Language of document : ECLI:EU:T:1997:191

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

9 dicembre 1997(1)

«Ricorso per risarcimento — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievosupplementare — Quantitativo di riferimento — Regolamento (CEE) n. 2055/93 —Indennizzo dei produttori — Prescrizione»

Nelle cause riunite T-195/94 e T-202/94,

Friedhelm Quiller, residente in Lienen (Germania),
Johann Heusmann, residente in Loxstedt (Germania),
con gli avv.ti Bernd Meisterernst, Mechtild Düsing, Dietrich Manstetten, FrankSchulze e Winfried Haneklaus, del foro di Münster, con domicilio eletto inLussemburgo presso lo studio degli avv.ti Lambert Dupong e Guy Konsbrück, 14A, rue des Bains,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor Arthur Brautigam,consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe eGeorg M. Berrisch, dei fori di Amburgo e Bruxelles, con domicilio eletto inLussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzionedegli Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevardKonrad Adenauer,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dierk Booß,consigliere giuridico, in qualità di agente, con gli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e GeorgeM. Berrisch, dei fori di Amburgo e Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgopresso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, CentreWagner, Kirchberg,

convenuti,

aventi ad oggetto una domanda d'indennizzo, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondocomma, del Trattato CE, dei danni subiti dai ricorrenti a causa del divieto loroimposto di porre in commercio latte in applicazione del regolamento (CEE) delConsiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione delprelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore dellatte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), quale integrato dalregolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 (GU L 132,pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989,n. 764 (GU L 84, pag. 2),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE(Prima Sezione ampliata),



composto dai signori A. Saggio, presidente, C.P. Briët, A. Kalogeropoulos, V. Tiilie R.M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: signor A. Mair, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13marzo 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

  1. Nel 1977, per ridurre le eccedenze nella produzione di latte nella Comunità, ilConsiglio adottava il regolamento (CEE) 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce unregime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GUL 131, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento n. 1078/77»). Questo regolamentooffriva un premio ai produttori in cambio della sottoscrizione di un impegno di noncommercializzazione del latte o di riconversione di mandrie bovine per un periododi cinque anni.

  2. Nel 1984, onde far fronte ad una persistente situazione di sovrapproduzione, ilConsiglio adottava il regolamento (CEE) 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90,pag. 10), che modifica il regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 804, relativoall'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13). Il nuovo art. 5 quater di quest'ultimo regolamentoistituisce un «prelievo supplementare» sui quantitativi di latte consegnati daiproduttori in eccesso rispetto ad un «quantitativo di riferimento».

  3. Nel regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le normegenerali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamenton. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13, inprosieguo: il «regolamento n. 857/84»), veniva fissato il quantitativo di riferimentoper ciascun produttore in base ai quantitativi consegnati nel corso di un anno diriferimento.

  4. Con sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321, in prosieguo:la «sentenza Mulder I»), e causa 170/86, von Deetzen (Racc. pag. 2355), la Cortedichiarava invalido il regolamento n. 857/84, come integrato dal regolamento (CEE)della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazionedel prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento n. 804/68(GU L 132, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento n. 1371/84»), per violazione delprincipio del legittimo affidamento.

  5. In esecuzione di tali sentenze, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 20 marzo1989, n. 764, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 (GU L 84, pag. 2,in prosieguo: il «regolamento n. 764/89»). In forza di questo regolamento dimodifica, i produttori che avevano sottoscritto impegni di non commercializzazioneo di riconversione ricevevano un quantitativo di riferimento cosiddetto «specifico»(chiamato anche «quota»). Tali produttori sono denominati «produttori SLOM I».

  6. L'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico veniva subordinata a variecondizioni, oltre alla limitazione del quantitativo di riferimento al 60% dellaquantità di latte o equivalente latte venduto dal produttore nei dodici mesiprecedenti il mese di deposito della domanda di premio di noncommercializzazione o di riconversione.

  7. Alcune di queste condizioni, nonché la limitazione del quantitativo di riferimentospecifico al 60%, venivano dichiarate illegittime dalla Corte con sentenze 11dicembre 1990, causa C-189/89, Spagl (Racc. pag. I-4539), e causa C-217/89,Pastätter (Racc. pag. I-4585).

  8. A seguito di tali sentenze il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 13 giugno1991, n. 1639, recante modifica del regolamento n. 857/84 che fissa le normegenerali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento(CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 150,pag. 35, in prosieguo: il «regolamento n. 1639/91»), con il quale veniva assegnatoun quantitativo di riferimento specifico ai produttori interessati. Questi ultimi sonodenominati «produttori SLOM II».

  9. L'art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, introdottodall'art. n. 764/89, introduceva una regola cosiddetta «anticumulo», in forza dellaquale non potevano ottenere un quantitativo di riferimento specifico ai cessionaridi un premio di non commercializzazione ai quali fosse già stata altrimentiassegnata una quota iniziale alle condizioni fissate a norma dell'art. 2 del medesimoregolamento. I produttori privati di un quantitativo di riferimento per aver giàfruito dell'attribuzione di un tale quantitativo ad altro titolo sono denominati«produttori SLOM III».



  10. La regola anticumulo di cui all'art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamenton. 857/84 veniva del pari dichiarata invalida con sentenza della Corte 3 dicembre1992, causa C-264/90, Wehrs (Racc. pag. I-6285), per violazione del principio dellatutela del legittimo affidamento.



  11. In esecuzione di tale sentenza, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 19 luglio1993, n. 2055, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuniproduttori di latte o di prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 8, in prosieguo: il«regolamento n. 2055/93»). Questo regolamento attribuiva un quantitativo diriferimento specifico ai produttori che fossero cessionari di premi di noncommercializzazione e inoltre fossero stati esclusi dall'agevolazione di cui all'art. 3bis del regolamento n. 857/84 per aver ricevuto un quantitativo di riferimento inforza degli artt. 2 o 6 di questo stesso regolamento.

  12. Uno dei produttori che avevano proposto il ricorso che ha dato origine alladichiarazione di invalidità, con la sentenza Mulder I, del regolamento n. 857/84,aveva nel frattempo, insieme ad altri produttori, citato in giudizio il Consiglio e laCommissione chiedendo il risarcimento dei danni sofferti per la mancataassegnazione di un quantitativo di riferimento in osservanza di tale regolamento.

  13. Con sentenza 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder ea./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061, in prosieguo: la «sentenza MulderII»), la Corte dichiarava la Comunità responsabile per tali danni, invitando le partia giungere ad un accordo sull'ammontare del risarcimento, con riserva di unadecisione successiva della Corte.

  14. Da questa sentenza si evince che qualsiasi produttore al quale sia stato vietato diporre in commercio latte unicamente a causa del suo impegno di noncommercializzazione o di riconversione ha diritto, in linea di principio, di ottenereun risarcimento per i danni sofferti Tuttavia, nella sentenza, la Corte aveva esclusola responsabilità della Comunità per la limitazione del quantitativo di riferimentospecifico al 60% del quantitativo venduto dal produttore nei dodici mesi precedentila domanda di premio, dichiarata invalida nelle citate sentenze Spagl e Pastätter,considerando che questa limitazione non costituiva una violazione grave e manifestadi un principio superiore di diritto, ai sensi della giurisprudenza, tale da impegnarela responsabilità della Comunità nei confronti dei produttori.

  15. A fronte del numero considerevole dei produttori interessati e della difficoltà ditrattare soluzioni individuali, il Consiglio e la Commissione pubblicavano, il 5 agosto1992, la comunicazione 92/C 198/04 (GU C 198, pag. 4, in prosieguo:«comunicazione 5 agosto 1992»). Dopo aver richiamato in essa le conseguenzedella sentenza Mulder II, e allo scopo di dare a quest'ultima piena efficacia, leistituzioni manifestavano la loro intenzione di adottare criteri pratici di indennizzodei produttori interessati. Fino all'adozione di tali criteri, le istituzioni siimpegnavano a rinunciare, nei confronti di ogni produttore che aveva diritto a unindennizzo, a far valere la prescrizione risultante dall'art. 43 dello Statuto (CEE)della Corte (in prosieguo: lo «Statuto»). Tuttavia, l'impegno era subordinato allacondizione che il diritto all'indennizzo non fosse ancora prescritto alla data dipubblicazione della comunicazione ovvero alla data in cui il produttore si erarivolto a una delle istituzioni.

  16. Facendo seguito alla comunicazione 5 agosto, il Consiglio adottava il regolamento(CEE) 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta d'indennizzo a taluniproduttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamenteimpedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6, in prosieguo: il«regolamento n. 2187/93»).

    Fatti all'origine della controversia

  17. Il 2 aprile 1984 venivano assegnati ai signori Quiller e Heusmann, produttori dilatte in Germania, quantitativi di riferimento originali, ai sensi dell'art. 2 delregolamento n. 857/84, vale a dire quantitativi di latte esenti dal prelievo di cuiall'art. 5 quater del regolamento n. 804/68; tali quantitativi erano relativi alleaziende agricole di cui i ricorrenti sono proprietari, rispettivamente, a Lienen e aLoxstedt (Germania). Tali quantitativi ammontavano, rispettivamente, a 142 000e a 536 700 kg.

  18. Nel 1978 il signor Quiller aveva preso in affitto un'altra azienda, che appartenevaal signor Friedrich Beckmann. Questi aveva sottoscritto, nell'ambito delregolamento n. 1088/77, un impegno di non commercializzazione per il periodo dal1° giugno 1978 al 31 maggio 1983, ricevendo il premio corrispondente a taleimpegno, in base a un quantitativo di 32 642 kg di latte. Con dichiarazione 26ottobre 1978, fatta ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 1078/77, il ricorrente, nellasua qualità di affittuario dell'azienda del signor Beckmann (in prosieguo: l'«aziendaBeckmann») si era impegnato a proseguire l'esecuzione degli impegni sottoscrittida quest'ultimo.

  19. Nel 1988 la moglie del signor Quiller ereditava l'azienda Beckmann. Da allora, ilsignor Quiller la gestiva in base a un «diritto di gestione».

  20. Il signor Quiller non aveva ottenuto, nel 1984, un quantitativo di riferimento perl'azienda Beckmann, nei limiti in cui gli obblighi che aveva ripreso comprendevanol'anno di riferimento prescelto in applicazione del regolamento n. 857/84. Gli eraquindi preclusa la possibilità di riprendere la commercializzazione del latteprodotto nell'azienda.

