Language of document : ECLI:EU:T:2011:467





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 14 settembre 2011 – Olive Line International / UAMI – Knopf (O-live)

(causa T‑485/07)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo O live – Nome commerciale anteriore Olive line – Impedimento relativo alla registrazione – Art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 207/2009] – Diritto di vietare l’uso di un marchio più recente – Rischio di confusione – Art. 7 della legge spagnola sui marchi e art. 8, n. 1, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, del regolamento n. 207/2009]»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella prassi commerciale – Presupposti – Interpretazione alla luce del diritto comunitario – Valutazione alla luce dei criteri stabiliti dal diritto nazionale che disciplinano il segno fatto valere (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 4) (v. punti 49-51)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella prassi commerciale (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 4) (v. punti 67, 103-107)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 26 settembre 2007 (procedimento R 1478/2006-2), relativa ad un’opposizione tra la Olive Line International, SL, ed il sig. Reinhard Knopf.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 26 settembre 2007 (procedimento R 1478/2006‑2) è annullata

2)

L’UAMI è condannato alle spese.

3)

Il sig. Reinhard Knopf sopporterà le proprie spese.