Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 12 gennaio 2021 – Uniqa Versicherungen AG / VU
(Causa C-18/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Uniqa Versicherungen AG
Resistente: VU
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 20 e 26 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento 1 , debbano essere interpretati nel senso che tali disposizioni ostino a che il termine di 30 giorni per la presentazione di un’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea stabilito dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento medesimo sia interrotto come previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, del Bundesgesetz betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 in der Justiz (legge federale austriaca sulle misure di accompagnamento relative al COVID-19 nel settore giudiziario), il quale dispone che, nei procedimenti in materia civile, tutti i termini processuali decorrenti a seguito di un evento verificatosi successivamente al 21 marzo 2006 oppure quelli non ancora scaduti a tale data siano interrotti fino alla scadenza del 30 aprile 2020, riprendendo a decorrere dal 1° maggio 2020.
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1 GU 2006, L 399, pag. 1.