  21. La moglie del signor Heusmann è proprietaria di un'azienda lattiera con sede inBramel (Germania) (in prosieguo: l'«azienda di Bramel»), che nel 1980 era gestitadal padre, il signor Kriegs. Nel corso dello stesso anno e nell'ambito delregolamento n. 1078/77, questi aveva sottoscritto un impegno di noncommercializzazione con scadenza il 9 ottobre 1985. In cambio di tale impegno gliveniva attribuito, l'8 luglio 1980, un premio di non commercializzazione sulla basedi un quantitativo di 263 104 kg di latte.

  22. Il 1° agosto 1980, il signor Heusmann rilevava i terreni gestiti dal signor Kriegs,subentrando nell'impegno di non commercializzazione di quest'ultimo.

  23. Alla scadenza di questo impegno, il 9 ottobre 1985, egli non otteneva unquantitativo di riferimento per l'azienda di Bramel, in quanto l'impegnocomprendeva l'anno di riferimento prescelto ai sensi del regolamento n. 857/84. Gliera quindi preclusa la possibilità di riprendere la commercializzazione del latteprodotto in questa azienda.

  24. A seguito della citata sentenza Wehrs, i ricorrenti ricevevano quantitativi diriferimento specifici da parte delle autorità tedesche. Al signor Quiller venivaassegnato il 2 dicembre 1993 un quantitativo di 27 746 kg di latte, mentre al signorHeusmann venivano attribuiti 223 638 kg.

    Procedimento


  25. Con lettera inviata alla Commissione il 12 gennaio 1994 il signor Quillerdomandava il risarcimento dei danni sofferti per non aver potuto porre incommercio latte durante il periodo compreso tra il 1° aprile 1984 e il 29 luglio1993, data di pubblicazione del regolamento n. 2055/93. Il 29 marzo 1994 laCommissione rispondeva di non potere proporre un indennizzo.

  26. Il 24 maggio 1994 il signor Quiller presentava il primo dei ricorsi oggetto delpresente procedimento, iscritto in ruolo come causa T-195/94.

  27. Con lettere inviate alla Commissione e al Consiglio in data 1° aprile 1991, i signoriHeusmann domandavano di essere risarciti dei danni sofferti per non aver potutoporre in commercio latte durante il periodo tra il 9 ottobre 1985 e l'aprile 1991,causa il diniego di attribuzione di un quantitativo di riferimento per l'azienda diBramel. Con lettere 2 e 15 maggio 1991, pervenute loro rispettivamente nei giorni7 e 17 maggio, le istituzioni rispondevano che non sussistevano i presupposti di unaresponsabilità delle Comunità.

  28. Con lettera alla Commissione del 13 gennaio 1994, il signor Heusmann domandavaa questa istituzione di precisare se essa rinunciava a far valere la prescrizione finoalla pubblicazione della sentenza della Corte relativa all'ammontare degliindennizzi. Il 29 marzo 1994 la Commissione rispondeva di non essere in grado diproporre un indennizzo.

  29. Il 1° giugno 1994 il signor Quiller presentava il secondo ricorso oggetto dei presentiprocedimenti, iscritto in ruolo come causa T-202/94.

  30. Con ordinanza 31 agosto 1994, il Tribunale ha riunito le cause T-195/94 e T-202/94ai fini della fase scritta, della trattazione orale e della sentenza.

  31. La fase scritta si è conclusa per entrambe le cause il 10 maggio 1995, con ildeposito della controreplica.

  32. Con lettera 22 gennaio 1996 il signor Heusmann ha informato il Tribunale del fattoche egli e sua moglie avevano ceduto, con atto notarile 16 giugno 1995, la loroazienda agricola al figlio, Jan Heusmann, con effetto dal 1° giugno 1995. Inesecuzione di questo contratto, la proprietà di una parte dei terreni facenti partedell'azienda di Bramel è stata trasmessa a Jan Heusmann; per la parte rimanente,è stato conferito a quest'ultimo un diritto di gestione della durata di dieci anni. Conlo stesso contratto, i signori Heusmann hanno ceduto al figlio anche i loro diritti neiconfronti della Comunità.

  33. Il ricorrente ha domandato, di conseguenza, che le conclusioni del suo ricorsovengano modificate nel senso che il pagamento dell'indennizzo sia effettuato alsignor Jan Heusmann.

  34. Con lettera 29 febbraio 1996, i convenuti hanno dichiarato di non opporsi allamodificazione della domanda del ricorrente.

    Conclusioni delle parti



  35. Nella causa T-195/94 il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    • condannare in solido i convenuti al pagamento di un indennizzo pari a61 573,60 DM, maggiorato degli interessi nella misura dell'8% a decorreredal 19 maggio 1992, per i danni sofferti tra il 2 aprile 1984 e il 29 luglio1993;

    • condannare in solido i convenuti alle spese.



  36. Nella memoria di replica il ricorrente domanda inoltre che i convenuti venganocondannati al pagamento delle spese di una perizia effettuata il 9 marzo 1995. Taleperizia è allegata agli atti.

  37. Nella causa T-202/94 il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    • condannare in solido i convenuti a versargli un indennizzo pari a 600 924DM, maggiorato degli interessi nella misura dell'8% a decorrere dal 19maggio 1992, per i danni sofferti tra il 9 ottobre 1985 e il 1° febbraio 1993;

    • condannare in solido i convenuti alle spese.



  38. Nella memoria di replica, il ricorrente domanda inoltre che i convenuti sianocondannati al pagamento di una perizia effettuata nel febbraio 1995 e allegata allareplica.

  39. In una lettera del 22 gennaio 1996, il ricorrente modifica peraltro le sue conclusioninel senso che il pagamento dell'indennizzo richiesto sia effettuato a favore delsignor Jan Heusmann.

  40. Le istituzioni convenute concludono che il Tribunale voglia:

    • dichiarare i ricorsi irricevibili o, in subordine, respingerli nel merito;

    • condannare i ricorrenti alle spese.

    Sulla ricevibilità del ricorso nella causa T-195/94


    Argomenti delle parti

  41. I convenuti fanno valere l'irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 44, n. 1, lett. c),del regolamento di procedura, in quanto esso si limita a rinviare al regolamenton. 2187/93 e non contiene motivi concludenti. In particolare, esso non conterrebbeun calcolo del lucro cessante secondo i criteri stabiliti dalla sentenza Mulder II.

  42. Il ricorrente contesta che il ricorso sia irricevibile per violazione dell'art. 44 delregolamento di procedura. Egli sostiene che, al contrario, nel ricorso viene espostoin modo circostanziato il danno subito e allega inoltre una perizia, alcune letteree un'attestazione della camera dell'agricoltura della Vestfalia-Lippe diretta aprovare la veridicità delle sue affermazioni relative all'azienda Beckmann.

    Valutazione del Tribunale

  43. Ai sensi dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso devecontenere l'indicazione dell'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria deimotivi dedotti.

  44. Nel caso di specie, queste esigenze sono state rispettate. I motivi invocati risultanochiaramente dal ricorso e le istituzioni convenute hanno potuto d'altra parteconstatarlo in maniera effettiva. Per quanto riguarda, più in particolare, il fatto cheil calcolo del pregiudizio fatto valere si basava esclusivamente sul regolamenton. 2187/93, che non sarebbe applicabile nel caso di specie, occorre constatare cheil ricorso conteneva indicazioni relative al carattere e all'estensione del pregiudiziofatto valere e sulla relazione di questo con un atto comunitario (sentenze dellaCorte 2 dicembre 1971, causa 5/71, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio,Racc. pag. 975, 984, e del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-387/94, Asia MotorFrance e a./Commissione, Racc. pag. II-961, punto 107), e che queste indicazionisono state correttamente integrate in sede di replica.

  45. Occorre pertanto respingere l'eccezione di irricevibilità e dichiarare il ricorsoricevibile.

    Sull'esistenza e sull'estensione di un diritto al risarcimento fondato sull'art. 215del Trattato CE

  46. A sostegno delle loro conclusioni i ricorrenti affermano che ricorrono le condizioniper il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità. Nella causa T-195/94 detta responsabilità coprirebbe i danni subiti nel periodo dal 2 aprile 1984,data di entrata in vigore del regolamento n. 857/84, al 29 luglio 1993, data dipubblicazione del regolamento n. 2055/93. Nella causa T-202/94 essa coprirebbe idanni subiti nel periodo dal 9 ottobre 1985, data di scadenza dell'impegno di noncommercializzazione dell'azienda di Bramel, al 1° febbraio 1993, data in cui ilricorrente si è visto assegnare un quantitativo di riferimento per questa azienda. Iricorrenti affermano inoltre che il loro diritto al risarcimento non è pregiudicatodalla prescrizione.

  47. I convenuti contestano la sussistenza di una responsabilità della Comunità neiconfronti dei ricorrenti. Esse sostengono che, in ogni caso, il diritto al risarcimentosarebbe prescritto.

    1.Sulla sussistenza della responsabilità della Comunità

  48. La responsabilità extracontrattuale della Comunità per i danni cagionati dalle sueistituzioni , prevista dall'art. 215, secondo comma, del Trattato, può sorgere solose ricorra un insieme di condizioni, per quanto riguarda l'illiceità delcomportamento contestato all'istituzione comunitaria, il carattere effettivo deldanno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento illecito e il dannolamentato (v., per esempio, sentenza della Corte 17 dicembre 1981, cause riuniteda 197/80 a 200/80, 243/80, 245/80 e 247/80, Ludwigshafener Walzmühle/Consiglioe Commissione, Racc. pag. 3211, punto 18; sentenza del Tribunale 13 dicembre1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 80).

  49. Secondo una costante giurisprudenza, nel campo degli atti normativi laresponsabilità della Comunità può sorgere solo in presenza di una violazione di unaregola superiore di diritto intesa a tutelare i singoli (sentenze della CorteZuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio, citata, punto 11; 25 maggio 1978, causeriunite 83/76 e 94/76, 44/77, 15/77 e 40/77, HNL e a./Consiglio e Commissione,Racc. pag. 1209, punto 4; sentenza del Tribunale 15 aprile 1997, causa T-390/94,Schröder e a./Commissione, Racc. pag. II-501, punto 52). Qualora l'istituzione abbiaadottato l'atto nell'ambito dell'esercizio di un ampio potere discrezionale, come èil caso in materia di politica agricola comune, tale violazione dev'essere inoltresufficientemente caratterizzata, vale a dire manifesta e grave (sentenze della CorteBayerische HNL e a./Consiglio e Commissione, citata, punto 6; 8 dicembre 1987,causa 50/86, Grands moulins de Paris/CEE, Racc. pag. 4833, punto 8, e Mulder II,punto 12; sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II-2305, punto 194).

