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Sentenza del Tribunale del 1° giugno 2017 – Changmao Biochemical Engineering / Consiglio

(Causa T-442/12)1

(«Dumping – Importazioni di acido tartarico originario della Cina – Modifica del dazio antidumping definitivo – Riesame intermedio parziale – Status di impresa operante in economia di mercato – Costi dei principali mezzi di produzione che riflettono nel complesso i valori di mercato – Mutamento delle circostanze – Obbligo di motivazione – Termine per l’adozione di una decisione sullo status di impresa operante in economia di mercato – Diritti della difesa – Articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Cina) (rappresentanti: E. Vermulst, S. van Cutsem, F. Graafsma e J. Cornelis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, assistita inizialmente da G. Berrisch, avvocato, e N. Chesaites, barrister, successivamente da G. Berrisch e B. Byrne, solicitor, e infine da N. Tuominen, avvocato)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e A. Stobiecka-Kuik, successivamente da M. França e J.-F. Brakeland, agenti) e Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italiaa), Industria Chimica Valenzana SpA (Borgoricco, Italia), Distillerie Mazzari SpA (Sant’Agata sul Santerno, Italia), Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italia) e Comercial Química Sarasa, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. MacLean, solicitor)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU 2012, L 182, pag. 1), nella parte in cui si applica alla ricorrente.

Dispositivo

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui si applica alla Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Changmao Biochemical Engineering.

La Changmao Biochemical Engineering sopporterà la metà delle proprie spese.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

La Distillerie Bonollo SpA, l’Industria Chimica Valenzana SpA, la Distillerie Mazzari SpA, la Caviro Distillerie Srl e la Comercial Química Sarasa, SL sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 366 del 24.11.2012.