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Ricorso proposto il 23 giugno 2021 – Plusmusic / EUIPO – Groupe Canal + (+music)
(Causa T-344/21)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Plusmusic AG (Dietikon, Svizzera) (rappresentanti: M. Maier e A. Spieß, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Groupe Canal + (Issy-les-Moulineaux, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo +music – Domanda di registrazione n. 17 482 571
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 aprile 2021 nel procedimento R 1236/2020-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare parzialmente la decisione impugnata nella parte in cui conferma l’opposizione della controinteressata sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.
Motivi invocati
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per erronea valutazione del confronto visivo dei segni;
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per erronea valutazione del carattere distintivo dei marchi figurativi anteriori incrociati;
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per erronea valutazione del rischio di confusione.
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