  50. Si deve verificare se tali condizioni ricorrano nel caso di specie.

    Sulla violazione di una norma giuridica superiore

    Argomenti delle parti

  51. Le ricorrenti sostengono che la Corte ha accertato, nella citata sentenza Wehrs(punti 13-15), che il legittimo affidamento dei produttori SLOM III era statodisatteso. Il produttore che subentra in un impegno di non commercializzazione ecolui che lo aveva sottoscritto non possono essere trattati in maniera diversa. Se iricorrenti avessero potuto prevedere l'impedimento a produrre latte, essi nonsarebbero subentrati negli impegni di non commercializzazione sottoscritti,rispettivamente, dai signori Beckmann e Kriegs. Il prezzo ridotto al quale essiavrebbero rilevato le aziende di cui si tratta terrebbe in considerazione il soloperiodo coperto dall'impegno di non commercializzazione o di riconversione.

  52. I convenuti affermano che i ricorrenti hanno liberamente rilevato le aziendegravate da impegni di non commercializzazione. Essi non potrebbero quindi farvalere, nonostante la sentenza Wehrs, che il diniego di attribuzione di unquantitativo di riferimento per tali aziende ha violato una loro aspettativa legittima.Secondo una costante giurisprudenza, gli operatori economici che, a seguito diun'esortazione della Comunità, abbiano interrotto la loro produzione per unperiodo determinato non possono subire, alla scadenza del periodo, restrizioni cheli pregiudichino specificamente per aver tratto vantaggio dalle possibilità offertedalla normativa comunitaria. Ora, a differenza dei primi gestori che hannosottoscritto un impegno di non commercializzazione, i produttori SLOM III nonsarebbero stati motivati da un atto comunitario a sottoscrivere un obbligo di talgenere. In ogni caso, il prezzo ridotto al quale questi produttori hanno rilevato leloro aziende sarebbe il riflesso del rischio economico collegato all'eventuale diniegodi attribuzione di un quantitativo di riferimento.

    Valutazione del Tribunale

  53. La Corte ha dichiarato, ai punti 13 e 14 della citata sentenza Wehrs, che iproduttori SLOM III potevano legittimamente attendersi di non essere soggetti aun regime quale quello risultante dalla regola anticumulo del regolamenton. 857/84. Al punto 15 della sentenza, la Corte ha dichiarato questa regola invalidaper violazione del principio del legittimo affidamento. In precedenza, nella sentenzaMulder II (punto 15), essa aveva ricordato che questo principio costituisce unanorma giuridica superiore che tutela i singoli.

  54. Poiché la disposizione anticumulo è stata applicata ai ricorrenti, il che non vienecontestato, l'argomento dei convenuti è in realtà diretto a riproporre una questionegià decisa con la sentenza Wehrs. Esso dev'essere quindi disatteso.

  55. Per quanto riguarda, in particolare, l'argomento dei convenuti relativo al fatto chei produttori SLOM III non sono stati motivati da un atto della Comunità asottoscrivere l'impegno di non commercializzazione, dev'essere rilevato, come hafatto la Corte nella sentenza Wehrs (punti 13-15), che l'aspettativa legittima deiproduttori di cui si tratta è violata qualora essi subiscano, allo scadere di unimpegno di non commercializzazione che essi hanno ripreso, restrizioni che lipregiudicano specificamente a motivo dell'impegno assunto.

  56. Va parimenti disatteso l'argomento dei convenuti attinente al prezzo, che siasserisce basso, al quale le aziende gravate da impegni SLOM sono state rilevate.Come affermano i ricorrenti, in normali condizioni di mercato questa riduzione diprezzo costituisce soltanto la presa in considerazione della riduzione di valore deiterreni corrispondente al periodo coperto dall'impegno di non commercializzazioneo di riconversione.

  57. Si deve quindi dichiarare che nel caso di specie è stata violata una norma giuridicasuperiore.

    Sull'esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata del principio di tuteladel legittimo affidamento

  58. Si ha violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica superiorequando le istituzioni disconoscono in modo palese e grave i limiti del loro poterediscrezionale senza richiamarsi a un interesse pubblico superiore. Risulta da unacostante giurisprudenza che tale disconoscimento sussiste qualora il legislatorecomunitario ometta di prendere in considerazione la situazione particolare di unacategoria nettamente distinta di operatori economici, in particolare se la misuraadottata non è prevedibile e supera i limiti dei normali rischi economici (sentenzaMulder II, punti 16 e 17; v., del pari, sentenza della Corte 4 ottobre 1979, causa238/78, Ireks-Arkady/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2955, punto 11).

  59. Occorre verificare se tali elementi ricorrano nel caso di specie.

    1. Sulla omessa presa in considerazione di una categoria nettamente distinta dioperatori economici.

    Argomenti delle parti

  60. I ricorrenti fanno valere che i produttori SLOM III si trovano esattamente nellastessa situazione dei gruppi SLOM I e SLOM II. Al pari di questi ultimi, essisarebbero stati esclusi, ad opera di regolamenti illegittimi, da ogni riattribuzione delquantitativo che era stato oggetto del loro impegno di non commercializzazione.Essi costituirebbero inoltre una categoria nettamente definita, le cui denominazionirisulterebbero dagli atti delle autorità competenti.

  61. Negando l'attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori SLOM III,il legislatore comunitario avrebbe completamente ignorato, senza invocare unsuperiore interesse pubblico, la situazione di una categoria nettamente delimitatadi operatori economici. Nel regolamento n. 764/89 esso non avrebbe preso alcunadecisione di politica economica, ai sensi del punto 21 della sentenza Mulder II, neiconfronti dei produttori SLOM III. In questo regolamento, il Consiglio non avrebbeassolutamente preso in considerazione gli interessi di questi produttori, chesarebbero quindi stati trattati al pari dei produttori SLOM I e SLOM III nellaversione iniziale del regolamento n. 857/84.

  62. Il diniego di un quantitativo di riferimento ai produttori SLOM III sarebbe privodi qualsiasi giustificazione. Contrariamente a quanto affermano i convenuti,l'interesse generale alla stabilità del mercato lattiero non sarebbe idoneo agiustificare questa opzione, poiché i quantitativi di latte necessari ai produttoriinteressati non compromettono l'equilibrio del mercato. Il fatto che i ricorrentiabbiano fruito di un quantitativo di riferimento attribuito in forza dell'art. 2 delregolamento n. 857/84 per un'azienda non soggetta a un impegno di noncommercializzazione e che, di conseguenza, non fossero completamente esclusidalla produzione di latte, non avrebbe alcuna importanza. A questo proposito,sarebbe sufficiente prendere in considerazione la sola azienda SLOM ed applicaread essa i criteri della sentenza Mulder II. La circostanza che i ricorrenti abbianoprodotto latte in un'altra azienda dimostrerebbe che essi intendevano riprenderela produzione di latte sull'azienda SLOM alla scadenza dell'impegno di noncommercializzazione.

  63. I convenuti affermano che, a differenza dei produttori SLOM I, i produttori SLOMIII non costituiscono una categoria distinta di operatori economici. I produttoriSLOM I sarebbero stati caratterizzati dal fatto di non avere venduto latte per unimpegno assunto prima del regolamento che arrecava loro pregiudizio. I produttoriSLOM III si contraddistinguerebbero invece per aver rilevato un azienda gravatada tale impegno. Ora, tale rilevamento poteva essere precedente o successivo alregolamento n. 857/84. DI conseguenza, alla data di adozione di quest'ultimo, iricorrenti non avrebbero fatto parte di una categoria distinta di operatorieconomici. Replicando all'argomento per il quale i produttori SLOM III sarebberostati identificati attraverso le pratiche delle autorità che rilasciavano i premi di noncommercializzazione, i convenuti affermano che l'esistenza di questi registri nonmodifica il fatto che il subentrare in obblighi di non commercializzazione si siapotuta verificare, de jure o de facto, dopo l'entrata in vigore del regolamenton. 857/84, e che, a questa data, i produttori non costituivano un gruppo delimitato.

  64. I convenuti affermano che le disposizioni del regolamento n. 764/89 non hannoomesso di prendere in considerazione la situazione dei produttori SLOM III.Infatti, avendo ricevuto un quantitativo di riferimento ai sensi dell'art. 2 delregolamento n. 857/84, questi produttori non erano stati esclusi in maniera totalee permanente dal mercato e potevano proseguire la loro produzione nonostantenon avessero ricevuto alcun quantitativo di riferimento per l'azienda SLOM. Nonsussisterebbe quindi una responsabilità della Comunità per la mancata attribuzioneai produttori SLOM III di un quantitativo di riferimento ad opera dei regolamentin. 857/84 e 764/89. Contrariamente aa quanto affermano i ricorrenti nelle lororepliche, le condizioni perché sussista una responsabilità enunciate nella sentenzaMulder II (punto 17) riguarderebbero il solo caso di esclusione totale dei produttoriinteressati dalla commercializzazione del latte. L'introduzione della regolaanticumulo non avrebbe peraltro condotto a una discriminazione dei produttoriSLOM III rispetto ai produttori SLOM I e SLOM II, limitandosi semplicemente,invece, a non migliorare la loro situazione.

  65. Tenuto conto della delicata situazione dei prodotti lattieri sul mercato e del fattoche i produttori SLOM III, nella situazione dei ricorrenti, avrebbero potutocontinuare a produrre nelle loro aziende non gravate da obblighi SLOM, iconvenuti sostengono di non avere adottato una decisione manifestamenteillegittima operando una distinzione tra i due gruppi, considerato il poterediscrezionale loro riconosciuto. Rifiutando di attribuire quantitativi di riferimentoai produttori SLOM III, le istituzioni avrebbero tenuto conto di un interessepubblico superiore. Adottando il regolamento n. 764/89, esse avrebbero esercitatoun'opzione di politica economica, consistente nel non attribuire tali quantitativi aiproduttori SLOM III, per non compromettere la stabilità del mercato del latte.Questa opzione non avrebbe ecceduto i limiti del potere discrezionale attribuitoalle istituzioni stesse in materia. I produttori di cui si tratta, avendo già ricevuto unquantitativo di riferimento originale, si sarebbero trovati in una situazioneparticolare, che avrebbe giustificato un trattamento diverso. Queste ragionirisulterebbero chiaramente dal secondo, terzo e quinto considerando delregolamento n. 764/89. Il legislatore avrebbe proceduto alla valutazione degliinteressi contrastanti, riservando l'attribuzione di un quantitativo di riferimento aquei produttori ai quali non fosse stato ancora assegnato.

