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Ricorso proposto il 5 ottobre 2012 - Global Steel Wire / Commissione

(Causa T-438/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Global Steel Wire, SA (Cerdanyola del Vallés, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. González Díaz e P. Herrero Prieto)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell'articolo 264 TFUE, la decisione della Commissione europea del 25 luglio 2012, caso COMP/38.344 - Acciaio da precompressione;

chiedere alla Commissione, conformemente agli articoli 24 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e 64, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, di fornire i documenti, i calcoli e gli altri elementi di fatto e/o di diritto che le sono serviti come base per accogliere le domande di incapacità contributiva della Proderac, della CB, dell'ITAS, dell'OriMartin, della Siderúrgica Latina Martin e/o riduzione dell'importo dell'ammenda dell'ArcelorMittal;

in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione europea recante rigetto della domanda di incapacità contributiva e/o dilazione di pagamento con esenzione dal costituire una garanzia bancaria, domanda presentata alla Commissione dalla ricorrente.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto commessi nel valutare la capacità contributiva della ricorrente per far fronte al pagamento dell'ammenda.

Secondo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto commessi nel valutare la capacità contributiva degli azionisti della ricorrente.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione, in quanto, rispetto ad altre imprese del settore, la Commissione ha riconosciuto una situazione di incapacità contributiva, ridotto l'importo dell'ammenda o esentato dal costituire una garanzia.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa.

In primo luogo, la Commissione non ha concesso alla ricorrente la possibilità di esporre il suo punto di vista.

In secondo luogo, la Commissione è incorsa in un vizio di incompetenza, violando il principio di collegialità.

Infine, la Commissione ha contravvenuto al dovere di motivazione degli atti.

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