipendere dall’integrità della cassa/pallet. Tale studio si riferisce a un caso documentato il quale spiega che lo stoccaggio all’aria aperta di granuli di polietilene ad alta densità (HDPE) colorati con pigmenti di cadmio ha dato luogo, in un periodo di 5‑6 anni, a concentrazioni elevate di cadmio nel suolo e nei corsi d’acqua vicini. Inoltre, tale studio si riferisce ad altri due studi. In base al primo di essi, i pigmenti gialli del solfuro di cadmio hanno una resistenza eccellente – salvo in presenza di umidità – e sono dunque soltanto poco sensibili alle alterazioni esterne. In base al secondo, i pigmenti di cadmio sono stabili alla luce, ma possono venire ossidati lentamente in solfati dissolvibili dalla luce (raggi ultravioletti), dall’aria e dall’acqua. Tale foto-ossidazione sarebbe più pronunciata per il giallo di cadmio che per il rosso di cadmio. Tuttavia, in base a tale secondo studio, la capacità di resistenza alla luce e al tempo dipende dal pigmento ed altresì dalla sostanza nella quale tale pigmento è utilizzato, in particolare dal fatto che le casse o i pallets siano interi o a granuli.

66      A tal riguardo, occorre respingere, per le stesse ragioni citate ai precedenti punti 58 e 59, l’argomento delle ricorrenti secondo cui il fatto che la Commissione non ha trasmesso tale studio né il rapporto del consiglio dei ministri nordici alla ricorrente in seguito alla sua domanda di accesso del 24 maggio 2011, dimostrerebbe che la Commissione non ha fondato la sua valutazione dei rischi su tali documenti.

67      Tuttavia, come dedotto dalle ricorrenti, al fine di determinare i rischi derivanti dai pigmenti di cadmio in questione nelle materie plastiche diverse da quelle per le quali l’uso di tali pigmenti era limitato prima dell’adozione del regolamento impugnato, la rilevanza di tale studio e della relazione del consiglio dei ministri nordici da esso menzionata è limitata.

68      Infatti, da un lato, quanto alla relazione del consiglio dei ministri nordici, essa non tratta dell’uso dei pigmenti di cadmio, ma del comportamento del cadmio nelle discariche in generale. Inoltre, mentre essa indica che la mobilità del cadmio all’interno delle discariche è di minima entità e che il dilavamento completo del cadmio da parte della pioggia può richiedere da varie centinaia a varie migliaia di anni, se non di più in certi casi, benché non esista alcuna prova che le discariche possano essere considerate come un’area di confinamento permanente del cadmio, è evidente che detta relazione non costituisce una base sufficiente per la valutazione dei rischi presentati dall’uso dei pigmenti di cadmio in questione nelle materie plastiche.

69      Dall’altro lato, quanto al contenuto del suddetto studio, è vero che esso tratta anche del comportamento dei pigmenti di cadmio nelle discariche. A tal riguardo, si deve respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di un nesso tra l’uso dei pigmenti di cadmio e la percolazione nelle discariche, e secondo cui la principale fonte di cadmio nelle discariche, come constatato nella relazione dell’Unione relativa ai rischi, risulta essere l’ossido di cadmio. Infatti, tale studio fa espresso riferimento a un caso nel quale lo stoccaggio dei granuli di HDPE colorati con pigmenti di cadmio ha comportato un inquinamento del suolo e dell’acqua causato dal cadmio a seguito di un’esposizione prolungata alle intemperie. Inoltre, anche volendo ammettere che l’ossido di cadmio costituisca la principale fonte di cadmio nelle discariche, occorre rilevare che, come dedotto dalla Commissione, l’impatto globale sull’ambiente dipende dai valori assoluti che si trovano nell’ambiente e dai cambiamenti di solubilità risultanti dalle condizioni ambientali e dal degrado dei pigmenti del cadmio.

70      Tuttavia, mentre tale studio indica che la capacità di resistenza alla luce e alle intemperie dipende in particolare dalla sostanza nella quale il pigmento del cadmio è utilizzato, vale a dire dal fatto che le casse o i pallets siano interi o a granuli, essa non contiene alcuno sviluppo relativo alla presenza e al comportamento dei pigmenti d cadmio nelle diverse materie plastiche. Orbene, ciò che è posto in discussione nella presente controversia è precisamente la valutazione dei rischi presentati dai pigmenti di cadmio in questione nelle materie plastiche diverse da quelle per le quali l’uso di tali pigmenti era limitato prima dell’adozione del regolamento impugnato. Inoltre, si deve constatare che tale studio concerneva soltanto le materie plastiche utilizzate proprio per la fabbricazione delle casse o dei pallets.

71      In considerazione di quanto precede, dal fascicolo di causa non risulta che la Commissione abbia valutato tutti gli elementi e le circostanze rilevanti della fattispecie che il regolamento impugnato intendeva disciplinare. Pertanto, la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione quando, sulla base degli elementi scientifici menzionati ai precedenti punti da 54 a 70, ha ritenuto in conclusione sussistente un rischio per la salute umana o l’ambiente che richedeva un’azione a livello dell’Unione.

72      Di conseguenza, il primo capo del presente motivo dev’essere accolto.

73      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, e senza che sia necessario pronunciarsi sul secondo capo del presente motivo né sugli altri motivi fatti valere dalle ricorrenti, si deve accogliere il ricorso e annullare il regolamento impugnato nella parte in cui limita l’uso dei pigmenti di cadmio in questione nelle miscele e negli articoli alla base delle materie plastiche diverse da quelle per le quali tale uso era limitato prima dell’adozione di detto regolamento. Si deve invece respingere il ricorso nella restante parte, in quanto irricevibile.

 Sulle spese

74      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Nel caso di specie, poiché la Commissione è risultata soccombente nella parte essenziale delle sue conclusioni, si ritiene di compiere una giusta valutazione delle circostanze della causa decidendo che essa sopporterà il 90% delle proprie spese e il 90% di quelle sostenute dalle ricorrenti, mentre queste ultime sopporteranno il 10% delle proprie spese e il 10% di quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione, del 20 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (cadmio), è annullato nella misura in cui limita l’uso del solfoseleniuro di cadmio arancio (n. CAS 1256‑57‑4), del solfoseleniuro di cadmio rosso (n. CAS 58339‑34‑7) e del solfuro di zinco di cadmio (n. CAS 8048‑07‑5) nelle miscele e negli articoli a base di polimeri organici sintetici diversi da quelli per i quali tale uso era limitato prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 494/2011.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      La Commissione europea sopporterà il 90% delle proprie spese e il 90% di quelle sostenute dalla International Cadmium Association (ICdA), dalla Rockwood Pigments (UK) Ltd e dalla James M Brown Ltd.

4)      L’ICdA, la Rockwood Pigments (UK) e la James M Brown sopporteranno il 10% delle proprie spese e il 10% di quelle sostenute dalla Commissione.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 novembre 2013.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.