    Giudizio del Tribunale

  66. I produttori SLOM III erano produttori che non avevano direttamente aderito alregime previsto dal regolamento n. 1078/77, ma avevano rilevato un'azienda il cuigestore precedente aveva aderito a tale regime. Anche se, rispetto al regolamenton. 857/84, il regime ad essi applicabile era comune a tutti gli altri produttori SLOM,la loro situazione presentava questa particolarità, che li distingueva. Per questacaratteristica essi erano produttori SLOM che, a seguito del regolamento n. 764/89,rimanevano privi di qualsiasi quantitativo di riferimento specifico. E' solodall'entrata in vigore di questo atto che il fondamento giuridico del regime ad essiapplicabile ha subito un mutamento; la loro situazione di produttori era tuttaviadistinta dal momento in cui avevano ripreso le aziende gravate da obblighi assuntinell'ambito del regolamento n. 1078/77.

  67. L'argomento dei convenuti per il quale l'identificazione formale della categoriadev'essere precedente alla disciplina dichiarata illegittima è privo di fondamento.Se tale era, infatti, la situazione dei produttori SLOM I che avevano assunto unimpegno di non commercializzazione prima dell'adozione del regolamenton. 857/84, che disciplinava la loro situazione, la circostanza che, dopo lemodificazioni successive di questo regolamento, sia stata mantenuta una solacategoria residua, nel senso che il precedente regime comune rimaneva applicabilesolo a tale categoria, non esclude la possibilità di riconoscere ad essa un caratteredistinto.

  68. Inoltre, come risulta dalle sentenze Mulder I e Mulder II, l'insieme dei produttoriSLOM I e SLOM II formava una categoria distinta. Poiché i produttori SLOM IIIsi contraddistinguevano per aver mantenuto la stessa situazione degli altri gruppifino al 1993, essi costituivano, al pari di questi ultimi, una categoria distinta, allaquale non era stato accordato un quantitativo di riferimento, in violazione di unanorma giuridica superiore (v. sopra, punto 53).

  69. Da ultimo, si deve disattendere l'argomento dei convenuti secondo il quale nellafattispecie non si sarebbe verificata un'esclusione totale, in quanto i produttoriSLOM III potevano continuare a produrre nella loro azienda di origine. Infatti,poiché l'argomentazione corrispondente è incentrata sulla circostanza che a questiproduttori non era stato impedito totalmente di commercializzare latte, leistituzioni avrebbero dovuto tenere conto del rapporto esistente tra i quantitatividi riferimento afferenti all'azienda originaria e quelli afferenti all'azienda gravatada un impegno SLOM. Omettendo di prendere in considerazione tale rapporto inrelazione a ciascun produttore, le istituzioni hanno arbitrariamente ripartito inmaniera differenziata rispetto a ciascun produttore SLOM III gli oneri discendentidalla «esigenza impellente di non compromettere la fragile stabilità attualmenteottenuta sul mercato dei prodotti lattiero-caseari» (quinto considerando delregolamento n. 764/89). Ciò considerato, il sacrificio economico che si assumenecessario a realizzare questo interesse pubblico è stato ripartito in manieraobiettivamente disuguale. Così, le istituzioni hanno ecceduto il potere di valutazionead esse spettante in merito.

    b) Sul carattere imprevedibile della misura adottata e sul superamento dei limitidei normali rischi economici

    Argomenti delle parti

  70. I ricorrenti fanno valere che i sacrifici economici loro imposti per essere statiprivati di un quantitativo di riferimento hanno superato i limiti riconosciuti dallagiurisprudenza, in particolare dalla sentenza Mulder II. Essi affermano che,considerati i quantitativi di riferimento assegnati loro a seguito della citata sentenzaWehrs (v. sopra, punto 11), il danno sofferto tra gli anni 1984 e 1993 è stato dinotevole entità. Le ragioni che hanno indotto la Corte, nella sentenza Mulder II,a negare la sussistenza di un obbligo di indennizzo nel caso degli specificiquantitativi di riferimento limitati al 60% dal regolamento n. 764/89 non sarebberoquindi rilevanti nel caso di specie.

  71. Il ricorrente nella causa T-195/94 fa valere che il quantitativo di riferimentospecifico attribuitogli nel 1993 in base al regime SLOM III rappresentava il 23,94%del quantitativo di riferimento originale (v. sopra, punto 18). Egli rileva che se ilrisarcimento domandato nell'ambito del presente procedimento fosse calcolato inbase ai criteri della sentenza Mulder II, tale percentuale raggiungerebbe il 26,3%.

  72. Nella causa T-202/94, il ricorrente sostiene che il quantitativo di riferimentospecifico che avrebbe dovuto essergli attribuito in base al regime SLOM III,calcolato secondo i criteri della sentenza Mulder II, ammontava al 31,4% delquantitativo di riferimento originale (v. sopra, punto 21). Nella sua replica, egliafferma che il quantitativo di riferimento specifico effettivamente attribuitoammontava al 41,67%, ma, prendendo in considerazione le diminuzioni che lostesso quantitativo aveva subito a causa della normativa applicabile, talepercentuale giunge al 45,55% o al 49% del quantitativo di riferimento originale.

  73. Per i convenuti, l'impedimento dei ricorrenti a riprendere la produzione non eraun fatto imprevedibile, in particolare nella causa T-195/94, nella quale il ricorrenteaveva acquistato il suo diritto di gestione dopo l'adozione del regolamenton. 857/84. Peraltro, l'impossibilità di riprendere la produzione non avrebbeoltrepassato i limiti dei normali rischi economici. A questo proposito, il quantitativodi riferimento di cui i ricorrenti sono stati privati si collocherebbe comunque al disotto del 40% della somma dei quantitativi di riferimento originali e di quellispecifici di cui si tratta. Ora, la Corte avrebbe ammesso nella sentenza Mulder IIche la responsabilità della Comunità non poteva sorgere in ragione di una riduzioneinferiore al 40% del quantitativo di riferimento SLOM. La situazione di questiproduttori sarebbe infatti corrispondente a quella per cui la sentenza Mulder II haescluso la responsabilità della Comunità in relazione alla regola del 60% stabilitadall'art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamenton. 764/89.

    Giudizio del Tribunale

  74. Ai ricorrenti, come a tutti i produttori SLOM III, è stato totalmente impedito dicommercializzare latte, nelle loro aziende SLOM, durante il periodo compreso trala scadenza dell'impegno assunto nell'ambito del regolamento n. 1078/77 e ilmomento in cui, a seguito della citata sentenza Wehr, è stato loro attribuito unquantitativo specifico. Il diniego di un quantitativo di riferimento era intervenutonei loro confronti rispettivamente nell'aprile 1984 e nell'ottobre 1985; poiché talequantitativo veniva finalmente attribuito solo nel dicembre e nel febbraio 1993, èindiscutibile che ai ricorrenti è stata imposta una rinuncia di notevole entità.

  75. Contrariamente a quanto affermano i convenuti, tale rinuncia non eraassolutamente prevedibile, né compresa nei rischi normalmente inerenti all'attivitàeconomica di cui si tratta.

  76. Quanto al carattere imprevedibile del danno, si deve osservare che i ricorrenti,produttori SLOM III, si trovavano nella stessa situazione dei produttori SLOM I,in quanto, in relazione all'azienda che era oggetto dell'impegno di noncommercializzazione, si era verificata l'esclusione totale e permanente deiproduttori interessati dall'assegnazione di un quantitativo di riferimento, esclusionedovuta all'applicazione del regolamento n. 857/84 (sentenza Mulder II, punto 17).Come ha dichiarato la Corte, i produttori SLOM I e SLOM III sono stati vittimedi una restrizione che li pregiudicava specificamente per via dell'impegno assunto(v. sentenza Muldder I, punto 24, e Wehrs, punto 13).

  77. Lo stesso deve constatarsi anche se il titolo giuridico in base al quale i ricorrentiesercitavano la loro attività nell'azienda SLOM è mutato dopo l'entrata in vigoredel regolamento n. 764/89. Essendo subentrati negli impegni di noncommercializzazione successivamente a tale data, i produttori potevano infattilegittimamente attendersi la ripresa della commercializzazione alla scadenza di taliimpegni (v. sentenza Wehrs, punto 13).

  78. Per quanto riguarda il superamento dei normali rischi economici, occorre ricordareche, nella sentenza Mulder II (punto 17), la Corte ha deciso che la responsabilitàdella Comunità sorgesse per la mancata previsione di un quantitativo di riferimentoper i produttori SLOM I, che avrebbe avuto la conseguenza di impedire lorototalmente di produrre. Per contro, la previsione, per i produttori SLOM II, di unquantitativo di riferimento ridotto al 60% di quello che sarebbe stato normalmenteassegnato non è stato ritenuto sufficiente a far sorgere tale responsabilità.

  79. Come si è rilevato sopra (v. punto 76), la situazione dei ricorrenti è simile a quelladei produttori SLOM I, in quanto è stato loro totalmente impedito di produrre nelterreno gravato dall'impegno in cui erano subentrati.

  80. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, diversi elementidistinguono la situazione dei ricorrenti da quella dei produttori SLOM II.

  81. Il Tribunale osserva, a questo proposito, che i danni di cui si trattava nella sentenzaMulder II si erano già verificati al momento della pronuncia della Corte sul dirittoal risarcimento. Infatti, in tutte le aziende SLOM, lo smercio del latte non era statopossibile durante un periodo compreso tra l'applicazione del regolamento n. 857/84,nella sua redazione iniziale, e la data di entrata in vigore del regolamento n. 764/89(v. sopra, punto 5). Tra quest'ultima data e l'entrata in vigore del regolamenton. 1639/91, i produttori SLOM I e II hanno visto la possibilità di smercio dei loroprodotti limitata al 60% del quantitativo di riferimento originale (v. sopra, punto6). Essi ricevevano in assegnazione un quantitativo di riferimento completo solo inforza del regolamento n. 1639/91 (v. sopra, punto 8).

  82. Ne consegue che, nella sentenza Mulder II, la Corte ha escluso la responsabilitàdella Comunità solo rispetto a una limitazione percentuale (il 60%) circoscritta neltempo (due anni circa) del quantitativo di latte consegnato o venduto nel corso deidodici mesi precedenti l'impegno di non commercializzazione o di riconversione.La situazione di privazione totale o parziale è perdurata quindi per sette anni almassimo, in un periodo situato tra la scadenza dei primi accordi conclusinell'ambito del regolamento n. 1078/77 o l'adozione del regolamento n. 857/84 el'entrata in vigore del regolamento n. 1639/91. I produttori SLOM I e SLOM IIhanno così subito un'esclusione totale per un periodo massimo di cinque anni,esclusione per la quale è stata riconosciuta la responsabilità della Comunità.

