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Sentenza del Tribunale del 20 maggio 2015 – Yuanping Changyuan Chemicals/Consiglio

(Causa T-310/12) 1

(«Dumping – Importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Cina – Dazio antidumping definitivo – Industria comunitaria – Determinazione del danno – Articolo 9, paragrafo 4, articolo 14, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n°1225/2009 – Obbligo di motivazione – Diritto di presentare osservazioni – Articolo 20, paragrafo 5, del regolamento n°1225/2009»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (Yuan Ping City, Xin Zhou, Cina) (rappresentante: V. Akriditis, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J. P. Hix, agente, assistito inizialmente da N. Chesaites, barrister, e G. Berrisch, avvocato, successivamente da D. Geradin, avvocato)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, del 12 aprile 2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese (GU L 106, pag. 1).

Dispositivo

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, del 12 aprile 2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese è annullato nella parte in cui riguarda la Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Yuanping Changyuan Chemicals Co., escluse quelle causate a quest’ultima dall’intervento della Commissione europea.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Yuanping Changyuan Chemicals Co. a causa del suo intervento.

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1 GU C 273 dell’8.9.2012.