Language of document : ECLI:EU:T:2003:32

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

13 febbraio 2003 (1)

«PTOM - Ricorso per risarcimento danni - Obbligo di pubblicità e di controllo - Nesso di causalità»

Nella causa T-333/01,

Karl L. Meyer, residente in Uturoa (Polinesia francese), rappresentato dall'avv. J.-D. des Arcis, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M.-J. Jonczy e dal sig. B. Martenczuk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto dal ricorrente a causa di pretese violazioni di doveri d'ufficio commesse dalla Commissione in sede di applicazione delle decisioni relative all'associazione dei paesi e territori d'oltremare,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITA' EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 ottobre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Associazione dei PTOM alla Comunità

1.
    In forza dell'art. 3, n. 1, lett. r), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett s), CE], l'azione della Comunità comporta l'associazione dei paesi e territori d'oltremare («PTOM»), «intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale».

2.
    La Polinesia francese fa parte dei PTOM.

3.
    Sulla base dell'art. 136 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 187 CE), il Consiglio ha adottato la decisione 30 giugno 1986, 86/283/CEE, relativa all'associazione dei PTOM alla Comunità economica europea (GU L 175, pag. 1; in prosieguo: la «decisione PTOM 1986»).

4.
    Il Consiglio ha in seguito adottato numerose decisioni relative all'associazione dei PTOM alla Comunità. Il 25 luglio 1991 la detta istituzione ha adottato la decisione 91/482/CEE (GU L 263, pag. 1) e, il 27 novembre 2001, la decisione 2001/822/CE (GU L 314, pag. 1) (in prosieguo, insieme alla decisione PTOM 1986: le «decisioni PTOM»).

Fatti all'origine della controversia e procedimento

5.
    Il ricorrente gestisce una piantagione di frutta tropicale sull'isola di Raiatea, nella Polinesia francese. Al fine di provvedere al finanziamento della sua attività, tra il 1985 e il 1989 egli stipulava presso una banca locale, la banca Socredo, vari mutui. La banca in questione applicava ai prestiti del ricorrente tassi d'interesse varianti tra il 7 e il 12%.

6.
    L'esecuzione dei mutui dava luogo a controversie conclusesi con due sentenze della Cour d'appel de Papeete (Corte d'appello di Papeete) pronunciate in data 12 maggio 1999. Nella prima causa (sentenza n. 303) la Cour d'appel ha condannato il ricorrente a pagare alla banca Socredo una somma pari a EUR 537 191 per i mutui controversi. Nella seconda causa (sentenza n. 302) essa ha constatato l'esistenza di un illecito professionale commesso dalla banca Socredo e ha condannato quest'ultima a pagare al ricorrente una somma pari a EUR 15 093. In seguito, il ricorrente ha dichiarato fallimento ed è stato ammesso, il 5 maggio 2000, al beneficio del «redressement judiciaire simplifié» (amministrazione controllata semplificata).

7.
    Il ricorrente, ritenendo che avrebbe dovuto beneficiare, per i suoi mutui, di un tasso d'interesse agevolato del 3% sovvenzionato dalla Banca europea per gli investimenti (in prosieguo: la «BEI»), e che la condanna al pagamento di EUR 537 191 avrebbe così potuto essere evitata, con atto introduttivo registrato presso la cancelleria del Tribunale il 28 dicembre 2001 ha proposto il ricorso in esame contro la Commissione ed il Consiglio.

8.
    Con ordinanza 5 luglio 2002, il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile nella parte in cui era diretto contro il Consiglio.

9.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Esso ha rivolto al ricorrente un quesito scritto, al quale quest'ultimo ha risposto il 29 luglio 2002.

10.
    Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza che ha avuto luogo il 23 ottobre 2002.

Conclusioni delle parti e domanda di produzione di documenti

11.
    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso giustificato e ricevibile;

-    dichiarare che la Commissione ha commesso un illecito concretizzatosi in gravi inadempimenti e in un'illecita omissione relativa ai suoi obblighi di esecuzione e di vigilanza sulla corretta applicazione delle decisioni PTOM nella Polinesia francese;

-    dichiarare che essa ha altresì violato i principi di buona amministrazione e di buona fede;

-    dichiarare che la Commissione ha commesso un illecito fornendo false informazioni al Parlamento europeo per quanto riguarda l'origine dei fondi mutuati dalla banca Socredo e i diritti del ricorrente che derivano dalle decisioni PTOM aventi efficacia diretta;

-    dichiarare che tali irregolarità hanno provocato al ricorrente danni che la Commissione deve risarcire;

-    fissare al ricorrente un termine di dodici mesi per fornire una stima del risarcimento da lui richiesto;

-    condannare la Commissione alle spese.

12.
    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-    tenuto conto del carattere manifestamente irricevibile o infondato del ricorso, statuire con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 111 del regolamento di procedura;

-    in ogni caso, dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, infondato, e

-    condannare il ricorrente alle spese.

