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Ricorso proposto il 14 maggio 2010 - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej / Commissione

(Causa T-226/10)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: H. Gruszecka e D. Pawłowska, radcy prawni)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della Commissione 3 marzo 2010, emessa nel caso n. PL/2009/1019: mercato nazionale all'ingrosso per lo scambio di traffico IP (transito IP) nonché nel caso n. PL/2009/1020: mercato nazionale all'ingrosso per lo scambio di traffico IP (IP-Peering) con la rete della Telekomunikacja Polska S.A.;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea 3 marzo 2010, C(2010) 1234, emessa sul fondamento dell'art. 7, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 2001/21/CE (direttiva quadro) 1, in cui la Commissione ha ingiunto al Prezes UKE (Presidente dell'Autorità per le comunicazioni elettroniche) il ritiro di progetti di decisioni concernenti il mercato all'ingrosso per lo scambio di traffico IP (IP transito) nonché il mercato all'ingrosso per il traffico IP-peering con la rete di Telekomunikacja Polska S.A. notificate alla Commissione il 27 novembre 2009 e registrate con i nn. PL/2009/1019 e PL/2009/1020.

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente formula tre addebiti.

Nell'ambito del primo addebito il ricorrente fa valere che la Commissione, nell'emettere la decisione impugnata, ha violato forme sostanziali della procedura, tra cui il principio di buona amministrazione, della cooperazione effettiva e del meccanismo di consultazione istituito all'art. 7 della direttiva quadro per il fatto che la decisione adottata nell'atto impugnato si basa su un'errata traduzione dei progetti di decisione presentati dalla ricorrente nell'ambito del procedimento di notificazione, il che ha indotto la Commissione ad effettuare constatazioni erronee, relativamente al contesto fattuale comprendente l'oggetto della decisione notificata. La ricorrente addebita inoltre alla Commissione la violazione di forme sostanziali a causa della motivazione insufficiente della decisione impugnata, in considerazione dell'assenza di un esame dettagliato e oggettivo dei motivi per cui la Commissione ha deciso di chiedere il ritiro dei progetti di decisione notificati.

In secondo luogo, il ricorrente ha contestato alla Commissione di aver commesso un errore manifesto di valutazione partendo dal presupposto che i servizi IP-Peering nonché IP-Transit non sono intercambiabili poiché si distinguono tra loro quanto alla quota di traffico IP scambiato tra gli operatori di telecomunicazioni, al metodo di calcolo delle tariffe per il servizio prestato ed alla stessa definizione di prestatore del servizio (ISP) nonché alla qualità del servizio stesso.

In terzo luogo, a parere del ricorrente, la Commissione ha violato anche le disposizioni dell'art. 4, n. 3, TUE e dell'art. 102 TFUE in combinato disposto con gli artt. 7, n. 4, 8, n. 2, lett. b) e c), 14, n. 2, 15, n. 3 nonché 16, n. 4, della direttiva quadro ritenendo che i mercati all'ingrosso per lo scambio di traffico IP in Polonia (IP-Transit e IP-Pering) non costituiscono due mercati separati, non sono soggetti ad una regolamentazione ex ante e considerando poi che Telekomunikacja Polska S.A. non disponga di un significativo potere su entrambi i mercati. Il ricorrente sostiene che, conformemente ai requisiti contenuti nella Raccomandazione 2 e nelle Linee direttrici 3, essa ha effettuato un'analisi dei mercati dal punto di vista della fondatezza di una regolamentazione ex ante ed ha incontestabilmente condotto l'esame dei tre criteri. Tale esame ha pienamente confermato che i mercati per lo scambio di traffico IP-Peering e IP-Transit sono soggetti ad una regolamentazione ex ante, poiché sono caratterizzati dalla presenza di ostacoli rilevanti e permanenti, la loro struttura non evolve in direzione di un'effettiva concorrenza nell'orizzonte temporale rilevante, mentre il diritto della concorrenza non è sufficiente ad eliminare le concrete carenze del mercato.

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1 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), GU L 108, pag. 33.

2 - Raccomandazione della Commissione 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica [notificata con il numero C(2007) 5406], GU L 344, pag. 65.

3 - Linee direttrici della Commissione 11 luglio 2002, per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, GU C 165, pag. 6.