Language of document : ECLI:EU:T:1999:11

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

28 gennaio 1999 (1)

«Ricorso per risarcimento — Responsabilità extracontrattuale — Aiuti concessi da uno Stato — Comunicazione alla denunciante della decisione indirizzata allo Stato membro interessato — Ritardo — Danno materiale e morale — Nesso di causalità»

Nella causa T-230/95,

Bretagne Angleterre Irlande (BAI), società di diritto francese, con sede in Roscoff (Francia), con l'avv. Jean-Michel Payre, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gérard Rozet, consigliere giuridico, e Anders Christian Jessen, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto al risarcimento del danno che la ricorrente assume di aver subito in conseguenza del ritardo con il quale la Commissione le ha comunicato il testo della sua decisione 7 giugno 1995, che chiude la procedura avviata ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE, relativa ad aiuti a favore di Ferries Golfo de Vizcaya SA,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),

composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, C.W. Bellamy, R.M. Moura Ramos, J. Pirrung e P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 giugno 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine del ricorso

1.
    La ricorrente ha in gestione da vari anni, con la denominazione commerciale di «Brittany Ferries», una linea di navigazione marittima tra i porti di Plymouth, nel Regno Unito, e Santander, in Spagna. Con lettera 21 settembre 1992 essa inoltrava una denuncia alla Commissione per informarla delle ingenti sovvenzioni che sarebbero state concesse dal consiglio provinciale di Vizcaya e dal governo basco alla Ferries Golfo de Vizcaya SA, società di diritto spagnolo costituita dalla Vapores Surdíaz Bilbao, SA, società di diritto spagnolo, e dalla P&O European Ferries (Portsmouth) Ltd, società britannica, per gestire, dal marzo 1993, una linea regolare di navigazione tra i porti di Portsmouth e Bilbao.

2.
    La denunciante comunicava quindi alla Commissione vari elementi informativi in suo possesso, relativamente all'accordo che doveva essere stipulato fra la Ferries Golfo de Vizcaya e le autorità basche, avente ad oggetto la sovvenzione, nel corso dei primi tre anni di esercizio, per la messa in funzione della linea Bilbao-Portsmouth. Inoltre, essa chiedeva formalmente alla Commissione di avviare un procedimento ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato CE.

3.
    L'11 febbraio 1993 la ricorrente trasmetteva alla Commissione alcune osservazioni complementari in merito agli aiuti concessi alla Ferries Golfo de Vizcaya, nelle

quali insisteva sull'urgente necessità di avviare la procedura di esame richiesta nella sua denuncia, tenuto conto dell'imminente entrata in funzione dei servizi di trasporto della linea Bilbao-Portsmouth. Al riguardo, essa precisava che tale linea si trovava in concorrenza diretta con quella da essa gestita e che la sua apertura, alle condizioni concordate con le autorità spagnole, era pertanto atta a danneggiare gravemente i suoi interessi economici.

4.
    Il 29 settembre 1993 la Commissione decideva di avviare il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato. Alla luce delle informazioni che le erano state trasmesse, la Commissione accertava che l'aiuto finanziario concesso alla Ferries Golfo de Vizcaya costituiva un aiuto statale ai sensi dell'art. 92 del Trattato e che esso non soddisfaceva le condizioni per essere dichiarato compatibile con il mercato comune. Con lettera 13 ottobre 1993, la suddetta decisione veniva notificata al governo spagnolo, il quale veniva invitato a confermare che avrebbe sospeso ogni versamento a titolo del programma di aiuti in questione fino all'adozione della decisione definitiva della Commissione, nonché a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutti i dati necessari per la valutazione di questo programma.

5.
    La decisione di avviare un procedimento concernente gli aiuti concessi dalla Spagna alla Ferries Golfo de Vizcaya costituiva oggetto di una comunicazione della Commissione agli altri Stati membri e alle altre parti interessate, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 1994, C 70, pag. 5) al fine di consentire loro di presentare le proprie osservazioni.

6.
    Non avendo ottenuto alcuna informazione precisa in merito all'evoluzione del procedimento, il 28 febbraio 1995 la ricorrente invitava formalmente la Commissione, ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato, ad adottare una decisione definitiva.

