Language of document : ECLI:EU:T:2021:782

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

10 novembre 2021 (*)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un pannello da costruzione – Disegno o modello anteriore che rappresenta un pannello per barriera anti-rumore – Causa di nullità – Assenza di carattere individuale – Settore interessato – Utilizzatore informato – Margine di libertà dell’autore – Insussistenza di un’impressione generale diversa – Rilevanza dei prodotti effettivamente commercializzati – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»

Nella causa T‑193/20,

Eternit, con sede in Capelle-au-Bois (Belgio), rappresentata da J. Muyldermans e P. Maeyaert, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Ivanauskas e V. Ruzek, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Eternit Österreich GmbH, con sede in Vöcklabruck (Austria), rappresentata da M. Prohaska-Marchried, avvocata,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO, del 5 febbraio 2020 (procedimento R 1661/2018-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Eternit Österreich e la Eternit,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da A. Kornezov (relatore), presidente, E. Buttigieg e G. Hesse, giudici,

cancelliere: J. Pichon, amministratrice

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 aprile 2020,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 agosto 2020,

visto il controricorso dell’interveniente depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 agosto 2020,

in seguito all’udienza del 21 aprile 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, Eternit, è titolare del disegno o modello comunitario depositato il 15 settembre 2014 presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1) e registrato con il numero 2538140-0001.

2        Il disegno o modello contestato è raffigurato nel modo seguente:

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3        I prodotti ai quali il disegno o modello contestato è destinato ad essere applicato rientrano nella classe 25.01 ai sensi dell’accordo di Locarno istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, dell’8 ottobre 1968, come modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Pannelli [da costruzione]».

4        Il 12 dicembre 2016 l’interveniente, la Eternit Österreich GmbH, ha presentato un ricorso ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002 per ottenere la dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato.

5        Il motivo dedotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità si fondava sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con gli articoli da 4 a 8 dello stesso regolamento.

6        In particolare, l’interveniente ha sostenuto nella sua domanda di dichiarazione di nullità che il disegno o modello contestato non era nuovo ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, che non presentava un carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 di tale regolamento e che le caratteristiche del suo aspetto erano dettate esclusivamente dalla loro funzione tecnica ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

7        Il 28 giugno 2018, la divisione di annullamento ha adottato una decisione con cui, da un lato, ha concluso che l’interveniente non aveva dimostrato che il disegno o modello contestato ricadesse nell’esclusione della protezione prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e, dall’altro, ha dichiarato la nullità del disegno o modello contestato con la motivazione che esso era sprovvisto di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 in relazione ad un disegno o modello divulgato il 4 marzo 2013, vale a dire prima della data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato, in un opuscolo intitolato «Lärmschutz», per pannelli del tipo «noise wall» (barriera anti-rumore), accessibile sul sito web «http://www.rieder.at», che veniva riprodotto nel modo seguente:

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8        Il 23 agosto 2018 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, contro la decisione della divisione di annullamento.

9        Con decisione del 5 febbraio 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso, ritenendo che il disegno o modello contestato fosse privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, con la motivazione che, per l’utilizzatore informato, esso era complessivamente simile al disegno o modello anteriore.

 Conclusioni delle parti

10      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese.

11      L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

12      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento. Tale motivo si compone di tre parti, relative a errori di valutazione nei quali sarebbe incorsa la commissione di ricorso, in primo luogo, nelle definizioni del settore interessato e dell’utilizzatore informato, in secondo luogo, nella determinazione del margine di libertà dell’autore in tale settore e, in terzo luogo, nella conclusione riguardante le impressioni generali prodotte dai disegni o modelli in conflitto.

13      Si noti subito che al punto 15 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha dichiarato che il disegno o modello anteriore era stato divulgato al pubblico prima della data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Tale constatazione non è contestata dalle parti. Pertanto, è in relazione al disegno o modello anteriore che si deve valutare se il disegno o modello contestato manchi di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.

 Sulla prima parte riguardante le definizioni del settore interessato e dellutilizzatore informato

14      Al punto 18 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha osservato che i disegni o modelli in conflitto consistevano in pannelli utilizzati nel settore dell’edilizia. Dunque, indipendentemente dalla questione di stabilire se tali tipi di pannelli debbano essere annoverati tra le «barriere anti-rumore», come la ricorrente aveva sostenuto in relazione al disegno o modello anteriore, oppure tra i «pannelli da facciata in fibra per edifici», come la ricorrente ritiene, più specificamente, in relazione al disegno o modello contestato, essi mostrerebbero la stessa parte esterna di un prodotto, cioè un pannello da costruzione. Inoltre, la commissione di ricorso ha affermato che, ai sensi dell’articolo. 10, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, la protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estendeva a «qualsiasi disegno o modello» che non produceva nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa e che, pertanto, la protezione di un disegno o modello non dipendeva dalla natura del prodotto in cui tale disegno o modello era incorporato o al quale era applicato. Essa ha basato questo ragionamento sulla sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles (C‑361/15 P e C‑405/15 P, EU:C:2017:720).

15      Ai punti da 19 a 21 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che l’utilizzatore informato di cui all’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 fosse, nel caso di specie, un operatore professionale del settore edilizio, ad esempio un costruttore, un promotore immobiliare o un architetto. Tale operatore avrebbe una certa conoscenza dei vari pannelli da costruzione e darebbe prova di un livello di attenzione relativamente elevato. A questo proposito la commissione di ricorso ha precisato che la categorizzazione, sostenuta dalla ricorrente, del settore interessato dal disegno o modello contestato come «pannelli da facciata in fibra per edifici» non avrebbe un influsso significativo sulla definizione dell’utilizzatore informato.

