Language of document : ECLI:EU:T:2022:853

(Causa T-626/20)

Landwärme GmbH

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 21 dicembre 2022

«Aiuti di Stato – Mercato del biogas – Esenzioni fiscali che compensano i maggiori costi di produzione – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Mancato avvio del procedimento di indagine formale – Serie difficoltà – Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE – Articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589 – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 – Cumulo di aiuti – Aiuti concessi da più Stati membri – Biogas importato – Principio di non discriminazione – Articolo 110 TFUE»

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricorso volto alla salvaguardia dei diritti procedurali degli interessati – Ricevibilità

[Artt. 108, §§ 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, artt. 1, h), 4, § 3, e 6, § 1]

(v. punti 18-32)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricorso volto alla salvaguardia dei diritti procedurali degli interessati – Ricorso proposto da un beneficiario potenziale dell’aiuto di cui trattasi – Ricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 35-48)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Potere discrezionale della Commissione – Adozione, da parte di quest’ultima, di orientamenti contenenti regole applicabili alla verifica della compatibilità degli aiuti con il mercato interno – Conseguenze – Autolimitazione del suo potere discrezionale

[Art. 107, § 3, c), TFUE; comunicazione della Commissione 2014/C 200/1]

(v. punto 51)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio – Serie difficoltà – Onere della prova – Informazioni disponibili – Circostanze che attestano l’esistenza di tali difficoltà – Insufficienza o incompletezza dell’esame condotto dalla Commissione nel corso del procedimento di esame preliminare

(Art. 108, §§ 2 e 3, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 4)

(v. punti 64-75, 83-100)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Potere discrezionale – Rispetto della coerenza tra le disposizioni che disciplinano gli aiuti di Stato e altre disposizioni del Trattato – Esenzione fiscale concessa da uno Stato membro sull’acquisto di biogas al fine di compensare i maggiori costi di produzione – Produttori di biogas stabiliti in altri Stati membri che beneficiano di aiuti alla produzione – Obbligo prendere in considerazione gli aiuti concessi da tali altri Stati membri in sede di esame della compatibilità dell’esenzione fiscale con il mercato interno – Principio di non discriminazione – Comparabilità delle situazioni – Articolo 110 TFUE – Criterio oggettivo – Discriminazione alla rovescia

(Artt. 107, § 1, e 108 TFUE)

(v. punti 101-128)

Sintesi

Il 1º aprile 2020 il Regno di Svezia ha notificato alla Commissione europea la sua intenzione di modificare e di prorogare fino al 31 dicembre 2030 due regimi di aiuti che erano già stati autorizzati dalla Commissione fino al 31 dicembre 2020 (in prosieguo: i «regimi controversi»). In forza di tali regimi, l'acquisto di taluni gas combustibili rinnovabili (in prosieguo: il «biogas») è esentato dal pagamento di talune accise gravanti sui gas fossili destinati agli stessi usi.

Senza avviare il procedimento d'indagine formale previsto all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione ha ritenuto, con decisioni del 29 giugno 2020 (1) (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), che le misure notificate riguardassero aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Ai sensi di tale disposizione, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili con il mercato interno, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. In particolare, la Commissione ha rilevato, da un lato, che i regimi controversi erano necessari, in quanto, senza le esenzioni fiscali totali previste dagli stessi, il biogas sarebbe più costoso dei gas fossili e, dall'altro, che si poteva escludere che gli aiuti concessi in forza di tali regimi eccedessero l'importo necessario per compensare i costi più elevati connessi alla produzione di biogas rispetto alla produzione di gas fossili e dessero così luogo ad una sovracompensazione di detti costi più elevati (in prosieguo: la «sovracompensazione»).

La Landwärme GmbH, ricorrente, produttrice di biometano in Germania, ha proposto un ricorso di annullamento nei confronti delle decisioni impugnate. Accogliendo tale ricorso, il Tribunale, dopo aver constatato che il medesimo è ricevibile, dichiara che, in considerazione delle serie difficoltà che suscitava la valutazione della compatibilità delle misure notificate con il mercato interno, la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento d'indagine formale.

Giudizio del Tribunale

Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso, il Tribunale constata, anzitutto, che la ricorrente contesta alla Commissione, in particolare, di non aver avviato il procedimento d'indagine formale nonostante il fatto che tale istituzione non potesse ignorare l'esistenza di serie difficoltà riguardo al possibile cumulo degli aiuti concessi in Svezia in applicazione dei regimi controversi e di altri aiuti, concessi da altri Stati membri ai produttori di biogas (in prosieguo: il «cumulo controverso»), cumulo che può dar luogo ad una sovracompensazione a vantaggio di detti produttori quando questi vendono biogas in Svezia. Il Tribunale rileva poi che la ricorrente, in quanto beneficiaria indiretta potenziale degli aiuti previsti da tali regimi e concorrente degli attuali beneficiari di detti aiuti, ha la qualità di interessato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 1, lettera h), del regolamento recante modalità di applicazione dell'articolo 108 TFUE (2). Infine, il Tribunale considera che la ricorrente ha interesse ad agire, dal momento che, in caso di annullamento delle decisioni impugnate, essa potrebbe esercitare i diritti procedurali garantiti agli interessati nell'ambito del procedimento di indagine formale, presentando alla Commissione osservazioni sui cambiamenti da apportare ai regimi controversi affinché diventino compatibili con il mercato interno. Pertanto, il ricorso è ricevibile, almeno nella parte in cui, con esso, la ricorrente fa valere la censura relativa al cumulo controverso.