7.
    Con lettere 12 e 16 giugno 1995, la ricorrente chiedeva alla Commissione di comunicarle il testo della decisione adottata nel procedimento, che non le era ancora stato ufficialmente notificato. La sua preoccupazione era conseguente al fatto che la stampa spagnola aveva dato notizia dell'adozione di una decisione definitiva della Commissione in questa pratica, a seguito della stipulazione di un nuovo accordo tra la Ferries Golfo di Vizcaya e le autorità regionali. Stando alle informazioni pubblicate dalla stampa, tale accordo era analogo a quello del 1992. Le autorità spagnole si impegnavano ad acquistare dal suo concorrente un numero ragguardevole di biglietti di viaggio per un periodo di tre anni, il che le avrebbe permesso di compensare le perdite riportate al di fuori dell'alta stagione. La ricorrente desiderava quindi essere messa al corrente dei provvedimenti che la Commissione intendeva adottare nei confronti del nuovo accordo.

8.
    Con telecopia 19 giugno 1995, gli uffici della Commissione trasmettevano alla ricorrente il comunicato stampa 7 giugno 1995, IP/95/579, impegnandosi a farle pervenire quanto prima il testo della decisione. Nel comunicato stampa la

Commissione annunciava di aver deciso, quello stesso giorno, di chiudere il procedimento relativo agli aiuti a favore della Ferries Golfo di Vizcaya. In esso era riportata una sintesi della motivazione della decisione, da cui risultava, tra l'altro, che l'accordo tra le autorità e il vettore spagnolo era stato modificato in modo da tener conto delle critiche della Commissione. Quest'ultima si dichiarava quindi persuasa che alla Ferries Golfo di Vizcaya non era stato accordato alcun aiuto statale. La decisione riferita in tale comunicato stampa veniva notificata al governo spagnolo con lettera 11 luglio 1995.

9.
    Il 21 giugno 1995 la ricorrente riceveva il comunicato stampa e ribadiva di essere in attesa del testo della decisione della Commissione al quale il comunicato faceva riferimento. In risposta, gli uffici della Commissione, dopo aver precisato che la decisione sarebbe stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nel corso delle settimane successive, confermavano che le avrebbero fatto pervenire una copia del testo non appena possibile.

10.
    Stando così le cose, il 28 novembre 1995, data alla quale il testo della decisione non le era ancora stato trasmesso né era stato pubblicato, la ricorrente inviava per posta l'atto introduttivo del presente ricorso. Tuttavia, a causa degli scioperi verificatisi in quel periodo nel servizio postale in Francia, il detto ricorso veniva registrato nella cancelleria del Tribunale solo il 18 dicembre 1995.

11.
    Nel frattempo, la decisione della Commissione 7 giugno 1995 veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 1° dicembre 1995 (GU C 321, pag. 4). L'8 dicembre 1995 gli uffici della Commissione provvedevano ad inviare per telecopia alla ricorrente il testo della decisione pubblicata.

12.
    Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 1° febbraio 1996, la ricorrente proponeva quindi un secondo ricorso, iscritto nel ruolo con il numero T-14/96, tendente all'annullamento della decisione della Commissione che chiude la procedura di esame relativa agli aiuti a favore di Ferries Golfo di Vizcaya.

13.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha disposto l'apertura della fase orale. Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti rivolti dal Tribunale all'udienza del 16 giugno 1998.

Conclusioni delle parti

14.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    condannare la Commissione a risarcire il danno che essa ha subito per via del ritardo con il quale la decisione 7 giugno 1995 le è stata comunicata;

—    impartire alle parti un termine entro il quale trasmettere al Tribunale l'importo del risarcimento determinato di comune accordo, oppure, in

mancanza di accordo, un termine entro il quale far pervenire le loro conclusioni sulla quantificazione del danno;

—    condannare la Commissione alle spese.

15.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso per risarcimento presentato dalla ricorrente;

—    condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Argomenti delle parti

16.
    La ricorrente sostiene, in sostanza, che la Commissione ha commesso un negligenza atta a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del Trattato, astenendosi dal portare immediatamente a conoscenza della ricorrente i termini della decisione adottata a seguito della denuncia che essa aveva inoltrato, nonostante le varie richieste e una lettera di diffida.