16      La ricorrente ritiene che la commissione di ricorso sia incorsa in un errore di diritto non definendo in maniera più precisa il settore interessato e l’utilizzatore informato. A suo parere, il settore interessato dal disegno o modello contestato dovrebbe essere limitato a quello dei «pannelli da facciata per edifici», che presenterebbe caratteristiche molto specifiche, anziché a quello dei pannelli da costruzione in generale. L’utilizzatore informato sarebbe quindi l’utilizzatore di «pannelli da facciata per edifici» che generalmente effettuerebbe un confronto diretto dei disegni o modelli in questione consultando riviste e siti internet o esaminando i prodotti o i campioni nei punti vendita.

17      La ricorrente ritiene inoltre che gli insegnamenti della sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles (C‑361/15 P e C‑405/15 P, EU:C:2017:720), si applichino solo all’espressione «settore interessato» di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, cosicché tali insegnamenti dovrebbero essere intesi nel senso che non è necessario che l’utilizzatore informato del prodotto in cui il disegno o modello contestato è incorporato o al quale è applicato conosca il disegno o modello anteriore, qualora quest’ultimo sia incorporato in un prodotto di un settore industriale diverso da quello interessato dal disegno o modello contestato, oppure sia applicato ad un prodotto siffatto. Orbene, se tutti i disegni o modelli, compresi quelli appartenenti a settori diversi, dovessero essere presi in considerazione per valutare il carattere individuale del disegno o modello contestato, tale presa in considerazione sarebbe rilevante solo nella quarta e ultima fase dell’analisi, cioè quella relativa al confronto delle impressioni generali dei disegni o modelli in conflitto. Al contrario, le prime tre fasi dell’analisi, relative all’individuazione del settore interessato, dell’utilizzatore informato e del margine di libertà a disposizione dell’autore in tale settore, dovrebbero essere seguite solo in relazione al disegno o modello contestato. Inoltre la sentenza suddetta permetterebbe, o addirittura imporrebbe, di prendere in considerazione i prodotti effettivamente commercializzati in cui il disegno o modello contestato è incorporato o deve essere applicato.

18      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

 Principi applicabili

19      In via preliminare, considerate le divergenti prospettazioni delle parti a tale proposito, è necessario precisare il quadro analitico di valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. In particolare, occorre chiarire se il settore interessato, l’utilizzatore informato e il margine di libertà dell’autore debbano essere definiti solo in relazione al disegno o modello contestato. Occorre inoltre precisare se i prodotti effettivamente commercializzati, nei quali i disegni o modelli in conflitto sono incorporati o ai quali sono applicati, siano rilevanti per la valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato.

20      Sotto un primo aspetto, per quanto riguarda il quadro analitico di valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, occorre ricordare che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 prevede in particolare che un disegno o modello comunitario registrato è considerato come provvisto di un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce da quella suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione. L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 precisa che, nell’accertare il carattere individuale di un disegno o modello, si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzarlo.

21      La valutazione del carattere individuale di un disegno o modello contestato ai sensi della disposizione succitata deriva, secondo costante giurisprudenza, in sostanza da un esame in quattro fasi. Tale esame consiste nel determinare, in primo luogo, il settore dei prodotti nei quali il disegno o modello va incorporato o cui esso va applicato, in secondo luogo, l’utilizzatore informato di detti prodotti secondo la loro finalità e, con riferimento a quest’ultimo, il grado di conoscenza del precedente stato dell’arte nonché il livello di attenzione alle somiglianze e alle differenze nel confronto dei disegni o modelli, in terzo luogo, il margine di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello, la cui influenza sul carattere individuale è inversamente proporzionale, e, in quarto luogo, tenendo conto di quest’ultimo, il risultato del raffronto, diretto se possibile, delle impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e da qualunque disegno o modello anteriore divulgato al pubblico, considerato individualmente [v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porta schede informative per veicoli), T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 66 e giurisprudenza ivi citata].

22      Occorre precisare che, sebbene la prima fase dell’analisi, vale a dire la determinazione del settore dei prodotti in cui il disegno o modello va incorporato o ai quali va applicato, non sia esplicitamente indicata nella formulazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, tale fase è in realtà un presupposto necessario per la definizione dell’utilizzatore informato e della libertà dell’autore, nozioni queste che sono espressamente riprese dall’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 6/2002. A tal proposito il Tribunale ha già avuto occasione di rilevare che l’identificazione del prodotto a cui si riferisce il disegno o modello di cui trattasi consente di determinare l’utilizzatore informato e il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello [sentenze del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare), T‑9/07, EU:T:2010:96, punto 56, e del 21 giugno 2018, Haverkamp IP/EUIPO – Sissel (Tappeto da pavimento), T‑227/16, non pubblicata, EU:T:2018:370, punto 39].

23      Sotto un secondo aspetto, per quanto riguarda la questione di stabilire in quale fase della valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 debba essere preso in considerazione ciascuno dei disegni o modelli in conflitto, occorre precisare che, poiché l’oggetto della valutazione, per il combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, consiste nel carattere individuale del disegno o modello contestato, è logico determinare il settore interessato, l’utilizzatore informato e il margine di libertà dell’autore nella sua elaborazione in relazione ai prodotti ai quali il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato o applicato.

