Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 14 settembre 2011 – Olive Line International / UAMI – Knopf (O-live)
(causa T‑485/07)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo O live – Nome commerciale anteriore Olive line – Impedimento relativo alla registrazione – Art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 207/2009] – Diritto di vietare l’uso di un marchio più recente – Rischio di confusione – Art. 7 della legge spagnola sui marchi e art. 8, n. 1, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, del regolamento n. 207/2009]»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella prassi commerciale – Presupposti – Interpretazione alla luce del diritto comunitario – Valutazione alla luce dei criteri stabiliti dal diritto nazionale che disciplinano il segno fatto valere (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 4) (v. punti 49-51)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella prassi commerciale (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 4) (v. punti 67, 103-107)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 26 settembre 2007 (procedimento R 1478/2006-2), relativa ad un’opposizione tra la Olive Line International, SL, ed il sig. Reinhard Knopf. |
Dispositivo
1) | | La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 26 settembre 2007 (procedimento R 1478/2006‑2) è annullata |
2) | | L’UAMI è condannato alle spese. |
3) | | Il sig. Reinhard Knopf sopporterà le proprie spese. |