17.
    La ricorrente ritiene che il ritardo con il quale la Commissione le ha trasmesso la decisione adottata il 7 giugno 1995 e notificata al governo spagnolo l'11 luglio 1995 sia abnorme. La circostanza che il testo della decisione non fosse disponibile in tutte le lingue della Comunità non potrebbe costituire una valida giustificazione per un tale ritardo. Essa fa valere, da un lato, che gli argomenti relativi alle carenze manifeste esistenti nel funzionamento interno degli uffici di un'istituzione non sono riconosciuti fondati dalla giurisprudenza (sentenza della Corte 22 maggio 1985, causa 13/83, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. 1513) e, dall'altro, che il testo della decisione era sicuramente disponibile in lingua spagnola, essendo stato notificato allo Stato membro interessato. La ricorrente ritiene peraltro che esso avrebbe dovuto essere disponibile in lingua francese, lingua con la quale il procedimento era stato avviato. A suo parere, la mancanza di una giustificazione accettabile dimostra come la Commissione si sia intenzionalmente astenuta dal trasmetterle la sua decisione definitiva, pur non essendovi alcun ostacolo di fatto e pur avendola trasmessa alle altre parti del procedimento.

18.
    Essa fa valere che tale comportamento negligente ad opera della Commissione le ha impedito di contestare entro il più breve termine la validità della decisione controversa, non conoscendone la motivazione (sentenza della Corte 6 luglio 1988, causa 236/86, Dillinger Hüttenwerke/Commissione, Racc. pag. 3761, punto 14). Infatti, sarebbe stato indispensabile a tal fine che essa disponesse del testo integrale della decisione della Commissione, anziché di un semplice comunicato stampa riassuntivo della medesima. Essa fa rilevare che, per poter appurare che tale

comunicato riportava la parte sostanziale della detta decisione, come ha affermato la Commissione nel suo controricorso, le sarebbe stato necessario avere a disposizione il relativo testo, cosa che, per l'appunto, non si è verificata. Orbene, per impugnare la decisione, sarebbe stato necessario conoscerne la motivazione e soprattutto appurare i motivi per i quali la Commissione aveva ritenuto che il nuovo accordo stipulato tra le autorità spagnole e la Ferries Golfo di Vizcaya non contenesse alcun elemento di aiuto statale.

19.
    Ál riguardo, nella sua memoria di replica la ricorrente sottolinea come la Commissione non abbia ancora dato seguito alla sua lettera 21 dicembre 1995, con la quale le aveva richiesto la trasmissione del testo del nuovo accordo, ritenendo che la portata della decisione emanata dalla Commissione non potesse essere compresa né valutata senza il testo di tale accordo.

20.
    La ricorrente precisa che il comportamento che essa rimprovera alla Commissione le ha cagionato un danno certo e grave, consistente nella circostanza che la sua nuova ed unica concorrente, la Ferries Golfo di Vizcaya, avrebbe potuto continuare a ricevere illegittimamente aiuti che le consentirebbero di consolidare la propria posizione sul mercato. Poiché soltanto i primi tre esercizi sarebbero previsti in passivo, e supponendo che la Ferries Golfo di Vizcaya venga un giorno obbligata a restituire le sovvenzioni illegittimamente accordatele, essa avrebbe potuto approfittare dei tempi procedurali per consolidarsi sul mercato ed acquisire una clientela stabile. Il ritardo di vari mesi con cui la Commissione ha reso edotta la ricorrente della sua decisione definitiva avrebbe dilazionato per un periodo di tempo corrispondente la possibilità di quest'ultima di far cessare la concorrenza anomala di cui è oggetto.

21.
    Quanto all'effettività del danno asserito, la ricorrente argomenta che la Commissione non può fondatamente sostenere che le due linee di navigazione marittima di cui trattasi non si trovino in concorrenza diretta e che essa non abbia conseguentemente subito alcun danno. In ogni caso, il danno da essa allegato non sarebbe quello risultante da una concorrenza irregolare, bensì quello risultante dal comportamento negligente della Commissione. Non comunicandole immediatamente e di propria iniziativa il testo della sua decisione, l'istituzione l'avrebbe trattata in maniera iniqua. Ancorché il danno così provocato dovesse essere soltanto morale, esso sarebbe nondimeno certo e risarcibile in conformità dei principi generali comuni degli ordinamenti degli Stati membri.

