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Ricorso proposto l'8 gennaio 2008 - Evets / UAMI (DANELECTRO)

(Causa T-20/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evets Corporation (Irvine, Stati Uniti) (rappresentante: sig. S. Ryan, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 5 novembre 2007, procedimento R 603/2007 - 4;

ingiungere che, in luogo di quest'ultima, venga emanato un provvedimento che dichiari presentata nei termini di cui all'art. 78, n. 2, la domanda di restitutio in integrum;

reinvestire la quarta commissione di ricorso della decisione sul merito della questione relativa alla scrupolosa osservanza delle norme in materia di rinnovo del marchio di cui trattasi;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio comunitario "DANELECTRO" per beni e servizi delle classi 9 e 15 - domanda n. 117 937

Decisione della divisione legale e di amministrazione dei marchi: rigetto della domanda di restitutio in integrum e dichiarazione di decadenza del marchio

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso e dichiarazione di nullità della registrazione avente ad oggetto la domanda di restitutio in integrum

Motivi dedotti: violazione dell'art. 78, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94.

Il ricorrente deduce che la questione dell'osservanza del termine di decadenza di due mesi, stabilito dal suddetto articolo per la registrazione della domanda di rinnovo del marchio registrato e il versamento della tassa di rinnovo, non costituiva oggetto del ricorso. Qualora il Tribunale dovesse dichiarare che la commissione era competente ad esaminare la questione, il ricorrente deduce, in subordine, l'errato computo del termine di decadenza.

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