24      Infatti, come risulta dal considerando 14 del regolamento n. 6/2002, per valutare se un disegno o modello possiede una propria individualità si dovrebbe stabilire se l’impressione globale prodotta su un utilizzatore informato che esamini il disegno o modello in questione differisce o no nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall’insieme dei disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui «il disegno o modello» si applica o in cui è incorporato e più in particolare il comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell’autore nell’elaborare «il disegno o modello». Il riferimento al singolare al «disegno o modello» per determinare il settore industriale a cui esso appartiene e il margine di libertà dell’autore nella sua elaborazione, in contrapposizione all’uso della nozione di «insieme dei disegni o modelli», la quale abbraccia la pluralità dei disegni e modelli esistenti, rende chiaro che soltanto in relazione al disegno o modello di cui si sta valutando il carattere individuale, in questo caso il disegno o modello contestato, si devono compiere le prime tre fasi dell’analisi, ossia quelle relative alla determinazione del settore interessato, dell’utilizzatore informato e del margine di libertà dell’autore.

25      Per contro, il disegno o modello anteriore non è rilevante per l’esame delle prime tre fasi della valutazione di cui al precedente punto 21. Infatti il carattere individuale del disegno o modello contestato può essere distrutto da un disegno o modello anteriore destinato ad essere applicato a prodotti appartenenti ad un settore del tutto distinto da quello dei prodotti interessati dal disegno o modello contestato. Pertanto, emerge dal testo dell’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 6/2002, che tale disposizione subordina l’esistenza della divulgazione di un disegno o modello al pubblico soltanto alle modalità materiali di tale divulgazione e non al prodotto in cui il disegno o modello è destinato a essere incorporato o applicato (sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P e C‑405/15 P, EU:C:2017:720, punto 99). La Corte ha precisato che in questa disposizione nulla consente di considerare che sia necessario che l’utilizzatore informato del prodotto in cui il disegno o modello contestato è incorporato o al quale esso si applica conosca il disegno o modello anteriore, quando quest’ultimo è incorporato in un prodotto di un comparto industriale differente rispetto a quello interessato dal disegno o modello contestato o è applicato a un tale prodotto (sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P e C‑405/15 P, EU:C:2017:720, punto 131). Pertanto, poiché il disegno o modello anteriore può appartenere ad un settore completamente diverso, che presenta un utilizzatore informato e una libertà dell’autore distinti, esso è irrilevante ai fini della determinazione del settore interessato dal disegno o modello contestato, dell’utilizzatore informato dello stesso e della libertà del suo autore.

26      La ricorrente ha quindi ragione a sostenere che le prime tre fasi dell’analisi sono effettuate in relazione al solo disegno o modello contestato, il che, del resto, viene riconosciuto anche dall’EUIPO.

27      Per quanto riguarda la quarta e ultima fase della valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato, occorre prendere in considerazione sia il disegno o modello contestato sia il disegno o modello anteriore. Infatti, come ricordato al precedente punto 21, questa fase consiste nel confrontare le impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto, il che implica la presa in considerazione di ciascuno di essi.

28      Sotto un terzo aspetto, per quanto riguarda la questione se i prodotti effettivamente commercializzati, nei quali i disegni o modelli in conflitto sono incorporati o ai quali sono applicati, siano rilevanti ai fini della valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, si deve rilevare che, come giustamente sostiene la ricorrente, la giurisprudenza ammette, a determinate condizioni, la possibilità di prendere in considerazione i prodotti effettivamente commercializzati che sono interessati dai disegni o modelli in conflitto.

29      Infatti, secondo la giurisprudenza, non è erroneo prendere in considerazione, in sede di valutazione dell’impressione generale dei disegni o modelli di cui trattasi, i prodotti effettivamente commercializzati che corrispondono a tali disegni o modelli [v., in tal senso, sentenze del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punto 73, e del 29 aprile 2020, Bergslagernas Järnvaru/EUIPO – Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Utensile per spaccare il legno), T‑73/19, non pubblicata, EU:T:2020:157, punto 39].

30      Tuttavia, la presa in considerazione, a titolo illustrativo al momento del confronto delle impressioni generali, dei prodotti effettivamente commercializzati vale solo nei limiti in cui i prodotti corrispondono ai disegni o modelli come registrati [sentenze del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punti 73 e 74, e del 6 giugno 2019, Porsche/EUIPO – Autec (Autoveicoli), T‑209/18, EU:T:2019:377, punto 76].

31      Si deve inoltre rammentare che, come risulta dall’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, un «disegno o modello» viene definito come «l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento». La protezione di un disegno o modello ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 consiste quindi nella protezione dell’aspetto di un prodotto. A tal proposito dal considerando 12 del regolamento n. 6/2002 risulta che la protezione non dovrebbe essere accordata alle componenti di un prodotto che non siano visibili nel corso del suo normale impiego, né a quelle caratteristiche di una componente che non siano visibili una volta montata [v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 2014, Biscuits Poult/UAMI – Banketbakkerij Merba (Biscotto), T‑494/12, EU:T:2014:757, punti da 22 a 24, e del 3 ottobre 2014, Cezar/UAMI – Poli-Eco (Inserto), T‑39/13, EU:T:2014:852, punto 40].

32      Pertanto, se la rappresentazione grafica o fotografica del disegno o modello in questione non permette, di per sé, di determinare quali aspetti dello stesso siano visibili o in che modo il disegno o modello verrà percepito visivamente, si possono prendere in considerazione, proprio a questo scopo, i prodotti effettivamente commercializzati o il modo in cui vengono utilizzati.