22.
    La ricorrente fa valere, inoltre, che in mancanza dell'accordo con il quale le autorità spagnole si sono impegnate a compensare le perdite connesse alla nuova linea marittima per un periodo minimo di tre anni tale linea non sarebbe stata istituita, dal momento che la domanda era insufficiente. Benché la decisione di avviare una procedura d'esame abbia teoricamente posto fine al versamento degli aiuti, la ricorrente sottolinea come la sua concorrente, come risulta dalla decisione 7 giugno 1995, si sia limitata ad accantonare una somma destinata alla restituzione delle prime sovvenzioni, senza però restituirla effettivamente. Il nuovo accordo

prevedrebbe il versamento degli aiuti alla Ferries Golfo di Vizcaya a partire dal 1995, talché il programma di aiuti sarebbe stato interrotto solo dal settembre 1993 al dicembre 1994, ossia per un anno e tre mesi.

23.
    La ricorrente segnala peraltro che l'ammontare del danno subito non può ancora essere determinato con precisione. Nella sua memoria di replica, essa fa valere che tale ammontare dipende in gran parte dall'esito del ricorso di annullamento da essa proposto avverso la decisione della Commissione che chiude il procedimento avviato a seguito della sua denuncia. Tuttavia, poiché il danno sarebbe certo, essa ritiene che il Tribunale sia in grado di statuire (sentenze della Corte 2 marzo 1977, causa 44/76, Eier-Kontor/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 393; 6 dicembre 1984, causa 59/83, Biovilac/CEE, Racc. pag. 4057, e 14 gennaio 1987, causa 281/84, Zuckerfabrik Bedburg e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 49). Incomberebbe alle parti di comunicare al Tribunale l'ammontare del risarcimento, determinato di comune accordo, oppure di fargli pervenire le loro conclusioni sulla quantificazione del danno entro il termine che sarà loro impartito (sentenza della Corte 27 marzo 1990, causa C-308/87, Grifoni/CEEA, Racc. pag. I-1203).

24.
    La Commissione sostiene, da parte sua, che il comunicato stampa e il testo in lingua francese della decisione adottata il 7 giugno 1995 sono stati trasmessi alla ricorrente senza indugio, considerata la disponibilità dei documenti di cui trattasi. Essa ritiene che la ricorrente non possa fondatamente sostenere che la Commissione si sia comportata in modo illegittimo nei suoi confronti, così da far sorgere la responsabilità della Comunità.

25.
    Essa fa valere inoltre che la ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto idoneo a dimostrare, con sufficiente certezza, l'effettività del danno lamentato, o la sua imminenza e prevedibilità. La ricorrente non potrebbe quindi avvalersi della giurisprudenza costante che consente di adire la Corte per far accertare la responsabilità della Comunità per danni imminenti e prevedibili con sufficiente certezza, anche se il danno non può ancora essere determinato con precisione (sentenza della Corte 2 giugno 1976, cause riunite 56/74, 57/74, 58/74, 59/74 e 60/74, Kampffmeyer e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 711, e sentenza Grifoni/CEEA, citata).

26.
    La Commissione sottolinea come la ricorrente non sia riuscita a definire con chiarezza e precisione l'oggetto stesso del suo danno materiale, né ad individuare il danno morale fatto valere in via subordinata e accessoria. In ogni caso, essa contesta che la ricorrente abbia subito un qualsiasi danno.

27.
    La Commissione aggiunge che la ricorrente non ha nemmeno dimostrato che il danno allegato fosse riconducibile alla negligenza che asserisce da lei commessa. Il consolidamento sul mercato della Ferries Golfo di Vizcaya per mezzo di aiuti illegittimamente ricevuti potrebbe trovare la propria causa primaria solo nella decisione 7 giugno 1995, ammesso che ne venga dimostrata l'illegittimità, non anche

nell'asserito ritardo con il quale essa sarebbe stata comunicata alla ricorrente. Infatti, nell'indicare che la determinazione del danno asserito dipende dall'esito favorevole o sfavorevole del ricorso d'annullamento, la ricorrente stessa ammetterebbe l'insussistenza di un nesso di causalità diretto tra il ritardo addebitato alla Commissione e il danno in parola, la cui natura sarebbe necessariamente collegata allo stesso contenuto della decisione controversa.

