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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1° dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien - Austria) - Eva-Maria Painer / Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG

(Causa C-145/10) 

[Competenza giurisdizionale in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001- Art. 6, punto 1 - Pluralità di convenuti - Direttiva 93/98/CEE - Art. 6 - Tutela di fotografie - Direttiva 2001/29/CE - Art. 2 - Riproduzione - Utilizzo di un ritratto fotografico come modello per elaborare un identikit - Art. 5, n. 3, lett. d) - Eccezioni e limitazioni per le citazioni - Art. 5, n. 3, lett. e) - Eccezioni e limitazioni per fini di pubblica sicurezza - Art. 5, n. 5]

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Eva-Maria Painer

Convenuti: Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Handelsgericht Wien - Interpretazione dell'art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), degli artt. 1, n. 1, 5, n. 3, lett. d) ed e) nonché n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) - Pubblicazione di fotografie su diversi periodici, senza autorizzazione dell'autore e senza corretta citazione dello stesso - Competenza di un giudice a statuire su diversi ricorsi formulati nei confronti di una pluralità di convenuti per la medesima violazione del diritto d'autore e basati su fondamenti normativi sostanzialmente identici del diritto di due Stati membri - Violazione del diritto d'autore giustificata da obiettivi di pubblica sicurezza

Dispositivo

L'art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il mero fatto che domande formulate nei confronti di una pluralità di convenuti per violazioni del diritto d'autore di contenuto identico siano basate su fondamenti giuridici nazionali differenti in ogni Stato membro. Spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tutti gli elementi del fascicolo, la sussistenza del rischio di soluzioni incompatibili se dette domande fossero decise separatamente.

L'art. 6 della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, deve essere interpretato nel senso che un ritratto fotografico può essere protetto, in forza di tale disposizione, dal diritto d'autore alla condizione, che spetta al giudice nazionale verificare in ogni caso di specie, che un siffatto ritratto costituisca una creazione intellettuale dell'autore che ne riflette la personalità e si manifesta attraverso le scelte libere creative di quest'ultimo nella realizzazione di tale ritratto. Una volta accertato che il ritratto fotografico di cui trattasi presenta la qualità di un'opera, la tutela di quest'ultimo non è inferiore a quella di cui beneficia ogni altra opera, ivi comprese quelle fotografiche.

L'art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, in combinato disposto con l'art. 5, n. 5, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che un mezzo di comunicazione di massa, come una casa editrice, non può utilizzare di propria iniziativa un'opera protetta dal diritto d'autore invocando uno scopo di pubblica sicurezza. Tuttavia, non può essere escluso che detto mezzo di comunicazione di massa contribuisca in singoli casi al conseguimento di un siffatto scopo pubblicando la fotografia di una persona ricercata. Va imposto che tale iniziativa, da un lato, si inquadri nel contesto di una decisione adottata o di un'azione condotta dalle autorità nazionali competenti e volta ad assicurare la pubblica sicurezza e, dall'altro, sia presa in accordo e coordinamento con le citate autorità, al fine di evitare il rischio di conflitto con le misure adottate da queste ultime, senza che sia necessario, tuttavia, un appello concreto, attuale ed esplicito delle autorità di pubblica sicurezza a pubblicare una fotografia a fini di inchiesta.

L'art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l'art. 5, n. 5, di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il fatto che un articolo giornalistico che citi un'opera o altro materiale protetto non sia un'opera letteraria protetta dal diritto d'autore.

L'art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l'art. 5, n. 5, di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che la sua applicazione è subordinata all'obbligo di indicare la fonte, ivi compreso il nome dell'autore o dell'artista interprete, dell'opera o di altro materiale protetto citati. Tuttavia, qualora, in applicazione dell'art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, tale nome non sia stato indicato, si deve considerare che detto obbligo sia rispettato se è indicata anche solo la fonte.

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1 - GU C 148 del 5.6.2010.