33      Ne consegue che i prodotti effettivamente commercializzati, ai quali sono applicati o nei quali sono incorporati i disegni o modelli in conflitto, possono essere presi in considerazione solo a scopo illustrativo, al fine di determinare gli aspetti visivi di tali disegni o modelli. Tuttavia una presa in considerazione siffatta è consentita soltanto se i prodotti effettivamente commercializzati corrispondono ai disegni o modelli come registrati. Di conseguenza, un prodotto effettivamente commercializzato non può essere preso in considerazione se il disegno o modello applicato a tale prodotto o incorporato nello stesso differisce dal disegno o modello registrato o se presenta caratteristiche non chiaramente desumibili dalla rappresentazione grafica del disegno o modello suddetto, come risultante dalla registrazione.

34      È alla luce di tali principi che la prima parte del motivo unico di ricorso deve essere esaminata.

 Il settore interessato

35      Come si evince dal precedente punto 21, la prima fase della valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato consiste nel determinare il settore dei prodotti interessati da tale disegno o modello.

36      A tal fine si deve tener conto dell’indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello contestato va incorporato o ai quali va applicato, come contenuta nella domanda di registrazione. Infatti, secondo l’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, la domanda di registrazione deve contenere l’indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato a essere incorporato o ai quali è destinato a essere applicato.

37      È necessario, se del caso, prendere anche in considerazione il disegno o modello stesso, nei limiti in cui specifica la natura del prodotto, il suo scopo o la sua funzione. Infatti, la presa in considerazione del disegno o modello stesso può consentire di identificare il prodotto all’interno di una categoria di prodotti più ampia indicata in sede di registrazione e, di conseguenza, di determinare effettivamente l’utilizzatore informato e il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello (sentenze del 18 marzo 2010, Rappresentazione di un supporto promozionale circolare, T‑9/07, EU:T:2010:96, punto 56, e del 21 giugno 2018, Tappeto da pavimento, T‑227/16, non pubblicata, EU:T:2018:370, punto 39).

38      Nel caso di specie, in primo luogo, risulta dalla descrizione che accompagna la domanda di registrazione del disegno o modello contestato che i prodotti ai quali quest’ultimo si riferisce sono stati descritti come «pannelli [da costruzione]», rientranti nella classe 25.01 ai sensi dell’accordo di Locarno. La ricorrente ha quindi scelto essa stessa di non limitare la registrazione del disegno o modello contestato ai soli pannelli da facciata per edifici. Infatti, i «pannelli [da costruzione]» contemplati nella domanda suddetta si riferiscono senza limitazioni al settore dell’edilizia in senso lato.

39      In secondo luogo, per quanto riguarda le rappresentazioni del disegno o modello contestato, riprodotte al precedente punto 2, si deve osservare che neanch’esse mostrano la natura dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato a essere incorporato o ai quali è destinato a essere applicato, il loro scopo o la loro funzione. Infatti, nessun elemento del disegno o modello suddetto indica che lo stesso è destinato ad essere applicato solo ai pannelli da facciata per edifici, ad esclusione di qualsiasi altro pannello di costruzione.

40      In queste circostanze, correttamente la commissione di ricorso ha potuto ritenere che il settore interessato fosse quello dei pannelli da costruzione.

41      La ricorrente cerca di rimettere in discussione tale conclusione, insistendo, in sostanza, sul fatto che i prodotti che essa commercializza sul mercato e ai quali applica il disegno o modello contestato sono esclusivamente pannelli da facciata per edifici. Questo argomento si basa quindi sulla premessa che il settore interessato dal disegno o modello contestato deve essere determinato esclusivamente in riferimento ai prodotti effettivamente immessi sul mercato.

42      Tuttavia tale premessa non può essere accolta. Infatti, da un lato, una premessa siffatta non trova fondamento in alcuna disposizione del regolamento n. 6/2002. Soprattutto, essa avrebbe l’effetto di rendere del tutto irrilevanti gli elementi che devono essere contenuti obbligatoriamente nella domanda di registrazione, come elencati all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, sostituendoli con informazioni tratte dalla situazione di mercato del momento. Orbene, quest’ultima è, per definizione, destinata ad evolvere, poiché la gamma dei prodotti, come effettivamente commercializzati, può variare considerevolmente nel tempo a seconda di una serie di fattori, come la strategia commerciale del proprietario, l’offerta e la domanda oppure ancora il successo o l’insuccesso sul mercato di un determinato prodotto.

43      Dall’altro lato, sebbene, conformemente ai principi ricordati ai precedenti punti da 29 a 33, non sia errato prendere in considerazione i prodotti effettivamente immessi sul mercato, tale presa in considerazione è consentita solo a titolo illustrativo per individuare gli aspetti visivi del disegno o modello in questione, e a condizione che detti prodotti corrispondano al disegno o modello come registrato. Pertanto, se l’esame del disegno o modello contestato, come registrato, rivela esso stesso che si tratta di una particolare categoria all’interno di una categoria più ampia di prodotti indicata al momento della registrazione, è lecito tener conto di tale categoria particolare (sentenza del 18 marzo 2010, Rappresentazione di un supporto promozionale circolare, T‑9/07, EU:T:2010:96, punti 59 e 60). Per contro, se l’esame del disegno o modello contestato non rivela esso stesso che esso si riferisce a una categoria più ristretta di prodotti, come nel caso di specie, il semplice riferimento ai prodotti effettivamente immessi sul mercato non può portare a una diversa definizione del settore interessato.

44      Inoltre la ricorrente osserva correttamente che la commissione di ricorso ha erroneamente fatto riferimento, nel definire il settore interessato, ai punti 17 e 18 della decisione impugnata, sia al disegno o modello contestato sia al disegno o modello anteriore. Orbene, come si evince dai precedenti punti da 23 a 27, nella prima fase dell’analisi è necessario limitarsi al disegno o modello contestato, il che, del resto, non viene contestato dall’EUIPO.