28.
    La Commissione ritiene, infine, che ogni eventuale nesso causale sia stato annullato dal comportamento stesso della ricorrente, la quale avrebbe avuto fin dal 19 giugno 1995 una sufficiente conoscenza di tale decisione per far valere in giudizio i suoi diritti.

Giudizio del Tribunale

29.
    La responsabilità della Comunità ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del Trattato e dei principi generali ai quali tale disposizione rinvia dipende dalla sussistenza di un complesso di presupposti riguardanti l'illegittimità del comportamento contestato all'istituzione, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso causale tra tale comportamento e il danno allegato (sentenze della Corte 17 dicembre 1981, cause riunite 197/80, 198/80, 199/80, 200/80, 243/80, 245/80 e 247/80, Ludwigshafener Walzmühle e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3211, punto 18, e del Tribunale 16 luglio 1998, causa T-199/96, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. II-0000, punto 48).

30.
    Il presente ricorso è inteso al risarcimento di un danno che sarebbe stato causato alla ricorrente dal ritardo con il quale la decisione adottata dalla Commissione il 7 giugno 1995 le è stata comunicata. Conseguentemente, spetta alla ricorrente fornire la prova di un nesso causale tra l'illecito che si assume commesso dall'istituzione e il danno lamentato (v. sentenze della Corte 30 gennaio 1992, cause riunite C-363/88 e C-364/88, Finsider e a./Commissione, Racc. pag. I-359, punto 25; 16 settembre 1997, causa C-362/95 P, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4775, punto 31, e sentenza del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II-1739, punto 98).

31.
    La ricorrente fa valere, in via principale, un danno materiale che essa reputa certo e grave, benché non possa ancora essere determinato con precisione. In via subordinata e accessoria, essa fa valere un danno morale.

32.
    Essa chiarisce che il danno materiale risiede nella circostanza che le sia stato impedito di impugnare nei tempi più brevi la decisione adottata dalla Commissione nei confronti degli aiuti concessi alla Ferries Golfo di Vizcaya, circostanza che avrebbe consentito alla sua concorrente di consolidare la sua posizione sul mercato grazie agli aiuti illegittimamente ricevuti. La conseguenza del ritardo nella trasmissione della detta decisione sarebbe che essa non avrebbe avuto possibilità di presentare più precocemente un ricorso d'annullamento e di ottenere in tal modo la cessazione della concorrenza anomala di cui è oggetto.

33.
    Secondo la ricorrente, la determinazione dell'ammontare del danno da essa subito dipende dall'esito che sarà riservato al ricorso da essa proposto il 1° febbraio 1996 avverso la decisione 7 giugno 1995, nel senso che l'annullamento di questa decisione ad opera del Tribunale confermerebbe l'esistenza di un danno materiale. Poiché sarebbe stato possibile adire solo in ritardo il giudice comunitario, per via del comportamento della Commissione, la Ferries Golfo di Vizcaya avrebbe conseguentemente fruito di un sistema illegittimo di aiuti per sei mesi di troppo. Nel caso in cui il Tribunale rigettasse il suo ricorso d'annullamento, essa dovrebbe limitarsi alla richiesta di risarcimento di un danno morale.