13.
    Nella sua replica il ricorrente fa riferimento alla risposta data dalla Commissione il 7 luglio 2000 alla petizione n. 811/99, che egli ha presentato al Parlamento europeo, secondo la quale, «alla luce delle informazioni di cui dispone la Commissione (confermate dalla BEI), i prestiti concessi dalla banca Socredo al ricorrente non beneficiavano di un finanziamento a titolo del FED, né provenivano dalle risorse proprie della BEI». Il ricorrente ha chiesto che i documenti contenenti tali informazioni vengano trasmessi al Tribunale.

14.
    La Commissione chiede al Tribunale di non accogliere la domanda di produzione di documenti.

Sulla ricevibilità

15.
    Senza sollevare formalmente un'eccezione di irricevibilità, la Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile per vari motivi. Essa afferma, in primo luogo, che il ricorso non risponde ai requisiti minimi di chiarezza e precisione richiesti dall'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale. Il ricorso non consentirebbe di capire quali siano gli atti o le omissioni contestati alla Commissione, e quale sarebbe il danno concreto che il ricorrente avrebbe subìto come conseguenza di tali atti o omissioni.

16.
    Il Tribunale rileva che il ricorso, benché confuso, consente tuttavia di individuare due comportamenti asseritamente illeciti da parte della Commissione, i quali, ad avviso del ricorrente, gli avrebbero cagionato un danno, e che consisterebbero, da una parte, nella pretesa mancata informazione dagli operatori economici sul contenuto delle decisioni PTOM e nella pretesa assenza di controlli e di vigilanza sull'applicazione delle decisioni PTOM, e, dall'altra, nella pretesa comunicazione di informazioni false al Parlamento europeo.

17.
    Si deve peraltro rilevare che la Commissione ha presentato un controricorso relativo a queste due censure.

18.
    Il ricorso permette inoltre di individuare la portata del danno asseritamente causato dai comportamenti addebitati alla Commissione. Il ricorrente sostiene infatti che tali comportamenti gli hanno impedito di beneficiare, per i mutui contratti presso la banca Socredo, di un tasso d'interesse agevolato del 3%, sovvenzionato dalla BEI.

19.
    Da quanto precede risulta che il ricorso risponde ai requisiti minimi di chiarezza e precisione richiesti dall'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale.

20.
    In secondo luogo, la Commissione sostiene che, nelle sue conclusioni, il ricorrente chiederebbe in sostanza al Tribunale di fornire pareri consultivi sulla correttezza delle azioni della Commissione. Orbene, il Tribunale non sarebbe competente a fornire tale tipo di pareri (ordinanza del Tribunale 10 aprile 2000, causa T-361/99, Meyer/Commissione, Racc. pag. II-2031, punto 9).

21.
    Tale argomento dev'essere respinto. Dal ricorso emerge infatti che il ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare l'illiceità dei comportamenti addebitati alla Commissione, e di condannare la Commissione a risarcirlo per i danni causati da tali comportamenti.

22.
    In terzo luogo, la Commissione afferma che, in base a quanto l'atto introduttivo lascia intravedere dell'oggetto del ricorso, tale oggetto sembra riguardare esattamente le medesime censure fatte già valere dal ricorrente nell'ambito della causa T-361/99, che ha dato origine alla citata ordinanza Meyer/Commissione. Orbene, tale ordinanza avrebbe acquisito l'autorità di giudicato.

23.
    A tale riguardo, il Tribunale ricorda che l'autorità del giudicato di una decisione del giudice comunitario che respinge un ricorso può ostare alla ricevibilità di un secondo ricorso se i due ricorsi riguardano le stesse parti, hanno lo stesso oggetto e sono basati sugli stessi motivi (v. sentenza del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-162/94, NMB France e a./Commissione, Racc. pag. II-427, punto 37 e giurisprudenza citata).

24.
    La causa in esame e la causa T-361/99 riguardano le stesse parti e hanno lo stesso oggetto. Infatti, nelle due cause, il medesimo ricorrente mira ad ottenere un risarcimento da parte della Commissione. Inoltre le due cause sono basate, almeno in parte, sugli stessi motivi, vale a dire i mutui del ricorrente presso la banca Socredo e l'assenza di controlli da parte della Commissione sull'applicazione delle decisioni PTOM.

25.
    Si deve tuttavia rilevare che, nella causa T-361/99, il Tribunale non è entrato nel merito. La causa è stata infatti dichiarata manifestamente irricevibile.

