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Ricorso presentato il 20 maggio 2010 - Regione Puglia/Commissione

(Causa T-223/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Regione Puglia (Bari, Italia) (rappresentanti: F. Brunelli, avvocato, A. Aloia, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la Nota di Addebito della Commissione europea n. 3241001630 del 26 febbraio 2010.

Con vittoria di spese, onorari e competenze, oltre al rimborso forfetario delle spese generali.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la nota di addebito del 26 febbraio 2010, emessa dalla Convenuta in esecuzione della Decisione C (2009) 10350, del 22 dicembre 2009, concernente la soppressione di una parte della partecipazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) destinato al programma operativo POR Puglia Obiettivo 1 2000-2006. Quest'ultima Decisione è stata impugnata dalla Regione Puglia e dall'Italia, rispettivamente nelle cause T-84/101 e T-117/102.

A sostegno delle proprie conclusioni la Ricorrente fa valere:

L'illegalità della Decisione C (2009) 10350, del 22 dicembre 2009, sulla base dei motivi e principali argomenti già invocati nella causa T-84/10.

La violazione dell'articolo 7, comma 2°, del Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali3, che prevede la maggiorazione nell'1,5% rispetto al tasso di interesse applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento, nella misura in cui la nota di addebito impugnata prevede un tasso di interesse composto da quello pubblicato sulla GUUE al 1° aprile 2010, maggiorato del 3,5%.

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1 - GU C 113, del 1.5.10, pag. 58

2 - Non ancora pubblicata nella GU

3 - GU L 64, del 6.3.2001, pag. 13