  83. Nel caso di specie, i ricorrenti, al pari di tutti i produttori SLOM III, hanno subitola privazione totale di un quantitativo di riferimento loro spettante (v. sentenzaWehrs). Tale privazione si è manifestata tra l'applicazione, nei loro confronti, delregolamento n. 857/84 e l'attribuzione di un quantitativo di riferimento che haavuto luogo solo a seguito della sentenza Wehrs, pronunciata il 3 dicembre 1992.

  84. Ciò considerato, la natura e la durata della privazione del quantitativo diriferimento imposto ai ricorrenti sono elementi che differenziano nettamente laloro situazione da quella dei produttori rispetto ai quali la sentenza Mulder II haescluso la responsabilità della Comunità.

  85. Questa privazione supera i limiti dei rischi normalmente inerenti all'attivitàeconomica di cui si tratta, ed è atta a chiamare in causa la responsabilitàextracontrattuale della Comunità.

    Sull'esistenza del danno e del nesso di causalità

  86. I ricorrenti sostengono di avere subito danni come produttori ai quali è statorifiutato un quantitativo di riferimento. I convenuti contestano l'esistenza di dannidi tal genere, poiché, non essendo i ricorrenti produttori, essi non potevanopretendere l'attribuzione di un quantitativo di riferimento.

    Argomenti delle parti

  87. Secondo i ricorrenti, i danni da essi sofferti risultano da documenti emessi dallecamere dell'agricoltura della Vestfalia-Lippe in data 19 luglio 1991 e di Hannoverin data 21 febbraio 1995: essi hanno infatti continuato a gestire le aziende SLOMdopo aver rilevato gli impegni di non commercializzazione ad esse relative. Ilricorrente e sua moglie avrebbero presentato domanda di attribuzione di unquantitativo di riferimento nella causa T-202/94 in ragione dell'incertezza del dirittocreatasi attorno alla situazione.

  88. Contrariamente a quanto affermato dai convenuti, sarebbe irrilevante che ilquantitativo di riferimento specifico sia stato richiesto per l'azienda non gravatadall'impegno di non commercializzazione. Secondo la giurisprudenza della Corte,per la riattribuzione o l'attribuzione definitiva di un quantitativo di riferimento èsufficiente che l'interessato produca l'equivalente di tale quantitativo nella propriaazienda e che continui a gestire all'interno di essa, almeno parzialmente, l'unitàproduttiva gravata da un impegno di non commercializzazione (sentenza 3dicembre 1992, causa 86/90, O'Brien, Racc. pag. I-6251). Del resto, ai sensidell'art. 99, lett. d) del regolamento (CEE) del Consiglio, del 28 dicembre 1992,n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodottilattiero-caseari (GU L 405, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento n. 3950/92») èpossibile che un'azienda comporti diverse unità di produzione agricola separate. Ilricorrente nella causa T-202/94 avrebbe avuto l'intenzione di utilizzare l'azienda exSLOM per produrvi latte alla scadenza del periodo di non commercializzazione.Dalla relazione peritale allegata alla replica risulta che tale intento è statoeffettivamente attuato dopo l'attribuzione del quantitativo di riferimento.

  89. Le istituzioni convenute affermano che, indipendentemente dalla regola anticumulointrodotta dal regolamento n. 764/89, i ricorrenti non hanno subito danni. Essi,infatti, non essendo produttori ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamenton. 857/84, e non avendo fornito alcuna prova di tale qualità, non avrebbero avutodiritto all'attribuzione di un quantitativo di riferimento.

  90. Nella causa T-195/94 sarebbe stata la moglie del ricorrente, erede dell'aziendaSLOM, a rivestire tale qualità. Il ricorrente non potrebbe trarre argomento dalparere della camera dell'agricoltura della Vestfalia-Lippe del 19 luglio 1991, dalmomento che essa avrebbe semplicemente ripreso le sue dichiarazioni. Il rinvio allanozione di azienda definita dal regolamento n. 3950/92 non sarebbe concludente.Questa nozione sarebbe infatti basata sull'idea di gestione di un complesso di unitàdi produzione. Ora, nel caso di specie, il problema sarebbe stabilire se il ricorrenteavesse effettivamente gestito l'azienda SLOM.

  91. Nella causa T-202/94, risulterebbe dal parere della camera dell'agricoltura diHannover 25 gennaio 1990 che sarebbe la moglie del ricorrente ad aver presentatola domanda di attribuzione di un quantitativo di riferimento. E' ad essa cheandrebbe quindi riconosciuta la qualità di produttore ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1,del regolamento n. 857/84. L'attestazione della camera dell'agricoltura di Hannoverdel 21 febbraio 1995, che certifica la qualità di produttore del ricorrente, noneliminerebbe tutti i dubbi in proposito.

  92. In ogni caso, indipendentemente dalla regola anticumulo dell'art. 3 bis, n. 1, delregolamento n. 857/84, i ricorrenti non avrebbero avuto diritto ai quantitativi diriferimento specifici richiesti alle autorità tedesche, poiché dalle loro domande sidedurrebbe che essi avevano l'intenzione di produrre tali quantitativi nelle loroaziende originarie e non in quelle che avevano rilevato. Infatti, la normativa di cuisi tratta [art. 3 bis, n. 1, primo trattino, lett. b) del regolamento] prevede il dirittoa un quantitativo di riferimento specifico per i produttori che provino di essere ingrado di produrre lo stesso quantitativo nella loro azienda. Ciò sarebbe confermatodalla sentenza 22 ottobre 1991, causa C-44/89, von Deetzen (Racc. pag. I-5119,punto 21), nel quale la Corte ha dichiarato che l'impossibilità di smerciare iquantitativi di riferimento non pregiudicava l'aspettativa legittima dei produttori.Orbene questi, producendo la quantità di cui si tratta in un'azienda diversa daquella che era stata oggetto di un impegno di non commercializzazione, avrebberotentato di trasferire tale quantitativo.

  93. Il rinvio operato dai ricorrenti alla citata sentenza O'Brien non sarebbeconcludente. Questa sentenza farebbe riferimento all'art. 3 bis, n. 3, delregolamento n. 857/84, e non al n. 1 del medesimo articolo. essa avrebbe dichiaratoche un produttore può avvalersi di un quantitativo di riferimento specifico solo secontinui a gestire l'azienda che è stata oggetto del suo impegno di noncommercializzazione. Ora, nel caso di specie, si porrebbe la questione se i ricorrentiabbiano effettivamente gestito l'azienda SLOM e se vi sia stato rapporto digestione, ai sensi del regolamento n. 857/84, qualora tale azienda non sia piùimpegnata nella produzione lattiera.

  94. Contestando l'esistenza di un nesso di causalità, i convenuti sostengono, nellacontroreplica,, che il ricorrente nella causa T-195/94 avrebbe potuto ricevere unquantitativo di riferimento originario se avesse ripreso le consegne di latte nel 1983,alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione. L'art. 6, n. 2, delregolamento n. 1371/84 e la normativa tedesca in materia avrebbero infatticonsentito l'assegnazione di un quantitativo di riferimento a questi produttori,calcolato in funzione delle loro consegne effettive. Il mancato ottenimento di questoquantitativo sarebbe dunque circostanza imputabile al ricorrente, e nonsussisterebbe alcun nesso causale tra i danni subiti e il regolamento n. 857/84.

    Giudizio del Tribunale

  95. I signori Quiller e Heusmann hanno ricevuto dalle autorità nazionali competenti,rispettivamente il 23 dicembre e il 1° febbraio 1993, un quantitativo di riferimentospecifico detto «SLOM III». In base all'art. 1 del regolamento n. 2055/93, talequantitativo doveva essere accordato ai produttori di latte cui fosse statopreviamente rifiutato un quantitativo di riferimento. Ne consegue che, per leautorità nazionali competenti, i ricorrenti erano in tale momento produttori nelleaziende agricole in questione, ai sensi del diritto comunitario, e ad essi era pertantostato precluso lo smercio di latte, in forza del regolamento n. 857/84. Ciò èconfermato dalle attestazioni delle camere dell'agricoltura di Hannover e dellaVestfalia-Lippe del 25 gennaio 1990 e del 19 luglio 1991.

  96. In ordine all'argomento dei convenuti secondo il quale i ricorrenti sarebberoresponsabili dei loro danni, avendo richiesto quantitativi di riferimento per le loroaziende originarie e non per le aziende SLOM, deve osservarsi che risultadall'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamenton. 764/89, che i criteri relativi alle modalità concrete di produzione del quantitativodi riferimento specifico, in particolare quello previsto alla lettera b),presuppongono l'attribuzione del quantitativo in questione. Tali criteri non siapplicano quindi al caso in cui il produttore può pretendere un quantitativo diriferimento specifico, la cui attribuzione è disciplinata dal n. 1, primo e secondotrattino. In ogni caso, i ricorrenti erano esclusi da tale attribuzione per effetto dellaregola anticumulo di cui al secondo trattino dello stesso n. 1, in quanto avevano giàricevuto un quantitativo di riferimento per le loro aziende originarie.

  97. In ordine all'argomento dei convenuti nella causa T-195/94, relativo all'inesistenzadi un nesso causale tra i pregiudizi sofferti e il comportamento della Comunità, sideve rilevare che il regolamento n. 1371/84 è entrato in vigore soltanto il 18 maggio1984. Poiché l'impegno che gravava sul terreno del ricorrente veniva a scadenza il31 maggio 1983, questi non poteva sapere, in quella data, che la ripresa dellaproduzione gli avrebbe consentito di ricevere un quantitativo di riferimento. Soloal momento dell'entrata in vigore del regolamento n. 1371/84 il ricorrente ha potutorendersi conto di tale conseguenza. L'interpretazione delle istituzioni porta quindiad attribuire determinate conseguenze alla decisione del ricorrente di nonriprendere la produzione nel 1983; tali conseguenze erano tuttavia, in quel datomomento, imprevedibili. L'argomento dev'essere pertanto disatteso e l'esistenza diun nesso causale non può essere messa in dubbio nel caso di specie.

  98. Risulta dalle considerazioni precedenti che la Comunità dev'essere dichiarataresponsabile dei danni subiti dai ricorrenti.