34.
    Va constatato che la ricorrente non dimostra il ricorrere di un nesso di causalità tra il comportamento da essa addebitato alla Commissione e il danno materiale che asserisce di aver subito. Invero, emerge dal complesso dell'argomentazione svolta dalla ricorrente che l'elemento generatore del danno morale da essa allegato è la decisione adottata dalla Commissione il 7 giugno 1995, che consente alle autorità spagnole di versare determinati importi alla Ferries Golfo di Vizcaya, non anche il fatto che questa decisione le sia stata notificata sei mesi più tardi. Il ritardo con il quale la ricorrente ha presentato il suo ricorso d'annullamento, che sarebbe imputabile al comportamento della Commissione, ammesso che quest'ultimo possa considerarsi illecito, non può averle cagionato un danno materiale autonomo e distinto da quello che potrebbe derivare dalla decisione impugnata nella causa T-14/96. Questa decisione, che produce effetti continuati dalla data della sua adozione, è la causa necessaria di qualsiasi danno materiale eventualmente subito dalla ricorrente. Invero, se tale decisione non fosse stata adottata né posta in esecuzione, un ritardo nella comunicazione della posizione adottata dalla Commissione nei confronti degli aiuti controversi non avrebbe potuto ledere gli interessi patrimoniali della ricorrente, come quest'ultima sostiene.

35.
    Le considerazioni che precedono non risultano infirmate dall'argomentazione della ricorrente secondo la quale, ove la decisione le fosse stata trasmessa immediatamente, essa avrebbe potuto proporre il suo ricorso d'annullamento con sei mesi d'anticipo e adoperarsi in tal modo per limitare l'ammontare del danno che sostiene di aver subito. Occorre rilevare che il ragionamento della ricorrente presuppone che l'annullamento di questa decisione e l'eventuale rimborso degli aiuti, in esito ai procedimenti previsti dal diritto comunitario e da quello nazionale, non siano del tutto idonei a risarcirla del suo asserito danno materiale. Comunque sia, tenuto conto del carattere continuativo del danno lamentato, la ricorrente non può dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra il ritardo che essa pone a carico della Commissione e la quota parte di tale danno considerata irreparabile. E' sufficiente rilevare come tutti gli effetti prodottisi nel tempo a seguito della decisione adottata il 7 giugno 1995 siano conseguenza dell'esecuzione di quest'ultima, non anche di un eventuale ritardo nella sua comunicazione alla ricorrente.

36.
    Peraltro il Tribunale constata che la ricorrente non ha in nessun momento presentato un'istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata nell'ambito della causa T-14/96. Richiedendo la sospensione degli effetti della decisione 7 giugno 1995, essa avrebbe potuto ottenere una diminuzione del danno materiale allegato, fermo restando il suo onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti per la concessione di provvedimenti provvisori da parte del giudice comunitario.

37.
    Avendo il Tribunale concluso nel senso che il comportamento addebitato alla Commissione non è l'elemento generatore del danno materiale lamentato dalla ricorrente, occorre ancora accertare se tale comportamento le abbia causato un danno morale.

38.
    Occorre ricordare che, per ottenere la riparazione dell'asserito danno morale, la ricorrente deve dimostrare di aver subito un danno reale e certo. Pertanto essa non può, in via di principio, limitarsi a far valere l'asserita illiceità del comportamento della Commissione nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 21 marzo 1996, causa T-230/94, Farrugia/Commissione, Racc. pag. II-195, punto 46).

39.
    Non avendo la ricorrente addotto alcun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza e a determinare l'entità del suo danno morale, incombe ad essa quanto meno dimostrare che il comportamento censurato della Commissione fosse, per la sua gravità, atto a causarle un danno di questo tipo. Orbene, la ricorrente, pur reputando di essere stata trattata in maniera iniqua, si limita a far leva unicamente sulla propria concezione del trattamento che la Commissione riserva o dovrebbe riservare alle parti denuncianti nei procedimenti in materia di aiuti statali. Non essendo state individuate le circostanze oggettive che potrebbero avvalorare la sua asserzione relativa ad un presunto trattamento iniquo, l'esistenza del danno morale allegato dalla ricorrente non può considerarsi dimostrata.

40.
    Ne consegue che non viene soddisfatto, nel caso di specie, il complesso dei presupposti per il sorgere della responsabilità della Comunità nei confronti della ricorrente. Pertanto, senza necessità per il Tribunale di pronunciarsi sulla legittimità del comportamento addebitato alla Commissione, la domanda di risarcimento dev'essere respinta.

Sulle spese

41.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese, avendo la Commissione concluso in tal senso.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente è condannata alle spese.

Vesterdorf
Bellamy
Moura Ramos

Pirrung

Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 gennaio 1999.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: il francese.

Racc.