Language of document :

Ricorso proposto il 19 giugno 2021 – Ryanair/Commissione

(Causa T-340/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 23 dicembre 2020 sull’aiuto di Stato SA.59462 (2020/N) – Grecia – COVID-19: Damage compensation for Aegean Airlines 1 ; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e ha commesso un errore manifesto di valutazione nel suo esame della proporzionalità dell’aiuto al danno causato dalla crisi COVID-19.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata di specifiche disposizioni del TFUE, dei principi generali del diritto europeo che sono stati alla base della liberalizzazione del trasporto aereo nell’UE dalla fine degli anni ‘80 (vale a dire, i principi di non discriminazione, di libera prestazione di servizi e di libertà di stabilimento, e del regolamento (CE) n. 1008/20082

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha avviato un procedimento di indagine formale nonostante le gravi difficoltà e ha violato i diritti procedurali della ricorrente.

Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta dell’obbligo di motivazione.

____________

1 GU 2021 C 122, pagg. 15 e 16.

2 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2008 L 293, pagg. 3–20).