Sentenza del Tribunale 14 settembre 2011 - Olive Line International / UAMI - Knopf (O-live)
["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo O-live - Nome commerciale anteriore Olive line - Impedimento relativo alla registrazione - Art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 207/2009] - Diritto di vietare l'uso di un marchio più recente - Rischio di confusione - Art. 7 della legge spagnola sui marchi e art. 8, n. 1, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, del regolamento n. 207/2009]"]
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Olive Line International, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: P. Koch Moreno, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Schäffner e B. Schmidt, agenti)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Reinhard Knopf (Malsch, Germania) (rappresentante: W. Weber, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 26 settembre 2007 (caso R 1478/2006-2), relativa ad un'opposizione tra la Olive Line International, SL, ed il sig. Reinhard Knopf.
Dispositivo
La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 26 settembre 2007 (caso R 1478/2006-2) è annullata.
L'UAMI è condannato alle spese
Il sig. Reinhard Knopf sopporterà le proprie spese.
____________1 - GU C 51 del 23.2.2008.