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Ricorso proposto il 9 giugno 2021 – TB / ENISA

(Causa T-322/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TB (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione implicita presa dal Direttore esecutivo dell’ENISA di non indicare il posto di Head of Unit of Policy Office (Capo unità ufficio politiche) e il posto di Head of Unit of Finance and Procurement (Capo unità finanza e appalti) ai fini della mobilità interna (la «decisione implicita»);

La decisione implicita è stata rivelata:

Dall’Informazione amministrativa 2020-11 che presenta le conclusioni dei dialoghi per la mobilità interna del 1°  settembre 2020, pubblicate il 3 settembre 2020 (le «Conclusioni») secondo le quali ai fini della mobilità interna erano stati indicati tre posti di capo unità, corrispondenti alla Secured Infrastructure and Service Unit (Unità infrastruttura securizzata e servizi) (COD1), alla Data Security and Standardisation Unit (Unità sicurezza dei dati e standardizzazione) (COD2) e alla Operational Security Unit (Unità sicurezza operativa) (COD3);

dalle decisioni del 5 agosto 2020 pubblicate sul sito web dell’ENISA riguardo a due posti vacanti da coprire con concorso generale per i posti di Head of Unit for Executive Director Office (Capo unità per l’ufficio del direttore esecutivo) e per Corporate Support Services (Servizi di supporto istituzionale).

Nella misura necessaria, annullare le conclusioni e le decisioni del 5 agosto 2020;

nella misura necessaria, annullare la decisione della convenuta del 3 marzo 2021 che respinge il reclamo presentato dal ricorrente contro la decisione implicita, le conclusioni e le decisioni del 5 agosto 2020.

Condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di chiarezza e trasparenza, violazione del principio di certezza del diritto, errore manifesto di valutazione e violazione del principio 6 della decisione 2020/5 del Consiglio di amministrazione.

Secondo motivo, vertente sulla mancanza di motivazione.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’allegato 1 dell’Informazione amministrativa.

4.     Quarto motivo, vertente sulla violazione del 7° e 8° principio della decisione 2020/5 del Consiglio di amministrazione, violazione del principio di buona amministrazione e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e violazione del dovere di diligenza.

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