45      Tuttavia, tale imprecisione non ha alcuna incidenza sulla legittimità della decisione impugnata, nei limiti in cui la commissione di ricorso ha definito correttamente il settore interessato ai fini dell’esame del carattere individuale del disegno o modello contestato, ossia quello dei pannelli da costruzione, come risulta dai precedenti punti da 36 a 40.

46      Di conseguenza, gli argomenti della ricorrente relativi alla definizione del settore interessato dal disegno o modello contestato devono essere respinti.

 Sull’utilizzatore informato

47      Secondo la giurisprudenza, la nozione di utilizzatore informato deve essere intesa come una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite. In tal modo, la nozione di utilizzatore informato può essere intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato non già di un livello di attenzione media, bensì di una particolare vigilanza, a prescindere dal fatto che quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato (sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punto 53).

48      Inoltre, la nozione di utilizzatore informato, creata appunto per le esigenze dell’analisi del carattere individuale di un disegno o modello sul fondamento dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, può essere definita solo in maniera generale, come riferimento ad una persona che presenta qualità standard, e non caso per caso in relazione all’impiego specifico del disegno o modello contestato (v., per analogia, sentenza del 6 giugno 2019, Autoveicoli, T‑209/18, EU:T:2019:377, punto 37).

49      Per quanto attiene più specificamente al livello di attenzione dell’utilizzatore informato, se è vero che quest’ultimo non è il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto che percepisce di norma un disegno o modello come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, non è neppure l’esperto o la persona competente in materia in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i disegni o modelli in questione. L’aggettivo «informato» suggerisce quindi che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l’utilizzatore conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza (v. sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

50      Nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza menzionata ai precedenti punti da 47 a 49, e poiché il settore interessato dal disegno o modello contestato è quello dei pannelli da costruzione, la commissione di ricorso poteva legittimamente ritenere che l’utilizzatore informato fosse l’operatore professionale del settore delle costruzioni, per esempio un costruttore, un promotore immobiliare o un architetto, che possedeva una certa conoscenza dei vari pannelli da costruzione e dava prova di un livello di attenzione elevato.

51      L’argomento della ricorrente secondo cui l’utilizzatore informato è definito come l’utilizzatore dei «pannelli da facciata per edifici» deve quindi essere respinto per le stesse ragioni esposte ai precedenti punti 38 e 39.

52      Inoltre, sebbene la ricorrente ritenga che il settore interessato dovesse essere determinato in modo più ristretto come quello dei soli pannelli da facciata per edifici, essa non sostiene tuttavia che l’utilizzatore informato così definito ha un livello di attenzione diverso da quello dell’operatore professionale del settore delle costruzioni.

53      Ne consegue che la commissione di ricorso poteva ritenere, senza commettere alcun errore di valutazione, che l’utilizzatore informato nel caso di specie fosse l’operatore professionale del settore delle costruzioni che dà prova di un livello di attenzione elevato.

54      Alla luce di quanto sopra, la prima parte del motivo unico di ricorso è infondata e va respinta.

 Sulla seconda parte riguardante il margine di libertà dellautore del disegno o modello contestato

55      La commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 24 della decisione impugnata, che la libertà dell’autore di progettare pannelli da costruzione fosse limitata in una certa misura dal fatto che i pannelli suddetti assolvevano alla funzione tecnica di assicurare la resistenza alle intemperie o avevano altre proprietà, per esempio qualità acustiche, di resistenza al fuoco e strutturali, dal fatto che dovevano essere saldamente fissati alla parete, sulla facciata o sul tetto e dal fatto che dovevano migliorare l’estetica di un edificio. Tuttavia l’autore disporrebbe di un notevole margine di libertà per quanto riguarda i tipi, le forme, i colori e i motivi decorativi sulla superficie. La commissione di ricorso ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza di un affollamento dello stato dell’arte precedente. La commissione di ricorso ha osservato al punto 35 della decisione impugnata che le caratteristiche comuni dei disegni o modelli in conflitto riguardavano elementi in relazione ai quali l’autore godeva di un margine di libertà di medio livello.

56      La ricorrente sostiene che la libertà dell’autore deve essere valutata in relazione al settore dei «pannelli da facciata per edifici». Il disegno o modello contestato sarebbe infatti in gran parte improntato alle funzioni degli stessi pannelli. Tali vincoli inciderebbero sulla progettazione della superficie dei pannelli, che dovrebbe necessariamente essere abbastanza piatta e contenere generalmente una composizione di linee e colori. Poiché il numero di colori è limitato, così come i motivi «quando si lavora con le linee», la libertà dell’autore non sarebbe illimitata né considerevole. Secondo la ricorrente, sembra esserci un certo affollamento dello stato dell’arte per i pannelli da facciata per edifici con un disegno lineare. Pertanto, l’autore di pannelli da facciata per edifici disporrebbe, al massimo, di una libertà media.

57      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

58      Secondo la giurisprudenza, il margine di libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Tali vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni a vari disegni o modelli applicati al prodotto interessato (sentenza del 18 marzo 2010, Rappresentazione di un supporto promozionale circolare, T‑9/07, EU:T:2010:96, punto 67).