Prima di esaminare tale censura, il Tribunale respinge l'argomento della Commissione secondo cui la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (3), la cui illegittimità non era stata dedotta dalla ricorrente, non consentirebbe di attribuire alcun ruolo al cumulo controverso ai fini della valutazione della compatibilità dei regimi controversi con il mercato interno. Infatti, tale disciplina non osta a che la Commissione esamini la sovracompensazione che può derivare da tale cumulo.

Per quanto riguarda la fondatezza di tale censura, il Tribunale rileva che, nelle decisioni impugnate, la Commissione ha esaminato soltanto la sovracompensazione che può derivare dal cumulo di più aiuti concessi dal Regno di Svezia e che, così facendo, essa ha escluso che il cumulo controverso possa suscitare serie difficoltà nella determinazione della compatibilità dei regimi controversi con il mercato interno. Il Tribunale precisa inoltre che, quando la Commissione adotta una decisione fondata sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE al termine del procedimento di esame preliminare, essa deve essere in grado di concludere, senza che tale questione sollevi serie difficoltà, che gli aiuti in questione non altereranno gli scambi tra gli Stati membri.

Dopo aver ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, l'insufficienza o l'incompletezza dell'esame condotto dalla Commissione nel corso del procedimento di esame preliminare costituisce un indizio dell'esistenza di serie difficoltà nella valutazione della misura di aiuto notificata, il Tribunale rileva che la questione dell'assenza di sovracompensazione è strettamente connessa a quella della proporzionalità dei regimi controversi. Pertanto, il fatto che la Commissione, nonostante le informazioni di cui disponeva riguardo ai possibili effetti del cumulo controverso, abbia analizzato l'assenza di sovracompensazione in modo insufficiente e incompleto può bastare, nel caso di specie, per constatare l'esistenza di serie difficoltà.

Prima di constatare che la compatibilità dei regimi controversi con il mercato interno sollevava serie difficoltà a motivo della sovracompensazione che può derivare dal cumulo controverso, il Tribunale esamina gli argomenti della Commissione e del Regno di Svezia secondo i quali, in sostanza, il rispetto del principio di non discriminazione o dell'articolo 110 TFUE impone che le esenzioni fiscali previste dai regimi controversi si applichino indipendentemente dall'origine del biogas venduto in Svezia, e ciò senza operare distinzioni a seconda che lo Stato membro in cui il biogas è stato prodotto abbia concesso o meno aiuti alla produzione di energia da biogas.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di non discriminazione, il Tribunale sottolinea che l'obiettivo dei regimi controversi è quello di rendere il biogas competitivo rispetto ai gas fossili, compensando i costi di produzione più elevati del primo. Alla luce di tale obiettivo, la vendita di biogas i cui maggiori costi di produzione siano stati compensati non costituisce una situazione comparabile a quella della vendita di biogas i cui maggiori costi di produzione non siano stati ancora compensati. Il Tribunale precisa che la differenza tra queste due situazioni sussiste anche qualora la compensazione di tali maggiori costi risulti da aiuti concessi da Stati membri diversi dal Regno di Svezia. Di conseguenza, senza giustificazione obiettiva, tali due vendite non possono beneficiare della stessa esenzione fiscale, e ciò indipendentemente dalla questione se il biogas venduto in Svezia sia stato prodotto nel territorio nazionale o sia stato importato.

Quanto all'articolo 110 TFUE, che vieta agli Stati membri di applicare ai prodotti importati imposizioni superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari, il Tribunale rileva che l'esistenza di una sovracompensazione può essere considerata come un criterio obiettivo che consente di applicare l'esenzione fiscale prevista dai regimi controversi solo al biogas, domestico o importato, i cui maggiori costi di produzione rispetto ai gas fossili non siano già stati compensati da altri aiuti. Tale differenziazione, fondata su un criterio obiettivo, è idonea ad evitare la discriminazione che risulterebbe dalle compensazioni già concesse al biogas importato da taluni Stati membri. Il Tribunale precisa altresì che i regimi controversi creano una discriminazione alla rovescia del biogas prodotto in Svezia a vantaggio del biogas prodotto in altri Stati membri che concedono aiuti alla produzione di energia da biogas. Non si può ritenere che tale risultato sia imposto dall'obbligo di rispettare l'articolo 110 TFUE, la cui ratio consiste nell'impedire che uno Stato membro favorisca la propria produzione a scapito di quella degli altri Stati membri.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale conclude che la Commissione avrebbe dovuto incontrare serie difficoltà in sede di esame della compatibilità dei regimi controversi con il mercato interno, legate alla sovracompensazione che può derivare dal cumulo controverso, che avrebbero richiesto l'avvio del procedimento d'indagine formale. Pertanto, esso accoglie il ricorso e annulla le decisioni impugnate.


1      Decisione C(2020) 4489 final della Commissione, del 29 giugno 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56125 (2020/N) – Svezia – Proroga e modifica del regime SA.49893 (2018/N) – Esenzione fiscale per biogas e biopropano non alimentari destinati alla produzione di calore, e decisione C(2020) 4487 final della Commissione, del 29 giugno 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56908 (2020/N) – Svezia – Proroga e modifica del regime a favore del biogas destinato ad essere utilizzato come carburante in Svezia, di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (rispettivamente GU 2020, C 245, pag. 2, e GU 2020, C 260, pag. 4).


2      Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


3      Comunicazione della Commissione - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU 2014, C 200, 28.6.2014, pagg. 1-55).