    Sulla prescrizione

  99. Occorre ora valutare ora se e in quale misura le domande dei ricorrenti incorrononella prescrizione.

    Argomenti delle parti

  100. I ricorrenti affermano che il termine di prescrizione non può cominciare adecorrere né dalla scadenza dell'impegno di non commercializzazione né dal 2aprile 1984, data di entrata in vigore del regolamento n. 857/84, la cui applicazioneè all'origine dei danni in questione.

  101. Pur ammettendo che il regolamento n. 857/84 ha causato danni a tutti i produttoriSLOM e che il regolamento n. 764/89 ha arrecato nuovamente pregiudizio allasituazione dei produttori SLOM III, i produttori affermano che solamente allapronuncia della citata sentenza Wehrs, che ha dichiarato invalido il regolamenton. 764/89, si verificavano rispetto alla loro situazione le condizioni dell'art. 43 dellostatuto. Tra tali condizioni figurerebbe infatti la conoscenza dell'illiceità dell'attoall'origine dei pregiudizi, dal momento che tale atto è una norma giuridica. Nonpuò infatti pretendersi che un cittadino presenti ricorso immediatamente dopol'adozione di un atto illegittimo. L'incertezza giuridica della situazione, lapresunzione di validità del regolamento n. 857/84 e, soprattutto, il bisogno diottenere un quantitativo di riferimento specifico sono tutte ragioni che spiegano lamancata presentazione di un ricorso per risarcimento. Tuttavia, il ricorrente nellacausa T-202/94 ammette che avrebbe potuto proporre ricorso allo scaderedell'impegno che gravava la sua azienda SLOM.

  102. Per quanto riguarda l'interruzione del termine di prescrizione, i ricorrentiaffermano che i gestori SLOM III non possono essere trattati diversamente daiproduttori SLOM I e SLOM II. Di conseguenza, si deve applicare loro il regimedell'art. 8 del regolamento n. 2187/93, al pari degli altri produttori. Peraltro, lacomunicazione 5 agosto 1992, mediante la quale le istituzioni hanno interrotto laprescrizione, dev'essere applicata anche ad essi, al pari degli altri produttori, dimodo che ai convenuti sarebbe precluso invocare un'eccezione di irricevibilitàattinente alla prescrizione. Alla data di questa comunicazione, i loro diritti nonsarebbero ancora stati prescritti, poiché l'atto che ha causato i danni sarebbe ilregolamento n. 764/89. Anche nell'ipotesi in cui il termine di prescrizionecominciasse a decorrere dalla scadenza del periodo di commercializzazione, iperiodi non prescritti sarebbero cominciati il 5 agosto 1987, vale a dire cinque anniprima del 5 agosto 1992, data di interruzione della prescrizione.

  103. Il ricorrente nella causa T-195/94 sostiene, in ogni caso, di aver interrotto laprescrizione con la lettera inviata alle istituzioni il 12 gennaio 1994, alla quale laCommissione aveva risposto il 29 marzo 1994 rifiutando l'indennizzo per i dannisofferti. In conformità dell'art. 43 dello statuto, il ricorso sarebbe stato propostoentro i due mesi dal ricevimento della lettera di diniego. In quel momento i dirittiall'indennizzo derivanti dal regolamento n. 764/89 non sarebbero ancora statiprescritti.

  104. Il ricorrente nella causa T-202/94 afferma del pari che il termine di prescrizione siè interrotto, nei suoi confronti, con la lettera da lui inviata alle istituzioni l'11 aprile1991. L'art. 43 dello statuto non prescriverebbe che il ricorso sia propostoimmediatamente dopo una lettera di questo tipo. Ad ogni modo, nelle rispostedatate 2 e 15 maggio 1991, la Commissione e il Consiglio avrebbero espressamenterinunciato a far valere la prescrizione e il ricorrente avrebbe confidato in questedichiarazioni. Gli effetti di tale rinuncia non sarebbero stati esclusi con ilregolamento n. 2187/93, che non era un atto indirizzato direttamente eindividualmente al ricorrente, e rispetto al quale un ricorso non sarebbe quindistato possibile. Peraltro, con lettera 13 gennaio 1994, il ricorrente avrebbedomandato alle istituzioni se intendessero confermare la loro rinuncia. Solo laCommissione avrebbe risposto, con lettera 29 marzo 1994, rifiutandosi diindennizzare i produttori SLOM III. Poiché quest'ultima lettera comportava undiniego, il ricorso sarebbe stato proposto entro il termine di due mesi previstoall'art. 43 dello statuto.

  105. I convenuti ritengono che le domande presentate dai ricorrenti siano prescritte eche i ricorsi siano, di conseguenza, irricevibili. Essi rammentano che, secondocostante giurisprudenza della Corte e ai sensi dell'art. 43 dello statuto, il terminedi prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui ricorrono tutte lecondizioni a cui è subordinato l'obbligo del risarcimento e, segnatamente,trattandosi di casi in cui la responsabilità deriva da un atto normativo, da quandosi sono prodotti gli effetti dannosi dell'atto (sentenze 27 gennaio 1982, cause riunite256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione,Racc. pag. 85, punto 10, in prosieguo: la «sentenza Birra Wührer», e causa 51/81,De Franceschi/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 117, punto 10, in prosieguo:la «sentenza De Franceschi»).

  106. Nel caso di specie, il termine di prescrizione avrebbe cominciato a decorrere, nellacausa T-195/94, il 2 aprile 1984, giorno di entrata in vigore del regolamenton. 857/84 e, nella causa T-202/94, il 9 ottobre 1985, data di scadenza del periododi non commercializzazione. In queste date si sarebbero verificate le condizioni dicui all'art. 215: la responsabilità della Comunità sarebbe allora sorta in virtù di untesto normativo, vale a dire la versione originaria del regolamento n. 857/84,successivamente dichiarato invalido dalla sentenza Mulder I, in quanto arrecantepregiudizio in modo specifico al principio superiore di tutela del legittimoaffidamento.

  107. Il danno allegato dai ricorrenti deriverebbe dal fatto che essi non hanno potutoottenere quantitativi di riferimento per le aziende SLOM da essi rilevate. Ora, aquesto proposito, né il rilevamento di tali aziende da parte dei ricorrenti, né ilregolamento n. 764/89, che ha aggiunto l'art. 3 bis al regolamento n. 857/84,avrebbero modificato questa situazione giuridica a detrimento degli stessi ricorrenti.Dall'entrata in vigore del regolamento n. 857/84, i ricorrenti avrebbero quindipotuto farne dichiarare l'illegittimità. La presunzione di legittimità che investequalsiasi regolamento non impedirebbe agli operatori economici di farne dichiararel'illegittimità (sentenza 13 febbraio 1979, causa 101/78, Granaria, Racc. pag. 623,punto 5). E' quanto avrebbero fatto i ricorrenti nelle cause all'origine dellesentenze Mulder I e Wehrs, che, a differenza dei ricorrenti del presente caso, nonavrebbero cercato di evitare i rischi connessi alla presentazione di un ricorso.

  108. I convenuti contestano, poi, l'affermazione dei ricorrenti relativa al fatto che iltermine di prescrizione avrebbe cominciato a decorrere dopo, rispettivamente, il2 aprile 1984 e il 9 ottobre 1985 (v. sopra, punto 106). In primo luogo, nonpotrebbe accogliersi come data d'inizio di questo termine il 28 aprile 1988, data incui la Corte, nella sentenza Mulder I, dichiarava la parziale invalidità delregolamento n. 857/84. Secondo la giurisprudenza della Corte, perché un terminedi prescrizione cominci a decorrere, occorre che la vittima di un danno abbia avutoo sia stata in grado di avere conoscenza del fatto che lo ha causato (sentenza 7novembre 1985, causa 145/83, Adams/Commissione, Racc. pag. 3539, punto 50) enon della sua illiceità. In secondo luogo, il periodo di prescrizione non potrebbedipendere dal regolamento n. 764/89, che ha introdotto la regola anticumulo e resoautonoma la situazione dei produttori SLOM III. Tale regolamento non avrebbeaggravato la situazione dei ricorrenti in relazione a quella esistente dall'adozionedel regolamento n. 857/84 nella sua versione originaria, in quanto quest'ultimo giàescludeva, dalla sua entrata in vigore, l'attribuzione di quantitativi di riferimentoalle aziende SLOM dei ricorrenti. In terzo luogo, la prescrizione non avrebbecominciato a decorrere il 3 dicembre 1992, data di pronuncia della sentenza Wehrs,poiché il fatto generatore del danno subito dai ricorrenti era il regime istituito dairegolamenti nn. 857/84 e 764/89, e non la dichiarazione della sua illegittimità.

  109. I convenuti contestano inoltre che il termine di prescrizione, per quanto concernei ricorrenti, si rinnovi in modo giornaliero. Anche se l'art. 8 del regolamenton. 2187/93 dispone in tal guisa, una soluzione del genere non dovrebbenecessariamente servire da fondamento all'interpretazione dell'art. 43 dello statuto.

  110. I convenuti affermano ancora che la comunicazione 5 agosto 1992 non osta a chesi sollevi un'eccezione di irricevibilità basata sulla prescrizione. Il punto 2 di questacomunicazione avrebbe precisato che l'impegno a non far valere la prescrizionetrovava applicazione solo in quanto il diritto al risarcimento in questione non fossegià prescritto alla data della comunicazione. In ogni caso, quest'ultima avrebberiguardato i soli produttori SLOM I e SLOM II, come proverebbe, d'altronde, ilriferimento alla causa all'origine della sentenza Mulder II, che riguardava soloquesti gruppi di produttori, e, d'altra parte, la formulazione del punto 1 dellacomunicazione, che considera i produttori che non hanno ottenuto un quantitativodi riferimento per aver partecipato al regime previsto dal regolamento n. 1078/77.

  111. Per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione, i convenuti sostengono, nellacausa T-195/94, che la lettera inviata dal ricorrente alla Commissione il 12 gennaio1994 non ha interrotto la prescrizione, poiché il ricorso non è stato proposto entroil termine di due mesi previsto all'art. 43, terza frase, dello statuto. Questo terminenon avrebbe cominciato a decorrere dalla risposta della Commissione alla letteracon cui il ricorrente aveva fatto valere il proprio diritto, ma piuttosto dalla data diricevimento di quest'ultima lettera. Di conseguenza, nel caso di specie, poiché ilricorso era stato proposto dopo lo spirare di questo termine, la lettera 12 gennaio1994 non avrebbe interrotto la prescrizione.

