Language of document :

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

(Causa C-633/20) 1

(Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Mercato unico delle assicurazioni – Direttiva 2002/92/CE – Nozione di “intermediario assicurativo” – Attività d’“intermediazione assicurativa” – Direttiva (UE) 2016/97 – Attività di “distribuzione assicurativa” – Ambito d’applicazione di tali direttive – Adesione ad un’assicurazione di gruppo – Cessione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione – Prestazioni assicurative in caso di malattia o infortunio all’estero – Compenso pagato dall’assicurato per la copertura assicurativa acquisita – Tutela dei consumatori – Parità di trattamento tra gli intermediari assicurativi)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Convenuta: TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

Dispositivo

L’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa, come modificata dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, nonché l’articolo 2, paragrafo 1, punti 1, 3 e 8, della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018,

devono essere interpretati nel senso che:

rientra nella nozione di «intermediario assicurativo» e, pertanto, in quella di «distributore di prodotti assicurativi», ai sensi di tali disposizioni, una persona giuridica la cui attività consiste nel proporre ai propri clienti di aderire su base volontaria, in contropartita di un compenso che essa percepisce da questi ultimi, ad un’assicurazione di gruppo da essa previamente sottoscritta presso una compagnia di assicurazioni, conferendo così a tali clienti il diritto a prestazioni assicurative in caso, segnatamente, di malattia o infortunio all’estero.

____________

1 GU C 62 del 22.2.2021.