Language of document : ECLI:EU:T:2022:438


 


 



Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 luglio 2022 – Pejovič / EUIPO – ETA živilska industrija (TALIS)

(Causa T283/21) (1)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo TALIS – Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

1.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3)

(v. punti 18, 85-87)

2.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Conoscenza in capo al richiedente dell’utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile – Intenzione del richiedente – Origine e uso del segno contestato – Logica commerciale alla base della registrazione del segno contestato come marchio dell’Unione europea – Cronologia degli eventi che hanno caratterizzato il deposito della domanda di marchio

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]

(v. punti 29-37)

3.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – 106930 / Marchio denominativo TALIS

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]

(v. punti 70, 79-81)

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 marzo 2021 (procedimento R 888/2020-4) è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Edvin Pejovič ai fini del presente procedimento nonché ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

4)

L’ETA živilska industrija d.o.o. sopporterà le proprie spese.


1 GU C 278 del 12.7.2021.