26.
    Ora, l'autorità di giudicato riguarda unicamente le questioni di fatto e di diritto che sono state effettivamente o necessariamente decise dalla pronuncia giudiziale di cui trattasi (sentenze della Corte 19 febbraio 1991, causa C-281/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I-347, punto 14, e 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij NV e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punto 44; v. anche ordinanze della Corte 1° aprile 1987, cause riunite 159/84, 267/84, 12/85 e 264/85, Ainsworth e a./Commissione, Racc. pag. 1579, punto 2, e 28 novembre 1996, causa C-277/95 P, Lenz/Commissione, Racc. pag. I-6109, punto 50).

27.
    Dal momento che, nell'ambito della causa T-361/99, il Tribunale non si è pronunciato su nessun punto in fatto o in diritto con una decisione che potrebbe vincolarlo nel contesto del presente procedimento, l'argomento vertente sull'autorità del giudicato dev'essere respinto.

28.
    In quarto luogo, la Commissione fa notare che il motivo originario del ricorrente sembra vertere sui mutui che la banca Socredo gli ha concesso negli anni '80. Poiché il ricorrente contesterebbe alla Commissione l'assenza di controlli o di vigilanza sul diritto comunitario durante questo periodo, il ricorso sarebbe prescritto in conformità all'art. 43 dello Statuto della Corte.

29.
    A tale riguardo, il Tribunale rileva che il ricorrente afferma di aver scoperto solo nel 1997 la causa del danno relativo ai mutui da lui contratti tra il 1985 ed il 1989. Inoltre, il ricorrente non addebita alla Commissione solo l'assenza di controlli e di vigilanza sul diritto comunitario nel momento in cui egli ha contratto certi mutui presso la banca Socredo. Egli accusa altresì la Commissione di aver trasmesso false informazioni al Parlamento europeo in risposta ad una petizione presentata dal ricorrente. Ora, tale comunicazione al Parlamento europeo è avvenuta il 7 luglio 2000.

30.
    Poiché è di cinque anni il termine per l'introduzione di un ricorso per risarcimento, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Corte, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 46 dello stesso Statuto, occorre pertanto respingere anche questo argomento.

31.
    Da tutto quanto precede risulta che il ricorso è ricevibile.

Nel merito

32.
    Il Tribunale ricorda che, nell'ambito di un ricorso fondato sull'art. 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE) in combinato disposto con l'art. 215 del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE), il ricorrente è tenuto a provare non solo l'illiceità del comportamento addebitato all'istituzione considerata e il carattere effettivo del danno, ma anche l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento illecito e il danno lamentato (sentenze della Corte 17 dicembre 1981, cause riunite 197/80-200/80, 243/80, 245/80 e 247/80, Ludwigshafener Walzmühle e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3211, punto 18, e 14 gennaio 1993, causa C-257/90, Italsolar/Commissione, Racc. pag. I-9, punto 33; sentenze del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-175/94, International Procurement Services/Commissione, Racc. pag. II-729, punto 44, e 27 giugno 2000, causa T-72/99, Meyer/Commissione, Racc. pag. II-2521, punto 49). Quanto a quest'ultima condizione, secondo la costante giurisprudenza, il danno deve derivare in modo sufficientemente diretto dal comportamento censurato (sentenza della Corte 4 ottobre 1979, cause riunite 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier frères e a./Consiglio, Racc. pag. 3091, punto 21; sentenze International Procurement Services/Commissione, cit., punto 55, e Meyer/Commissione, cit., punto 49).

33.
    Il ricorrente addebita alla Commissione due comportamenti. In primo luogo, la Commissione non avrebbe rispettato il suo dovere di informare gli operatori economici e il suo dovere di controllare e sorvegliare l'applicazione delle decisioni PTOM nella Polinesia francese. In secondo luogo, la Commissione avrebbe fornito false informazioni al Parlamento europeo dichiarando, in risposta alla petizione n. 811/99, presentata dal ricorrente, che fondi appartenenti alla banca Socredo erano all'origine dei mutui che il ricorrente aveva contratto presso tale banca. Questa banca avrebbe infatti ricevuto capitali dalla BEI per finanziare il progetto del ricorrente.

34.
    Per quanto riguarda il danno subìto ed il nesso di causalità tra i comportamenti denunciati e questo danno, il ricorrente spiega che, se tali comportamenti non ci fossero stati, per i mutui contratti presso la banca Socredo egli avrebbe beneficiato di un tasso d'interesse agevolato del 3%, sovvenzionato dalla BEI, invece del tasso che gli è stato applicato, che varia tra il 7 ed il 12%.

35.
    Il Tribunale ritiene che occorra in primo luogo valutare se il danno lamentato dal ricorrente derivi in maniera sufficientemente diretta dai comportamenti addebitati alla Commissione. Alla luce degli argomenti invocati dal ricorrente, l'esistenza di un tale nesso di causalità potrebbe essere riconosciuta solo se il ricorrente dimostrasse che i comportamenti della Commissione gli hanno effettivamente impedito di beneficiare, per i mutui contratti presso la banca Socredo, di un tasso d'interesse del 3%, sovvenzionato da fondi comunitari.