59      La libertà dell’autore è, in tale contesto, un fattore che consente di attenuare la valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato, piuttosto che un fattore autonomo che stabilisce in che misura due disegni o modelli debbano differire affinché uno di essi possa far valere un carattere individuale. In altri termini, il fattore relativo al margine di libertà dell’autore può rafforzare o, al contrario, attenuare la conclusione sull’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato da ciascun disegno o modello in esame (v. sentenza del 6 giugno 2019, Autoveicoli, T‑209/18, EU:T:2019:377, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

60      L’influenza del fattore collegato alla libertà dell’autore sul carattere individuale varia in funzione di una regola di proporzionalità inversa. In tal senso, quanto più la libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello è ampia, tanto meno piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto saranno sufficienti a produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. Viceversa, quanto più la libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto per produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. In altri termini, un grado elevato di libertà dell’autore rafforza la conclusione secondo la quale i disegni o modelli senza significative differenze producono una stessa impressione generale nell’utilizzatore informato e, pertanto, il disegno o modello contestato non presenta carattere individuale. Al contrario, un tenue grado di libertà dell’autore favorisce la conclusione secondo la quale le differenze sufficientemente marcate tra i disegni o modelli producono un’impressione generale dissimile sull’utilizzatore informato e, pertanto, il disegno o modello contestato presenta un carattere individuale (v. sentenza del 13 giugno 2019, Porta schede informative per veicoli, T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

61      Nel caso di specie, in primo luogo, occorre rilevare che, per le ragioni esposte ai precedenti punti da 35 a 54, la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di valutazione nell’esaminare la libertà dell’autore di «pannelli da costruzione» e non quella dell’autore di «pannelli da facciata per edifici».

62      In secondo luogo, la ricorrente stessa ritiene che la libertà dell’autore di pannelli da facciata per edifici sia media, il che è stato rilevato anche dalla commissione di ricorso, in sostanza, ai punti 24 e 35 della decisione impugnata, per quanto riguarda la libertà dell’autore di pannelli da costruzione.

63      In terzo luogo, non può essere accolto l’argomento della ricorrente secondo cui la superficie dei pannelli in questione contiene generalmente una composizione di linee e di colori e, «quando si lavora con le linee», la libertà dell’autore non è illimitata né considerevole. Infatti la ricorrente non dimostra che i pannelli per edifici, né peraltro i pannelli da facciata per edifici, debbano necessariamente includere disegni lineari sotto forma di creste e incavi disposti in linea, nonché determinati colori, ad esclusione di qualsiasi altra forma o colore. Sebbene non si possa negare l’esistenza di una siffatta tendenza generale in materia di design di pannelli per edifici, ivi compresi i pannelli da facciata per edifici, tale circostanza non può essere considerata alla stregua di un fattore di limitazione della libertà dell’autore, dal momento che è proprio tale libertà che consente all’autore di scoprire nuove forme, nuove tendenze, o ancora di innovare nell’ambito di una tendenza esistente [sentenza del 13 novembre 2012, Antrax It/UAMI – THC (Radiatori per riscaldamento), T‑83/11 e T‑84/11, EU:T:2012:592, punto 95].

64      Inoltre la questione se un disegno o modello segua o meno una tendenza generale in materia di design è pertinente, tutt’al più, in relazione alla percezione estetica del disegno o modello interessato e può dunque, eventualmente, esercitare un’influenza sul successo commerciale del prodotto nel quale quest’ultimo è incorporato. In compenso, una questione siffatta risulta priva di pertinenza nel contesto dell’esame del carattere individuale del disegno o modello interessato, che consiste nel verificare se l’impressione globale prodotta da quest’ultimo si differenzi dalle impressioni generali prodotte dai disegni o modelli divulgati anteriormente, indipendentemente dalle considerazioni estetiche o commerciali [sentenze del 22 giugno 2010, Shenzhen Taiden/UAMI – Bosch Security System (Apparecchiature per la comunicazione), T‑153/08, EU:T:2010:248, punto 58; del 4 febbraio 2014, Sachi Premium-Outdoor Furniture/UAMI – Gandia Blasco (Poltrona), T‑357/12, non pubblicata, EU:T:2014:55, punto 24, e del 17 novembre 2017, Ciarko/EUIPO – Maan (Cappa da cucina), T‑684/16, non pubblicata, EU:T:2017:819, punto 58].

65      Del resto, se è vero che la ricorrente sostiene che esiste un affollamento dello stato dell’arte, è sufficiente constatare, come ha fatto la commissione di ricorso al punto 25 della decisione impugnata, che la ricorrente non ha dimostrato, con prove concrete e pertinenti, l’esistenza di un affollamento siffatto.

66      Pertanto la seconda parte del motivo unico di ricorso deve essere respinta in quanto infondata.

 Sulla terza parte, relativa al confronto delle impressioni generali prodotte dai disegni o modelli in conflitto

67      Nel caso di specie, i disegni da confrontare sono i seguenti:

Disegno o modello contestato

Disegno o modello anteriore

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68      La commissione di ricorso ha considerato, ai punti da 31 a 35 della decisione impugnata, che i disegni o modelli in conflitto condividevano le seguenti caratteristiche: a) superfici lineari piane caratterizzate da una serie di creste e incavi paralleli; b) creste e incavi disposti in proporzioni uguali e in parallelo su tutta la superficie; c) una struttura identica di fianchi ripidi ascendenti e discendenti che collegano l’incavo alla cresta; d) una sequenza identica di fianchi ascendenti verso la cresta e discendenti verso l’incavo; e e) larghezze simili tra le creste e gli incavi. Pertanto, secondo la commissione di ricorso, i disegni o modelli in conflitto suscitavano la stessa impressione generale nell’utilizzatore informato.

