Language of document : ECLI:EU:F:2015:110

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(Seconda Sezione)

24 settembre 2015

Causa F‑92/14

Roderich Weissenfels

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione – Contenuto di un messaggio di posta elettronica inviato dall’amministrazione a un funzionario in pensione – Pregiudizio all’onore del ricorrente – Insussistenza – Trasmissione, da parte degli agenti rappresentanti l’istituzione, di dati personali del ricorrente al suo avvocato nel contesto di un procedimento dinanzi al Tribunale – Violazione del regolamento n. 45/2001 – False affermazioni di fatto»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Weissenfels mira ad ottenere l’annullamento della decisione del Parlamento europeo del 5 marzo 2014 con cui veniva respinta la sua domanda di risarcimento del preteso danno morale da lui subito a seguito, da una parte, delle affermazioni contenute in un messaggio di posta elettronica inviatogli dall’amministrazione del Parlamento e, dall’altra, della trasmissione al suo avvocato di taluni documenti contenenti dati personali che lo riguardavano.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. Weissenfels sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Competenza del giudice dell’Unione – Limiti – Applicazione del diritto nazionale – Esclusione

(Art. 270 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 1)

2.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Nozione – Trasmissione, da parte degli agenti rappresentanti un’istituzione, di dati personali di un funzionario al suo avvocato nell’ambito di un procedimento giurisdizionale – Esclusione

(Art. 340, secondo comma, TFUE)

1.      Ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, la competenza del Tribunale della funzione pubblica si limita alla pronuncia in merito alle controversie tra l’Unione e i suoi agenti, ai sensi dell’articolo 270 TFUE, ivi comprese le controversie risarcitorie, entro i limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto e dal Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.

Al riguardo, tenuto conto del fatto che, per pronunciarsi sulle controversie in materia di funzione pubblica per le quali è competente, il giudice dell’Unione applica unicamente il diritto della funzione pubblica dell’Unione e non un qualsiasi diritto nazionale, i riferimenti fatti da una parte ad un diritto nazionale sono privi di pertinenza.

(v. punti 17 e 18)

2.      Non presenta alcun carattere illecito l’invio, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, da parte degli agenti rappresentanti un’istituzione, di documenti, quali bollettini di pensione di un funzionario, ad un avvocato che si presuppone abbia la fiducia del funzionario o dell’agente interessato e che, in ogni modo, è tenuto, in base agli obblighi deontologici gravanti su ogni avvocato, a rispettare il carattere eventualmente riservato delle informazioni ricevute nell’ambito del suo mandato.

(v. punto 33)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: ordinanze 6 febbraio 2013, Marcuccio/Commissione, F‑67/12, EU:F:2013:12, punti 23 e 24, e giurisprudenza citata, e 12 dicembre 2013, Marcuccio/Commissione, F‑133/12, EU:F:2013:212, punti 38-40