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Ricorso proposto il 5 ottobre 2012 - Changmao Biochemical Engineering / Consiglio

(Causa T-442/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Cina) (rappresentanti: avv.ti E. Vermulst e S. Van Cutsem)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 182, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, del regolamento CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51), respingendo la richiesta di status d'impresa operante in economia di mercato della ricorrente sulla base di un'asserita distorsione a livello del prezzo della materia prima benzene. Le istituzioni dell'Unione hanno commesso un errore manifesto di valutazione allorché hanno comparato i prezzi del benzene prodotto dal coke con quelli del benzene prodotto dal petrolio ed hanno fondato la loro valutazione su un dazio applicato all'esportazione di benzene, che hanno riconosciuto non essere in vigore. Inoltre, le istituzioni hanno violato l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, considerando che l'omesso rimborso dell'IVA sulle esportazioni di benzene rappresentava un'interferenza significativa dello Stato nelle decisioni imprenditoriali della ricorrente.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha commesso un errore manifesto di valutazione ed ha violato l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, dal momento che il Consiglio avrebbe dovuto concedere lo status d'impresa operante in economia di mercato alla ricorrente nel corso del riesame intermedio ed ha pertanto erroneamente concluso che le circostanze relative al dumping erano mutate in modo significativo e che tali cambiamenti avevano natura permanente.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato l'obbligo di motivazione, l'articolo 296 TFUE e gli articoli 6, paragrafo 7, 11, paragrafo 3, 14, paragrafo 2 e 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, omettendo di prendere in considerazione e di motivare il rigetto delle osservazioni e degli elementi di prova presentanti dalla ricorrente e di delineare in maniera inequivocabile il suo ragionamento rispetto all'asserita distorsione a livello del prezzo della materia prima benzene.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, omettendo di adottare una decisione sullo status d'impresa operante in economia di mercato entro tre mesi dall'avvio dell'inchiesta.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ed i diritti della difesa, negando di comunicare gli elementi in base ai quali il valore normale è stato calcolato.

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