69      Sotto un primo profilo, la ricorrente evidenzia varie differenze tra i disegni o modelli in conflitto, le quali susciterebbero impressioni generali diverse, vale a dire:

–        in primo luogo, il disegno o modello contestato conterrebbe molte più linee (creste e scanalature) per unità di superficie;

–        in secondo luogo, il disegno o modello contestato presenterebbe creste o protuberanze che si elevano leggermente dalle piastre (2 mm), formando un angolo ottuso rispetto alle scanalature di circa 100 gradi, il che darebbe luogo ad una struttura lievemente trapezoidale, mentre il disegno o modello anteriore non presenterebbe tale struttura trapezoidale;

–        in terzo luogo, nel disegno o modello contestato le superfici piane superiori delle creste sarebbero leggermente più piccole rispetto alle dimensioni delle scanalature piatte in un rapporto di circa 1:1,5, mentre nel disegno o modello anteriore le creste sarebbero almeno grandi quanto le scanalature (rapporto di 1:1);

–        in quarto luogo, nel disegno o modello contestato, l’altezza delle creste (2 mm) sarebbe significativamente inferiore alle dimensioni delle scanalature piatte (12 mm), mentre sembrerebbe che nel disegno o modello anteriore le creste siano molto più visibili;

–        in quinto luogo, il disegno o modello contestato presenterebbe una struttura superficiale lanosa (fibrocemento) in tonalità contrastate di grigio, mentre il disegno anteriore sembrerebbe consistere in una superficie liscia, dall’aspetto clinico, di colore verde kaki,

–        in sesto luogo, i prodotti reali a cui sono applicati i disegni o modelli in conflitto mostrerebbero chiaramente che questi ultimi hanno dimensioni e misure completamente differenti, essendo le creste del disegno o modello anteriore molto più larghe di quelle del disegno o modello contestato.

70      L’EUIPO e l’interveniente contestano tale argomento.

71      Secondo costante giurisprudenza, il carattere individuale di un disegno o modello risulta da un’impressione generale, dal punto di vista dell’utilizzatore informato, di differenza o di assenza di «déjà vu» rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito dell’insieme dei disegni o modelli già esistenti, senza tenere conto delle differenze che, benché non costituiscano meri dettagli irrilevanti, non sono sufficientemente marcate da modificare detta impressione generale, ma prendendo in considerazione differenze sufficientemente marcate da creare impressioni complessive dissimili [v. sentenza del 16 febbraio 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Termosifoni per radiatori), T‑828/14 e T‑829/14, EU:T:2017:87, punto 53 e giurisprudenza ivi citata].

72      Il confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto deve essere sintetico e non può limitarsi al confronto analitico di una elencazione di somiglianze e di differenze. Detto confronto deve basarsi sulle caratteristiche divulgate del disegno o modello contestato e deve riguardare solo gli elementi protetti, senza tener conto degli elementi, in particolare tecnici, esclusi dalla protezione. Tale confronto deve riguardare i disegni o modelli, in linea di principio, quali registrati, senza che si possa esigere dal richiedente la dichiarazione di nullità una riproduzione grafica del disegno o modello invocato, paragonabile alla rappresentazione che figura nella domanda di registrazione del disegno o modello contestato (v. sentenza del 13 giugno 2019, Porta schede informative per veicoli, T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 84 e giurisprudenza ivi citata).

73      Nel caso di specie, innanzitutto, si deve notare, come ha fatto la commissione di ricorso, che i due disegni o modelli condividono una forma molto simile e contengono elementi analoghi, disposti in modo comparabile, vale a dire una superficie lineare piatta striata con una serie di creste ed incavi paralleli. Inoltre le impressioni delle proporzioni tra le creste e gli incavi, in particolare le loro larghezze, disposti in parallelo sulla superficie, sono molto simili. Infine, la struttura formata da fianchi ascendenti e discendenti che collegano l’incavo alla cresta è molto simile.

74      Per quanto riguarda le differenze tra i disegni o modelli in conflitto evidenziate dalla ricorrente, va notato che le differenze enumerate nelle prime quattro voci e nella sesta voce dell’elenco di cui al precedente punto 69 si riferiscono alle presunte dimensioni, inclinazione e proporzioni dei vari elementi dei disegni o modelli in conflitto.

75      A tal proposito, da un lato, poiché la protezione richiesta riguarda disegni o modelli, indipendentemente dalle dimensioni concrete dei prodotti ai quali tali disegni o modelli sono destinati a essere applicati, le affermazioni relative a dimensioni siffatte sono totalmente prive di pertinenza ai fini del confronto tra le impressioni generali prodotte dai disegni e modelli in conflitto (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2012, Radiatori per riscaldamento, T‑83/11 e T‑84/11, EU:T:2012:592, punto 67).

76      Dall’altro lato, risulta decisivo il fatto che le presunte differenze non emergono con sufficiente chiarezza dal confronto tra le rappresentazioni dei disegni o modelli in conflitto. In particolare, le dimensioni e le proporzioni del disegno o modello contestato, invocate dalla ricorrente, non emergono dalla rappresentazione di quest’ultimo come risultante dalla registrazione.

77      In ogni caso, come la commissione di ricorso ha giustamente sottolineato al punto 32 della decisione impugnata, l’utilizzatore informato non presterà particolare attenzione alle esatte proporzioni tra le creste e gli incavi o ancora all’ampiezza dei vari angoli. Tale utilizzatore piuttosto presterà particolare attenzione alla forma complessiva dei disegni o modelli e alle loro caratteristiche comuni che, nel loro insieme, danno un’impressione di somiglianza dei disegni o modelli messi a confronto, vale a dire la superficie lineare piana caratterizzata da una sequenza visivamente analoga di una serie di creste e incavi, con una struttura affine e con proporzioni che, anche se diverse, non sono in grado di evitare qualsiasi impressione di «déjà vu» ai sensi della giurisprudenza ricordata al precedente punto 71.

