Language of document : ECLI:EU:C:2023:828

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

6 novembre 2023 (*)

[Testo rettificato con ordinanza del 4 dicembre 2023]

«Impugnazione – Intervento – Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Domanda presentata da membri del Parlamento europeo – Rigetto»

Nella causa C‑249/23 P,

avente a oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 aprile 2023,

ClientEarth AISBL, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata inizialmente da O.W. Brouwer e T.C. van Helfteren, successivamente da O.W. Brouwer, T.C. van Helfteren e C. Lawton, advocaten,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da C. Ehrbar, G. Gattinara e A. Spina, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

vista la proposta di J.‑C. Bonichot, giudice relatore,

sentito l’avvocato generale M. Szpunar,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione, la ClientEarth AISBL chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 1º febbraio 2023, ClientEarth/Commissione (T‑354/21, EU:T:2023:34), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento della decisione C(2021) 4348 final della Commissione, del 7 aprile 2021, recante il diniego di accesso a taluni documenti richiesti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), nonché ai sensi del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).

2        Con atto depositato presso la cancelleria della Corte l’11 agosto 2023, le sig.re Grace O’Sullivan e Caroline Roose, deputate del Parlamento europeo, hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della ClientEarth (in prosieguo: i «soggetti che chiedono di intervenire»).

3        A seguito della notifica alle parti, effettuata dal cancelliere della Corte, dell’istanza di intervento, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la ClientEarth e la Commissione europea hanno presentato le rispettive osservazioni scritte su tale istanza entro il termine stabilito. Solo la Commissione ha chiesto il rigetto della loro istanza.

 Sull’istanza di intervento

 Osservazioni preliminari

4        L’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede che ogni persona fisica che possa dimostrare di avere un interesse alla soluzione di una controversia sottoposta alla Corte, diversa dalle cause fra gli Stati membri, fra le istituzioni dell’Unione europea o fra tali Stati membri da una parte e dette istituzioni dall’altra, può intervenire in tale controversia.

5        Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi di tale disposizione, deve essere definita con riferimento all’oggetto stesso della controversia ed essere intesa come un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse, e non come un interesse rispetto ai motivi o agli argomenti dedotti. In effetti, l’espressione «risoluzione della controversia» rinvia alla decisione finale richiesta, come sancita nel dispositivo dell’emananda sentenza (v., in particolare, ordinanza del presidente della Corte del 27 febbraio 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:135, punto 7 e giurisprudenza citata).

6        Peraltro, l’interesse a intervenire deve essere sufficientemente qualificato. L’interesse è considerato sufficiente qualora la soluzione della controversia sia idonea a modificare la posizione giuridica del soggetto che chiede di intervenire (v., in particolare, ordinanza del presidente della Corte del 31 maggio 2022, Naturgy Energy Group/Commissione, C‑698/21 P, EU:C:2022:417, punto 7).

7        Infine, i membri del Parlamento non possono avere un interesse sufficientemente qualificato qualora l’interesse fatto valere sia fondato esclusivamente sulla loro qualità di membri di tale istituzione (v., in tal senso, ordinanza del 3 luglio 1986, Francia/Parlamento, 358/85, EU:C:1986:286, punto 10).

 Argomenti

8        A sostegno della loro istanza, i soggetti che chiedono di intervenire deducono, in particolare, che, in quanto deputate del Parlamento e membri della commissione del Parlamento per la pesca, rappresentano un numero rilevante di cittadini attivi o dipendenti dall’industria della pesca, allo stesso modo di un’associazione.

9        Esse, inoltre, invocano le loro competenze specifiche e le loro attività in Parlamento nel settore della protezione dell’ambiente e della pesca e, in particolare, la loro partecipazione alla revisione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU 2009, L 343, pag. 1).

10      Esse sostengono che, nel loro lavoro, fanno affidamento sulle informazioni fornite dalle organizzazioni per la tutela dell’ambiente, cosicché la sentenza del Tribunale del 1º febbraio 2023, ClientEarth/Commissione (T‑354/21, EU:T:2023:34), che è oggetto dell’impugnazione in relazione alla quale esse hanno presentato la loro istanza d’intervento, avrà un’incidenza diretta sulle loro attività, nella misura in cui interpreta restrittivamente le condizioni di accesso ai documenti di cui trattasi per le organizzazioni per la tutela dell’ambiente. Inoltre, i documenti della Commissione ai quali la ClientEarth chiede di accedere conterrebbero informazioni dettagliate sull’applicazione e l’attuazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 in due Stati membri, che sarebbero loro utili per la successiva revisione di quest’ultimo.

11      Esse aggiungono che l’industria della pesca era meglio informata rispetto agli altri attori in merito alle problematiche sorte in occasione della revisione di tale regolamento.

12      [Come rettificato con ordinanza del 4 dicembre 2023]. Esse sostengono, infine, che, dato che il loro interesse non coincide con quello del Parlamento e che tale istituzione non è nemmeno parte della presente controversia, la loro situazione va distinta da quella oggetto dell’ordinanza del 3 luglio 1986, Francia/Parlamento (358/85, EU:C:1986:286), nella quale un’istanza di intervento di alcuni deputati del Parlamento era stata respinta.

 Analisi

13      Anzitutto, occorre constatare che l’esito dell’impugnazione, relativa alla legittimità del rifiuto della Commissione di accogliere la domanda di accesso ai documenti presentata dalla ClientEarth, non risulta tale da modificare la posizione giuridica dei soggetti che chiedono di intervenire.

14      Segnatamente, come sostiene la Commissione, l’interesse dei soggetti che chiedono di intervenire a ricevere dalla ricorrente nel procedimento d’impugnazione informazioni che quest’ultima potrebbe ottenere, nel caso di specie, attraverso l’accesso ai documenti di cui trattasi, sembra costituire soltanto un interesse indiretto che, inoltre, non può essere considerato attuale, in quanto i suddetti soggetti sostengono, in sostanza, che tali informazioni sarebbero utili solo al momento della futura modifica del regolamento 1224/2009.

15      Inoltre, e soprattutto, nella misura in cui i soggetti che chiedono di intervenire deducono sia la loro qualità di rappresentanti politici sia le loro responsabilità specifiche in materia di tutela dell’ambiente all’interno del Parlamento nonché le loro attività nel settore della pesca, risulta che il loro asserito interesse alla soluzione della controversia coincide totalmente con quello dello stesso Parlamento. Le differenze tra le circostanze della presente causa e quelle della causa che ha dato luogo all’ordinanza del 3 luglio 1986, Francia/Parlamento (358/85, EU:C:1986:286), evidenziate dai soggetti che chiedono di intervenire, non sono tali da inficiare tale conclusione.

16      Orbene, il Parlamento non ha chiesto di intervenire nella controversia nonostante il diritto in tal senso a esso spettante in forza dell’articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il quale prevede che gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte di giustizia.

17      Ne consegue che i soggetti che chiedono di intervenire non hanno dimostrato di avere un interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

18      Di conseguenza, la loro istanza di intervento deve essere respinta.

 Sulle spese

19      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le sig.re O’Sullivan e Roose sono rimaste soccombenti con riguardo alla loro istanza di intervento e la Commissione ne ha fatto domanda, esse devono essere condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione in relazione a tale istanza. La ClientEarth sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

1)      L’istanza di intervento delle sig.re Grace O’Sullivan e Caroline Roose è respinta.

2)      Le sig.re Grace O’Sullivan e Caroline Roose sopportano, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)      La ClientEarth AISBL sopporterà le proprie spese.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.