  112. Nella causa T-202/94 i convenuti sostengono ugualmente che la lettera delricorrente 11 aprile 1991 non ha interrotto la prescrizione, poiché il ricorso non èstato proposto entro il termine fissato all'art. 43 dello statuto. Nelle risposte datate2 e 15 maggio 1991, la Commissione e il Consiglio avrebbero rinunciato a far valerela prescrizione solo in quanto i diritti in questione non erano ancora prescritti.Poiché il termine cominciava a decorrere il 9 ottobre 1985 (v. sopra, punto 106),la prescrizione sarebbe intervenuta il 9 ottobre 1990, vale a dire prima della letterainviata dal ricorrente. Inoltre, la rinuncia a far valere la prescrizione avrebbecessato il suo effetto tre mesi prima della sentenza Mulder II, pronunciata il 19maggio 1992, e il ricorrente non avrebbe presentato ricorso durante questo periodo.A questo proposito, sarebbe assurdo l'argomento del ricorrente secondo il qualela rinuncia aveva effetto fino alla pubblicazione della sentenza che doveva esserepronunciata, in merito all'ammontare del risarcimento, a seguito della sentenzaMulder II. Quest'ultima sentenza avrebbe regolato tutte le questioni di rilievorelative alla responsabilità, solo punto di interesse comune a tutte le parti in causa.

  113. In conclusione, i convenuti ritengono che, poiché la prescrizione ha cominciato adecorrere il 2 aprile 1984 e il 9 ottobre 1985, i diritti dei ricorrenti sono prescritti,rispettivamente, dal 2 aprile 1989 e dal 9 ottobre 1990. La prescrizioneriguarderebbe, nella causa T-195/94, almeno tutti i diritti sorti prima del 24 maggio1989, data precedente di cinque anni il 24 maggio 1994, giorno di presentazione delricorso. Quanto alla causa T-202/94, sarebbero prescritti i diritti del ricorrente sortiprima del 1° giugno 1989, vale a dire più di cinque anni prima della proposizionedel ricorso.

    Giudizio del Tribunale

  114. Il termine di prescrizione di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte non puòcominciare a decorrere prima che sussistano tutte le condizioni a cui è subordinatol'obbligo del risarcimento e, segnatamente, trattandosi di casi in cui laresponsabilità deriva da un atto normativo, prima che si siano prodotti gli effettidannosi dell'atto (sentenze Birra Wührer e De Franceschi, punti 10; sentenza delTribunale 16 aprile 1997, causa T-20/94, Hartmann/Consiglio e Commissione,Racc. pag. II-595, punto 107).

  115. Per accertare in che misura la domanda sia caduta in prescrizione è necessariostabilire innanzi tutto la data in cui si sono verificati i danni, prima di determinarela data in cui si è verificato un atto interruttivo.

  116. Nel caso di specie, è stato subito un danno dal giorno in cui, dopo la scadenza degliimpegni di non commercializzazione nei quali i ricorrenti erano subentrati, questiultimi avrebbero potuto effettuare consegne di latte prodotto nelle loro aziendeSLOM se non fosse stato rifiutato loro, in forza del regolamento n. 857/84, unquantitativo di riferimento.

  117. A questo proposito, dev'essere disatteso l'argomento dei ricorrenti secondo cui iltermine di prescrizione ha potuto cominciare a decorrere solo dopo l'entrata invigore del regolamento n. 764/89, che, modificando il regolamento n. 857/84, haintrodotto la regola anticumulo. Infatti, anche se è solo dall'adozione di questaregola che la situazione del gruppo di produttori di cui si tratta si è resa autonoma(v. sopra, punto 66), quest'ultimo risultato altro non è stato se non la conseguenzadell'introduzione di un nuovo regime per quei produttori SLOM che, da questomomento, hanno potuto vedersi attribuire un quantitativo di riferimento specifico.Per contro, la situazione dei produttori SLOM III è rimasta la stessa, nel senso che,pur rientrando nella categoria contemplata all'art. 3 bis aggiunto al regolamenton. 857/84, la nuova regola emanata aveva il solo effetto di mantenere in vigore, perquesti produttori, il regime precedente di esclusione totale dallacommercializzazione.

  118. Nel caso di specie, è pacifico che i ricorrenti hanno subito danni derivantidall'applicazione del regolamento n. 857/84, nella sua versione iniziale, e che talidanni sono continuati dopo l'introduzione, in questo regolamento, dell'art. 3 bis adopera del regolamento n. 764/89. Ne consegue che l'atto che ha dato origine aidanni dei ricorrenti era il regolamento n. 857/84. Poiché il regolamento n. 764/89è estraneo al sorgere dei danni subiti, esso è irrilevante ai fini del termine diprescrizione.

  119. I ricorrenti hanno pertanto subito danni alla data di applicazione del regolamenton. 857/84 nei loro confronti; ciò è peraltro confermato dalla data a decorrere dallaquale essi chiedono il risarcimento (v. sopra, punti 35 e 37). Nella causa T-195/94,tale data è quella di entrata in vigore del regolamento, il 2 aprile 1984, dalmomento che, anche se l'impegno di non commercializzazione è venuto a scadenzain una data precedente, il diniego di attribuzione di un quantitativo di riferimentoè stato opposto al ricorrente solo in questa data. Nella causa T-202/94, tale dataè il 9 ottobre 1985, giorno successivo alla scadenza dell'impegno di noncommercializzazione in cui il ricorrente era subentrato.

  120. Si deve poi esaminare la questione se le condizioni dalle quali dipende l'obbligo dirisarcimento della Comunità, il cui ricorrere determina il punto di partenza deltermine di prescrizione, si sono verificate alla stessa data del danno, come stabilitasopra, conformemente alle sentenze Birra Wührer e De Franceschi e a quantosostenuto dalle convenute, oppure alla data di pronuncia delle sentenze Mulder Io Wehrs, che dichiaravano, rispettivamente, l'invalidità del regolamento n. 857/84nella sua versione originale e in quella modificata dal regolamento n. 764/89, comesostengono i ricorrenti.

  121. L'argomento dei ricorrenti consiste, in sostanza, nel rendere la conoscenzadell'illegittimità dell'atto che ha dato origine ai danni una delle condizioni a cui èsoggetta la responsabilità della Comunità, il cui verificarsi, in forza delle sentenzeWührer e De Franceschi, costituisce il dies a quo per il computo della prescrizione.Di conseguenza, secondo questo argomento, il termine dell'art. 43 dello statuto nonpuò cominciare a decorrere prima della dichiarazione di illegittimità.

  122. A questo proposito, occorre rammentare che, in virtù dell'autonomia dell'azionedi responsabilità in rapporto al ricorso d'annullamento (sentenza ZuckerfabrikSchöppenstedt/Consiglio, citata, e ordinanza della Corte 21 giugno 1993, causa C-257/93, Van Parijs e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-3335, punti 14 e 15),un'azione fondata sull'art. 215 del Trattato può essere proposta senza esserenecessariamente accompagnata o preceduta da un ricorso di annullamento; ciòassicura di conseguenza ai soggetti dell'ordinamento una maggiore protezione(sentenza Hartmann/Consiglio e Commissione, citata, punto 128). Ne discende chel'annullamento del regolamento n. 857/84 o la dichiarazione della sua invalidità nonfa parte dei presupposti ai quali è subordinato l'obbligo del risarcimento deiricorrenti; questi ultimi potevano quindi promuovere la loro azione contro laComunità dal momento in cui avevano cominciato a subire danni dal fattodell'applicazione del regolamento n. 857/84, nella sua versione iniziale (v. anchesentenza del Tribunale 16 aprile 1997, causa T-554/93, Saint e Murray/Consiglio eCommissione, Racc. pag. II-563, punto 81).

  123. Ciò posto, le condizioni alle quali era subordinato il sorgere della responsabilitàdelle Comunità si sono verificate alla data in cui il regolamento n. 857/84 è statoapplicato nei confronti dei ricorrenti (v. sopra, punto 119). Pertanto il termine diprescrizione ha cominciato a decorrere da tale data.

  124. I convenuti non possono sostenere che la totalità delle domande dei ricorrenti sonocadute in prescrizione decorsi cinque anni dal dies a quo della prescrizione.

  125. Infatti, il danno che la Comunità è tenuta a risarcire non si è prodottoistantaneamente. Esso è maturato nell'arco di un determinato periodo, per via delmantenimento in vigore di un atto illegittimo, sinché il ricorrente si è trovatonell'impossibilità di ottenere un quantitativo di riferimento e quindi di consegnarelatte. Di conseguenza, in relazione alla data dell'atto interruttivo, la prescrizione exart. 43 dello statuto della Corte si applica al periodo che precede di oltre cinqueanni questa data, senza ledere i diritti sorti durante i periodi successivi (sentenzeHartmann/Consiglio e Commissione, citata, punto 132).

  126. Per quanto concerne l'interruzione del termine di prescrizione, occorre in primoluogo pronunciarsi sugli argomenti, comuni ai due ricorsi, relativi all'applicazione,nel caso di specie, della comunicazione 5 agosto 1992 e del regolamento n. 2187/93,per analizzare poi gli effetti degli atti interruttivi fatti valere in ciascun ricorso.

  127. L'argomento secondo il quale i ricorrenti avrebbero beneficiato dellacomunicazione 5 agosto 1992 dev'essere respinto. Infatti, con questa comunicazione,le istituzioni si impegnavano a non far valere la prescrizione rispetto ai produttoria cui la sentenza Mulder II aveva riconosciuto un diritto all'indennizzo. L'ambitodi applicazione ratione personae di tale atto era così limitato ai produttori che nonavevano ricevuto un quantitativo di riferimento in applicazione del regolamenton. 857/84 nella sua versione originale, ma ne avevano ottenuto uno a seguito delregolamento n. 764/89. Essa era destinata quindi ai soli produttori SLOM I eSLOM II. Poiché nella sentenza Mulder II non si analizzava la situazione specificadei produttori SLOM III, gli interessati non potevano trarre vantaggio dalladecisione pronunciata nei confronti delle istituzioni. Di conseguenza, lacomunicazione 5 agosto 1992 non li riguardava, e non può avere l'effetto diimpedire alle istituzioni di far valere la prescrizione contro i ricorrenti.

  128. Tanto meno i produttori SLOM III possono trarre vantaggio dal regolamenton. 2187/93 e, in particolare, dalle disposizioni dell'art. 8 di questo relativeall'interruzione della prescrizione. Su questo punto, è sufficiente ricordare che,secondo il suo art. 2, questo regolamento è applicabile ai soli produttori che hannoricevuto quantitativi di riferimento specifici in applicazione dei regolamentinn. 764/89 e 1639/91. Dal momento che i ricorrenti non si trovano in questasituazione, essi non possono far valere il regolamento n. 2187/93.