36.
    Quanto al primo comportamento contestato alla Commissione, il ricorrente sostiene che, se quest'ultima avesse correttamente informato gli operatori economici del contenuto delle decisioni PTOM, e se essa avesse correttamente vigilato sulle autorità locali e sulla banca Socredo, egli avrebbe potuto beneficiare di un tasso d'interesse del 3%, sovvenzionato dalla BEI.

37.
    Il Tribunale tuttavia osserva che questo argomento può servire a dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato e il danno lamentato solo se il ricorrente prova che, nel momento in cui ha contratto i mutui, egli aveva diritto alla relativa sovvenzione comunitaria.

38.
    A tale riguardo, nel suo ricorso, il ricorrente richiama l'art. 125 della decisione PTOM 1986.

39.
    Si deve però constatare che il ricorrente ha stipulato contratti di mutuo presso la banca Socredo per provvedere al finanziamento della sua attività di gestione di una piantagione di frutta tropicale. Ora, l'art. 125 della decisione PTOM 1986, al quale il ricorrente si riferisce, non menziona i progetti agricoli tra i progetti che possono essere finanziati con fondi comunitari. La Cour d'appel di Papeete, nella sua sentenza 12 maggio 1999, n. 303, pronunciata in una causa tra il ricorrente e la banca Socredo, ha del resto dichiarato che secondo le clausole dei contratti che la banca Socredo ha stipulato con la BEI nell'ambito della decisione PTOM 1986, le attività rientranti nel settore agricolo non erano «beneficiarie» o, in altri termini, non potevano godere di un prestito della Socredo finanziato con i fondi concessi, a tasso ridotto, dalla BEI.

40.
    Interpellato su questo punto nel corso dell'udienza, il ricorrente ha esplicitamente riconosciuto che, nel momento in cui ha contratto i mutui in esame, non esistevano disposizioni di diritto comunitario che gli attribuissero un diritto ad un contributo comunitario.

41.
    Pertanto, il ricorrente non può sostenere che vi sia un nesso causale tra il danno che avrebbe subìto e la mancanza di informazioni o l'assenza di vigilanza imputabile alla Commissione in sede di applicazione delle decisioni PTOM. Egli, infatti, non ha dimostrato che, in mancanza del comportamento addebitato alla Commissione, avrebbe beneficiato di un tasso d'interesse del 3%, sovvenzionato da fondi comunitari, per i mutui contratti con la banca Socredo tra il 1985 ed il 1989.

42.
    Ne consegue che il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità tra il primo comportamento addebitato alla Commissione e il danno lamentato.

43.
    Quanto al secondo comportamento lamentato, il ricorrente spiega che la Commissione ha fornito false informazioni al Parlamento europeo dichiarando, in risposta alla petizione n. 811/99, presentata dal ricorrente, che fondi appartenenti alla banca Socredo erano all'origine dei mutui che il ricorrente ha contratto presso tale banca. Ora, la comunicazione di informazioni errate da parte dell'amministrazione comunitaria costituirebbe una violazione dei doveri d'ufficio (sentenze della Corte 28 maggio 1970, cause riunite 19/69, 20/69, 25/69 e 30/69, Richez-Parise e a./Commissione, Racc. pag. 325, e 4 febbraio 1975, causa 169/73, Compagnie continentale France/Consiglio, Racc. pag. 117).

44.
    Tuttavia si deve constatare che il ricorrente non prova l'esistenza di un nesso di causalità tra questo comportamento ed il danno che avrebbe subìto. Infatti, anche se la Commissione avesse comunicato false informazioni al Parlamento europeo il 7 luglio 2000, il ricorrente non spiega come tale comportamento avrebbe potuto causargli un danno in relazione ai mutui contratti tra il 1985 e il 1989. Di conseguenza, la domanda di produzione di documenti (v. sopra, punto 13), che è diretta unicamente a far accertare l'illiceità del comportamento contestato, non deve essere accolta.

45.
    Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che il danno lamentato dal ricorrente nel suo ricorso - vale a dire il fatto di essere vincolato da contratti di mutuo a tassi che variano tra il 7% e il 12% invece del 3% - non è imputabile alla Commissione. Il danno subito deriva direttamente ed esclusivamente dal fatto che il ricorrente ha volontariamente accettato i tassi proposti dalla banca Socredo per i mutui contratti con tale banca tra il 1985 ed il 1989 (v., in tal senso, sentenza International Procurement Services/Commissione, cit., punti 56 e 57).

46.
    Poiché il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati alla Commissione e il danno lamentato, il ricorso in esame deve essere respinto.

Sulle spese

47.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    Il ricorrente è condannato alle spese.

Lenaerts
Azizi
Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 febbraio 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts


1: Lingua processuale: il francese.