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Ricorso proposto il 6 luglio 2012 - Zweckverband Tierkörperbeseitigung / Commissione

(Causa T-309/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (Rivenich, Germania) (rappresentante: avv. A. Kerkmann)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Commissione europea del 25 aprile 2012, relativa all'aiuto di Stato SA.25051 (C-19/2010) (ex NN 23/2010), cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (Consorzio per lo smaltimento dei capi morti in Renania-Palatinato, Saar, nel circondario Rheingau-Taunus e nel circondario rurale Limburg-Weilburg) (C(2012) 2557 def.);

-    condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce nove motivi.

-    Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, derivante dalla qualificazione del ricorrente come impresa.

Secondo il ricorrente, i contributi versati favoriscono l'adempimento di una funzione svolta in veste di pubblica autorità al di fuori di un regime di mercato. Nel quadro di tale adempimento, il ricorrente non opererebbe in qualità di impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

-    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, per aver constatato che con il versamento dei contributi al ricorrente viene accordato un vantaggio economico, e che la sua prestazione non costituisce un servizio di interesse economico generale.

Il ricorrente non ricaverebbe alcun vantaggio economico dai contributi versati da parte dei propri soci, dal momento che detti contributi riguardano un settore che rientra nell'ambito della sovranità statale e non si verifica alcuna sovvenzione incrociata di quelle attività offerte sul mercato dal ricorrente. In subordine, il ricorrente svolgerebbe un servizio di interesse economico generale, cosa che la Commissione nega in palese violazione del parametro di valutazione riconosciutole dalla giurisprudenza, il che costituisce per il ricorrente un errore di valutazione. Nel caso di specie risulterebbero soddisfatti anche i quattro criteri Altmark.

-    Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per constatazioni erronee sugli elementi costitutivi relativi alla distorsione della concorrenza e al pregiudizio per gli scambi tra Stati membri.

Non essendo aperto al mercato, in Germania, lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e 2 di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, in ordine al diritto esclusivo lecitamente riconosciuto al ricorrente non sussisterebbe alcuna distorsione della concorrenza, né tantomeno un pregiudizio per gli scambi.

-    Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, dovuta all'errata valutazione dei requisiti di autorizzazione previsti da detta disposizione.

In sede di valutazione, la Commissione applicherebbe in modo erroneo il criterio relativo all'efficienza economica e, errando riguardo alla propria competenza esaminatrice, non si limiterebbe a dimostrare la sussistenza di un'eventuale sovracompensazione.

-    Quinto motivo, vertente sull'inosservanza della ripartizione di competenze tra l'Unione e gli Stati membri, sancita dall'articolo 14 TFUE, nonché sulla violazione del principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, TUE).

La Commissione non rispetterebbe la prerogativa di valutazione degli enti nazionali nella definizione di servizi di interesse economico generale.

-    Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE, nonché dell'articolo 1, lettera b), punto v), e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, per aver accertato che i contributi versati costituiscono un nuovo aiuto fin dal 1998.

Le constatazioni della Commissione si baserebbero su un'errata valutazione dei fatti.

-    Settimo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 2 TUE, dell'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, per errore sui presupposti relativi alla tutela del legittimo affidamento e al principio della certezza del diritto.

La Commissione ritiene erroneamente che il ricorrente non possa invocare il principio della tutela del legittimo affidamento fondato sulla sentenza del Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale) del 16 dicembre 2010 (Az. 3 C 44.09), benché detta sentenza neghi espressamente la sussistenza di un aiuto mediante contributi a favore del ricorrente. Dato il carattere definitivo della sentenza, la Commissione violerebbe, al contempo, il principio della certezza del diritto.

-    Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, dovuta alla richiesta rivolta allo Stato membro concernente il recupero integrale dei contributi versati a partire dal 1998 - violazione dei principi di necessità e proporzionalità.

La richiesta della Commissione nei confronti della Germania, volta a ottenere la restituzione completa da parte del ricorrente dei contributi versati fin dal 1998, risulterebbe sproporzionata, dal momento che non tiene conto del fatto che, per volere dei soci, il ricorrente ha sostenuto determinati costi finalizzati al mantenimento della capacità degli impianti, rimasti a suo carico.

-    Nono motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per aver accertato che i contributi volti all'attuazione di misure di risanamento dei siti contaminati debbano essere qualificati come aiuto di Stato.

I contributi impiegati per il risanamento dei siti contaminati compenserebbero uno svantaggio di tipo strutturale subito dal ricorrente per l'assegnazione ex lege di siti contaminati da parte del Land della Renania-Palatinato e, pertanto, non costituirebbero un aiuto di Stato.

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