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Ricorso proposto l'11 febbraio 2013 - Intermune UK e altri / EMA

(Causa T-73/13)

Lingua processuale: lʼinglese

Parti

Ricorrenti: Intermune UK Ltd (Londra, Regno Unito); Intermune, Inc. (Brisbane, Stati Uniti); e Intermune International AG (Muttenz, Svizzera) (rappresentanti: I. Dodds-Smith e A. Williams, solicitors, T. de la Mare, barrister, e F. Campbell, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione comunicata dalla convenuta alle ricorrenti il 15 gennaio 2013, di divulgare talune informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/20012, nella misura in cui tale decisione riguarda la divulgazione di informazioni, presentate in precedenza dalle ricorrenti alla convenuta, che non sono ancora di pubblico dominio; e

condannare la convenuta a tutte le spese sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha correttamente effettuato la ponderazione che è chiamata a svolgere ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, nel senso di valutare se sussista, in punto di fatto, un interesse generale alla divulgazione delle informazioni controverse che travalichi l'esigenza di tutelare gli interessi commerciali delle ricorrenti dai considerevoli danni che sarebbero causati da tale divulgazione.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha preso in considerazione in misura sufficiente altri importanti fattori rilevanti ai fini della ponderazione richiesta dalla legge, tra i quali:

i requisiti della specifica normativa dell'Unione europea [segnatamente il regolamento (CE) n. 726/2004, in particolare il suo articolo 14, paragrafo 11];

gli obblighi interpretativi incombenti su tutte le istituzioni dell'Unione europea nella creazione della normativa dell'Unione ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del TRIPS (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio);

i diritti fondamentali alla proprietà e alla riservatezza, come tutelati dalla Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, valutati alla luce di un'attenta considerazione di tutti i fattori rilevanti al fine di permettere un'analisi di proporzionalità che tenga conto degli elementi di fatto e

l'obbligo di seguire le proprie direttive e politiche interne pubblicate sull'importanza di tutelare informazioni commercialmente riservate.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che se la convenuta avesse correttamente svolto la richiesta ponderazione, e avesse considerato tutti i fattori rilevanti, l'unica conclusione legittima, proporzionata e/o ragionevole sarebbe stata di non divulgare le informazioni controverse.

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1 - Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

2 - Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1).