  129. Il fatto che questo regolamento non sia applicabile ai ricorrenti non comportaviolazione del principio di uguaglianza. La violazione di questo principiopresuppone una disparità di trattamento tra situazioni analoghe (v. sentenze delTribunale 6 aprile 1995, causa T-143/89, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. II-917, punto 55). Ora, come si è appena ricordato (punti 127-128) la situazione deiproduttori SLOM III era diversa da quella dei destinatari del regolamenton. 2187/93. In ogni caso questo regolamento, come ha dichiarato il Tribunale(sentenze 16 aprile 1997, causa T-541/93, Connaughton e a./Consiglio,Racc. pag. II-549, punto 35 e Saint e Murray/Consiglio e Commissione, citata,punto 41), ha natura di proposta transattiva, che si limita a proporre un'alternativaalla soluzione giurisdizionale al fine di ottenere un risarcimento per i produttori cuiquesto diritto è stato riconosciuto.

  130. Per quanto riguarda gli atti interruttivi della prescrizione, si deve constatare che,nella causa T-195/94, il ricorrente ha inviato alla sola Commissione, il 12 gennaio1994, una lettera con cui reclamava il risarcimento dei pregiudizi subiti tra il 2aprile 1984 e la data di attribuzione di un quantitativo di riferimento definitivo. Conlettera 29 marzo 1994 la Commissione ha opposto un rifiuto a questa domanda. IlConsiglio, da parte sua, non ha fatto valere l'inopponibilità dell'interruzione neisuoi confronti.

  131. Poiché il ricorso è stato proposto il 20 maggio 1994, entro due mesi dalla letteradella Commissione del 29 marzo, il termine di prescrizione è stato interrotto il 12gennaio 1994, ai sensi dell'art. 43 dello statuto.

  132. L'argomento prospettato dalle istituzioni e diretto a dimostrare che il ricorsoavrebbe dovuto essere presentato entro un termine di due mesi dalla lettera 12gennaio 1994 è privo di fondamento. Il riferimento, nell'ultima frase dell'art. 43dello statuto, agli artt. 173 e 175 del Trattato ha l'effetto di rendere applicabili, inmateria di interruzione della prescrizione, le regole sul computo dei terminipreviste da queste stesse disposizioni. Poiché la risposta della Commissione è giuntaoltre due mesi dopo la lettera del ricorrente, ma entro il termine di contestazionedel diniego implicito, essa ha fatto decorrere un nuovo termine di ricorso (v.sentenza della Corte 1° aprile 1993, causa C-25/91, PesquerasEchebastar/Commissione, Racc. pag. II-1719). Essendo il deposito del ricorsoavvenuto prima della scadenza di questo secondo termine, l'interruzione dellaprescrizione ha quindi avuto luogo il 12 gennaio 1994.

  133. Conformemente alla giurisprudenza (sentenze Birra Wührer e De Franceschi, punti10, Hartmann/Consiglio e Commissione, punto 140, e Saint e Murray/Consiglio eCommissione, punto 93), il periodo da indennizzare corrisponde ai cinque anniprecedenti la data dell'interruzione. Esso è pertanto compreso tra il 12 gennaio1989 e il 28 luglio 1993, data di attribuzione di un quantitativo di riferimento alricorrente.

  134. Per quanto riguarda la causa T-202/94 si deve rilevare, in primo luogo, che il 12aprile 1991 il ricorrente si rivolgeva al Consiglio e alla Commissione per domandareil risarcimento dei danni subiti fino a quella data. Nelle loro risposte del 2 e del 15maggio 1991, le istituzioni, pur negando la loro responsabilità, si impegnavano anon far valere la prescrizione fino allo scadere dei tre mesi successivi allapubblicazione della sentenza Mulder II. Tuttavia, questo impegno riguardava i solidiritti non prescritti alla data delle lettere stesse.

  135. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, questa corrispondenza non puòessere interpretata come riferentesi alla sentenza della Corte che dovevaintervenire a seguito della sentenza Mulder II. Quest'ultima sentenza ha risolto idubbi relativi alla sussistenza di una responsabilità delle Comunità. Come risultadal suo dispositivo, restava solo da stabilire l'importo del risarcimento. Le letteredelle istituzioni dei giorni 2 e 15 maggio 19091 riguardavano quindi la sentenzaMulder II.

  136. Inoltre, mediante queste lettere, le istituzioni rinunciavano a far valere laprescrizione per il periodo ivi menzionato. Dall'esame della corrispondenza di cuisi tratta risulta che lo scopo di essa era evitare la presentazione immediata di unricorso («In un'ottica di economia procedurale, il Consiglio/la Commissione [...] ètuttavia disposto (a) a non far valere la prescrizione [...]»). Ciò era conforme allaprassi delle istituzioni dell'epoca, che era quella di inviare lettere in tale senso aiproduttori che rivolgevano domande di risarcimento dei danni subiti.

  137. Si devono quindi stabilire gli effetti dell'impegno assunto dalle istituzioni, che haincitato i produttori a non presentare ricorso, in cambio della rinuncia a far valerela prescrizione.

  138. Non può ammettersi, come vorrebbero le istituzioni, che il ricorrente, solo per nonaver proposto ricorso entro il termine previsto all'art. 43 dello statuto, alla scadenzadi un termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza Mulder II,possa vedersi opporre la ripresa della prescrizione alla data delle lettere 2 e 15maggio 1991, come se le istituzioni non si fossero assunte alcun impegno. Taleimpegno era infatti un atto unilaterale delle istituzioni, diretto a far sì che iricorrenti non presentassero ricorso. I convenuti non potrebbero quindi far valereil fatto che il ricorrente ha adottato una condotta dalla quale essi solo hanno trattovantaggio.

  139. Ciò considerato, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per il periodo tra il7 maggio 1991, data di ricevimento della lettera inviata dalla Commissione alricorrente, e il 17 settembre 1992, data di scadenza del termine di tre mesi dallapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17 giugno 1992del dispositivo della sentenza Mulder II.

  140. In secondo luogo, occorre stabilire la data di interruzione del termine diprescrizione. A questo proposito, si deve prendere atto che il ricorrente ha inviatoalla Commissione, il 13 gennaio 1994, una lettera in cui domandava la conferma,da parte di questa istituzione, della rinuncia a far valere la prescrizione fino allapubblicazione della sentenza della Corte relativa all'importo dei risarcimenti, aseguito della sentenza Mulder II. Con lettera 29 marzo 1994, ricevuta il 5 aprilesuccessivo, la Commissione rispondeva che la Comunità non era responsabile delleperdite del ricorrente.

  141. Poiché il ricorso veniva depositato nei due mesi successivi al ricevimento di questarisposta e la lettera 13 gennaio 1994 doveva essere considerata alla stregua di unadomanda rivolta alle istituzioni ai sensi dell'art. 43 dello statuto, la prescrizioneveniva interrotta in quest'ultima data.

  142. Considerato quanto precede, e conformemente alla giurisprudenza (v. sopra, punto133), il periodo da indennizzare nella causa T-202/94 ha cominciato a decorrere,in via di principio, cinque anni prima della data dell'atto interruttivo dellaprescrizione ed è terminato il 1° febbraio 1993, data di attribuzione di unquantitativo di riferimento specifico. Tuttavia, il termine di prescrizione era sospesotra il 7 maggio 1991 e il 17 settembre 1992 (v. sopra, punto 139), vale a dire, persedici mesi e dieci giorni; il periodo da risarcire è pertanto compreso tra il 3settembre 1987 e il 31 gennaio 1993.

    3. Sull'ammontare del risarcimento



  143. In occasione della riunione delle cause, le parti sono state invitate a concentrarsisul problema dell'esistenza di un diritto al risarcimento.

  144. Di conseguenza, anche se i ricorrenti hanno espresso, nei loro ricorsi, l'importodell'indennizzo richiesto (v. sopra, punti 35 e 37), le parti non sono state in gradodi pronunciarsi in modo specifico sull'importo di un indennizzo relativo al periodoconsiderato dal Tribunale.

  145. Ciò posto, il Tribunale invita le parti a ricercare un accordo su questo punto allaluce della presente sentenza e delle precisazioni contenute nella sentenza MulderII sui criteri di calcolo del danno entro un termine di dodici mesi. In mancanza diaccordo, le parti dovranno presentare, entro tale termine, al Tribunale le lorodomande, quantificando le loro pretese.

    Sulle spese

  146. Alla luce di quanto esposto al precedente, al punto 145, la decisione sulle spese èriservata.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

    dichiara e statuisce:

    1)     Le parti convenute sono tenute a riparare i danni subiti dai ricorrenti, daun lato, in conseguenza dell'applicazione del regolamento (CEE) delConsiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali perl'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento(CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, comeintegrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984,n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare dicui all'articolo 5 quater del regolamento n. 804/68, nella parte in cui questiregolamenti non hanno previsto l'attribuzione di un quantitativo diriferimento alle aziende gravate da un impegno assunto ai sensi delregolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce unregime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodottilattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamentolattiero, quando i produttori non avevano effettuato consegne di latte nelcorso dell'anno di riferimento prescelto dallo Stato membro interessato, e,dall'altro, in conseguenza dell'applicazione dello stesso regolamenton. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo1989, n. 764, nella parte in cui l'art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, delmedesimo ha escluso dall'attribuzione di un quantitativo di riferimentospecifico i cessionari di un premio concesso in forza del regolamento (CEE)del Consiglio n. 1078/77.


    2)     Il periodo per il quale i ricorrentI devono essere risarciti dei danni soffertia causa dell'applicazione del regolamento n. 857/84 è, nella causa T-195/94,quello che ha inizio il 12 gennaio 1989 e si conclude il 28 luglio 1993 e,nella causa T-202/94, quello che ha inizio Il 3 settembre 1987 e si concludeil 31 gennaio 1993.

    3)    Le parti dovranno comunicare al Tribunale, entro dodici mesi a partiredalla presente sentenza, gli importi da versare, stabiliti di comune accordo.

    4)    In mancanza di accordo, esse faranno pervenire entro il medesimo termineal Tribunale le loro conclusioni, quantificando le loro pretese.

    5)    La decisione sulle spese è riservata.


SaggioBrïet
Kalogeropoulos

            Tiili                        Moura Ramos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 9 dicembre 1997.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A. Saggio


1: Lingua processuale: il tedesco.

Racc.