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Ricorso proposto il 19 giugno 2021 – Bambu Sales / EUIPO (BAMBU)

(Causa T-342/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bambu Sales, Inc. (Secaucus, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentante: T. Stein, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BAMBU – Domanda di registrazione n. 18 105 815

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 aprile 2021 nel procedimento R 1702/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in toto la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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