78      Come sottolineato ai precedenti punti da 29 a 33, è pur vero che i prodotti effettivamente commercializzati, ai quali i disegni o modelli in conflitto sono destinati ad essere applicati, possono essere presi in considerazione, a titolo illustrativo, in tale fase della valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato, al fine di individuare le parti visibili di essi e il modo in cui saranno percepiti. A questo proposito, si deve notare, come ha fatto la commissione di ricorso, che i disegni o modelli in conflitto sono normalmente osservati ad una certa distanza, sia che si tratti di facciate di edifici o di barriere anti-rumore. Pertanto, eventuali differenze nel numero di linee e nella proporzione delle dimensioni delle creste o delle protuberanze svolgerebbero un ruolo secondario nelle impressioni generali prodotte dai disegni o modelli in conflitto.

79      Per quanto riguarda la differenza menzionata alla quinta voce dell’elenco di cui al precedente punto 69, relativa alla struttura superficiale del disegno o modello contestato, non è certamente escluso, come sostiene la ricorrente, che l’immagine n. 1.3 dello stesso disegno, che mostra una veduta laterale del suddetto disegno o modello, possa essere interpretata, a seguito di un esame particolarmente attento, come se mostrasse una struttura superficiale lanosa, che è assente nella rappresentazione del disegno o modello anteriore. Tuttavia, in mancanza di qualsiasi altra indicazione nella domanda di registrazione, tale immagine può anche far supporre che il pannello in questione sia stato tagliato, così che la struttura superficiale «lanosa» evidenziata dalla ricorrente potrebbe, nella suddetta immagine, anche semplicemente dare l’idea di superfici leggermente sgualcite sui lati a seguito del taglio, o, come sostiene l’EUIPO, a semplici difetti del materiale utilizzato. Inoltre, come la commissione di ricorso giustamente sottolinea al punto 33 della decisione impugnata, la faccia superiore dei disegni o modelli in conflitto è l’unica visibile dopo che i pannelli sono stati fissati a edifici o muri, cosicché la veduta laterale n. 1.3 era meno pertinente.

80      In tali circostanze, e come giustamente sottolinea l’EUIPO, la rappresentazione del disegno o modello contestato, così come registrata, in mancanza di qualsiasi altra indicazione in tal senso nella domanda di registrazione, non consente di verificare con sufficiente chiarezza l’asserita esistenza di una struttura superficiale siffatta.

81      Del resto, come la commissione di ricorso ha correttamente sottolineato al punto 33 della decisione impugnata, l’utilizzatore informato è probabilmente consapevole del fatto che la struttura superficiale di un pannello da costruzione può dipendere dal materiale utilizzato e, di conseguenza, la possibilità di utilizzare materiali diversi non può essere sufficiente a creare una diversa impressione generale.

82      Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente, legato alla differenza di colori tra i disegni o modelli in conflitto, l’EUIPO ha dichiarato correttamente che, poiché il disegno o modello contestato è stato registrato in bianco e nero, qualsiasi colore impiegato nel disegno o modello anteriore risulta privo di rilevanza ai fini del confronto, in quanto non è stato rivendicato alcun colore per il disegno o modello contestato [v., in tal senso, sentenze del 14 giugno 2011, Sphere Time/UAMI – Punch (Orologio attaccato a un laccio), T‑68/10, EU:T:2011:269, punto 82, e del 7 febbraio 2018, Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (Scatola di presentazione per coni), T‑793/16, non pubblicata, EU:T:2018:72, punto 67].

83      Sotto un secondo profilo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente omesso di prendere in considerazione i prodotti reali in cui i disegni o modelli in conflitto sono incorporati o destinati ad essere applicati allo scopo di definire con precisione il disegno o modello anteriore.

84      A tal proposito si deve constatare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la commissione di ricorso ha tenuto conto dei prodotti ai quali sono applicati i disegni o modelli in conflitto e del modo in cui sono utilizzati. Infatti, per esempio, come notato al precedente punto 79, la commissione di ricorso ha rilevato che la faccia superiore dei disegni o modelli in conflitto era l’unica superficie visibile dopo che i pannelli erano stati fissati a edifici o a pareti, cosicché la veduta laterale n. 1.3 era meno pertinente. Allo stesso modo, al punto 34 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha osservato che l’utilizzatore informato era ben consapevole del fatto che i pannelli da costruzione potevano essere tagliati bordo contro bordo per adattarsi alle dimensioni e alla forma dell’edificio, al fine di formare una superficie omogenea e che quindi non aveva alcun motivo per contare il numero esatto di creste. Queste considerazioni si basano quindi sulla modalità di utilizzo dei prodotti cui si riferiscono i disegni o modelli in conflitto, in quanto essa influisce sulla maniera in cui i disegni o modelli suddetti sono visualizzati dall’utilizzatore informato.

85      Pertanto, si deve concludere, come ha fatto la commissione di ricorso, che, tenuto conto del grado medio di libertà dell’autore del disegno o modello contestato, tale disegno o modello suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale di «déjà vu» in relazione al disegno o modello anteriore.

86      Sulla base di quanto precede, il motivo unico di ricorso e, di conseguenza, l’intero ricorso devono essere respinti.

 Sulle spese

87      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese sostenute dall’EUIPO e dall’interveniente, conformemente alle loro conclusioni.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Eternit si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Eternit Österreich GmbH.

Kornezov

Buttigieg

Hesse

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 novembre 2021.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.